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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1842/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1842/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Zoleo;
appellante
e
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ciro;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 924/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 31.05.2018, avente ad oggetto pagamento somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento delle argomentazioni, eccezioni e ragioni tutte recate dall'appellante - In via preliminare, revocare e/o modificare l'ordinanza datata 26.10.2021 resa dall'adita
Corte a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2021 e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 924/2018 per i motivi tutti come
1 esposti nell'atto di citazione in appello e ammettere le richieste istruttorie formulate dal – prova per testi e CTU – come specificatamente Parte_1
articolate nel prosieguo delle presenti note oltreché nei precedenti scritti difensivi, anche a firma dell'Avv. Gioconda Soluri;
- Nel merito, rigettare tutte le avverse argomentazioni, eccezioni, anche preliminari, richieste e conclusioni ex adverso formulate perché infondate in fatto, inconsistenti in diritto oltreché non provate alla luce delle argomentazioni tutte già ampiamente ed analiticamente esposte e reiterate, e per l'effetto - Riformare la sentenza n. 924/18 – depositata in cancelleria in data 31.05.2018 – emessa dal Tribunale di Catanzaro (Prima Sezione Civile,
Giudice Dott. R. Sciarrone) all'esito del giudizio recante RG 3394/2008 per le ragioni e nei termini analiticamente indicati al punto 1) dell'atto di citazione in appello – da intendersi integralmente riportati e trascritti unitamente alle considerazioni sulla rilevanza della decisione – nella parte in cui accoglie la domanda principale, rigettando la domanda formulata in via riconvenzionale da parte convenuta e condannando il al pagamento in favore Parte_1 dell'attore della somma di €33.342,49 oltre interessi dalla domanda al soddisfo per spese di realizzazione impianto di illuminazione, oltre che al pagamento delle spese del giudizio di primo grado;
disponendo, conseguenzialmente, il rigetto delle domande tutte – come da modifica richiesta – come avanzate dalla Società oggi appellata siccome improcedibili, inammissibili, non provate e comunque infondate nei fatti e nel merito;
contestualmente accogliendo anche la spiegata domanda riconvenzionale (solo subordinatamente, ed eventualmente, opponendosi in compensazione ogni eventuale contraria ragione di credito, salvo sin d'ora gravame) già avanzata dal per i motivi espressamente e Parte_1 specificatamente indicati al punto 2) dell'atto di citazione in appello – da considerarsi, in questa sede, totalmente riportato e trascritto unitamente alle argomentazioni sulla rilevanza della decisione – e, per l'effetto, condannare la
in persona del l.r.p.t., al pagamento a Controparte_2 titolo di risarcimento del danno della somma di € 20.000,00 ovvero nella maggiore
o minore somma, comunque ritenuta di giustizia, che dovesse emergere a seguito di istruttoria da disporsi previa revoca e/o modifica dell'ordinanza datata 26.10.2021 resa dall'adita Corte a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
12.10.2021; - Riformare, altresì, l'impugnata sentenza nella parte in cui statuisce la condanna dell'appellante alle spese di lite e, per l'effetto, disporre la compensazione
2 delle stesse alla luce delle argomentazioni e ragioni tutte – qui da intendersi trascritte unitamente alle considerazioni sulla rilevanza della decisione – espresse al punto 3) dell'atto di citazione in appello;
- Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e CPA come per legge, relativi a entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria deduzione, richiesta, eccezione e documentazione, che tutte sin da ora si impugnano
e contestano, così decidere e provvedere, sulla base di quanto argomentato negli atti difensivi che qui abbiansi per integralmente riportati: -IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda contenuta nell'atto di citazione in appello per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione previsto dal D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014; -SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi degli artt. 342, 163 e 164 c.p.c.; , in via principale, rigettare l'appello CP_3
proposto dal , in quanto inammissibile, inprocedibile e nullo, Parte_1
oltre che infondato in fatto e diritto per tutto quanto dedotto negli scritti difensivi;
- per l'effetto, confermare in ogni caso integralmente la sentenza di primo grado n.
924/2018 emessa dal Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, dott. Rocco
Sciarrone, depositata in cancelleria il 31/05/2018, non notificata, a conclusione del procedimento R.G.N. 3394/2008, per tutti i motivi spiegati negli atti difensivi e per tutto quanto dedotto in primo grado che quivi si intenda per ripetuto ed integralmente trascritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
FATTO
1.Con atto di citazione notificato in data 22.09.2008, la società Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il
[...] [...]
al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di Parte_1
€34.664,49 oltre interessi, in relazione alla realizzazione a proprie spese degli impianti di illuminazione votiva nel cimitero di acquisiti dall'ente Parte_1
comunale.
