CASS
Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 6392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6392 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1727/2021 R.G. proposto da FALLIMENTO TA COSTRUZIONI S.R.L., in persona del Curatore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. IO IN, domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
- ricorrente -
contro a IFIS NPL INVESTING S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. Massimiliano Muni, elettivamente domiciliata presso lo studio 2.02,3 dell'avv. Colomba De Simone, in Roma, alla via Frezza, n. 70 Q, Civile Sent. Sez. 3 Num. 6392 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Data pubblicazione: 03/03/2023 -controricorrente - e nei confronti di PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A., nella qualità di mandataria di Siena NPL 2018 s.r.I., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Fabrizio Cesare e Maria Gabriella Cesare, domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema della Cassazione - con troricorrente - e nei confronti di TA LU, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. Giuseppe Calabrò, domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
- controricorrente -
e nei confronti di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., LUNO IN
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1893/2020 depositata in data 29 maggio 2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello udite le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Rosa Maria Dell'Erba, che ha 2 chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo motivo, con assorbimento del terzo;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. IO IN, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore della parte controricorrente Ifis NPL Investing s.p.a., avv. Angela Allegretti, per delega dell'avv. Massimiliano Muni FATTI DI CAUSA 1. Il Fallimento della società IA Costruzioni s.r.l. propone ricorso, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1893/20 pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli che, accogliendo integralmente l'appello principale della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e quello incidentale della Banca Monte dei CH di Siena s.p.a. e, parzialmente, l'appello incidentale proposto da UC IA, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibili l'intervento e le domande proposte dalla Curatela del Fallimento IA Costruzioni s.r.I., confermando, per il resto, la sentenza di primo grado. 2. Questi i fatti: - la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. - assumendo di vantare un credito nei confronti della società IA Costruzioni s.r.l. (debitore principale) e di RO IA (fideiussore) per saldo debitore di rapporti di conto corrente e di finanziamento e che, nel 2008, RO IA, con due successivi atti del 18 marzo e dell'8 maggio 2008, spogliandosi dell'intero patrimonio immobiliare, di cui aveva conservato il diritto di abitazione, aveva donato più cespiti di sua proprietà alla figlia, UC IA, la quale aveva poi alienato alcuni di questi immobili al cugino, EN UCno - avanzava domanda di revocatoria ordinaria degli atti di disposizione e di nullità per simulazione assoluta del contratto di compravendita;
3 - nel giudizio spiegava intervento adesivo autonomo la Banca Monte dei CH di Siena s.p.a., esponendo di essere creditrice della IA Costruzioni s.r.I., di RO IA e di AN NG in forza di decreto ingiuntivo n. 57/2008 emesso dal Tribunale di Napoli, e si costituivano RO IA, UC IA e EN UCno;
- a seguito di interruzione del giudizio per intervenuto decesso di RO IA e di riassunzione dello stesso, all'udienza di precisazione delle conclusioni spiegava intervento anche il Fallimento IA Costruzioni s.r.I., che, deducendo di essere creditore in forza di sentenza n. 11412 del 2014 del Tribunale di Napoli, con cui UC IA, in solido con AN NG, era stata condannata, in suo favore, al risarcimento dei danni arrecati ai creditori sociali, chiedeva accertarsi, anche nei suoi confronti, la simulazione assoluta dei medesimi atti dispositivi o, in subordine, l'inefficacia degli stessi ex art. 2901 cod. civ.; - il Tribunale di Napoli, ritenuto ammissibile l'intervento della Curatela del Fallimento, in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, dichiarava l'inefficacia degli atti di disposizione nei confronti della B.N.L. s.p.a., della MPS Gestione Crediti s.p.a. e della Curatela del fallimento e la simulazione assoluta del contratto di compravendita con il quale IA UC aveva alienato a UCno EN. 3. La Corte d'appello, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento della Curatela del Fallimento, osservando che, risultando ormai maturate, al momento dell'intervento, le preclusioni (assertive e processuali), l'unica forma di intervento tardivo ammissibile non poteva che essere quello adesivo dipendente, dovendosi, invece, escludere quello volontario autonomo che conteneva una domanda nuova e diversa da quelle già dedotte in giudizio, non essendo consentita una regressione del giudizio al fine di consentire alla parte intervenuta una piena esplicazione delle proprie 4 difese. Ha, peraltro, rilevato che, anche a voler ritenere ammissibile l'intervento, le domande del Fallimento in ogni caso non apparivano fondate nel merito sia per difetto di prova, essendo preclusa alla Curatela la possibilità di dimostrare la qualità di creditore di RO IA, sia in ragione dell'eccezione di prescrizione della domanda revocatoria che la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e UC IA avevano opposto in comparsa conclusionale. 4. Resistono con controricorso la Ifis NPL Investing s.p.a., in qualità di cessionaria, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., del credito originariamente vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., la Prelios Credit Solutions s.p.a., nella qualità di mandataria di Siena NPL 2018 s.r.I., cessionaria del credito originariamente azionato da Banca Monte dei CH di Siena s.p.a., e UC IA. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., la Banca Monte dei CH di Siena s.p.a. e EN UCno. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte. In prossimità dell'udienza pubblica la Curatela del Fallimento, Ifis NPL Investing s.p.a. e Siena NPL 2018 S.R.L. hanno deposito memorie ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, la Curatela del Fallimento IA Costruzioni nella memoria illustrativa ha eccepito che Ifis NPL Investing s.p.a. e Siena NPL 2018 s.r.l. «mancano della legittimazione sostanziale alla causa», deducendo che gli avvisi di cessione ex art. 58 t.u.b. pubblicati in Gazzetta Ufficiale, depositati da entrambe le società, sono «vaghi nel loro contenuto» e che «l'elenco notarizzato delle posizioni cedute», prodotto da Ifis NPL Investing s.p.a., pur facendo riferimento alla IA Costruzioni s.r.I., non indica il credito oggetto di cessione. L'eccezione deve essere disattesa. 5 Come questa Corte ha in più occasioni affermato con argomentazioni del tutto condivisibili, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 1, 26/06/2019, n. 17110). Nella specie, gli avvisi di cessione in blocco dei crediti contengono parametri e criteri idonei ad individuarne l'oggetto, cosicché deve riconoscersi la legittimazione delle società controricorrenti. 2. Con il primo motivo si deduce la «nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; in subordine, nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 343 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.». Il Fallimento ricorrente addebita alla Corte d'appello di avere erroneamente ritenuto sussistente, in capo alla B.N.L. s.p.a. ed alla B.M.P.S. s.p.a., l'interesse ad impugnare il capo della sentenza di primo grado con cui era stato ritenuto ammissibile l'intervento adesivo autonomo della Curatela, sebbene non potesse configurarsi per i due istituti bancari né una soccombenza formale, né una soccombenza materiale, né ancora una soccombenza pratica. Sotto diverso profilo, assume che i giudici di appello sono incorsi in altro vizio processuale, per avere accolto l'impugnazione di B.N.L. s.p.a. e di BMPS s.p.a. sulla scorta di un motivo inammissibile per difetto di specificità, posto che i mezzi di gravame non argomentavano, neppure in minima misura, la ragione per la quale l'accoglimento della 6 domanda del Fallimento avrebbe potuto vanificare l'azione proposta dagli enti bancari. 3. Con il secondo motivo la Curatela censura la sentenza gravata per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 268 e 105 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento adesivo autonomo da essa spiegato. Sostiene, in particolare, che la regola posta dal secondo comma dell'art. 268 cod. proc. civ., secondo cui l'interveniente «non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte», deve essere interpretata alla luce del primo comma della medesima disposizione, in forza del quale l'intervento può avere luogo anche successivamente al maturare dei termini di preclusione per le altre parti, «sino a che non vengano precisate le conclusioni»; con la conseguenza che estendere al terzo interveniente gli effetti della preclusione sulle domande, eventualmente già verificatasi per le altre parti, equivarrebbe a negare il suo diritto d'intervento autonomo entro il termine ultimo della precisazione delle conclusioni, che invece gli è consentito per legge. Soggiunge che in tal senso si muove anche l'indirizzo prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte, alla cui stregua il terzo che interviene dopo la maturazione dei termini preclusivi gode dei poteri assertivi e di allegazione, dovendosi circoscrivere la regola in statu et terminis che si ricava dal secondo comma dell'art. 268 cod. proc. civ. alla mera attività di istruzione;
e che detta interpretazione non viola il principio di ragionevole durata del processo o di diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché la parte intervenuta, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove. Fa, quindi, rilevare che l'intervento adesivo autonomo perfezionato all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni è del tutto rituale e tempestivo, anche 7 perché soddisfa evidenti ragioni di economia processuale, concentrando in un unico processo pretese che presentano specifiche ragioni di comunanza. Rappresenta pure che all'udienza di precisazione delle conclusioni nessuna delle parti costituite aveva contestato i fatti da essa posti a fondamento delle domande, ossia l'esistenza e consistenza del credito accertato dalla sentenza n. 11412/14 resa dal Tribunale di Napoli, e che è errata la prognosi di fondatezza dell'eccezione di prescrizione, opposta in primo grado dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e da UC IA, sia perché introdotta soltanto in comparsa conclusionale, sia perché mal formulata da UC IA, che non aveva allegato l'inerzia dell'avente diritto, sia ancora perché l'azione di simulazione assoluta, accolta rispetto all'atto dispositivo concluso tra la IA e EN UCno, era imprescrittibile. 