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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/09/2025, n. 3813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3813 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6720/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: rappresentati e difesi, giusta procura
[...] C.F._2
in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Alfonso Amato, presso il cui studio, sito in Sicignano degli Alburni alla Via Roma, 19, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa quale procuratrice Controparte_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.ssa del Persona_1
28/5/2020, Rep. n. 2496, Racc. n. 909, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea
Ornati, presso il cui studio, sito in La Spezia alla via Paolo Emilio Taviani n.
170, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 29/5/2025, Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato i sigg.ri Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il
[...] Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 746/2018, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, della somma pari ad €. 8.073,89 a titolo di debitoria derivante dai contratti n. 5432518759311259 e n.
1709351, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che il
Decreto Ingiuntivo va dichiarato inefficace ai sensi dell'articolo 644 c.p.c., poiché è stato emesso il 08/3/2018 e notificato loro soltanto il 04/7/2020; quale secondo motivo di opposizione, che l'opposta sarebbe priva della legittimazione processuale;
quale terzo motivo di opposizione, che la domanda monitoria è affetti da nullità insanabile, essendosi l'opposta limitata ad affermare in monitorio che gli opponenti avrebbero “intrattenuto il rapporto commerciale n. 17093951” mentre il solo sig. , Parte_1
invece, avrebbe “intrattenuto il rapporto commerciale n.
5432518759311259”, omettendo completamente di indicare con quali degli asseriti creditori iniziali sarebbero intercorsi i rapporti;
quale quarto motivo di opposizione, che l'opposta non avrebbe fornito la prova della titolarità del credito oggetto di ingiunzione, non avendo fornito la prova del contratto di cessione del credito stipulato con Banca Ifis S.P.A.; quale quinto motivo di opposizione, che nel contratto di finanziamento oggetto di causa sarebbero stati applicati interessi usurari e non sarebbero state indicate le singole voci di costo che concorrono a formare il T.A.E.G.; quale sesto motivo di opposizione, che il credito azionato in via monitoria si è prescritto.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri e Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza hanno formulato le seguenti conclusioni: dichiararsi Parte_2
l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 746/2018; accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 746/2018; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato
ALFONSO AMATO, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la e per essa quale Controparte_1
procuratrice deducendo: che anche laddove dovesse Controparte_2
essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento monitorio poiché notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., il Tribunale deve comunque pronunciarsi sulla fondatezza della domanda da essa proposta;
che essa è munita della legittimazione processuale, come si evince dalla documentazione depositata, ovvero: in data 05/7/2016, con atto a rogito per Notaio , in Milano (MI), Rep. n. 327, Racc. n. 104, Persona_1
conferiva a procura Controparte_1 Parte_3
speciale per (tra le altre) “i) riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre de crediti dei quali la Società è e diverrà titolare e diritti collegati, nonchè ii)gestire e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data della presente procura speciale, con riferimento ai
Crediti nei confronti dei debitori ceduti e/o dei garanti e/o degli aventi causa di detti debiti ceduti e garanti” (Cfr. Doc. n. 2 Fascicolo monitorio, pag. 6); che tra i poteri conferiti da al proprio procuratore Controparte_1
trovano menzione quello di: “m) agire e resistere, anche ai sensi degli articoli
75, 77 e 83 del codice di procedura civile, avanti qualsiasi autorità giudiziaria per qualsiasi questione di natura civile, penale ed amministrativa relativa ai
Crediti, con ogni conseguente facoltà di promuovere azioni, comparire e costituirsi in giudizio, proporre domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa […]” (Cfr. Doc. n. 2 Fascicolo monitorio, pagina 7) e “s) conferire le necessarie procure alle liti, con ogni piú ampia ed opportuna facoltá in
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza proposito […] (Cfr. Doc. n. 2 Fascicolo monitorio, pagina 8); z) compiere ogni altro atto necessario all'esercizio dei poteri conferiti con la presente procura speciale, nonché delegare a sua volta, in tutto o in parte, sotto la propria responsabilità e vigilanza, per le attività e gli atti sopra elencati, ai propri amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, in conformità alle regole interne del Sub nonché nominare propri sostituti ai sensi dell'art. Pt_4
1717 del codice civile” (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio pag. 9); che in data
16/01/2017 in forza di un contratto di cessione di Controparte_3
crediti “pro soluto”, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'articolo
58 del Decreto Legislativo del 1° Settembre 1993, n. 385 (“Testo Unico
Bancario”) stipulato con Banca Ifis S.P.A. si è resa cessionaria del credito oggetto di ingiunzione;
che nella stessa Gazzetta Ufficiale, CP_1
conferiva a nello specifico, il ruolo di
[...] Parte_3
special servicer, ovvero svolgere attività di natura operativa riguardanti l'amministrazione, la gestione, l'incasso ed il recupero dei crediti oggetto di cessione in blocco;
che in data 22/6/2017, con atto a rogito per Notaio
in Milano (MI), Rep. n. 25786 – Racc. n. 5885, la Persona_2 [...]