A fondamento della domanda esponeva che con contratto del 07.04.1987, registrato il 20.04.1988, il affidava ad essa attrice la Parte_1
concessione per la costruzione e gestione del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale;
che, in base alla delibera del Consiglio Comunale n. 64 del
3 07.04.1988 allegata al contratto, costruiva con spese interamente a suo carico gli impianti di illuminazione votiva;
che l'art. 2 del capitolato d'appalto prevedeva che la concessione avrebbe avuto la durata di anni dieci dalla stipula del contratto, rinnovabile tacitamente qualora una delle parti non faceva regolare disdetta a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza; che nell'anno 1997 il contratto si rinnovava tacitamente;
che successivamente con delibera n. 119 del
27.10.2006 la Giunta comunale, preso atto della nuova normativa in materia di appalti, deliberava che i contratti scaduti non potevano essere prorogati e che il contratto per la gestione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero di stipulato con la società attrice sarebbe cessato il successivo 30.06.2007 Parte_1
e mai più prorogato. Sulla scorta di tali premesse chiedeva la condanna del Pt_1 al pagamento della somma di €34.664,49 pari al 50% del valore degli impianti di illuminazione votiva, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata chiedeva il pagamento ai sensi dell'art. 936 c.c. del valore dei materiali e del prezzo della manodopera impiegati per la realizzazione degli impianti de quibus, oltre interessi e rivalutazione, ovvero il pagamento ex art. 2041 c.c. essendosi il Comune arricchito senza giusta causa per effetto dell'acquisizione degli impianti al patrimonio comunale.
Si costituiva, con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, il Parte_1
il quale contestava le avverse pretese ed eccepiva l'inadempimento
[...] dell'attrice alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto. Evidenziava che in virtù di quanto previsto dall'art. 5 del capitolato, in caso di inosservanza alle norme contrattuali e di inadempienze ripetute ovvero di negligenze od irregolarità nel funzionamento del servizio, l'amministrazione poteva applicare una sanzione pecuniaria nel limite del 20% del canone annuo versato all'ente e che, comunque, a prescindere da tale forma di sanzionamento, gli inadempimenti della società attrice avevano costretto l'ente a mettere in sicurezza l'impianto con notevoli ed ingiustificati oneri di natura economica in corso di erogazione, quantificati in
€20.000,00. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda principale e la condanna della società attrice al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di
€20.000,00 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Rigettate le richieste istruttorie, con sentenza n. 924/2018 il Tribunale condannava il al pagamento della somma di €33.342,49 oltre interessi, e Pt_1
alla rifusione delle spese di lite.
4 Segnatamente, il giudice di prime cure, rilevato che la società attrice aveva costruito interamente a sue spese l'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale e che il valore di detto impianto, in base alla relazione di stima del
10.06.2007 redatta dal tecnico della società attrice, non contestata nella perizia del
18.10.2007 redatta dal tecnico di parte del ammontava ad €69.328,98, Pt_1 riteneva fondata la domanda principale avanzata dall'attrice volta ad ottenere il pagamento del 50% del valore degli impianti in base all'art. 3 del capitolato d'appalto che attribuiva al la facoltà di riscatto in qualsiasi momento, Pt_1
prevedendo che, trascorsi almeno quindici anni di gestione, il prezzo di prelievo determinato sarebbe stato ridotto del 50%.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal il Tribunale la Pt_1 riteneva provata nei limiti della somma di €1.322,00 che decurtava dalla maggior somma dovuta dall'ente.
