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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/11/2024, n. 5561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5561 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4863/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 21 novembre 2024, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giovanni Grattacaso;
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE all'udienza del 21.11.2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, il ricorrente concludeva come da atti e verbali di causa, la causa era assunta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.06.2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con nel Comune di Montecorvino GL (SA) in data 20.03.2003 Controparte_1
e che dalla loro unione erano nati (anni 17) e (anni 16). Per_1 Per_2
In particolare, precisava che il Tribunale di Salerno con sentenza n. cron. 2763/2024 pubbl.
1 R.G. 4863/2024
27/05/2024 dichiarava la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla madre;
- determina in € 250,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per ciascuno dei figli che il ricorrente è tenuto a corrispondere alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli;
- dispone incontri liberti tra i minori ed il padre;
- determina in € 100,00 l'assegno di mantenimento che parte ricorrente è tenuto a corrispondere in favore della resistente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.”
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva lo scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite in sede di separazione ad eccezione del mantenimento in favore della resistente, non prevedendo, pertanto, alcun assegno divorzile per la stessa.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio, sicchè Controparte_1 ne veniva dichiarata la contumacia e si disponeva l'audizione del ricorrente.
All'udienza del 21.11.2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, parte ricorrente confermava la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cu al ricorso.
Il giudice delegato, acquisita la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, riservava al collegio la decisione.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla
L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione giudiziale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, attesa l'assenza di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, il Tribunale ritiene equo confermare quanto stabilito in sede di separazione, nulla disponendo con riguardo all'assegno divorzile.
4. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato il [...] a [...], Parte_1
C.F.: e , nata il [...] a [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, celebrato nel Comune di Montecorvino GL (SA) in data 20.03.2003 C.F._2
2 R.G. 4863/2024
e trascritto nel Registro Atti Matrimonio del suddetto comune al n. 2 parte 1 - anno 2003;
2) conferma le condizioni stabilite in sede di separazione, nulla disponendo con riguardo all'assegno divorzile;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecorvino GL (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
4) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 novembre 2024
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4863/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 21 novembre 2024, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giovanni Grattacaso;
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE all'udienza del 21.11.2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, il ricorrente concludeva come da atti e verbali di causa, la causa era assunta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.06.2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con nel Comune di Montecorvino GL (SA) in data 20.03.2003 Controparte_1
e che dalla loro unione erano nati (anni 17) e (anni 16). Per_1 Per_2
In particolare, precisava che il Tribunale di Salerno con sentenza n. cron. 2763/2024 pubbl.
1 R.G. 4863/2024
27/05/2024 dichiarava la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla madre;
- determina in € 250,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per ciascuno dei figli che il ricorrente è tenuto a corrispondere alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli;
- dispone incontri liberti tra i minori ed il padre;
- determina in € 100,00 l'assegno di mantenimento che parte ricorrente è tenuto a corrispondere in favore della resistente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.”
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva lo scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite in sede di separazione ad eccezione del mantenimento in favore della resistente, non prevedendo, pertanto, alcun assegno divorzile per la stessa.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio, sicchè Controparte_1 ne veniva dichiarata la contumacia e si disponeva l'audizione del ricorrente.
All'udienza del 21.11.2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, parte ricorrente confermava la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cu al ricorso.
Il giudice delegato, acquisita la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, riservava al collegio la decisione.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla
L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione giudiziale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, attesa l'assenza di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, il Tribunale ritiene equo confermare quanto stabilito in sede di separazione, nulla disponendo con riguardo all'assegno divorzile.
4. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato il [...] a [...], Parte_1
C.F.: e , nata il [...] a [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, celebrato nel Comune di Montecorvino GL (SA) in data 20.03.2003 C.F._2
2 R.G. 4863/2024
e trascritto nel Registro Atti Matrimonio del suddetto comune al n. 2 parte 1 - anno 2003;
2) conferma le condizioni stabilite in sede di separazione, nulla disponendo con riguardo all'assegno divorzile;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecorvino GL (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
4) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 novembre 2024
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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