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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5815 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel.
3) dott. Antonio Quaranta Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5482/2023 R.G. vertente
T R A
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Parte_1
RR (NA) alla Piazza Montessori, 11 - P.IVA , rapp.ta e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Valerio Emma (c.f.: , presso il cui studio è C.F._1 elett.te dom.ta in Napoli al Viale Colli Aminei, 10 “Parco dei Gerani”, giusta procura alle liti in atti. Ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni, indica il fax n. 081/7444270 e la P.E.C. ; Email_1
APPELLANTE
E E-DISTRIBUZIONE (nuova denominazione di CP_1 Controparte_2 in virtu' di verbale dell'Assemblea straordinaria del 14.6.2016 per atto del Notaio Dott. di Roma Rep. N. 52420 Racc. N. 26086) società con Persona_1 unico socio soggetta a direzione e coordinamento di con sede CP_2 legale in Roma, Via Ombrone n. 2, capitale sociale €uro 2.600.000.000 i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. , P.IVA_2
REA n. 922436, in persona del suo Procuratore avv. Carmine PERROTTA, in virtu' di procura a rogito del Notaio di Roma del 12.12.2017 Rep. Persona_1
N. 55.629, Racc. n. 27.976 e società Controparte_3 con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di con sede CP_2 legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale €uro 10.O00.000.000 i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. 09633951000, REA n. 1177794 – in persona del suo Procuratore avv. Carmine PERROTTA, in virtu' di procura a rogito del Notaio di Persona_1
Roma del 12.01.2016 Rep. N. 51.663, Racc. n. 25.644 --- entrambe le società
1 rappresentate e difese dall'avv. Michele Balletta (Cod. Fisc.:
) e con questi elettivamente domiciliate in Caserta alla Via C.F._2
Sant'Antonio da Padova n. 84, giusta procure generali alle liti a rogito del Notaio Dott. di Roma, rispettivamente del 01.03.2017 Rep. N. Persona_1
53.868, Racc. n. 26.971, e del 07.02.2017 Rep. N. 53.730, Racc. n. 26.904. (Telefax ai fini delle comunicazioni ex. art. 170 c.p.c. n. 0823-279415, --- P.E.C. ; APPELLATE Email_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1805/2023, pubblicata l'8.5.2023 e mai notificata, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, in tema di risarcimento del danno ex art. 2050 c.c..
CONCLUSIONI: l'avv. Valerio Emma per l'appellante: “I - In accoglimento dell'appello, riformare parzialmente la Sentenza di primo grado n. 1805/2023, depositata in Cancelleria in data 08.05.2023, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott. Giovanni D'Onofrio, nel procedimento promosso dalla Parte_1 rubricato con R.G. n. 11574/2017; II – Per l'effetto, condannare l'appellata
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Controparte_4 di della somma di €. 10.097,30, per il lucro cessante Parte_1 conseguente all'interruzione di energia elettrica del 14.09.2015 (quale differenza dell'importo ancora dovuto, decurtata la somma di €. 10.138,66 già versata dall'appellata a seguito della pronuncia di primo grado, di cui €. 3.000,00 per lucro cessante ed €. 7.138,66 per danno emergente), così come determinato dal C.T.U. nel giudizio di primo grado R.G. 11574/2017, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. III - Per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per Legge, con attribuzione all'avvocato anticipatario;
IV – Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva come per Legge.”. L'avv. Michele Balletta per le società appellate: “1.. Dichiarare la carenza di legittimazione passiva sia sostanziale che processuale della
[...] in ordine all'appello proposto nei suoi Controparte_5 confronti dalla e per l'effetto, rigettare Parte_2 integralmente l'appello proposto nei confronti di Controparte_3
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al risarcimento del
[...] danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per aver costretto la comparente alla partecipazione a un giudizio del tutto ingiustificato.
2.. Rigettare integralmente l'appello proposto dalla Società
[...] anche nei confronti di in quanto Parte_1 Controparte_2 inammissibile e destituito di ogni fondamento. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, come sopra determinate.”.
