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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all'odierna udienza, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti;
lette le note conclusive e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 18711/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessione del credito e vertente
TRA
(c.f. ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona dei procuratori dott. e avv. Lorenza Prati, in
[...] Parte_3
virtù di scrittura privata autenticata dal dott. Persona_1
Notaio in Milano in data 1/8/2019 (Rep. 22579, Raccolta 9127), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E (c.f. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
come da note di trattazione e scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6/8/2020, la (d'ora in Parte_1
Part poi , conveniva in giudizio l' Controparte_2
(d'ora in poi , chiedendo condannarsi lo stesso al
[...] Controparte_2
pagamento:
- di avere acquistato pro soluto crediti vantati da società fornitrici nei confronti dell'istituto convenuto;
- che tali società avevano ceduto crediti a titolo di sorte capitale il cui pagamento era avvenuto tardivamente;
- che tali tardivi pagamento avevano determinato il maturarsi di interessi di mora per € 19.736,65, oggetto delle note di debito prodotte in atti;
- che, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., essa esponente aveva diritto, altresì, alla corresponsione degli interessi antocistici prodotti sugli interessi di mora oggetto delle note di debito, essendo gli stessi scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione;
- che, inoltre, aveva diritto al pagamento della somma di € 40,00 su ciascuna fattura il cui tardivo pagamento aveva generato interessi di mora ai sensi dell'art. 6 D.lgs.
n. 192/2012.
Tanto premesso, chiedeva condannarsi l' convenuto al pagamento delle CP_2 seguenti somme: a) € 19.736,65 a titolo di interessi di mora “maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' , di crediti portati dalle fatture indicate CP_2 nelle Note Debito;
”, nonché gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi da ritardo scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione e calcolati nella misura di cui al D. Lgs. 231/02; d) € 840,00 quale indennizzo forfettario previsto dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 di € 40,00 moltiplicato per n. 25 fatture emesse in relazione alle predette note di debito. In subordine, chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento di tutte le voci del credito reclamato, nella misura ritenuta dovuta. In via ulteriormente subordinata, nel caso di contestazioni in merito ai contratti posti alla base della domanda, chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a ricevere il pagamento di quanto ritenuto dovuto a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c., il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva in giudizio l che, preliminarmente, eccpiva Controparte_3 la nullità dell'atto di citazione stante l'assenza di una specifica allegazione delle voci di credito reclamate e di quelle originarie, nonché la lacunosità della documentazione esibita, da cui nemmeno era possibile identificare i contratti pubblici oggetto di cessione. Nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda in ragione della sua dedotta infondatezza, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza in data 18/3/2021, disattesa l'eccezione di nullità della domanda, veniva disposta l'attivazione del procedimento di negoziazione assistita, avendo la causa ad oggetto il pagamento di una somma di danaro inferiore ad € 50.000,00.
Indi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con provvedimento del 15/4/2021, veniva disposta la decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. per l'udienza del 16/1/2015, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda proposta è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente si dà atto della procedibilità della domanda, stante l'avvenuto invito alla stipula della convenziona di negoziazione assistita inoltrato dall'attore al convenuto in data 6/4/21, nel rispetto del termine di quindici giorni assegnato da questo giudice con provvedimento del 18/3/21.
Ancora in via preliminare va ribadita l'insussistenza della nullità dell'atto di citazione, eccepita da parte dell'Avvocatura di Stato, atteso che, come già evidenziato con ordinanza resa in data 18/3/2021, le lacune dedotte con riferimento
Part alla domanda formulata dalla attengono al merito della controversia piuttosto che all'invalidità della citazione, essendo incentrate sostanzialmente sulla eccepita inidoneità della documentazione depositata dall'attrice (note di debito e elenco riepilogativo delle stesse) a comprovare il credito azionato.
Tanto precisato, nel merito, va rilevato che il rapporto a monte delle cessioni di credito dedotte in giudizio è nullo, non avendo l'attrice prodotto in giudizio il contratto e/o i contratti scritti sulla cui base sono stare rese le prestazioni di servizio da parte della cedente Manital.
Com'è noto, infatti, in tema di contratti con la P.A. la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, requisito che si intende soddisfatto mediante la redazione, di regola, di un unico documento recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Tale requisito formale è funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare il regime dei controlli ed è rispondente all'esigenza di evitare l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria (cfr. ex multis, Cass. 23/2/2022, n. 5996; Cass. 8/1/2020, n.