(incorporante) subentrava in tutto il patrimonio attivo e CP_2
passivo di (incorporata) ed in tutte le Parte_3
ragioni, diritti, obblighi ed impegni di quest'ultima, di qualsiasi natura e genere, nessuno escluso ed eccettuato, e ciò a seguito di una fusione per incorporazione ex artt. 2501 e ss. c.c., con efficacia giuridica dal giorno
01/07/2017, deliberata ed approvata dalle assemblee delle società in data
16/5/2017; che l'accettazione o notificazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto è irrilevante, anche considerato che essa ha ottemperato a quanto sancito dall'articolo 58 T.U.B. per la pubblicità delle cessioni “in blocco”; che il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorra dalla scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo o, in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto;
che nella fattispecie in esame, la durata del piano di rimborso finanziario del contratto di finanziamento del 27/1/2020 era pattuita in n.
84 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 01/3/2010 ed ultima il 01/2/2017; che l'altro contratto è una linea di credito revolving, tipico contratto di durata;
la documentazione che si produce, attesta un utilizzo della carta fino al 2013 e seguivano poi le lettere di parte creditrice del 2017 al fine di sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione;
che le contestazioni circa l'usurarietà degli interessi sono del tutto generiche, oltre che infondate;
che non vi è alcuna divergenza tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello effettivamente applicato.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa quale Controparte_1
procuratrice ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_2
rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 746/2018; in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, i sigg.ri e Parte_1
al pagamento, in solido tra loro, in suo favore, della Parte_2
diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed assegnava alla parte opposta il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 28/4/2023).
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 29/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di relica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 – In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione “ratione temporis” applicabile (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
28/4/2023).
2 – Fermo quanto innanzi esposto, va scrutinato il primo motivo di opposizione, con cui l'opponente ha dedotto che andrebbe dichiarata l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 746/2018 ai sensi dell'articolo 644
c.p.c., poichè esso è stato depositato nella Cancelleria del Tribunale di
Salerno il 08/3/2018 e passato dall'opposta per la notifica il 04/7/2020, oltre il termine di 60 giorni stabilito per legge.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto.
Invero, dalla lettura del Decreto Ingiuntivo notificato all'opponente (cfr. all. della produzione di parte opposta) risulta chiaramente che esso è stato depositato nella Cancelleria del Tribunale di Salerno il 08/3/2018 e passato dall'opposta per la notifica soltanto il 01/7/2020, ben oltre il termine di 60 giorni di cui all'articolo 644 c.p.c., di talché va dichiarata l'inefficacia del
Decreto Ingiuntivo n. 746/2018.
