Articolo 109 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 108Articolo 110
Versione
15 marzo 1968
Art. 109.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1968, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro - rubrica Provveditorato generale dello Stato - per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846 .
Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1968, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico de personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953 n. 1265 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1968