2 Svolgimento del processo
Con citazione 18.12.2017, la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
(già esponendo quanto segue: Controparte_4 Controparte_2 la società attrice esercita un'attività di produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti alimentari ed è titolare di un'utenza di fornitura di energia elettrica con Metaenergia spa, mero rivenditore di energia elettrica acquistata da che, a sua volta, è gestore della rete di Controparte_2 trasmissione nazionale;
in data 14.9.2015, alle ore 10,00 circa, a causa dell'esplosione di una cabina elettrica dell' , si era verificata Controparte_2
l'interruzione dell'energia elettrica per circa 8 ore presso i locali condotti in locazione dall'attrice; l'interruzione aveva causato il deterioramento di 2000 kg di prodotti alimentari causando un danno patrimoniale di € 12.616,23, oltre a quello per la mancata commercializzazione della merce pari a circa € 6.000,00 e ai danni ai banchi frigo;
l' , pur riconoscendo l'evento, Controparte_2 negava il risarcimento dei danni ascrivendolo ad un guasto accidentale della propria cassetta di sezionamento. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di: “I – in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta (già , in persona Controparte_6 Controparte_2 del legale rapp.te p.t., sia in ordine alla prestazione principale di somministrazione di energia elettrica, sia in ordine a quella correlata di impegno di potenza, per l'illegittima interruzione della fornitura dell'energia elettrica, avvenuta in data 14.09.2015, nonché per la tardiva riattivazione del servizio;
II – per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_6
(già , in persona del legale rapp.te p.t., alla Controparte_2 restituzione dell'importo di €. 12.616,23, quale importo corrispondente all'acquisto della merce, regolarmente distrutta e smaltita, per tutti i fatti di cui in premessa analiticamente narrati, nonché per tutto quanto emerso in corso di causa, ovvero nell'importo che sarà accertato e ritenuto di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'accadimento sino all'effettivo soddisfo;
III – per l'effetto, condannare la convenuta
[...]
(già , in persona del legale Controparte_6 Controparte_2 rapp.te p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla società
[...]
per la mancata commercializzazione della merce perduta e Parte_1 smaltita, per tutti i fatti analiticamente narrati in premessa, quantificati in €. 6.000,00, ovvero nell'importo che sarà accertato e ritenuto di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'accadimento sino all'effettivo soddisfo, il tutto contenuto nei limiti della competenza per valore dell'adito Tribunale;
IV – per l'effetto, condannare la convenuta
[...]
(già , in persona del legale Controparte_6 Controparte_2 rapp.te p.t., al risarcimento dei danni patiti dalla società non Parte_1 patrimoniali per il grave disagio subito, per tutti i fatti di cui in premessa analiticamente narrati, quantificati in €. 6.000,00 o nell'importo che sarà 3 accertato e ritenuto di Giustizia, il tutto contenuto nei limiti della competenza per valore dell'adito Tribunale;
V – In subordine, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai sensi e per gli Controparte_2 effetti dell'art. 2050 c.c. per l'esercizio di attività pericolose, e per l'effetto condannare la stessa alla restituzione dell'importo di €. 12.616,23, quale importo corrispondente all'acquisto della merce, regolarmente distrutta e smaltita, nonché all'importo di €. 6.000,00 per la mancata commercializzazione della medesima merce, per tutti i fatti di cui in premessa analiticamente narrati, nonché per tutto quanto emerso in corso di causa, ovvero nell'importo che sarà accertato e ritenuto di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'accadimento sino all'effettivo soddisfo;
VI - Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso spese forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avvocato che si dichiara anticipatario;
VII – Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di Controparte_2 parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. Espletati i mezzi di prova, all'udienza del 15.12.2022 il Giudice riservava la causa a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 1805/2023, pubblicata in data 8.5.2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile così statuiva: “1) Accoglie la domanda avanzata da nei confronti di parte convenuta e, per l'effetto, Parte_1 condanna in persona dl legale rapp. p.t. al pagamento, Controparte_2 in favore di della somma di € 10138,66, oltre interessi al Parte_1 tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) Condanna
[...]