2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
12.10.2018, il lamentandone la illegittimità nella parte in cui Parte_1 aveva omesso ogni motivazione circa l'iter logico giuridico che aveva portato a ritenere provata la domanda principale. Ad avviso dell'appellante la domanda era infondata avendo il nei modi e termini previsti, comunicato alla società la Pt_1 disdetta dal contratto di appalto, diritto espressamente riconosciuto all'ente, oltre che obbligo imposto dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici che non consentiva il ricorso al rinnovo tacito, sicchè trattandosi di risoluzione fisiologica del rapporto, nessun pagamento a titolo di indennizzo era dovuto. Secondo il Pt_1
poi, la quantificazione della somma asseritamente dovuta non era documentalmente provata. Il denunciava poi l'ingiustizia della sentenza anche nella parte in Pt_1
cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale, riconoscendo un inadempimento quantificato in €1.322,00. Deduceva, in proposito, che gli inadempimenti della società appellata emergevano dai verbali di sopralluogo svolti alla presenza del tecnico di parte e che la società non aveva prodotto la documentazione richiesta dall'ente al fine di provare che l'impianto era stato realizzato a regola d'arte e dotato di tutte le certificazioni richieste dalla legge e dunque ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo a termini dell'art. 5 del capitolato d'appalto. Infine lamentava l'ingiustizia della condanna alle spese di lite che avrebbero dovuto essere compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda avanzata dalla
5 e la condanna della stessa al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, CP_1 della somma di €20.000,00, oltre che alle spese del doppio grado ed insisteva nelle richieste istruttorie formulate in primo grado.
Con comparsa del 15.03.2019 si costituiva la che Controparte_1 eccepiva in via preliminare la improcedibilità dell'appello per mancato esperimento della procedura di mediazione, nonché ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito deduceva la totale infondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto.
Dopo alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del 29.10.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2021, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nonché le richieste istruttorie formulate dall'appellante e rinviava al
25.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1.Innanzitutto va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, posto che in grado d'appello l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 d.lgs. 28/2010 (Cass. n. 22736/2021).
2. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
6 SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
3. Nel merito l'appello è infondato e non può essere accolto.
Muovendo dal primo motivo con cui il denuncia l'ingiustizia della Pt_1
pronuncia di accoglimento della domanda principale proposta dalla società appellata, deve osservarsi che è pacifico in causa che la società Controparte_1
era titolare di concessione per la realizzazione e gestione del servizio di illuminazione votiva del cimitero civico nel comune di . Parte_1
Altrettanto pacifico è che la società era proprietaria degli impianti dalla stessa realizzati, come si evince dal contratto del 07.04.1987 che riservava al Comune la facoltà di riscattare gli impianti (art. 3), in conformità di quanto disposto dall'art. 24
R.D. 15.10.1925 n. 2578.
Dopo il primo rinnovo tacito, con delibera n. 119 del 27.10.2006
l'amministrazione comunale ha disposto il mancato rinnovo della concessione
(comunicato alla società con lettera del 21.11.2006) e con delibera n. 131 del
14.12.2007 ha acquisito la disponibilità degli impianti (prendendo atto del verbale di reimmissione del 13.12.2007).
Ed allora, avendo l'amministrazione proceduto all'acquisizione dell'impianto di illuminazione, sussiste senz'altro l'obbligo della stessa di corrispondere una indennità, sicchè non coglie nel segno l'assunto dell'appellante secondo cui nella specie ricorrerebbe un'ipotesi di risoluzione fisiologica del rapporto per mancato rinnovo della concessione. Tale assunto non tiene conto, infatti, della peculiarità della fattispecie in esame in cui l'impianto di illuminazione votiva non è di proprietà dell'amministrazione comunale e la convenzione inter partes non prevede il trasferimento gratuito degli impianti in favore del Pt_1
In altri termini la scadenza della concessione, determinando l'acquisizione della disponibilità degli impianti in capo all'amministrazione comunale, interferisce inevitabilmente sulla titolarità degli stessi che si trasferisce al ed è evidente Pt_1
che il passaggio degli impianti deve essere accompagnato dal pagamento dell'indennizzo, conformemente al sistema delineato dalla legge (art. 24 R.D.
2578/1925 e art. 8 del regolamento di attuazione DPR 902/1986) e dalla convenzione inter partes il cui art. 3 attribuisce al il diritto di riscatto dietro pagamento, Pt_1
7 per i primi 15 anni, dell'intero valore degli impianti realizzati e successivamente solo del 50%.
Altrimenti opinando si avrebbe un esproprio senza indennizzo della proprietà privata in palese violazione dell'art. 42 Cost., oltre che degli artt. 3 e 41.
Ciò chiarito, in ordine alla quantificazione dell'indennizzo il Tribunale ha dato atto che nella perizia del 18.10.2007 redatta dal tecnico di parte del non Pt_1
viene contestata né la stima dei lavori né la relativa quantità come indicate e conteggiate nella relazione generale e relativa stima dei lavori del 10.06.2007 redatta dal tecnico di parte della società in base alla quale il valore Controparte_1 degli impianti ammontava ad €69.328,98.
