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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16510 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5435/2025 promossa da , nato in [...] in data [...] (CF: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano De C.F._1
Maio;
- ricorrente -
nei confronti del Controparte_1
, in persona del
[...] CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies ss. cpc con istanza cautelare ex art. 700 cpc, depositato in data 07.02.2025, il ricorrente
[...]
cittadino pakistano regolarmente soggiornante in Italia, Pt_1
ha lamentato il silenzio inadempimento dell a Controparte_3
Islamabad (Pakistan) in merito alla procedura di rilascio dei visti per ricongiungimento familiare in favore della coniuge e della figlia,
pagina 1 minore all'epoca della domanda. Ha chiesto, in via cautelare, di ordinare a parte resistente, anche con provvedimento inaudita altera parte, la fissazione di appuntamento per la legalizzazione dei documenti e la formalizzazione delle domande di visto di ingresso;
in via principale e nel merito, accertato il proprio diritto al ricongiungimento familiare, ordinare il rilascio dei suddetti visti.
Il Giudice, non ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 669 sexies cpc., ha fissato udienza per l'esame del cautelare e del merito alla data del 23.05.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il , si è costituito tardivamente in giudizio in data 21.05.2025 CP_1
chiedendo disporsi un rinvio della trattazione della causa al fine di consentire alla sede consolare di relazionare in merito al caso di specie;
in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, con note del 22.05.2025, ha rappresentato l'avvenuta convocazione dei familiari al 28.08.2025, insistendo per l'accoglimento della domanda principale e, in subordine, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda cautelare con rinvio della trattazione del merito.
Visto quanto dedotto e allegato è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per quel che concerne la domanda cautelare, con rinvio del merito per integrazione documentale all'udienza cartolare del 24.10.2025.
Con note depositate in data 23.10.2025 parte ricorrente ha rappresentato l'avvenuto rilascio dei visti richiesti e dunque la pagina 2 cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di parte resistente.
Non sono pervenute note di quest'ultima.
Alla luce di quanto sopra, si dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Possono essere compensate le spese di causa dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali. Ciò è stato peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un
Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (Cass. S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass. 21400/21), che risulta essersi adoprata al pagina 3 fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Roma, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Lilla de Nuccio
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5435/2025 promossa da , nato in [...] in data [...] (CF: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano De C.F._1
Maio;
- ricorrente -
nei confronti del Controparte_1
, in persona del
[...] CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies ss. cpc con istanza cautelare ex art. 700 cpc, depositato in data 07.02.2025, il ricorrente
[...]
cittadino pakistano regolarmente soggiornante in Italia, Pt_1
ha lamentato il silenzio inadempimento dell a Controparte_3
Islamabad (Pakistan) in merito alla procedura di rilascio dei visti per ricongiungimento familiare in favore della coniuge e della figlia,
pagina 1 minore all'epoca della domanda. Ha chiesto, in via cautelare, di ordinare a parte resistente, anche con provvedimento inaudita altera parte, la fissazione di appuntamento per la legalizzazione dei documenti e la formalizzazione delle domande di visto di ingresso;
in via principale e nel merito, accertato il proprio diritto al ricongiungimento familiare, ordinare il rilascio dei suddetti visti.
Il Giudice, non ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 669 sexies cpc., ha fissato udienza per l'esame del cautelare e del merito alla data del 23.05.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il , si è costituito tardivamente in giudizio in data 21.05.2025 CP_1
chiedendo disporsi un rinvio della trattazione della causa al fine di consentire alla sede consolare di relazionare in merito al caso di specie;
in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, con note del 22.05.2025, ha rappresentato l'avvenuta convocazione dei familiari al 28.08.2025, insistendo per l'accoglimento della domanda principale e, in subordine, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda cautelare con rinvio della trattazione del merito.
Visto quanto dedotto e allegato è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per quel che concerne la domanda cautelare, con rinvio del merito per integrazione documentale all'udienza cartolare del 24.10.2025.
Con note depositate in data 23.10.2025 parte ricorrente ha rappresentato l'avvenuto rilascio dei visti richiesti e dunque la pagina 2 cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di parte resistente.
Non sono pervenute note di quest'ultima.
Alla luce di quanto sopra, si dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Possono essere compensate le spese di causa dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali. Ciò è stato peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un
Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (Cass. S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass. 21400/21), che risulta essersi adoprata al pagina 3 fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Roma, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Lilla de Nuccio
pagina 4