Art. 3.
Tale disposizione avra' effetto a partire dal 10 luglio 1901.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 1901.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 27 luglio 1901.
Reg. 230. Atti del Governo a f. 43. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.
G. Giusso.
Wollemborg.
E. di broglio.
G. Zanardelli.
C. di San Martino.
Tale disposizione avra' effetto a partire dal 10 luglio 1901.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 1901.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 27 luglio 1901.
Reg. 230. Atti del Governo a f. 43. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.
G. Giusso.
Wollemborg.
E. di broglio.
G. Zanardelli.
C. di San Martino.