Orbene, sotto questo profilo l'appello del non si confronta in alcun modo Pt_1
con la statuizione impugnata, limitandosi ad asserire in maniera del tutto generica che la quantificazione dell'indennità non è stata provata.
La decisione impugnata si appalesa immune da censure anche nella parte in cui ha ritenuto provata la domanda riconvenzionale sul danno da inadempimento della concessionaria per la somma di €1.322,00.
Il lamenta che la società appellata avrebbe posto in opera un impianto Pt_1 non a norma di legge né a regola d'arte e comunque privo di adeguate certificazioni e mappature e che ciò avrebbe arrecato grave danno al patrimonio dell'ente quantificato in €20.000,00.
Ora, non può farsi a meno di rilevare l'estrema genericità delle allegazioni del il quale ha omesso di indicare le specifiche violazioni in cui sarebbe incorsa Pt_1 la concessionaria tanto nella realizzazione dell'impianto quanto nella sua gestione, violazioni peraltro mai contestate in costanza di rapporto.
La specifica indicazione dei fatti posti a fondamento della generica deduzione dell'inadempimento è avvenuta solo con l'articolazione dei capi di prova in seno alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6. La prova è stata ritenuta inammissibile dal giudice di prime cure e l'appellante ha riproposto in questa sede le istanze istruttorie formulate in primo grado.
Tali istanze sono state rigettate da questa Corte con ordinanza del 29.10.2021 che va, qui, confermata.
Ed invero, è onere della parte che impugna il provvedimento di primo grado in punto istanze istruttorie non ammesse censurare puntualmente lo stesso, indicando i vizi da cui sarebbe affetto (erronea valutazione, contraddittorietà, omessa
8 pronuncia), e anche illustrando nel dettaglio la fondatezza di tali vizi. La parte in sede di gravame deve non solo censurare i motivi della mancata ammissione dei mezzi di prova, ma deve anche indicare le ragioni della rilevanza e necessità del singolo mezzo istruttorio in relazione alla riforma richiesta.
Le istanze formulate dall'odierno appellante non possono, quindi, essere esaminate perché non supportate da specifiche doglianze di appello relative a singole censure.
Per completezza va comunque evidenziato che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto le prove inammissibili, in quanto vertenti su fatti che non sono stati dedotti in giudizio entro il termine delle preclusioni assertive di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, ma solo surrettiziamente allegati tramite i capitoli probatori formulati con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, la quale non può essere utilizzata come ulteriore appendice assertiva, con conseguente decadenza dal diritto alla prova per il deducente tardivo.
Parimenti, in punto di pregiudizio subito, l'appellante si è limitato ad affermare che le omissioni della società hanno arrecato un Controparte_1 grave danno al patrimonio dell'ente quantificato in €20.000,00, senza fornire altre e più pertinenti indicazioni in relazione alle specifiche voci di danno. L'appellante non ha offerto prova degli interventi che ha asserito essersi resi necessari per sanare le omissioni denunciate e la pretesa mancata esecuzione a regola d'arte degli impianti, interventi che avrebbero causato un onere economico di €20.000,00.
Né il ha prodotto documentazione attestante il suindicato esborso e a tale Pt_1
lacuna probatoria non può pretendere di supplire con la prova testimoniale, trattandosi di circostanza che avrebbe potuto e dovuto essere provata documentalmente.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha riconosciuto l'unica voce di danno di cui è stata offerta prova documentale, rappresentata dalla fattura della ditta
(per la fornitura e posa in opera di n.3 trasformatori e sostituzione Parte_2
di lampade fulminate).
Quanto alla invocata applicazione dell'art. 5 del contratto, che a dire dell'appellante sarebbe stata ignorata dal giudice di prime cure, deve rilevarsi che il pur avendo fatto richiamo della citata norma nel corpo dell'atto di Pt_1
citazione, nelle conclusioni ha chiesto unicamente la condanna dell'appellata al
9 risarcimento dei danni e non anche al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal citato art. 5.
