All' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Il Ministro delle finanze in presenza delle condizioni previste nell'ultimo comma dell'articolo 19, puo' autorizzare per un periodo non superiore a dodici mesi, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi.
Sull'ammontare delle somme il cui pagamento e' stato sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a ciascuna rata l'interesse in ragione del dodici per cento annuo.
L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con cui viene accordata la sospensione ed e' riscosso unitamente all'imposta".