4. Con il terzo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 268 e 105 cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». Sostiene il Fallimento che la Corte d'appello, ritenuta l'inammissibilità dell'intervento autonomo adesivo della Curatela, avrebbe dovuto convertirlo d'ufficio nell'ammissibile intervento adesivo dipendente, ciò al fine di evitare una duplicazione delle attività processuali e, soprattutto, al fine di salvaguardare alcuni effetti sostanziali e processuali del primo intervento. 5. Il primo motivo è infondato sotto entrambi i profili denunciati. 5.1. Secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, l'interesse ad impugnare, che costituisce una species dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione (Cass., sez. 2, 04/05/2012, n. 6770; Cass., sez. 2, 20/10/2016, n. 21304) e va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo 8 accoglimento (Cass., sez. 1, 12/04/2013, n. 8934; Cass., sez. L, 11/07/2014, n. 16016; Cass., sez. 1, 11/09/2015, n. 17969; Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395; Cass., sez. 3, 19/09/2022, n. 27387). Nell'ipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore ed interventore) compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti, l'intervento è da reputarsi adesivo autonomo, essendo diverso il credito di cui si chiede tutela rispetto a quello già dedotto dall'attore, che dipende però dal «titolo» originario della controversia, inerendo allo stesso fatto giuridico generatore del rapporto dedotto in giudizio (il diritto potestativo di revoca ex art. 2901 cod. civ.), così da palesarsi come rapporto giuridico ad esso connesso per dipendenza. Il fatto giuridico costitutivo di entrambi i rapporti è, invero, rappresentato dal medesimo atto di disposizione patrimoniale che origina il c.d. eventus damni e che, quindi, viene a concretizzare la diminuzione di garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod. civ.) in capo allo stesso debitore rispetto a tutte le ragioni creditorie verso le quali costui è esposto e nei cui confronti (oltre che nei confronti del medesimo terzo acquirente) sia l'attore che l'interventore chiedono tutela dei rispettivi distinti crediti (petita mediati) in base ad identico petitum immediato (revoca dell'atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.) (Cass., sez. 3, 07/03/2017, n. 5621). Alla stregua di tale considerazione, la valutazione circa l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dagli istituti di credito non può essere limitata alla mera verifica della soccombenza formale, ma deve estendersi anche alla verifica della soccombenza nel suo aspetto sostanziale, da espletarsi mediante l'esame dell'utilità in concreto conseguibile con l'accoglimento dell'impugnazione. In tali termini, rappresentando l'intervento del Fallimento un 9 intervento adesivo autonomo volto a far valere un diritto autonomo, non compatibile con quello dedotto dalle originarie parti ed anzi confliggente con esso, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente un interesse, in capo alla B.N.L. s.p.a. ed alla BMPS s.p.a., ad impugnare la statuizione di ammissibilità dell'intervento, contenuta nella sentenza di primo grado, posto che l'inefficacia degli atti dispositivi pronunciata in favore del Fallimento indeboliva la posizione degli istituti bancari che vedevano compressa la possibilità di soddisfacimento delle pretese creditorie vantate dalle parti appellanti, nel concorso tra più creditori chirografari, nella liquidazione dei beni oggetto degli atti impugnati con l'azione di revocatoria ordinaria. 5.2. In tale direzione, si appa lesa infondato anche l'altro profilo di doglianza con il quale si sostiene che i motivi di appello difetterebbero della specificità richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. Infatti, a prescindere dall'erronea invocazione dell'art. 343 cod. proc. civ., contenuta nella rubrica del mezzo in esame, dalla sentenza qui impugnata si evince chiaramente che le banche appellanti, al fine di contrastare l'eccezione di carenza di interesse ad impugnare, avevano chiarito in comparsa conclusionale che la decisione favorevole alla Curatela avrebbe vanificato «l'azione proposta dalla Banca in sede esecutiva, stante il rilevante credito che la Curatela vantava nei confronti dei convenuti IA RO e UC di circa euro 1.200.000,00», che avrebbe assorbito «sostanzialmente tutto il valore dei beni degli stessi», non possedendo i debitori altri cespiti sui quali potersi soddisfare;
in tal modo esplicitando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo del giudice di primo grado ed indicando in modo specifico il pregiudizio che sarebbe ad esse derivato da una decisione di accoglimento della domanda formulata dal Fallimento. In ogni caso, la norma richiamata, che prescrive la specificità dei motivi di gravame, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, opera 10 su un piano diverso rispetto a quello disciplinato dall'art. 100 cod. proc. civ. in tema di interesse ad impugnare, che deve essere sempre verificato dal giudice sulla base delle allegazioni delle parti, come è avvenuto nel caso in esame in cui la Corte territoriale ha concluso, in considerazione degli argomenti contenuti nella comparsa conclusionale delle parti appellanti, per l'esistenza del presupposto di cui all'art. 100 cod. proc. civ. 6. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo motivo. La Corte territoriale, affermando di aderire all'orientamento che limita gli interventi volontari autonomi entro la prima udienza di comparizione, «al fine di garantire un ordinato iter processuale nel pieno rispetto del contraddittorio», si è consapevolmente discostata dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del thema decidendum. Si è precisato che siffatta interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. non viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, in quanto l'interveniente deve accettare il processo nello stato in cui si trova, non potendo dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove, con la conseguenza che non vi è il rischio di riapertura della istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (Cass., sez. 3, 16/10/2008, n. 25264; Cass., sez. 2, 11/07/2011, n. 15208; Cass., sez. 3, 26/05/2014, n. 11681; Cass., sez. 3, 22/08/2018, n. 20882; Cass., sez. 3, 05/10/2018, n. 24529; Cass., sez. 1, 06/12/2019, n. 31939). E' stato pure spiegato da questa Corte che la formulazione della 11 domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dal secondo comma dell'art. 268 cod. proc. civ. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento «fino all'udienza di precisazione delle conclusioni», configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass., sez. 3, 22/12/2015, n. 25798). Richiamando anche l'iter motivazionale dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 215/2005 — peraltro confermato anche dalla successiva sentenza della Corte costituzionale del 10 agosto 2008, n. 331 — riferibile a qualsiasi tipo di intervento e ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Cost., questa Corte ha ulteriormente chiarito (Cass., sez. 3, n. 24529/18, cit.) che «la facoltà concessa al terzo di intervenire come parte in un processo già iniziato rende del tutto ragionevole la previsione legislativa che impone all'intervenuto di partecipare al giudizio rebus sic stantibus, senza incidere sullo sviluppo delle fasi processuali, ma potendo invece avanzare la (nuova) pretesa - nei confronti di una sola o di tutte le parti - ampliando in tal modo l'oggetto del giudizio, in quanto l' "attività di allegazione" dei fatti costitutivi della domanda inerisce alla stessa ragione d'essere dell'istituto dell'intervento: al terzo non è pertanto concesso "riaprire" le fasi del processo già concluse, determinando un rinnovo delle attività già svolte dalle altre parti. Tale modus procedendi imposto all'interventore non costituisce ostacolo alla effettiva tutela del diritto (connesso per l'oggetto o per il titolo) del terzo interveniente - al quale l'ordinamento consente, comunque, di far valere le proprie ragioni, in perfetta 12 situazione di eguaglianza con le altre controparti, mediante la proposizione di un autonomo giudizio o la proposizione della opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. - ma soddisfa invece la esigenza di bilanciamento delle ragioni di opportunità che stanno alla base del simultaneus processus tra cause oggettivamente connesse (evitare la formazione di giudicati anche soltanto logicamente contrastanti;
realizzare la concentrazione di cause analoghe e dunque la economia dei mezzi processuali in funzione del principio di efficienza che deve caratterizzare anche l'esercizio della funzione giurisdizionale in quanto strumentale alla effettività della tutela dei diritti), con i principi, entrambi di rango costituzionale ex art. 111 Cost., del "regolare e spedito svolgimento del processo" in funzione della pronuncia di merito regolativa del rapporto controverso e del "processo equo" tale per cui le regole che disciplinano lo svolgimento del giudizio, non soltanto non debbono risolversi in un impedimento dell'esercizio del diritto di difesa ma, specularmente, non debbono neppure tradursi in ingiustificate asimmetrie, squilibrando i poteri processuali a vantaggio o detrimento di una soltanto delle parti. Si tratta quindi di ambito riservato prettamente alle scelte discrezionali del legislatore, il quale può scegliere le soluzioni ritenute più confacenti alla realizzazione del predetto equilibrio, atteso che il precetto dell'art. 24 Cost. "non impone che il cittadino possa conseguire tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti", rimanendo sottratto qualsiasi sindacato sulla maggiore o minore coerenza logica della soluzione adottata, fatto salvo il limite previsto dalla corrispondenza del mezzo allo scopo, risultando incompatibile con i precetti costituzionali indicati la imposizione di oneri o modalità tali "da rendere impossibile od estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale»(cfr. Corte cost. ord. n. 386/2004; Corte cost., sentenze n. 50/20120; nn. 157 e 159/2014; n. 44/2016). 13 Per le ragioni esposte è, dunque, errata la statuizione di inammissibilità dell'intervento della Curatela, assunta dalla Corte d'appello di Napoli, dovendosi ribadire che la preclusione per l'interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi del secondo comma dell'art. 268 cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, senza che ciò determini alcuna violazione del diritto di difesa (Cass., n. 20882/18, cit.). 7. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà valutare l'ammissibilità del materiale probatorio allegato dalla Curatela del fallimento, dovendosi ritenere prive di rilevanza decisoria le argomentazioni svolte ad abundantiam, al riguardo, dai giudici di appello, poiché la ratio decidendi della pronuncia deve essere individuata esclusivamente nell'inammissibilità dell'intervento che ha esaurito la potestas ludicandi, come peraltro precisato a pag. 14 della motivazione della sentenza impugnata (Cass., sez. U, 30/10/2013, n. 24469; Cass., sez. 1, 16/06/2020, n. 11675; Cass., sez. 3, 19/09/2022, n. 27388). Il giudice del rinvio dovrà, altresì, provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 Il Con igliere estensore Il Presidente