Infine la sentenza gravata va confermata anche in punto di regolamentazione delle spese, avuto riguardo alla prevalente soccombenza del che ha visto Pt_1
l'accoglimento della propria domanda in misura ridottissima.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
, in persona del Sindaco pro-tempore, con citazione notificata Parte_1 il 12.10.2018, nei confronti di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
924/2018, pubblicata il 31.05.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1842/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Zoleo;
appellante
e
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ciro;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 924/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 31.05.2018, avente ad oggetto pagamento somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento delle argomentazioni, eccezioni e ragioni tutte recate dall'appellante - In via preliminare, revocare e/o modificare l'ordinanza datata 26.10.2021 resa dall'adita
Corte a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2021 e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 924/2018 per i motivi tutti come
1 esposti nell'atto di citazione in appello e ammettere le richieste istruttorie formulate dal – prova per testi e CTU – come specificatamente Parte_1
articolate nel prosieguo delle presenti note oltreché nei precedenti scritti difensivi, anche a firma dell'Avv. Gioconda Soluri;
- Nel merito, rigettare tutte le avverse argomentazioni, eccezioni, anche preliminari, richieste e conclusioni ex adverso formulate perché infondate in fatto, inconsistenti in diritto oltreché non provate alla luce delle argomentazioni tutte già ampiamente ed analiticamente esposte e reiterate, e per l'effetto - Riformare la sentenza n. 924/18 – depositata in cancelleria in data 31.05.2018 – emessa dal Tribunale di Catanzaro (Prima Sezione Civile,
Giudice Dott. R. Sciarrone) all'esito del giudizio recante RG 3394/2008 per le ragioni e nei termini analiticamente indicati al punto 1) dell'atto di citazione in appello – da intendersi integralmente riportati e trascritti unitamente alle considerazioni sulla rilevanza della decisione – nella parte in cui accoglie la domanda principale, rigettando la domanda formulata in via riconvenzionale da parte convenuta e condannando il al pagamento in favore Parte_1 dell'attore della somma di €33.342,49 oltre interessi dalla domanda al soddisfo per spese di realizzazione impianto di illuminazione, oltre che al pagamento delle spese del giudizio di primo grado;
disponendo, conseguenzialmente, il rigetto delle domande tutte – come da modifica richiesta – come avanzate dalla Società oggi appellata siccome improcedibili, inammissibili, non provate e comunque infondate nei fatti e nel merito;
contestualmente accogliendo anche la spiegata domanda riconvenzionale (solo subordinatamente, ed eventualmente, opponendosi in compensazione ogni eventuale contraria ragione di credito, salvo sin d'ora gravame) già avanzata dal per i motivi espressamente e Parte_1 specificatamente indicati al punto 2) dell'atto di citazione in appello – da considerarsi, in questa sede, totalmente riportato e trascritto unitamente alle argomentazioni sulla rilevanza della decisione – e, per l'effetto, condannare la
in persona del l.r.p.t., al pagamento a Controparte_2 titolo di risarcimento del danno della somma di € 20.000,00 ovvero nella maggiore
o minore somma, comunque ritenuta di giustizia, che dovesse emergere a seguito di istruttoria da disporsi previa revoca e/o modifica dell'ordinanza datata 26.10.2021 resa dall'adita Corte a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
12.10.2021; - Riformare, altresì, l'impugnata sentenza nella parte in cui statuisce la condanna dell'appellante alle spese di lite e, per l'effetto, disporre la compensazione
2 delle stesse alla luce delle argomentazioni e ragioni tutte – qui da intendersi trascritte unitamente alle considerazioni sulla rilevanza della decisione – espresse al punto 3) dell'atto di citazione in appello;
- Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e CPA come per legge, relativi a entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria deduzione, richiesta, eccezione e documentazione, che tutte sin da ora si impugnano
e contestano, così decidere e provvedere, sulla base di quanto argomentato negli atti difensivi che qui abbiansi per integralmente riportati: -IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda contenuta nell'atto di citazione in appello per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione previsto dal D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014; -SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi degli artt. 342, 163 e 164 c.p.c.; , in via principale, rigettare l'appello CP_3
proposto dal , in quanto inammissibile, inprocedibile e nullo, Parte_1
oltre che infondato in fatto e diritto per tutto quanto dedotto negli scritti difensivi;
- per l'effetto, confermare in ogni caso integralmente la sentenza di primo grado n.
924/2018 emessa dal Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, dott. Rocco
Sciarrone, depositata in cancelleria il 31/05/2018, non notificata, a conclusione del procedimento R.G.N. 3394/2008, per tutti i motivi spiegati negli atti difensivi e per tutto quanto dedotto in primo grado che quivi si intenda per ripetuto ed integralmente trascritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
FATTO
1.Con atto di citazione notificato in data 22.09.2008, la società Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il
[...] [...]
al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di Parte_1
€34.664,49 oltre interessi, in relazione alla realizzazione a proprie spese degli impianti di illuminazione votiva nel cimitero di acquisiti dall'ente Parte_1
comunale.
