Decreto cautelare 8 maggio 2024
Decreto presidenziale 21 maggio 2024
Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
Decreto cautelare 12 luglio 2024
Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 19/03/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00730/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00609/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2024, proposto da ON NO ed LI IR, rappresentate e difese dall’avvocato Alberto Gattuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Di Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
nei confronti
di ED TR, EL PU, LE SE, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
- della delibera del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani n. 0000250 del 02/03/2024, pubblicata dal 02/03/2024 al 17/03/2024, avente ad oggetto “indizione avvisi pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 628, della L. n. 234/2021 e ss.mm.ii e del Protocollo d'intesa trasmesso con D.A. prot. n. 30047 del 23/05/2023......” nella parte in cui prevede la stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 13 dirigenti Psicologi mediante procedura concorsuale per il personale reclutato con contratto di lavoro flessibile, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 268 L. n. 234/2021 e ss.mnm.ii. individuato nei punti 4 e 5 del protocollo d'intesa trasmesso con D.A. prot. 30047 del 23/05/2023;
- del bando di concorso per titoli ed esami, costituente allegato 2 alla predetta delibera commissariale;
- delle direttive attuative dell'Assessorato Regionale della Salute. n. 24514 del 26 aprile 2023 e n. 30047 del 23/05/2023, richiamate nella delibera commissariale prima indicata, con la quale è stato trasmesso il Protocollo d'intesa sottoscritto con le Organizzazioni sindacali in data 31/03/2023;
- della nota dell'Assessorato Regionale della Salute n. 43887 del 04/08/2023, richiamata nella delibera commissariale prima indicata;
- della nota dell'Assessorato Regionale della Salute n. 63583 del 12/12/2023, richiamata nella delibera commissariale prima indicata;
- della Deliberazione del Commissario Straordinario della ASP di TP n. 703 del 9 giugno 2023 contenente “Avviso pubblico per la ricognizione del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dalla legge n.234/2021 art. 1 comma 268”;
- della Deliberazione del Commissario Straordinario del Commissario Straordinario della ASP di TP n. n. 757 del 22 giugno 2023 avente ad oggetto un nuovo Avviso pubblico di rettifica per la ricognizione del personale in possesso e dei requisiti della stabilizzazione in forza in forza delle precisazioni di cui alla nota del 4 agosto 2023;
- della successiva Deliberazione del C.S. della ASP di Trapani n. 1042 del 07 settembre 2023 di rimodulazione degli avvisi di ricognizione;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, in atto non conosciuto.
Quanto ai motivi aggiunti:
della delibera del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani n. 000830 del 20/06/2024, con la quale è stata individuato il personale avente titolo alla stabilizzazione a tempo indeterminato nella posizione di dirigente psicologo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e dell’Assessorato Regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la dott.ssa NA EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO che:
- le ricorrenti, con ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe individuati concernenti una procedura di stabilizzazione per dirigenti psicologici, indetta con delibera del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani del 02/03/2024;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e l’Assessorato regionale della Salute si sono costituiti in giudizio; non si sono costituite le controinteressate;
- con memoria depositata il 15 dicembre 2025 le ricorrenti hanno manifestato la sopravvenuta carenza di interesse ai ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, in quanto, con delibera del Commissario Straordinario dell'ASP di Trapani N. 1707 del 12 dicembre 2025, è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico al quale aspiravano e di cui sono risultate vincitrici;
- le amministrazioni intimate non si sono opposte;
RITENUTO che:
-per pacifica giurisprudenza, la cessata materia del contendere che definisce il giudizio nel merito, con attitudine al giudicato formale e sostanziale “… consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio a seguito di un provvedimento dell’Amministrazione, posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale ” (Cons. Stato, V, 7 aprile2023, n. 3620; Cons. Stato, VI, 15 giugno 2020, n. 3767);
- nel caso di specie la stabilizzazione delle ricorrenti costituisce un evento pienamente satisfattivo dell’interesse azionato, cui consegue la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in conformità a quanto riconosciuto dalle stesse parti in giudizio;
- va dichiarata, pertanto, cessata la materia del contendere.
- le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC UN, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
NA EF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA EF | SC UN |
IL SEGRETARIO