Tuttavia, per giurisprudenza costante, declaratoria d'inefficacia del Decreto
Ingiuntivo comporta soltanto la caducazione dell'ingiunzione di pagamento in esso contenuta, ma non anche la domanda monitoria contenuta nel
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza ricorso che, come tale, conserva, comunque, la valenza giuridica d'una domanda giudiziale (“ex pluribus” Trib. Reggio Emilia, n. 751/2018; Trib.
Crotone, n. 691/2022). Ciò perché la notificazione del Decreto Ingiuntivo ad opera della opposta, ancorché inefficace, poiché non notificato nel termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c., palesa comunque la chiara la volontà del creditore di volersi valere del titolo giuridico ivi azionato “…escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c..” (Cass. Civ., Sez. III, n. 17478/2011; Cass.,
Civ., Sez. III, n. 3908/2016).
Tanto comporta, dunque, che la declaratoria di inefficacia del Decreto
Ingiuntivo non impedisce di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, tenuto conto che il Giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio.
Deve dunque procedersi ad esaminare nel merito la fondatezza della domanda fatta valere dalla opposta con il ricorso per Decreto Ingiuntivo.
3. – Con il secondo motivo di opposizione gli opponenti si dolgono che l'opposta sarebbe priva della legittimazione processuale, poiché la procura per rilasciare procura alle liti, originariamente conferita da CP_1
a non sarebbe stata trasferita in
[...] Parte_3
capo alla incorporante di quest'ultima Controparte_2
Il motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Invero, dalla documentazione prodotta dalla Banca opposta risulta: che in data 05/7/2016, con atto a rogito per Notaio , in Persona_1
Milano (MI), Rep. n. 327, Racc. n. 104, la conferiva a Controparte_1
procura speciale per - tra le altre - “i) Parte_3
riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre de crediti dei quali la
Società è e diverrà titolare e diritti collegati, nonchè ii)gestire e/o fare
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data della presente procura speciale, con riferimento ai Crediti nei confronti dei debitori ceduti e/o dei garanti e/o degli aventi causa di detti debiti ceduti e garanti” (crfr. All. 2 della produzione della fase monitoria, pag. 6); che tra i poteri conferiti da al suo procuratore Controparte_1 [...]
vi è anche quello di: “m) agire e resistere, anche ai Parte_3
sensi degli articoli 75, 77 e 83 del codice di procedura civile, avanti qualsiasi autorità giudiziaria per qualsiasi questione di natura civile, penale ed amministrativa relativa ai Crediti, con ogni conseguente facoltà di promuovere azioni, comparire e costituirsi in giudizio, proporre domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa […]” (Cfr. Doc. n. 2 Fascicolo monitorio, pagina 7) e
“s) conferire le necessarie procure alle liti, con ogni piú ampia ed opportuna facoltá in proposito […]” (cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria, pag. 8) e “z) compiere ogni altro atto necessario all'esercizio dei poteri conferiti con la presente procura speciale, nonché delegare a sua volta, in tutto o in parte, sotto la propria responsabilità e vigilanza, per le attività e gli atti sopra elencati, ai propri amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, in conformità alle regole interne del nonché nominare propri Parte_5
sostituti ai sensi dell'art. 1717 del codice civile”(cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria, pag. 9); che in data 22/6/2017, con atto a rogito per Notaio in Persona_2
Milano (MI), Rep. n. 25786 – Racc. n. 5885 (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria), la (incorporante) subentrava in Controparte_2
tutto il patrimonio attivo e passivo della procuratrice
[...]
(incorporata) ed in tutte le ragioni, diritti, obblighi ed Parte_3
impegni di quest'ultima, di qualsiasi natura e genere, nessuno escluso ed eccettuato, e ciò a seguito di una fusione per incorporazione ex artt. 2501 e ss. c.c., con efficacia giuridica dal giorno 01/07/2017, deliberata ed
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza approvata dalle assemblee delle società in data 16/5/2017.
Da tanto consegue che in forza della suddetta fusione per incorporazione della nella Parte_3 Controparte_2
quest'ultima è munita del potere di conferire procura ai difensori costituiti.
4. - Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha dedotto che la domanda monitoria sarebbe affetta da nullità insanabile, essendosi l'opposta limitata ad affermare in monitorio che gli opponenti avrebbero
“intrattenuto il rapporto commerciale n. 17093951” mentre il solo sig.
, invece, avrebbe “intrattenuto il rapporto commerciale n. Parte_1
5432518759311259”, omettendo completamente di indicare con quali degli asseriti creditori iniziali sarebbero intercorsi i rapporti.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Infatti, dalla lettura del ricorso monitorio (cfr. punti 1 e 2 del ricorso) risultano indicati gli estremi dei rapporti contrattuali intrattenuti dagli odierni opponenti, peraltro prodotti dall'opposta in allegato fin dalla fase monitoria (cfr. all.ti 4 e 5), di talché i rapporti bancari dedotti quali
“causae petendi” sono chiaramente evincibili, oltre a non esservi alcun
“vulnus” per il diritto inviolabile di difesa dei sigg.ri e Parte_1
, i quali hanno potuto prendere contezza della base giuridica CP_4
della domanda monitoria e della documentazione a sostegno della stessa.
5. – Con il quarto motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che l'opposta non avrebbe offerto la prova della titolarità del credito oggetto di ingiunzione, non avendo fornito la prova del contratto di cessione del credito stipulato con la cedente Banca Ifis S.P.A.
Il motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata dal fornire la prova della propria legittimazione;
la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …”. Tale
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n.
22268/2018).
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco”, mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.
Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“ex multis” Cass. Civ., n.
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza 24978/2020; quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Inoltre di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”.
Più di recente, poi, è intervenuta l'ordinanza n. 17944 della Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione (confermata dall'ordinanza n.
3405/2024), la quale si segnala per avere risolto in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o, eventualmente, di esecuzione forzata).
Con la pronuncia indicata la Suprema Corte ha così statuito: “Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante a __ - , in base ad una serie di cessioni successive
(precisamente: da poi da questa a quest'ultima all'intimante " ). ., .. , infine sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.
1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 e.e. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.). In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione
e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella
Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la
Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del
17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016,
Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massi mazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza sede di legittimità.”.
Applicando al caso di specie le coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità - che consentono di ritenere provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria anche mediante presunzioni - ne consegue che deve ritenersi che la opposta abbia fornito la prova di essersi resa cessionaria del credito attivato mediante ingiunzione e, dunque, della titolarità dello stesso, attesi che l'acquisto del credito di cui al Decreto
Ingiuntivo opposto è desumibile dal fatto che la opposta, costituitasi quale cessionaria, ha prodotto i documenti contrattuali dei rapporti su cui si fonda il ricorso per ingiunzione con la relativa documentazione contabile
(cfr. all.ti 4-5-6-7 della produzione della fase monitoria), documentazione contrattuale e contabile di cui è evidentemente in possesso quale cessionaria del credito stesso, non comprendendosi altrimenti come potrebbe essere nella sua disponibilità (art. 1262 c.c.).
6. – Con il quinto motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che nel contratto di finanziamento oggetto di causa sarebbero stati applicati interessi usurari e non sarebbero state indicate le singole voci di costo che concorrono a formare il T.A.E.G.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, la contestazione circa la dedotta usurarietà degli interessi risulta essere del tutto generica già sul piano allegatorio (Cass. Civ., SS.UU., n.
19597/2020), non individuando il tasso pattuito, quello c.d. “soglia”
“ratione temporis” operativo, né tantomeno il trimestre di riferimento né la tipologia dell'operazione negoziale, nonché sfornita di qualsiasi sostegno probatorio, non avendo parte opponente neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la sua doglianza.