A fondamento della domanda esponeva che con contratto del 07.04.1987, registrato il 20.04.1988, il affidava ad essa attrice la Parte_1
concessione per la costruzione e gestione del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale;
che, in base alla delibera del Consiglio Comunale n. 64 del
3 07.04.1988 allegata al contratto, costruiva con spese interamente a suo carico gli impianti di illuminazione votiva;
che l'art. 2 del capitolato d'appalto prevedeva che la concessione avrebbe avuto la durata di anni dieci dalla stipula del contratto, rinnovabile tacitamente qualora una delle parti non faceva regolare disdetta a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza; che nell'anno 1997 il contratto si rinnovava tacitamente;
che successivamente con delibera n. 119 del
27.10.2006 la Giunta comunale, preso atto della nuova normativa in materia di appalti, deliberava che i contratti scaduti non potevano essere prorogati e che il contratto per la gestione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero di stipulato con la società attrice sarebbe cessato il successivo 30.06.2007 Parte_1
e mai più prorogato. Sulla scorta di tali premesse chiedeva la condanna del Pt_1 al pagamento della somma di €34.664,49 pari al 50% del valore degli impianti di illuminazione votiva, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata chiedeva il pagamento ai sensi dell'art. 936 c.c. del valore dei materiali e del prezzo della manodopera impiegati per la realizzazione degli impianti de quibus, oltre interessi e rivalutazione, ovvero il pagamento ex art. 2041 c.c. essendosi il Comune arricchito senza giusta causa per effetto dell'acquisizione degli impianti al patrimonio comunale.
Si costituiva, con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, il Parte_1
il quale contestava le avverse pretese ed eccepiva l'inadempimento
[...] dell'attrice alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto. Evidenziava che in virtù di quanto previsto dall'art. 5 del capitolato, in caso di inosservanza alle norme contrattuali e di inadempienze ripetute ovvero di negligenze od irregolarità nel funzionamento del servizio, l'amministrazione poteva applicare una sanzione pecuniaria nel limite del 20% del canone annuo versato all'ente e che, comunque, a prescindere da tale forma di sanzionamento, gli inadempimenti della società attrice avevano costretto l'ente a mettere in sicurezza l'impianto con notevoli ed ingiustificati oneri di natura economica in corso di erogazione, quantificati in
€20.000,00. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda principale e la condanna della società attrice al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di
€20.000,00 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Rigettate le richieste istruttorie, con sentenza n. 924/2018 il Tribunale condannava il al pagamento della somma di €33.342,49 oltre interessi, e Pt_1
alla rifusione delle spese di lite.
4 Segnatamente, il giudice di prime cure, rilevato che la società attrice aveva costruito interamente a sue spese l'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale e che il valore di detto impianto, in base alla relazione di stima del
10.06.2007 redatta dal tecnico della società attrice, non contestata nella perizia del
18.10.2007 redatta dal tecnico di parte del ammontava ad €69.328,98, Pt_1 riteneva fondata la domanda principale avanzata dall'attrice volta ad ottenere il pagamento del 50% del valore degli impianti in base all'art. 3 del capitolato d'appalto che attribuiva al la facoltà di riscatto in qualsiasi momento, Pt_1
prevedendo che, trascorsi almeno quindici anni di gestione, il prezzo di prelievo determinato sarebbe stato ridotto del 50%.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal il Tribunale la Pt_1 riteneva provata nei limiti della somma di €1.322,00 che decurtava dalla maggior somma dovuta dall'ente.
