Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 978/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 978/2021 tra
(avv. DIMICHELE SERENA)_1
ATTORE e
E Controparte_1 CP_2 Controparte_3
(avv. CONFORTI ANDREA) CONVENUTI
* Oggi 30/05/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Dimichele per e l'Avv. Conforti per i convenuti, i quali forniscono al Giudice i necessari _1 chiarimenti in punto di dinamica del sinistro ed emolumenti corrisposti a dagli Enti _1 previdenziali, precisando l'Avv. Conforti che alcuna corresponsione di somme è stata fatta alla compagnia assicuratrice convenuta. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate in occasione della precedente udienza e sono invitati a discutere oralmente la causa. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 978/2021 R.G. promossa da
_1 con il patrocinio dell'Avv. Serena Dimichele come da mandato in atti, ATTORE contro Controparte_4
[...]
Controparte_5 tutti con il patrocinio dell'Avv. Andrea Conforti come da mandati in atti, CONVENUTI
OGGETTO: “Sinistro stradale. Risarcimento danni”.
Conclusioni per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, previ i provvedimenti del caso e di legge e richiesta di informazioni ex art. 213 cpc all' di tutta la documentazione esistente in relazione alla CP_6 rendita riconosciuta all'attore, necessaria al fine di quantificare la eventuale quota liquidata dall' a titolo CP_7 di indennità per l'infortunio per cui è causa, nonché quella relativa ai sinistri precedenti, così giudicare: accertata e dichiarata la responsabilità dell'autocarro Renault Kangoo, targato FX566JT, assicurato Controparte_8 di proprietà della condotto da in costanza del sinistro del 15/11/2019 per Controparte_3 CP_2 cui è il presente procedimento, condannare in solido tra loro i convenuti all'integrale risarcimento di ogni e qualunque danno occorso al Sig. , quantificabile in € 44.656,68, ovvero la somma maggiore o _1 minore ritenuta del caso e di giustizia. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre RSG, IVA e CPA come per legge”. CP_ Conclusioni per i convenuti: “Contrariis reiectis, anche tenuto conto delle erogazioni operate da CP_ ed in favore dell'attore da accertare in corso di causa, nonché dei riscontrati precedenti infortunistici, piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma così pronunciare: - respingersi tutte le domande attoree a qualunque titolo formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate e comunque, in subordine, eccessive e già assorbite dai percepiti indennizzi;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidare secondo le tariffe forensi vigenti, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Sentenza provvisoriamente
2 esecutiva ex lege.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e _1 Controparte_3 CP_2 [...]
nelle rispettive qualità di proprietario, conducente e compagnia Controparte_4 assicuratrice del furgone Renault Kangoo tg. FX566JT, chiedendone la condanna in solido al ristoro dei danni tutti patiti in conseguenza dell'infortunio subito 15.11.2019, alle ore 8,30 circa, su Viale dei Mille in Parma, allorquando il conducente del furgone lo aveva urtato durante la manovra di retromarcia, mentre stata soccorrendo una signora, anche lei poco prima investita dallo stesso mezzo nel corso di analoga manovra. L'attore ha dato conto, in citazione, di avere assistito all'investimento della donna, avvenuto durante l'attraversamento delle strisce pedonali, di essere immediatamente intervenuto per fermare il conducente che, una volta sceso dal mezzo, vi risaliva e, sempre con la retromarcia ingranata, colpiva anche che _1 cadeva e batteva il volto a terra, venendo a sua volta soccorso da collega che Testimone_1 si trovava nelle vicinanze, di fronte al bar LI CA. Interveniva la Polizia Municipale, che redigeva rapporto sul sinistro, e i soccorritori del 118, che trasportavano la donna investita e l'attore presso il locale nosocomio, ove era diagnosticato a un “trauma facciale con _1 frattura ossa nasali, FLC sovraciliare e contusione ginocchio destro” e riconosciuta prognosi di venticinque giorni. Il medico legale, al quale aveva chiesto di periziare il danno, si era espresso per l'esistenza di postumi invalidanti in percentuale del 9% e invalidità temporanea, variamente graduata, della durata complessiva di settanta giorni. Da sommare al danno non patrimoniale il pregiudizio economico relativo a spese mediche e riabilitazione odontoiatrica, per giungere così a 44.656,68. Le richieste di ristoro inviate a non Controparte_4 avevano avuto esito, sebbene sottoposto a visita medico-legale anche da _1 parte del consulente della compagnia, e l'invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita rivolto ai convenuti non era stato accolto, per questo si era reso necessario adire le vie legali. Si sono costituiti in giudizio i convenuti che, in principalità, hanno contestato la dinamica del sinistro, affermando che , nel soccorre la donna, non era stato affatto _1 urtato dal furgone ma era scivolato a terra a causa delle foglie presenti sul marciapiede bagnato dalla pioggia, come peraltro dichiarato dall'attore agli agenti di Polizia Municipale giunti sul posto dopo il fatto. I convenuti hanno altresì eccepito l'eccessività del danno lamentato e la necessità, in caso di accoglimento della domanda, di portare in detrazione gli indennizzi CP_9
(327,61 Euro) e (47.047,71 Euro) ricevuti da . CP_6 _1
Nel corso del processo, è stata espletata prova orale, sono state acquisite le riproduzioni fotografiche allegate al rapporto della Polizia Municipale e disposta CTU medico-legale affidata al dott. . La causa è da ultimo pervenuta all'udienza odierna e, una volta ricevuti Per_1 dal Giudice alcuni chiarimenti dai legali, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
*** Alla luce delle posizioni difensive assunte dalle parti e delle risultanze processuali raccolte la domanda di risarcimento danni formulata da non può trovare _1 accoglimento.