Per ciò che riguarda, poi, la omessa indicazione delle voci di costo rientranti nel T.A.E.G., e segnatamente delle penali in caso di ritardo, nonché del costo dell'assicurazione, deve osservarsi che in tale indicatore di costo non
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza rientrano voci solo eventuali, quali appunto le penali per il caso di ritardo, come di recente chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza, con l'ordinanza n. 14575/2025, per cui occorre tenere conto, per la composizione del T.A.E.G., che esso “…include il T.A.N., e comprende le commissioni, le imposte e tutti gli altri costi legati alla pratica;
esso deve essere sempre riportato nel foglio illustrativo, e non include le spese per eventuali servizi accessori facoltativi, eventuali penali o interessi di mora in caso di ritardo o mancato pagamento delle rate”.
In ordine alla mancata inclusione del premio della polizza assicurativa nel
T.A.E.G., poi, parte opponente non ha neppure indicato le ragioni per cui essa sarebbe “obbligatoria” e, dunque, andrebbe ricompresa appunto nel computo del T.A.E.G. onde verificare se quello contrattualmente indicato sia uguale oppure no a quello effettivamente applicato.
7. – Con il sesto motivo di opposizione gli opponenti hanno dedotto che il credito azionato in via monitoria si sarebbe prescritto.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Sul punto deve rilevarsi che il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. nei contratti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata (“ex pluribus” Cass. Civ., n. 28819/2017), ragion per cui il
“dies a quo” va individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del prestito oppure, in caso di carta di credito, dalla chiusura del rapporto.
Orbene, nella vicenda in esame risulta documentalmente provato che il contratto di finanziamento posto alla base del ricorso monitorio stipulato il
27/1/2010 era pattuita in n. 84 rate mensili, con la prima da corrispondere entro il 01/3/2010 e l'ultima il 01/2/2017 (cfr. all. 4 della produzione della fase monitoria), mentre l'altro contratto che prevede una linea di credito “revolving” è stato utilizzato fino al 2013 (cfr. all. 10 della produzione di parte opposta).
Dunque, considerato che il “dies a quo” per il corso della prescrizione va
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza individuato, con riguardo ai rapporti bancari posti alla base della domanda monitoria, rispettivamente nell'anno 2017 e 2013, e che la mutuante nel
2017 ha inviato agli opponenti atti interruttivi della prescrizione (cfr. all.ti
4-5-6-7-8-9 della produzione di parte opposta), ne deriva che al momento della notificazione del Decreto Ingiuntivo non è maturata alcuna causa estintiva del diritto dovuta al decorso del tempo ed all'inerzia del titolare dello stesso.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda proposta dalla opposta è fondata e va accolta e, per l'effetto, i sigg.ri Parte_1
e vanno condannati al pagamento, in
[...] Parte_2
solido tra loro, in favore di e per essa della procuratrice Controparte_1
di complessivi 8.073,89 a titolo di debitoria derivante Controparte_2
dai contratti n. 5432518759311259 e n. 1709351, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
7. - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, atteso che la domanda monitoria è stata accolta, sono poste a carico di
e in solido tra loro e, Parte_1 Parte_2
considerate la natura, il valore (€ 8.073,89 pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€
840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), nonchè € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (limitatamente alla sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
8. – Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza giustificato motivo (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla parte opposta il 28/4/2023), i sigg.ri Parte_1
e vanno condannati al versamento
[...] Parte_2
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 746/2018;
2) Accoglie la domanda di parte opposta e, per l'effetto, condanna i sigg.ri e al pagamento, in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, in favore di e per essa della Controparte_1
procuratrice di complessivi 8.073,89 a titolo di Controparte_2
debitoria derivante dai contratti n. 5432518759311259 e n. 1709351, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
alla refusione, in solido tra loro, in favore della e Controparte_1
per essa quale procuratrice della delle spese di Controparte_2
lite, che si liquidano in complessivi € 2.761,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
4) Condanna e al Parte_1 Parte_2
versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 29/9/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 6720/2020 - Sentenza