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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1085/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1085/2025 promossa da:
nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Cabrini ed Elena Verdi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il primo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno presentato note scritte chiedendo congiuntamente l'accoglimento del ricorso. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2025 e hanno premesso di avere un Parte_1 Parte_2 tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione sono nati i figli
(il 16 luglio 2015) e le gemelle e (il 31 maggio 2017). Per_1 Per_2 Per_3
Gli stessi ricorrenti, allegando la sopravvenuta cessazione del loro legame e fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, hanno chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) dei figli minori, la loro collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il loro mantenimento e questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti hanno in seguito depositato note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità degli accordi raggiunti dai medesimi interessati, in quanto privi di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse dei minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche alla stregua della documentazione prodotta, d'altra parte, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto anche sotto tale aspetto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, come testualmente riportati nel ricorso datato 13 febbraio 2025 e depositato il seguente 14 febbraio 2025.
Così deciso in Parma il 6 giugno 2025
Il Presidente
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1085/2025 promossa da:
nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Cabrini ed Elena Verdi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il primo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno presentato note scritte chiedendo congiuntamente l'accoglimento del ricorso. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2025 e hanno premesso di avere un Parte_1 Parte_2 tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione sono nati i figli
(il 16 luglio 2015) e le gemelle e (il 31 maggio 2017). Per_1 Per_2 Per_3
Gli stessi ricorrenti, allegando la sopravvenuta cessazione del loro legame e fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, hanno chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) dei figli minori, la loro collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il loro mantenimento e questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti hanno in seguito depositato note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità degli accordi raggiunti dai medesimi interessati, in quanto privi di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse dei minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche alla stregua della documentazione prodotta, d'altra parte, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto anche sotto tale aspetto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, come testualmente riportati nel ricorso datato 13 febbraio 2025 e depositato il seguente 14 febbraio 2025.
Così deciso in Parma il 6 giugno 2025
Il Presidente
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2