- ricorrente -
contro a IFIS NPL INVESTING S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. Massimiliano Muni, elettivamente domiciliata presso lo studio 2.02,3 dell'avv. Colomba De Simone, in Roma, alla via Frezza, n. 70 Q, Civile Sent. Sez. 3 Num. 6392 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Data pubblicazione: 03/03/2023 -controricorrente - e nei confronti di PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A., nella qualità di mandataria di Siena NPL 2018 s.r.I., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Fabrizio Cesare e Maria Gabriella Cesare, domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema della Cassazione - con troricorrente - e nei confronti di TA LU, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. Giuseppe Calabrò, domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
- controricorrente -
e nei confronti di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., LUNO IN
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1893/2020 depositata in data 29 maggio 2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello udite le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Rosa Maria Dell'Erba, che ha 2 chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo motivo, con assorbimento del terzo;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. IO IN, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore della parte controricorrente Ifis NPL Investing s.p.a., avv. Angela Allegretti, per delega dell'avv. Massimiliano Muni FATTI DI CAUSA 1. Il Fallimento della società IA Costruzioni s.r.l. propone ricorso, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1893/20 pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli che, accogliendo integralmente l'appello principale della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e quello incidentale della Banca Monte dei CH di Siena s.p.a. e, parzialmente, l'appello incidentale proposto da UC IA, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibili l'intervento e le domande proposte dalla Curatela del Fallimento IA Costruzioni s.r.I., confermando, per il resto, la sentenza di primo grado. 2. Questi i fatti: - la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. - assumendo di vantare un credito nei confronti della società IA Costruzioni s.r.l. (debitore principale) e di RO IA (fideiussore) per saldo debitore di rapporti di conto corrente e di finanziamento e che, nel 2008, RO IA, con due successivi atti del 18 marzo e dell'8 maggio 2008, spogliandosi dell'intero patrimonio immobiliare, di cui aveva conservato il diritto di abitazione, aveva donato più cespiti di sua proprietà alla figlia, UC IA, la quale aveva poi alienato alcuni di questi immobili al cugino, EN UCno - avanzava domanda di revocatoria ordinaria degli atti di disposizione e di nullità per simulazione assoluta del contratto di compravendita;
3 - nel giudizio spiegava intervento adesivo autonomo la Banca Monte dei CH di Siena s.p.a., esponendo di essere creditrice della IA Costruzioni s.r.I., di RO IA e di AN NG in forza di decreto ingiuntivo n. 57/2008 emesso dal Tribunale di Napoli, e si costituivano RO IA, UC IA e EN UCno;
- a seguito di interruzione del giudizio per intervenuto decesso di RO IA e di riassunzione dello stesso, all'udienza di precisazione delle conclusioni spiegava intervento anche il Fallimento IA Costruzioni s.r.I., che, deducendo di essere creditore in forza di sentenza n. 11412 del 2014 del Tribunale di Napoli, con cui UC IA, in solido con AN NG, era stata condannata, in suo favore, al risarcimento dei danni arrecati ai creditori sociali, chiedeva accertarsi, anche nei suoi confronti, la simulazione assoluta dei medesimi atti dispositivi o, in subordine, l'inefficacia degli stessi ex art. 2901 cod. civ.; - il Tribunale di Napoli, ritenuto ammissibile l'intervento della Curatela del Fallimento, in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, dichiarava l'inefficacia degli atti di disposizione nei confronti della B.N.L. s.p.a., della MPS Gestione Crediti s.p.a. e della Curatela del fallimento e la simulazione assoluta del contratto di compravendita con il quale IA UC aveva alienato a UCno EN. 3. La Corte d'appello, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento della Curatela del Fallimento, osservando che, risultando ormai maturate, al momento dell'intervento, le preclusioni (assertive e processuali), l'unica forma di intervento tardivo ammissibile non poteva che essere quello adesivo dipendente, dovendosi, invece, escludere quello volontario autonomo che conteneva una domanda nuova e diversa da quelle già dedotte in giudizio, non essendo consentita una regressione del giudizio al fine di consentire alla parte intervenuta una piena esplicazione delle proprie 4 difese. Ha, peraltro, rilevato che, anche a voler ritenere ammissibile l'intervento, le domande del Fallimento in ogni caso non apparivano fondate nel merito sia per difetto di prova, essendo preclusa alla Curatela la possibilità di dimostrare la qualità di creditore di RO IA, sia in ragione dell'eccezione di prescrizione della domanda revocatoria che la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e UC IA avevano opposto in comparsa conclusionale. 