142; Cass. 10/1/2019, n. 453).
Logico corollario di tale principio è che le fatture prodotte in giudizio dalla Part non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo, né la mancata impugnativa di ciascuna di esse può rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto che si pretende costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (cfr. Cass. 22/6/2018, n. 16562).
Pertanto, mancando la prova scritta del contratto e/o dei contratti da cui i crediti de quibus sarebbero originati, nessuna somma a titolo contrattuale (interessi moratori, anatocistici ed indennizzo ex art. 6 D.lgs. n. 231/02) può essere riconosciuta all'attrice in relazione al tardivo pagamento delle fatture di cui alle note di debito in atti.
E, invece, inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata dall'attrice. Occorre innanzitutto premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass. S.U. n.
10798/2015). Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti. D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. (recepita dall'art. 2043 c.c., e segg.).
Nel caso in esame manca il requisito della sussidiarietà. Come chiarito dalla S.C.
(per ultimo: Cass. n. 20871/2015): “Secondo la giurisprudenza di questa Corte
(Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del 2003; Cass. 16340 del 2002), l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ben potrà agire nei confronti del cedente in virtù dei contratti di cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 1266 c.c.., essendo la cedente tenuta ex art. 1266 c.c. a garantire l'esistenza del credito ceduto.
La norma suddetta, infatti, configura la garanzia del cedente come un'obbligazione accessoria che è effetto naturale dell'efficacia traslativa immediata del contratto di cessione, sicché tale obbligazione ha la funzione di assicurare, comunque, il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui il menzionato effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente,
a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente, come l'assenza di legittimazione del cedente o la nullità del credito.
(cfr. Cass. 6/7/2020, n. 13953).
A ciò aggiungasi, poi, che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c., ben avrebbe dovuto l'attrice provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi la stessa a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza neppure indicare un importo.
In definitiva, la domanda di ingiustificato arricchimento va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della soccombente nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del.r.p.t., così Controparte_4
provvede:
a) rigetta le domande proposte dall'attrice in via principale ed in via subordinata;
b) dichiara inammissibile la domanda proposta in via ulteriormente subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.; c) condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore Parte_1 dell' delle spese di Controparte_4 lite, che liquida in complessivi € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 16/1/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all'odierna udienza, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti;
lette le note conclusive e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 18711/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessione del credito e vertente
TRA
(c.f. ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona dei procuratori dott. e avv. Lorenza Prati, in
[...] Parte_3
virtù di scrittura privata autenticata dal dott. Persona_1
Notaio in Milano in data 1/8/2019 (Rep. 22579, Raccolta 9127), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E (c.f. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
come da note di trattazione e scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6/8/2020, la (d'ora in Parte_1
Part poi , conveniva in giudizio l' Controparte_2
(d'ora in poi , chiedendo condannarsi lo stesso al
[...] Controparte_2
pagamento:
- di avere acquistato pro soluto crediti vantati da società fornitrici nei confronti dell'istituto convenuto;
- che tali società avevano ceduto crediti a titolo di sorte capitale il cui pagamento era avvenuto tardivamente;
- che tali tardivi pagamento avevano determinato il maturarsi di interessi di mora per € 19.736,65, oggetto delle note di debito prodotte in atti;
- che, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., essa esponente aveva diritto, altresì, alla corresponsione degli interessi antocistici prodotti sugli interessi di mora oggetto delle note di debito, essendo gli stessi scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione;
- che, inoltre, aveva diritto al pagamento della somma di € 40,00 su ciascuna fattura il cui tardivo pagamento aveva generato interessi di mora ai sensi dell'art. 6 D.lgs.
n. 192/2012.
Tanto premesso, chiedeva condannarsi l' convenuto al pagamento delle CP_2 seguenti somme: a) € 19.736,65 a titolo di interessi di mora “maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' , di crediti portati dalle fatture indicate CP_2 nelle Note Debito;
”, nonché gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi da ritardo scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione e calcolati nella misura di cui al D. Lgs. 231/02; d) € 840,00 quale indennizzo forfettario previsto dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 di € 40,00 moltiplicato per n. 25 fatture emesse in relazione alle predette note di debito. In subordine, chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento di tutte le voci del credito reclamato, nella misura ritenuta dovuta. In via ulteriormente subordinata, nel caso di contestazioni in merito ai contratti posti alla base della domanda, chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a ricevere il pagamento di quanto ritenuto dovuto a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c., il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva in giudizio l che, preliminarmente, eccpiva Controparte_3 la nullità dell'atto di citazione stante l'assenza di una specifica allegazione delle voci di credito reclamate e di quelle originarie, nonché la lacunosità della documentazione esibita, da cui nemmeno era possibile identificare i contratti pubblici oggetto di cessione. Nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda in ragione della sua dedotta infondatezza, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza in data 18/3/2021, disattesa l'eccezione di nullità della domanda, veniva disposta l'attivazione del procedimento di negoziazione assistita, avendo la causa ad oggetto il pagamento di una somma di danaro inferiore ad € 50.000,00.
