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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 2609/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. SPESSATO Silvia , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. SPESSATO Silvia , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
oggetto: separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
1)Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Controparte_1 di Vigonza al n. 22, Parte I, Anno 2019, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le relative annotazioni
2)Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vigonza (Pd), Via Arrigoni, 6, int. 4, così catastalmente identificata: Comune di Vigonza, Foglio 15, Particella 1069, sub. 4, sub. 11, 2
sub. 17, con gli arredi e corredi ivi presenti, alla Sig.ra che qui continuerà a vivere Pt_1 insieme al figlio.
3)Per il figlio minorenne si confermi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con
Per_1 abitazione prevalente dello stesso presso la madre. potrà restare con il papà due
Per_1 pomeriggi/sere durante la settimana, tendenzialmente il martedì e il venerdì, pernottando presso di lui. sarà con il papà anche un giorno nel fine settimana, tendenzialmente il
Per_1 sabato. Il papà accompagnerà all'asilo tre giorni alla settimana e andrà a prenderlo due
Per_1 volte a settimana, le altre volte sarà la mamma ad accompagnarlo e ad andarlo a prendere.
Ciascun genitore trascorrerà con il figlio una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando tra i genitori la vigilia e il giorno di Natale,
Capodanno e l'Epifania, Pasqua e Pasquetta. Gli altri giorni di festa (1 novembre, 8 dicembre,
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto…) saranno trascorsi da ad anni alterni con Per_1 ciascun genitore. Tendenzialmente gli eventuali ponti saranno trascorsi da insieme al Per_1 genitore con cui sarà per la festa. Ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive. L'organizzazione delle vacanze estive dovrà essere concordata dai genitori entro il mese di maggio di ciascun anno.
4)Considerata l'attuale situazione reddituale e abitativa dei genitori, e il tempo che ciascuno trascorre con il Sig. corrisponderà mensilmente alla Sig.ra a titolo di Per_1 CP_1 Pt_1 contributo per il mantenimento del figlio minorenne, l'importo di € 500,00. La somma, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita, sarà versata a mezzo bonifico bancario continuativo sul conto corrente della Sig.ra entro il giorno 10 Pt_1 di ogni mese. I genitori divideranno al 50% l'intero importo delle spese straordinarie necessarie per il figlio, e specificatamente le spese mediche, quelle scolastiche e quelle sportive e ricreative, secondo le previsioni del Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017. Entro il giorno 5 di ogni mese ciascuno dei genitori dovrà indicare all'altro le spese straordinarie sostenute nel mese precedente, sottratto da chi lo riceve l'importo dell'assegno unico e di altri eventuali bonus, le spese straordinarie rimanenti dovranno essere divise al 50% e rimborsate, previa compensazione, entro il giorno 10 dello stesso mese. Le parti intendono suddividere al
50% anche le spese per le necessità degli animali domestici presenti presso la casa familiare.
5)Le parti concordano che l'assegno unico corrisposto per il figlio sarà versato per intero Per_1 alla Sig.ra Il relativo importo sarà utilizzato per il pagamento delle spese straordinarie Pt_1 di e i genitori divideranno al 50% le spese che non saranno coperte con l'assegno unico. Per_1
6)L'automobile MAZDA CX-3, targata FM252WD di proprietà della Sig.ra resterà Pt_1 nella disponibilità esclusiva della Sig.ra mentre l'automobile PEUGEOT 208, targata Pt_1
FZ229XV, di proprietà del Sig. resterà nella disponibilità esclusiva del Sig. CP_1 CP_1 3
7)I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio minorenne.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in Vigonza (PD), in data 6/07/2019 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigonza (PD), dell'anno 2019, al N.ro 22, Parte I, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio in Abano Terme (PD) il 18/01/2021. Per_1
Le parti, in data 27/02/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 9/04/2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 156/2024 pubblicata il
23/04/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del 23/04/2024, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 14/01/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett.
b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta in data 9/04/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore delle stesse va preso atto. Le Per_1 condizioni di cui ai n. 4, limitatamente al mantenimento dei propri animali domestici, 5 e
6, pur facendo parte dell'accordo volto alla regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
4
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Vigonza (PD), in data 6/07/2019 e trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigonza (PD), anno 2019, al N.ro 22,
Parte I;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 28.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato