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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/10/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1637/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “adozione di maggiorenne” promosso da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Scipioni, con il quale i ricorrenti C.F._2 hanno chiesto di essere autorizzati a adottare (C.F. ), CP_1 C.F._3 nato a [...] il [...] e residente in [...] alla c.da Feudo da Sole n. 9.
Con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 i ricorrenti nata a [...] Parte_1
(Albania) il 04.02.1970, e , nato a [...] il [...], hanno chiesto Parte_2 al Tribunale ai sensi degli artt. 311 e ss. c.c., di essere autorizzati all'adozione di CP_1 nato in [...] il [...], figlio della sorella della ricorrente , Persona_1 sussistendone la differenza di età e tutte le ulteriori condizioni previste dalla legge come indicate negli artt. 291 e ss. c.c..
All'udienza del 6.11.2024 sono comparsi gli adottanti, l'adottando e la madre naturale dell'adottando, che, esaminati dal giudice, hanno prestato i necessari consensi ed assensi. In particolare, i ricorrenti hanno dichiarato di voler adottare il quale vive con CP_1 loro da quando aveva 14 anni, dimostrandosi lieti di “formalizzare l'adozione”, circostanze confermate dall'adottando il quale, consentendo all'adozione, ha dichiarato di avere con loro
“rapporti molto stretti”. Anche la madre dell'adottando ha espresso il consenso all'adozione, confermando la convivenza e lo stretto legame del figlio con i ricorrenti, ovvero sua sorella ed il marito.
Per quanto concerne, invece, il padre dell'adottando, è stata prodotta dichiarazione notarile della madre di attestante il mancato riconoscimento, essendo stato registrato alla CP_1 nascita con paternità “padre immaginario” secondo la legislazione albanese, ovvero privo di padre naturale.
Acquisiti gli atti di assenso previsti dalla legge, l'adozione di maggiorenne richiede la verifica che l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti (cfr., ex multis, Cass., sez. civ., n. 2426/2006), verifica che – alla luce dell'istruttoria svolta
– ha dato esito positivo, essendo emerso che la domanda di adozione corrisponde all'intenzione libera e sincera degli adottanti e dell'adottando ed è frutto di un comune intento delle parti, oltre che di una scelta diretta a confermare una situazione affettiva e relazionale in atto ed a sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività.
Le dichiarazioni rese dalle parti ed il convinto consenso espresso dalle stesse costituiscono, infatti, indice e riscontro di una volontà meditata, idonea a trovare riconoscimento.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per dare seguito all'adozione richiesta, osserva il Collegio che risultano documentati:
- certificati di residenza degli adottanti e dell'adottato;
- certificato dello stato di famiglia degli adottanti e dell'adottato;
- atti di nascita degli adottanti;
- certificato di nascita dell'adottando;
- certificato di stato civile dell'adottando;
- dichiarazioni sostitutive degli adottanti attestanti lo status di coniugi e di non avere discendenti legittimi o legittimati;
- dichiarazione sostitutiva dell'adottando da cui risulta che lo stesso non è stato adottato da altre persone.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312 c.c. come indicate dagli artt. 291 e ss. c.c. e segnatamente: i) gli adottanti e l'adottando hanno manifestato personalmente il consenso all'adozione così come la madre naturale dell'adottando, unico genitore ad averlo riconosciuto, ha espresso il proprio consenso;
ii) gli adottanti hanno compiuto 35 anni (essendo nati nel 1967 e nel 1970) e superano di almeno 18 anni l'età dell'adottando, essendo quest'ultimo nato nel 2006.
Il Collegio ritiene, infine, che l'adozione conviene ex art. 312 n. 2) c.c. all'adottando, il quale vede riconosciuto anche giuridicamente il legame affettivo che è andato crescendo con gli adottanti e in quanto l'adozione può garantire agli adottanti la possibilità di trasmettere il proprio patrimonio e il proprio cognome a persona alla quale sono affettivamente legati.
Trova applicazione il disposto dell'art. 299 c.c. nell'interpretazione datane dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 286/2016 e, in considerazione della dichiarazione dei coniugi,
l'adottando assumerà il cognome del marito ricorrente anteponendolo al proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_2
e Parte_1 visti gli artt. 313 e 299 c.c.:
DISPONE farsi luogo all'adozione del maggiorenne da parte di e CP_1 Parte_2
Parte_1
DISPONE che l'adottato assuma il cognome da anteporre al proprio ai sensi dell'art. 299 Pt_2
c.c.;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c..
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 3.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
Il Giudice rel.