Indi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con provvedimento del 15/4/2021, veniva disposta la decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. per l'udienza del 16/1/2015, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda proposta è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente si dà atto della procedibilità della domanda, stante l'avvenuto invito alla stipula della convenziona di negoziazione assistita inoltrato dall'attore al convenuto in data 6/4/21, nel rispetto del termine di quindici giorni assegnato da questo giudice con provvedimento del 18/3/21.
Ancora in via preliminare va ribadita l'insussistenza della nullità dell'atto di citazione, eccepita da parte dell'Avvocatura di Stato, atteso che, come già evidenziato con ordinanza resa in data 18/3/2021, le lacune dedotte con riferimento
Part alla domanda formulata dalla attengono al merito della controversia piuttosto che all'invalidità della citazione, essendo incentrate sostanzialmente sulla eccepita inidoneità della documentazione depositata dall'attrice (note di debito e elenco riepilogativo delle stesse) a comprovare il credito azionato.
Tanto precisato, nel merito, va rilevato che il rapporto a monte delle cessioni di credito dedotte in giudizio è nullo, non avendo l'attrice prodotto in giudizio il contratto e/o i contratti scritti sulla cui base sono stare rese le prestazioni di servizio da parte della cedente Manital.
Com'è noto, infatti, in tema di contratti con la P.A. la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, requisito che si intende soddisfatto mediante la redazione, di regola, di un unico documento recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Tale requisito formale è funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare il regime dei controlli ed è rispondente all'esigenza di evitare l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria (cfr. ex multis, Cass. 23/2/2022, n. 5996; Cass. 8/1/2020, n.
142; Cass. 10/1/2019, n. 453).
Logico corollario di tale principio è che le fatture prodotte in giudizio dalla Part non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo, né la mancata impugnativa di ciascuna di esse può rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto che si pretende costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (cfr. Cass. 22/6/2018, n. 16562).
Pertanto, mancando la prova scritta del contratto e/o dei contratti da cui i crediti de quibus sarebbero originati, nessuna somma a titolo contrattuale (interessi moratori, anatocistici ed indennizzo ex art. 6 D.lgs. n. 231/02) può essere riconosciuta all'attrice in relazione al tardivo pagamento delle fatture di cui alle note di debito in atti.
E, invece, inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata dall'attrice. Occorre innanzitutto premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass. S.U. n.
10798/2015). Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti. D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. (recepita dall'art. 2043 c.c., e segg.).
Nel caso in esame manca il requisito della sussidiarietà. Come chiarito dalla S.C.
(per ultimo: Cass. n. 20871/2015): “Secondo la giurisprudenza di questa Corte
(Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del 2003; Cass. 16340 del 2002), l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ben potrà agire nei confronti del cedente in virtù dei contratti di cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 1266 c.c.., essendo la cedente tenuta ex art. 1266 c.c. a garantire l'esistenza del credito ceduto.
La norma suddetta, infatti, configura la garanzia del cedente come un'obbligazione accessoria che è effetto naturale dell'efficacia traslativa immediata del contratto di cessione, sicché tale obbligazione ha la funzione di assicurare, comunque, il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui il menzionato effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente,
a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente, come l'assenza di legittimazione del cedente o la nullità del credito.
(cfr. Cass. 6/7/2020, n. 13953).
A ciò aggiungasi, poi, che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c., ben avrebbe dovuto l'attrice provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi la stessa a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza neppure indicare un importo.
In definitiva, la domanda di ingiustificato arricchimento va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della soccombente nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del.r.p.t., così Controparte_4
provvede:
a) rigetta le domande proposte dall'attrice in via principale ed in via subordinata;
b) dichiara inammissibile la domanda proposta in via ulteriormente subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.; c) condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore Parte_1 dell' delle spese di Controparte_4 lite, che liquida in complessivi € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 16/1/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)