4. Resistono con controricorso la Ifis NPL Investing s.p.a., in qualità di cessionaria, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., del credito originariamente vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., la Prelios Credit Solutions s.p.a., nella qualità di mandataria di Siena NPL 2018 s.r.I., cessionaria del credito originariamente azionato da Banca Monte dei CH di Siena s.p.a., e UC IA. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., la Banca Monte dei CH di Siena s.p.a. e EN UCno. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte. In prossimità dell'udienza pubblica la Curatela del Fallimento, Ifis NPL Investing s.p.a. e Siena NPL 2018 S.R.L. hanno deposito memorie ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, la Curatela del Fallimento IA Costruzioni nella memoria illustrativa ha eccepito che Ifis NPL Investing s.p.a. e Siena NPL 2018 s.r.l. «mancano della legittimazione sostanziale alla causa», deducendo che gli avvisi di cessione ex art. 58 t.u.b. pubblicati in Gazzetta Ufficiale, depositati da entrambe le società, sono «vaghi nel loro contenuto» e che «l'elenco notarizzato delle posizioni cedute», prodotto da Ifis NPL Investing s.p.a., pur facendo riferimento alla IA Costruzioni s.r.I., non indica il credito oggetto di cessione. L'eccezione deve essere disattesa. 5 Come questa Corte ha in più occasioni affermato con argomentazioni del tutto condivisibili, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 1, 26/06/2019, n. 17110). Nella specie, gli avvisi di cessione in blocco dei crediti contengono parametri e criteri idonei ad individuarne l'oggetto, cosicché deve riconoscersi la legittimazione delle società controricorrenti. 2. Con il primo motivo si deduce la «nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; in subordine, nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 343 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.». Il Fallimento ricorrente addebita alla Corte d'appello di avere erroneamente ritenuto sussistente, in capo alla B.N.L. s.p.a. ed alla B.M.P.S. s.p.a., l'interesse ad impugnare il capo della sentenza di primo grado con cui era stato ritenuto ammissibile l'intervento adesivo autonomo della Curatela, sebbene non potesse configurarsi per i due istituti bancari né una soccombenza formale, né una soccombenza materiale, né ancora una soccombenza pratica. Sotto diverso profilo, assume che i giudici di appello sono incorsi in altro vizio processuale, per avere accolto l'impugnazione di B.N.L. s.p.a. e di BMPS s.p.a. sulla scorta di un motivo inammissibile per difetto di specificità, posto che i mezzi di gravame non argomentavano, neppure in minima misura, la ragione per la quale l'accoglimento della 6 domanda del Fallimento avrebbe potuto vanificare l'azione proposta dagli enti bancari. 3. Con il secondo motivo la Curatela censura la sentenza gravata per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 268 e 105 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento adesivo autonomo da essa spiegato. Sostiene, in particolare, che la regola posta dal secondo comma dell'art. 268 cod. proc. civ., secondo cui l'interveniente «non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte», deve essere interpretata alla luce del primo comma della medesima disposizione, in forza del quale l'intervento può avere luogo anche successivamente al maturare dei termini di preclusione per le altre parti, «sino a che non vengano precisate le conclusioni»; con la conseguenza che estendere al terzo interveniente gli effetti della preclusione sulle domande, eventualmente già verificatasi per le altre parti, equivarrebbe a negare il suo diritto d'intervento autonomo entro il termine ultimo della precisazione delle conclusioni, che invece gli è consentito per legge. Soggiunge che in tal senso si muove anche l'indirizzo prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte, alla cui stregua il terzo che interviene dopo la maturazione dei termini preclusivi gode dei poteri assertivi e di allegazione, dovendosi circoscrivere la regola in statu et terminis che si ricava dal secondo comma dell'art. 268 cod. proc. civ. alla mera attività di istruzione;
e che detta interpretazione non viola il principio di ragionevole durata del processo o di diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché la parte intervenuta, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove. Fa, quindi, rilevare che l'intervento adesivo autonomo perfezionato all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni è del tutto rituale e tempestivo, anche 7 perché soddisfa evidenti ragioni di economia processuale, concentrando in un unico processo pretese che presentano specifiche ragioni di comunanza. Rappresenta pure che all'udienza di precisazione delle conclusioni nessuna delle parti costituite aveva contestato i fatti da essa posti a fondamento delle domande, ossia l'esistenza e consistenza del credito accertato dalla sentenza n. 11412/14 resa dal Tribunale di Napoli, e che è errata la prognosi di fondatezza dell'eccezione di prescrizione, opposta in primo grado dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e da UC IA, sia perché introdotta soltanto in comparsa conclusionale, sia perché mal formulata da UC IA, che non aveva allegato l'inerzia dell'avente diritto, sia ancora perché l'azione di simulazione assoluta, accolta rispetto all'atto dispositivo concluso tra la IA e EN UCno, era imprescrittibile. 