Dott.ssa Daniela D'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1637/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “adozione di maggiorenne” promosso da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Scipioni, con il quale i ricorrenti C.F._2 hanno chiesto di essere autorizzati a adottare (C.F. ), CP_1 C.F._3 nato a [...] il [...] e residente in [...] alla c.da Feudo da Sole n. 9.
Con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 i ricorrenti nata a [...] Parte_1
(Albania) il 04.02.1970, e , nato a [...] il [...], hanno chiesto Parte_2 al Tribunale ai sensi degli artt. 311 e ss. c.c., di essere autorizzati all'adozione di CP_1 nato in [...] il [...], figlio della sorella della ricorrente , Persona_1 sussistendone la differenza di età e tutte le ulteriori condizioni previste dalla legge come indicate negli artt. 291 e ss. c.c..
All'udienza del 6.11.2024 sono comparsi gli adottanti, l'adottando e la madre naturale dell'adottando, che, esaminati dal giudice, hanno prestato i necessari consensi ed assensi. In particolare, i ricorrenti hanno dichiarato di voler adottare il quale vive con CP_1 loro da quando aveva 14 anni, dimostrandosi lieti di “formalizzare l'adozione”, circostanze confermate dall'adottando il quale, consentendo all'adozione, ha dichiarato di avere con loro
“rapporti molto stretti”. Anche la madre dell'adottando ha espresso il consenso all'adozione, confermando la convivenza e lo stretto legame del figlio con i ricorrenti, ovvero sua sorella ed il marito.
Per quanto concerne, invece, il padre dell'adottando, è stata prodotta dichiarazione notarile della madre di attestante il mancato riconoscimento, essendo stato registrato alla CP_1 nascita con paternità “padre immaginario” secondo la legislazione albanese, ovvero privo di padre naturale.
Acquisiti gli atti di assenso previsti dalla legge, l'adozione di maggiorenne richiede la verifica che l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti (cfr., ex multis, Cass., sez. civ., n. 2426/2006), verifica che – alla luce dell'istruttoria svolta
– ha dato esito positivo, essendo emerso che la domanda di adozione corrisponde all'intenzione libera e sincera degli adottanti e dell'adottando ed è frutto di un comune intento delle parti, oltre che di una scelta diretta a confermare una situazione affettiva e relazionale in atto ed a sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività.
Le dichiarazioni rese dalle parti ed il convinto consenso espresso dalle stesse costituiscono, infatti, indice e riscontro di una volontà meditata, idonea a trovare riconoscimento.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per dare seguito all'adozione richiesta, osserva il Collegio che risultano documentati:
- certificati di residenza degli adottanti e dell'adottato;
- certificato dello stato di famiglia degli adottanti e dell'adottato;
- atti di nascita degli adottanti;
- certificato di nascita dell'adottando;
- certificato di stato civile dell'adottando;
- dichiarazioni sostitutive degli adottanti attestanti lo status di coniugi e di non avere discendenti legittimi o legittimati;
- dichiarazione sostitutiva dell'adottando da cui risulta che lo stesso non è stato adottato da altre persone.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312 c.c. come indicate dagli artt. 291 e ss. c.c. e segnatamente: i) gli adottanti e l'adottando hanno manifestato personalmente il consenso all'adozione così come la madre naturale dell'adottando, unico genitore ad averlo riconosciuto, ha espresso il proprio consenso;
ii) gli adottanti hanno compiuto 35 anni (essendo nati nel 1967 e nel 1970) e superano di almeno 18 anni l'età dell'adottando, essendo quest'ultimo nato nel 2006.
Il Collegio ritiene, infine, che l'adozione conviene ex art. 312 n. 2) c.c. all'adottando, il quale vede riconosciuto anche giuridicamente il legame affettivo che è andato crescendo con gli adottanti e in quanto l'adozione può garantire agli adottanti la possibilità di trasmettere il proprio patrimonio e il proprio cognome a persona alla quale sono affettivamente legati.
Trova applicazione il disposto dell'art. 299 c.c. nell'interpretazione datane dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 286/2016 e, in considerazione della dichiarazione dei coniugi,
l'adottando assumerà il cognome del marito ricorrente anteponendolo al proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_2
e Parte_1 visti gli artt. 313 e 299 c.c.:
DISPONE farsi luogo all'adozione del maggiorenne da parte di e CP_1 Parte_2
Parte_1
DISPONE che l'adottato assuma il cognome da anteporre al proprio ai sensi dell'art. 299 Pt_2
c.c.;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c..
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 3.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
Il Giudice rel.
Dott.ssa Daniela D'Adamo