, in persona del legale rapp. p.t. al pagamento, in favore di Controparte_6
in persona del legale rapp. p.t., delle spese di giudizio che si Parte_1 liquidano in complessivi € 2.840,00, di cui € 264,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge in favore dell'avv. Emma Valerio antistataria;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della CTU.”.
Avverso tale sentenza, con citazione dell'8.12.2023, la Parte_1 proponeva appello sulla base di un unico motivo di impugnazione: omessa / insufficiente motivazione circa la decurtazione dell'importo determinato dal c.t.u. per il lucro cessante. L'appellante, nell'impugnare esclusivamente il capo della sentenza relativo alla liquidazione del lucro cessante, ritiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel liquidarlo in via equitativa discostandosi dall'importo calcolato dal CTU, senza, peraltro, motivare adeguatamente. Pertanto, concludeva, chiedendo di: “I - In accoglimento dell'appello, riformare parzialmente la Sentenza di primo grado n. 1805/2023, depositata in
4 Cancelleria in data 08.05.2023, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott. Giovanni D'Onofrio, nel procedimento promosso dalla rubricato con R.G. n. Parte_1
11574/2017; II – Per l'effetto, condannare l'appellata in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di €. 10.097,30, per il lucro cessante conseguente all'interruzione di energia elettrica del 14.09.2015 (quale differenza dell'importo ancora dovuto, decurtata la somma di €. 10.138,66 già versata dall'appellata a seguito della pronuncia di primo grado, di cui €. 3.000,00 per lucro cessante ed
€. 7.138,66 per danno emergente), così come determinato dal C.T.U. nel giudizio di primo grado R.G. 11574/2017, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo”. III - Per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per Legge, con attribuzione all'avvocato anticipatario;
IV – Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva come per Legge.”.
Si costituivano il 2.2.24 (udienza fissata in citazione per il 25.3.2024),
[...] le quali chiedevano alla Controparte_7
Corte di rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato, integralmente confermando la sentenza n. 1805/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva rinviata all'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 24.10.2025, sostituita dallo stesso termine ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione sollevata da Controparte_3 relativa al proprio difetto di legittimazione passiva. Tale
[...] società, infatti, non è titolare di alcun rapporto di fornitura con l'odierna appellante né svolge attività di gestione della rete elettrica (a differenza di
[...]
. Del resto, non è stato Controparte_6 Controparte_3 neppure parte del giudizio di primo grado e nulla è stato chiesto nei suoi confronti con il presente appello. Pertanto, la sua erronea evocazione in giudizio, riconosciuta dalla stessa appellante nella comparsa conclusionale, non lo rende, per ciò solo, una parte interessata a resistere. Ne consegue che sono irripetibili le spese sostenute da rispetto al Controparte_3 quale la notifica dell'appello non ha assolto alla funzione di "vocatio in ius", ma di sola "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore dell'appellante e rimanendo indifferente all'esito della lite (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, n.8491; Cassazione civile sez. VI, 03/11/2022, n.32350).