4. Con il terzo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 268 e 105 cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». Sostiene il Fallimento che la Corte d'appello, ritenuta l'inammissibilità dell'intervento autonomo adesivo della Curatela, avrebbe dovuto convertirlo d'ufficio nell'ammissibile intervento adesivo dipendente, ciò al fine di evitare una duplicazione delle attività processuali e, soprattutto, al fine di salvaguardare alcuni effetti sostanziali e processuali del primo intervento. 5. Il primo motivo è infondato sotto entrambi i profili denunciati. 5.1. Secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, l'interesse ad impugnare, che costituisce una species dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione (Cass., sez. 2, 04/05/2012, n. 6770; Cass., sez. 2, 20/10/2016, n. 21304) e va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo 8 accoglimento (Cass., sez. 1, 12/04/2013, n. 8934; Cass., sez. L, 11/07/2014, n. 16016; Cass., sez. 1, 11/09/2015, n. 17969; Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395; Cass., sez. 3, 19/09/2022, n. 27387). Nell'ipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore ed interventore) compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti, l'intervento è da reputarsi adesivo autonomo, essendo diverso il credito di cui si chiede tutela rispetto a quello già dedotto dall'attore, che dipende però dal «titolo» originario della controversia, inerendo allo stesso fatto giuridico generatore del rapporto dedotto in giudizio (il diritto potestativo di revoca ex art. 2901 cod. civ.), così da palesarsi come rapporto giuridico ad esso connesso per dipendenza. Il fatto giuridico costitutivo di entrambi i rapporti è, invero, rappresentato dal medesimo atto di disposizione patrimoniale che origina il c.d. eventus damni e che, quindi, viene a concretizzare la diminuzione di garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod. civ.) in capo allo stesso debitore rispetto a tutte le ragioni creditorie verso le quali costui è esposto e nei cui confronti (oltre che nei confronti del medesimo terzo acquirente) sia l'attore che l'interventore chiedono tutela dei rispettivi distinti crediti (petita mediati) in base ad identico petitum immediato (revoca dell'atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.) (Cass., sez. 3, 07/03/2017, n. 5621). Alla stregua di tale considerazione, la valutazione circa l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dagli istituti di credito non può essere limitata alla mera verifica della soccombenza formale, ma deve estendersi anche alla verifica della soccombenza nel suo aspetto sostanziale, da espletarsi mediante l'esame dell'utilità in concreto conseguibile con l'accoglimento dell'impugnazione. In tali termini, rappresentando l'intervento del Fallimento un 9 intervento adesivo autonomo volto a far valere un diritto autonomo, non compatibile con quello dedotto dalle originarie parti ed anzi confliggente con esso, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente un interesse, in capo alla B.N.L. s.p.a. ed alla BMPS s.p.a., ad impugnare la statuizione di ammissibilità dell'intervento, contenuta nella sentenza di primo grado, posto che l'inefficacia degli atti dispositivi pronunciata in favore del Fallimento indeboliva la posizione degli istituti bancari che vedevano compressa la possibilità di soddisfacimento delle pretese creditorie vantate dalle parti appellanti, nel concorso tra più creditori chirografari, nella liquidazione dei beni oggetto degli atti impugnati con l'azione di revocatoria ordinaria. 5.2. In tale direzione, si appa lesa infondato anche l'altro profilo di doglianza con il quale si sostiene che i motivi di appello difetterebbero della specificità richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. Infatti, a prescindere dall'erronea invocazione dell'art. 343 cod. proc. civ., contenuta nella rubrica del mezzo in esame, dalla sentenza qui impugnata si evince chiaramente che le banche appellanti, al fine di contrastare l'eccezione di carenza di interesse ad impugnare, avevano chiarito in comparsa conclusionale che la decisione favorevole alla Curatela avrebbe vanificato «l'azione proposta dalla Banca in sede esecutiva, stante il rilevante credito che la Curatela vantava nei confronti dei convenuti IA RO e UC di circa euro 1.200.000,00», che avrebbe assorbito «sostanzialmente tutto il valore dei beni degli stessi», non possedendo i debitori altri cespiti sui quali potersi soddisfare;
in tal modo esplicitando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo del giudice di primo grado ed indicando in modo specifico il pregiudizio che sarebbe ad esse derivato da una decisione di accoglimento della domanda formulata dal Fallimento. In ogni caso, la norma richiamata, che prescrive la specificità dei motivi di gravame, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, opera 10 su un piano diverso rispetto a quello disciplinato dall'art. 100 cod. proc. civ. in tema di interesse ad impugnare, che deve essere sempre verificato dal giudice sulla base delle allegazioni delle parti, come è avvenuto nel caso in esame in cui la Corte territoriale ha concluso, in considerazione degli argomenti contenuti nella comparsa conclusionale delle parti appellanti, per l'esistenza del presupposto di cui all'art. 100 cod. proc. civ. 6. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo motivo. La Corte territoriale, affermando di aderire all'orientamento che limita gli interventi volontari autonomi entro la prima udienza di comparizione, «al fine di garantire un ordinato iter processuale nel pieno rispetto del contraddittorio», si è consapevolmente discostata dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del thema decidendum. Si è precisato che siffatta interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. non viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, in quanto l'interveniente deve accettare il processo nello stato in cui si trova, non potendo dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove, con la conseguenza che non vi è il rischio di riapertura della istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (Cass., sez. 3, 16/10/2008, n. 25264; Cass., sez. 2, 11/07/2011, n. 15208; Cass., sez. 3, 26/05/2014, n. 11681; Cass., sez. 3, 22/08/2018, n. 20882; Cass., sez. 3, 05/10/2018, n. 24529; Cass., sez. 1, 06/12/2019, n. 31939). E' stato pure spiegato da questa Corte che la formulazione della 11 domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dal secondo comma dell'art. 268 cod. proc. civ. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento «fino all'udienza di precisazione delle conclusioni», configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass., sez. 3, 22/12/2015, n. 25798). Richiamando anche l'iter motivazionale dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 215/2005 — peraltro confermato anche dalla successiva sentenza della Corte costituzionale del 10 agosto 2008, n. 331 — riferibile a qualsiasi tipo di intervento e ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Cost., questa Corte ha ulteriormente chiarito (Cass., sez. 3, n. 24529/18, cit.) che «la facoltà concessa al terzo di intervenire come parte in un processo già iniziato rende del tutto ragionevole la previsione legislativa che impone all'intervenuto di partecipare al giudizio rebus sic stantibus, senza incidere sullo sviluppo delle fasi processuali, ma potendo invece avanzare la (nuova) pretesa - nei confronti di una sola o di tutte le parti - ampliando in tal modo l'oggetto del giudizio, in quanto l' "attività di allegazione" dei fatti costitutivi della domanda inerisce alla stessa ragione d'essere dell'istituto dell'intervento: al terzo non è pertanto concesso "riaprire" le fasi del processo già concluse, determinando un rinnovo delle attività già svolte dalle altre parti. Tale modus procedendi imposto all'interventore non costituisce ostacolo alla effettiva tutela del diritto (connesso per l'oggetto o per il titolo) del terzo interveniente - al quale l'ordinamento consente, comunque, di far valere le proprie ragioni, in perfetta 12 situazione di eguaglianza con le altre controparti, mediante la proposizione di un autonomo giudizio o la proposizione della opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. - ma soddisfa invece la esigenza di bilanciamento delle ragioni di opportunità che stanno alla base del simultaneus processus tra cause oggettivamente connesse (evitare la formazione di giudicati anche soltanto logicamente contrastanti;
realizzare la concentrazione di cause analoghe e dunque la economia dei mezzi processuali in funzione del principio di efficienza che deve caratterizzare anche l'esercizio della funzione giurisdizionale in quanto strumentale alla effettività della tutela dei diritti), con i principi, entrambi di rango costituzionale ex art. 111 Cost., del "regolare e spedito svolgimento del processo" in funzione della pronuncia di merito regolativa del rapporto controverso e del "processo equo" tale per cui le regole che disciplinano lo svolgimento del giudizio, non soltanto non debbono risolversi in un impedimento dell'esercizio del diritto di difesa ma, specularmente, non debbono neppure tradursi in ingiustificate asimmetrie, squilibrando i poteri processuali a vantaggio o detrimento di una soltanto delle parti. Si tratta quindi di ambito riservato prettamente alle scelte discrezionali del legislatore, il quale può scegliere le soluzioni ritenute più confacenti alla realizzazione del predetto equilibrio, atteso che il precetto dell'art. 24 Cost. "non impone che il cittadino possa conseguire tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti", rimanendo sottratto qualsiasi sindacato sulla maggiore o minore coerenza logica della soluzione adottata, fatto salvo il limite previsto dalla corrispondenza del mezzo allo scopo, risultando incompatibile con i precetti costituzionali indicati la imposizione di oneri o modalità tali "da rendere impossibile od estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale»(cfr. Corte cost. ord. n. 386/2004; Corte cost., sentenze n. 50/20120; nn. 157 e 159/2014; n. 44/2016). 13 Per le ragioni esposte è, dunque, errata la statuizione di inammissibilità dell'intervento della Curatela, assunta dalla Corte d'appello di Napoli, dovendosi ribadire che la preclusione per l'interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi del secondo comma dell'art. 268 cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, senza che ciò determini alcuna violazione del diritto di difesa (Cass., n. 20882/18, cit.). 7. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà valutare l'ammissibilità del materiale probatorio allegato dalla Curatela del fallimento, dovendosi ritenere prive di rilevanza decisoria le argomentazioni svolte ad abundantiam, al riguardo, dai giudici di appello, poiché la ratio decidendi della pronuncia deve essere individuata esclusivamente nell'inammissibilità dell'intervento che ha esaurito la potestas ludicandi, come peraltro precisato a pag. 14 della motivazione della sentenza impugnata (Cass., sez. U, 30/10/2013, n. 24469; Cass., sez. 1, 16/06/2020, n. 11675; Cass., sez. 3, 19/09/2022, n. 27388). Il giudice del rinvio dovrà, altresì, provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 Il Con igliere estensore Il Presidente