2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
12.10.2018, il lamentandone la illegittimità nella parte in cui Parte_1 aveva omesso ogni motivazione circa l'iter logico giuridico che aveva portato a ritenere provata la domanda principale. Ad avviso dell'appellante la domanda era infondata avendo il nei modi e termini previsti, comunicato alla società la Pt_1 disdetta dal contratto di appalto, diritto espressamente riconosciuto all'ente, oltre che obbligo imposto dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici che non consentiva il ricorso al rinnovo tacito, sicchè trattandosi di risoluzione fisiologica del rapporto, nessun pagamento a titolo di indennizzo era dovuto. Secondo il Pt_1
poi, la quantificazione della somma asseritamente dovuta non era documentalmente provata. Il denunciava poi l'ingiustizia della sentenza anche nella parte in Pt_1
cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale, riconoscendo un inadempimento quantificato in €1.322,00. Deduceva, in proposito, che gli inadempimenti della società appellata emergevano dai verbali di sopralluogo svolti alla presenza del tecnico di parte e che la società non aveva prodotto la documentazione richiesta dall'ente al fine di provare che l'impianto era stato realizzato a regola d'arte e dotato di tutte le certificazioni richieste dalla legge e dunque ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo a termini dell'art. 5 del capitolato d'appalto. Infine lamentava l'ingiustizia della condanna alle spese di lite che avrebbero dovuto essere compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda avanzata dalla
5 e la condanna della stessa al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, CP_1 della somma di €20.000,00, oltre che alle spese del doppio grado ed insisteva nelle richieste istruttorie formulate in primo grado.
Con comparsa del 15.03.2019 si costituiva la che Controparte_1 eccepiva in via preliminare la improcedibilità dell'appello per mancato esperimento della procedura di mediazione, nonché ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito deduceva la totale infondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto.
Dopo alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del 29.10.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2021, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nonché le richieste istruttorie formulate dall'appellante e rinviava al
25.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1.Innanzitutto va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, posto che in grado d'appello l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 d.lgs. 28/2010 (Cass. n. 22736/2021).
2. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
6 SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
3. Nel merito l'appello è infondato e non può essere accolto.
Muovendo dal primo motivo con cui il denuncia l'ingiustizia della Pt_1
pronuncia di accoglimento della domanda principale proposta dalla società appellata, deve osservarsi che è pacifico in causa che la società Controparte_1
era titolare di concessione per la realizzazione e gestione del servizio di illuminazione votiva del cimitero civico nel comune di . Parte_1
Altrettanto pacifico è che la società era proprietaria degli impianti dalla stessa realizzati, come si evince dal contratto del 07.04.1987 che riservava al Comune la facoltà di riscattare gli impianti (art. 3), in conformità di quanto disposto dall'art. 24
R.D. 15.10.1925 n. 2578.
Dopo il primo rinnovo tacito, con delibera n. 119 del 27.10.2006
l'amministrazione comunale ha disposto il mancato rinnovo della concessione
(comunicato alla società con lettera del 21.11.2006) e con delibera n. 131 del
14.12.2007 ha acquisito la disponibilità degli impianti (prendendo atto del verbale di reimmissione del 13.12.2007).
Ed allora, avendo l'amministrazione proceduto all'acquisizione dell'impianto di illuminazione, sussiste senz'altro l'obbligo della stessa di corrispondere una indennità, sicchè non coglie nel segno l'assunto dell'appellante secondo cui nella specie ricorrerebbe un'ipotesi di risoluzione fisiologica del rapporto per mancato rinnovo della concessione. Tale assunto non tiene conto, infatti, della peculiarità della fattispecie in esame in cui l'impianto di illuminazione votiva non è di proprietà dell'amministrazione comunale e la convenzione inter partes non prevede il trasferimento gratuito degli impianti in favore del Pt_1
In altri termini la scadenza della concessione, determinando l'acquisizione della disponibilità degli impianti in capo all'amministrazione comunale, interferisce inevitabilmente sulla titolarità degli stessi che si trasferisce al ed è evidente Pt_1
che il passaggio degli impianti deve essere accompagnato dal pagamento dell'indennizzo, conformemente al sistema delineato dalla legge (art. 24 R.D.
2578/1925 e art. 8 del regolamento di attuazione DPR 902/1986) e dalla convenzione inter partes il cui art. 3 attribuisce al il diritto di riscatto dietro pagamento, Pt_1
7 per i primi 15 anni, dell'intero valore degli impianti realizzati e successivamente solo del 50%.
Altrimenti opinando si avrebbe un esproprio senza indennizzo della proprietà privata in palese violazione dell'art. 42 Cost., oltre che degli artt. 3 e 41.
Ciò chiarito, in ordine alla quantificazione dell'indennizzo il Tribunale ha dato atto che nella perizia del 18.10.2007 redatta dal tecnico di parte del non Pt_1
viene contestata né la stima dei lavori né la relativa quantità come indicate e conteggiate nella relazione generale e relativa stima dei lavori del 10.06.2007 redatta dal tecnico di parte della società in base alla quale il valore Controparte_1 degli impianti ammontava ad €69.328,98.