5 A maggior ragione, non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma 1, c.p.c. per aver asseritamente costretto alla partecipazione del tutto Controparte_3 ingiustificata ad un giudizio. A tal riguardo, si aggiunge solo che la condanna per lite temeraria presuppone la dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite (nella fattispecie ritenute irripetibili, peraltro) nonché la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente intesa come ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi prospettate (Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, n.15629). Tutti requisiti non configurabili nella controversia in esame. Nel merito, occorre osservare quanto segue. L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., dà luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, la prova del danno nel suo preciso ammontare (Cassazione civile sez. III, 30/07/2025, n.21903). Pertanto, qualora sia stata svolta una consulenza tecnica di ufficio per la precisa quantificazione del danno risarcibile, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa dello stesso solo quando ritenga, con congrua e logica motivazione, il relativo accertamento peritale inidoneo allo scopo. Solo in questo caso, infatti, è ravvisabile il presupposto normativo del ricorso all'equità costituito, appunto, dalla di impossibilità o estrema difficoltà della precisa prova sull'ammontare del danno (Cassazione civile sez. III, n. 4017 del 2013). Come chiarito dalla giurisprudenza, “l'onere motivazionale che grava sul giudice di merito rispetto alle osservazioni contenute nella CTU è mutevole e dipende, da un lato, dal fatto che il giudice intenda condividerne o meno le conclusioni, atteso che laddove non intenda condividerle deve rendere un'adeguata motivazione, dall'altro, dal fatto che alla c.t.u. siano state o meno rivolte precise e specifiche critiche, nel qual caso il giudice non potrà limitarsi ad un richiamo per relationem all'elaborato dovendo spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (Cassazione civile sez. I, 18/05/2022, n.16075). Tale onere motivazionale non è stato soddisfatto nella sentenza impugnata, in cui ci si limita ad affermare “Quanto poi al lucro cessante … è possibile in via equitativa liquidarsi l'importo di euro 3000,00, non condividendosi l'analisi sul punto operata dal ctu pervenuto a quantificarlo moltiplicando per oltre l'80% il valore della merce deterioratasi laddove fosse stata venduta”. Tale statuizione, per la sua estrema sinteticità, non dà conto delle ragioni per le quali il giudice di prime cure abbia ritenuto di discostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il ctu, riconoscendo la minore somma di € 10.138,66, sia per
6 danno emergente che per il lucro cessante e già comprensiva di rivalutazione e interessi. Pertanto, non vi è motivo di disattendere la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di lucro cessante (pari ad € 13.097,30) come riportata nell'elaborato peritale posto che la stessa è stata effettuata sulla base degli studi di settore di riferimento per il codice ATECO corrispondente alla tipologia di attività esercitata dall'appellante e individuato dalla visura camerale depositata. Si tratta, quindi, di un criterio logico, verificabile oltre che pienamente condivisibile. Ne consegue che alla deve essere riconosciuto un danno Parte_1 complessivo pari ad € 20.235,96, di cui € 13.097,30 a titolo di lucro cessante ed € 7.138,66 per il danno emergente. Dovendosi presumere che l'appellante verosimilmente avrebbe sottratto tale importo al fenomeno inflattivo, va ribadito che nel risarcimento per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, oltre alla svalutazione monetaria e al danno emergente, va considerato anche il lucro cessante derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta. Pertanto, sulla somma di € 20.235,96 devono essere calcolati rivalutazione e interessi dalla sentenza di primo grado sino al pagamento dell'importo di € 10,138,66, già corrisposto in esecuzione della stessa e ritenuto, dal giudice di prime cure, comprensivo di rivalutazione e interessi maturati fino a quel momento. Su ciò che residua, una volta decurtato l'acconto già ricevuto dal maggior danno accordato, devono, poi, essere calcolati gli interessi dal giorno successivo al pagamento dell'importo di € 10,138,66 sino al soddisfo. Le spese del giudizio di appello, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore sino ad € 26.000, seguono la soccombenza dell'appellata e vanno distratte in favore dell'avv. Valerio Emma che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 1805/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua
[...]
Vetere, I Sez. Civ., così provvede: a) Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_1 degli interessi al tasso legale sulla somma di € 20.235,96 dalla
[...] sentenza di primo grado sino alla corresponsione dell'acconto di € 10.138,66, nonché al pagamento di ciò che residua, una volta detratto tale importo dalla somma di € 20.235,96, oltre interessi al tasso legale del giorno successivo al pagamento dell'acconto fino al soddisfo;
b) Condanna al pagamento in favore della Controparte_2 [...] delle spese e competenze del giudizio di appello che liquida in Parte_1
€ 355,50 per spese, in € 5.809 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore dell'avv. Valerio Emma;
7 c) Dichiara non ripetibili le spese sostenute da Controparte_3
[...]
Così deciso in Napoli, il 14.11.2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore Dott. Alessandro Cocchiara
Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Documento firmato digitalmente
All'integrale redazione della sentenza ha contribuito la m.o.t. dr. Anna Iadicicco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel.
3) dott. Antonio Quaranta Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5482/2023 R.G. vertente
T R A
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Parte_1
RR (NA) alla Piazza Montessori, 11 - P.IVA , rapp.ta e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Valerio Emma (c.f.: , presso il cui studio è C.F._1 elett.te dom.ta in Napoli al Viale Colli Aminei, 10 “Parco dei Gerani”, giusta procura alle liti in atti. Ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni, indica il fax n. 081/7444270 e la P.E.C. ; Email_1
APPELLANTE
E E-DISTRIBUZIONE (nuova denominazione di CP_1 Controparte_2 in virtu' di verbale dell'Assemblea straordinaria del 14.6.2016 per atto del Notaio Dott. di Roma Rep. N. 52420 Racc. N. 26086) società con Persona_1 unico socio soggetta a direzione e coordinamento di con sede CP_2 legale in Roma, Via Ombrone n. 2, capitale sociale €uro 2.600.000.000 i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. , P.IVA_2
REA n. 922436, in persona del suo Procuratore avv. Carmine PERROTTA, in virtu' di procura a rogito del Notaio di Roma del 12.12.2017 Rep. Persona_1
N. 55.629, Racc. n. 27.976 e società Controparte_3 con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di con sede CP_2 legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale €uro 10.O00.000.000 i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. 09633951000, REA n. 1177794 – in persona del suo Procuratore avv. Carmine PERROTTA, in virtu' di procura a rogito del Notaio di Persona_1
Roma del 12.01.2016 Rep. N. 51.663, Racc. n. 25.644 --- entrambe le società
1 rappresentate e difese dall'avv. Michele Balletta (Cod. Fisc.:
) e con questi elettivamente domiciliate in Caserta alla Via C.F._2
Sant'Antonio da Padova n. 84, giusta procure generali alle liti a rogito del Notaio Dott. di Roma, rispettivamente del 01.03.2017 Rep. N. Persona_1
53.868, Racc. n. 26.971, e del 07.02.2017 Rep. N. 53.730, Racc. n. 26.904. (Telefax ai fini delle comunicazioni ex. art. 170 c.p.c. n. 0823-279415, --- P.E.C. ; APPELLATE Email_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1805/2023, pubblicata l'8.5.2023 e mai notificata, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, in tema di risarcimento del danno ex art. 2050 c.c..
CONCLUSIONI: l'avv. Valerio Emma per l'appellante: “I - In accoglimento dell'appello, riformare parzialmente la Sentenza di primo grado n. 1805/2023, depositata in Cancelleria in data 08.05.2023, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott. Giovanni D'Onofrio, nel procedimento promosso dalla Parte_1 rubricato con R.G. n. 11574/2017; II – Per l'effetto, condannare l'appellata
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Controparte_4 di della somma di €. 10.097,30, per il lucro cessante Parte_1 conseguente all'interruzione di energia elettrica del 14.09.2015 (quale differenza dell'importo ancora dovuto, decurtata la somma di €. 10.138,66 già versata dall'appellata a seguito della pronuncia di primo grado, di cui €. 3.000,00 per lucro cessante ed €. 7.138,66 per danno emergente), così come determinato dal C.T.U. nel giudizio di primo grado R.G. 11574/2017, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. III - Per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per Legge, con attribuzione all'avvocato anticipatario;
IV – Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva come per Legge.”. L'avv. Michele Balletta per le società appellate: “1.. Dichiarare la carenza di legittimazione passiva sia sostanziale che processuale della
[...] in ordine all'appello proposto nei suoi Controparte_5 confronti dalla e per l'effetto, rigettare Parte_2 integralmente l'appello proposto nei confronti di Controparte_3
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al risarcimento del
[...] danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per aver costretto la comparente alla partecipazione a un giudizio del tutto ingiustificato.
2.. Rigettare integralmente l'appello proposto dalla Società
[...] anche nei confronti di in quanto Parte_1 Controparte_2 inammissibile e destituito di ogni fondamento. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, come sopra determinate.”.