Orbene, sotto questo profilo l'appello del non si confronta in alcun modo Pt_1
con la statuizione impugnata, limitandosi ad asserire in maniera del tutto generica che la quantificazione dell'indennità non è stata provata.
La decisione impugnata si appalesa immune da censure anche nella parte in cui ha ritenuto provata la domanda riconvenzionale sul danno da inadempimento della concessionaria per la somma di €1.322,00.
Il lamenta che la società appellata avrebbe posto in opera un impianto Pt_1 non a norma di legge né a regola d'arte e comunque privo di adeguate certificazioni e mappature e che ciò avrebbe arrecato grave danno al patrimonio dell'ente quantificato in €20.000,00.
Ora, non può farsi a meno di rilevare l'estrema genericità delle allegazioni del il quale ha omesso di indicare le specifiche violazioni in cui sarebbe incorsa Pt_1 la concessionaria tanto nella realizzazione dell'impianto quanto nella sua gestione, violazioni peraltro mai contestate in costanza di rapporto.
La specifica indicazione dei fatti posti a fondamento della generica deduzione dell'inadempimento è avvenuta solo con l'articolazione dei capi di prova in seno alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6. La prova è stata ritenuta inammissibile dal giudice di prime cure e l'appellante ha riproposto in questa sede le istanze istruttorie formulate in primo grado.
Tali istanze sono state rigettate da questa Corte con ordinanza del 29.10.2021 che va, qui, confermata.
Ed invero, è onere della parte che impugna il provvedimento di primo grado in punto istanze istruttorie non ammesse censurare puntualmente lo stesso, indicando i vizi da cui sarebbe affetto (erronea valutazione, contraddittorietà, omessa
8 pronuncia), e anche illustrando nel dettaglio la fondatezza di tali vizi. La parte in sede di gravame deve non solo censurare i motivi della mancata ammissione dei mezzi di prova, ma deve anche indicare le ragioni della rilevanza e necessità del singolo mezzo istruttorio in relazione alla riforma richiesta.
Le istanze formulate dall'odierno appellante non possono, quindi, essere esaminate perché non supportate da specifiche doglianze di appello relative a singole censure.
Per completezza va comunque evidenziato che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto le prove inammissibili, in quanto vertenti su fatti che non sono stati dedotti in giudizio entro il termine delle preclusioni assertive di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, ma solo surrettiziamente allegati tramite i capitoli probatori formulati con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, la quale non può essere utilizzata come ulteriore appendice assertiva, con conseguente decadenza dal diritto alla prova per il deducente tardivo.
Parimenti, in punto di pregiudizio subito, l'appellante si è limitato ad affermare che le omissioni della società hanno arrecato un Controparte_1 grave danno al patrimonio dell'ente quantificato in €20.000,00, senza fornire altre e più pertinenti indicazioni in relazione alle specifiche voci di danno. L'appellante non ha offerto prova degli interventi che ha asserito essersi resi necessari per sanare le omissioni denunciate e la pretesa mancata esecuzione a regola d'arte degli impianti, interventi che avrebbero causato un onere economico di €20.000,00.
Né il ha prodotto documentazione attestante il suindicato esborso e a tale Pt_1
lacuna probatoria non può pretendere di supplire con la prova testimoniale, trattandosi di circostanza che avrebbe potuto e dovuto essere provata documentalmente.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha riconosciuto l'unica voce di danno di cui è stata offerta prova documentale, rappresentata dalla fattura della ditta
(per la fornitura e posa in opera di n.3 trasformatori e sostituzione Parte_2
di lampade fulminate).
Quanto alla invocata applicazione dell'art. 5 del contratto, che a dire dell'appellante sarebbe stata ignorata dal giudice di prime cure, deve rilevarsi che il pur avendo fatto richiamo della citata norma nel corpo dell'atto di Pt_1
citazione, nelle conclusioni ha chiesto unicamente la condanna dell'appellata al
9 risarcimento dei danni e non anche al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal citato art. 5.
Infine la sentenza gravata va confermata anche in punto di regolamentazione delle spese, avuto riguardo alla prevalente soccombenza del che ha visto Pt_1
l'accoglimento della propria domanda in misura ridottissima.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
, in persona del Sindaco pro-tempore, con citazione notificata Parte_1 il 12.10.2018, nei confronti di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
924/2018, pubblicata il 31.05.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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