2 Svolgimento del processo
Con citazione 18.12.2017, la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
(già esponendo quanto segue: Controparte_4 Controparte_2 la società attrice esercita un'attività di produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti alimentari ed è titolare di un'utenza di fornitura di energia elettrica con Metaenergia spa, mero rivenditore di energia elettrica acquistata da che, a sua volta, è gestore della rete di Controparte_2 trasmissione nazionale;
in data 14.9.2015, alle ore 10,00 circa, a causa dell'esplosione di una cabina elettrica dell' , si era verificata Controparte_2
l'interruzione dell'energia elettrica per circa 8 ore presso i locali condotti in locazione dall'attrice; l'interruzione aveva causato il deterioramento di 2000 kg di prodotti alimentari causando un danno patrimoniale di € 12.616,23, oltre a quello per la mancata commercializzazione della merce pari a circa € 6.000,00 e ai danni ai banchi frigo;
l' , pur riconoscendo l'evento, Controparte_2 negava il risarcimento dei danni ascrivendolo ad un guasto accidentale della propria cassetta di sezionamento. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di: “I – in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta (già , in persona Controparte_6 Controparte_2 del legale rapp.te p.t., sia in ordine alla prestazione principale di somministrazione di energia elettrica, sia in ordine a quella correlata di impegno di potenza, per l'illegittima interruzione della fornitura dell'energia elettrica, avvenuta in data 14.09.2015, nonché per la tardiva riattivazione del servizio;
II – per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_6
(già , in persona del legale rapp.te p.t., alla Controparte_2 restituzione dell'importo di €. 12.616,23, quale importo corrispondente all'acquisto della merce, regolarmente distrutta e smaltita, per tutti i fatti di cui in premessa analiticamente narrati, nonché per tutto quanto emerso in corso di causa, ovvero nell'importo che sarà accertato e ritenuto di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'accadimento sino all'effettivo soddisfo;
III – per l'effetto, condannare la convenuta
[...]
(già , in persona del legale Controparte_6 Controparte_2 rapp.te p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla società
[...]
per la mancata commercializzazione della merce perduta e Parte_1 smaltita, per tutti i fatti analiticamente narrati in premessa, quantificati in €. 6.000,00, ovvero nell'importo che sarà accertato e ritenuto di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'accadimento sino all'effettivo soddisfo, il tutto contenuto nei limiti della competenza per valore dell'adito Tribunale;
IV – per l'effetto, condannare la convenuta
[...]
(già , in persona del legale Controparte_6 Controparte_2 rapp.te p.t., al risarcimento dei danni patiti dalla società non Parte_1 patrimoniali per il grave disagio subito, per tutti i fatti di cui in premessa analiticamente narrati, quantificati in €. 6.000,00 o nell'importo che sarà 3 accertato e ritenuto di Giustizia, il tutto contenuto nei limiti della competenza per valore dell'adito Tribunale;
V – In subordine, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai sensi e per gli Controparte_2 effetti dell'art. 2050 c.c. per l'esercizio di attività pericolose, e per l'effetto condannare la stessa alla restituzione dell'importo di €. 12.616,23, quale importo corrispondente all'acquisto della merce, regolarmente distrutta e smaltita, nonché all'importo di €. 6.000,00 per la mancata commercializzazione della medesima merce, per tutti i fatti di cui in premessa analiticamente narrati, nonché per tutto quanto emerso in corso di causa, ovvero nell'importo che sarà accertato e ritenuto di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'accadimento sino all'effettivo soddisfo;
VI - Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso spese forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avvocato che si dichiara anticipatario;
VII – Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di Controparte_2 parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. Espletati i mezzi di prova, all'udienza del 15.12.2022 il Giudice riservava la causa a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 1805/2023, pubblicata in data 8.5.2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile così statuiva: “1) Accoglie la domanda avanzata da nei confronti di parte convenuta e, per l'effetto, Parte_1 condanna in persona dl legale rapp. p.t. al pagamento, Controparte_2 in favore di della somma di € 10138,66, oltre interessi al Parte_1 tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) Condanna
[...]
, in persona del legale rapp. p.t. al pagamento, in favore di Controparte_6
in persona del legale rapp. p.t., delle spese di giudizio che si Parte_1 liquidano in complessivi € 2.840,00, di cui € 264,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge in favore dell'avv. Emma Valerio antistataria;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della CTU.”.
Avverso tale sentenza, con citazione dell'8.12.2023, la Parte_1 proponeva appello sulla base di un unico motivo di impugnazione: omessa / insufficiente motivazione circa la decurtazione dell'importo determinato dal c.t.u. per il lucro cessante. L'appellante, nell'impugnare esclusivamente il capo della sentenza relativo alla liquidazione del lucro cessante, ritiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel liquidarlo in via equitativa discostandosi dall'importo calcolato dal CTU, senza, peraltro, motivare adeguatamente. Pertanto, concludeva, chiedendo di: “I - In accoglimento dell'appello, riformare parzialmente la Sentenza di primo grado n. 1805/2023, depositata in
4 Cancelleria in data 08.05.2023, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott. Giovanni D'Onofrio, nel procedimento promosso dalla rubricato con R.G. n. Parte_1
11574/2017; II – Per l'effetto, condannare l'appellata in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di €. 10.097,30, per il lucro cessante conseguente all'interruzione di energia elettrica del 14.09.2015 (quale differenza dell'importo ancora dovuto, decurtata la somma di €. 10.138,66 già versata dall'appellata a seguito della pronuncia di primo grado, di cui €. 3.000,00 per lucro cessante ed
€. 7.138,66 per danno emergente), così come determinato dal C.T.U. nel giudizio di primo grado R.G. 11574/2017, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo”. III - Per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per Legge, con attribuzione all'avvocato anticipatario;
IV – Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva come per Legge.”.
Si costituivano il 2.2.24 (udienza fissata in citazione per il 25.3.2024),
[...] le quali chiedevano alla Controparte_7
Corte di rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato, integralmente confermando la sentenza n. 1805/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva rinviata all'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 24.10.2025, sostituita dallo stesso termine ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione sollevata da Controparte_3 relativa al proprio difetto di legittimazione passiva. Tale
[...] società, infatti, non è titolare di alcun rapporto di fornitura con l'odierna appellante né svolge attività di gestione della rete elettrica (a differenza di
[...]
. Del resto, non è stato Controparte_6 Controparte_3 neppure parte del giudizio di primo grado e nulla è stato chiesto nei suoi confronti con il presente appello. Pertanto, la sua erronea evocazione in giudizio, riconosciuta dalla stessa appellante nella comparsa conclusionale, non lo rende, per ciò solo, una parte interessata a resistere. Ne consegue che sono irripetibili le spese sostenute da rispetto al Controparte_3 quale la notifica dell'appello non ha assolto alla funzione di "vocatio in ius", ma di sola "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore dell'appellante e rimanendo indifferente all'esito della lite (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, n.8491; Cassazione civile sez. VI, 03/11/2022, n.32350).
5 A maggior ragione, non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma 1, c.p.c. per aver asseritamente costretto alla partecipazione del tutto Controparte_3 ingiustificata ad un giudizio. A tal riguardo, si aggiunge solo che la condanna per lite temeraria presuppone la dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite (nella fattispecie ritenute irripetibili, peraltro) nonché la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente intesa come ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi prospettate (Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, n.15629). Tutti requisiti non configurabili nella controversia in esame. Nel merito, occorre osservare quanto segue. L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., dà luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, la prova del danno nel suo preciso ammontare (Cassazione civile sez. III, 30/07/2025, n.21903). Pertanto, qualora sia stata svolta una consulenza tecnica di ufficio per la precisa quantificazione del danno risarcibile, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa dello stesso solo quando ritenga, con congrua e logica motivazione, il relativo accertamento peritale inidoneo allo scopo. Solo in questo caso, infatti, è ravvisabile il presupposto normativo del ricorso all'equità costituito, appunto, dalla di impossibilità o estrema difficoltà della precisa prova sull'ammontare del danno (Cassazione civile sez. III, n. 4017 del 2013). Come chiarito dalla giurisprudenza, “l'onere motivazionale che grava sul giudice di merito rispetto alle osservazioni contenute nella CTU è mutevole e dipende, da un lato, dal fatto che il giudice intenda condividerne o meno le conclusioni, atteso che laddove non intenda condividerle deve rendere un'adeguata motivazione, dall'altro, dal fatto che alla c.t.u. siano state o meno rivolte precise e specifiche critiche, nel qual caso il giudice non potrà limitarsi ad un richiamo per relationem all'elaborato dovendo spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (Cassazione civile sez. I, 18/05/2022, n.16075). Tale onere motivazionale non è stato soddisfatto nella sentenza impugnata, in cui ci si limita ad affermare “Quanto poi al lucro cessante … è possibile in via equitativa liquidarsi l'importo di euro 3000,00, non condividendosi l'analisi sul punto operata dal ctu pervenuto a quantificarlo moltiplicando per oltre l'80% il valore della merce deterioratasi laddove fosse stata venduta”. Tale statuizione, per la sua estrema sinteticità, non dà conto delle ragioni per le quali il giudice di prime cure abbia ritenuto di discostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il ctu, riconoscendo la minore somma di € 10.138,66, sia per
6 danno emergente che per il lucro cessante e già comprensiva di rivalutazione e interessi. Pertanto, non vi è motivo di disattendere la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di lucro cessante (pari ad € 13.097,30) come riportata nell'elaborato peritale posto che la stessa è stata effettuata sulla base degli studi di settore di riferimento per il codice ATECO corrispondente alla tipologia di attività esercitata dall'appellante e individuato dalla visura camerale depositata. Si tratta, quindi, di un criterio logico, verificabile oltre che pienamente condivisibile. Ne consegue che alla deve essere riconosciuto un danno Parte_1 complessivo pari ad € 20.235,96, di cui € 13.097,30 a titolo di lucro cessante ed € 7.138,66 per il danno emergente. Dovendosi presumere che l'appellante verosimilmente avrebbe sottratto tale importo al fenomeno inflattivo, va ribadito che nel risarcimento per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, oltre alla svalutazione monetaria e al danno emergente, va considerato anche il lucro cessante derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta. Pertanto, sulla somma di € 20.235,96 devono essere calcolati rivalutazione e interessi dalla sentenza di primo grado sino al pagamento dell'importo di € 10,138,66, già corrisposto in esecuzione della stessa e ritenuto, dal giudice di prime cure, comprensivo di rivalutazione e interessi maturati fino a quel momento. Su ciò che residua, una volta decurtato l'acconto già ricevuto dal maggior danno accordato, devono, poi, essere calcolati gli interessi dal giorno successivo al pagamento dell'importo di € 10,138,66 sino al soddisfo. Le spese del giudizio di appello, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore sino ad € 26.000, seguono la soccombenza dell'appellata e vanno distratte in favore dell'avv. Valerio Emma che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 1805/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua
[...]
Vetere, I Sez. Civ., così provvede: a) Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_1 degli interessi al tasso legale sulla somma di € 20.235,96 dalla
[...] sentenza di primo grado sino alla corresponsione dell'acconto di € 10.138,66, nonché al pagamento di ciò che residua, una volta detratto tale importo dalla somma di € 20.235,96, oltre interessi al tasso legale del giorno successivo al pagamento dell'acconto fino al soddisfo;
b) Condanna al pagamento in favore della Controparte_2 [...] delle spese e competenze del giudizio di appello che liquida in Parte_1
€ 355,50 per spese, in € 5.809 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore dell'avv. Valerio Emma;
7 c) Dichiara non ripetibili le spese sostenute da Controparte_3
[...]
Così deciso in Napoli, il 14.11.2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore Dott. Alessandro Cocchiara
Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Documento firmato digitalmente
All'integrale redazione della sentenza ha contribuito la m.o.t. dr. Anna Iadicicco
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