3 I convenuti, nel costituirsi, hanno tutti contestato la ricostruzione attorea dei fatti e, tra essi, in primo luogo che vi sia stato investimento del pedone da parte del furgone Peugeot condotto dal la mattina del 15.11.2019. CP_2
In ragione di tale contestazione difensiva, non potendo di conseguenza trovare applicazione il principio espresso dall'art. 115 c.p.c., era preciso onere di dare _1 dimostrazione dell'urto tra il proprio corpo e il veicolo in retromarcia, dunque della relazione causale tra la condotta di e il fatto dannoso, ciò anche al fine di rendere operante la CP_2 presunzione di responsabilità del conducente del furgone ai sensi dell'art. 2054, primo comma, cod. civ. Secondo l'apprezzamento di questo Giudice, tale prova non è stata fornita e ciò assume rilievo assorbente ai fini della reiezione della domanda. Dall'esame del rapporto di sinistro stradale redatto dalla Polizia Municipale di Parma emerge una dinamica dei fatti differente da quella sostenuta in sede processuale da , per _1 avere lo stesso danneggiato, odierno attore, dichiarato agli agenti intervenuti dopo l'investimento della sig.ra , che lo avevano raggiunto in ospedale, di avere Controparte_10 assistito all'urto tra il furgone e la donna, di essere accorso per prestare soccorso a quest'ultima e per evitare che il mezzo prolungasse la retromarcia con conseguenti maggiori danni, sicché
“per lo spavento sono scivolato in avanti ed ho battuto la faccia sul marciapiede”. ha rilasciato _1 tale dichiarazione ad appena un'ora dall'evento, facendo in essa riferimento anche al soccorso ricevuto da un medico di passaggio e dalla farmacista di zona, nonché alla presenza del collega di lavoro del quale ha fornito il numero telefonico ai verbalizzanti. Testimone_1
Non ci sono motivi validi per dubitare della genuinità della dichiarazione sopra riportata in corsivo, stante la prossimità temporale al sinistro. Soltanto a distanza di oltre un mese dall'infortunio – ciò è attestato dal rapporto di incidente (doc. 1 attoreo) – risulta che si sia recato presso il Comando di Polizia Municipale _1 per rendere dichiarazione integrativa e precisare quanto segue: “l'autocarro che stava facendo retromarcia mi ha urtato e per tale motivo cadevo a terra”. Tale affermazione non è affatto integrativa della precedente, ma la contraddice con evidenza, né è collimante con ricostruzione della dinamica del sinistro riportata nel rapporto di Polizia, ove è fatto riferimento all'intervento del pedone 2, sig. , il quale prestando soccorso _1 al pedone 1 si spaventava, vedendo il mezzo con la retromarcia inserita e cadeva a terra sbattendo il volto. Altra dichiarazione confermativa della versione dei fatti attorea, è (soltanto) quella rilasciata dal collega di lavoro successiva di un mese al sinistro, sebbene sostenuta la Testimone_1 presenza di sul posto al momento del fatto. ES
Le riproduzioni fotografiche acquisite ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dalla Polizia Municipale, di corredo al rapporto di sinistro, permettono poi di accertare le condizioni di Viale dei Mille la mattina del 15.11.2019, in particolare il fatto che il piano stradale fosse bagnato a causa della pioggia e che vi fossero foglie, anch'esse bagnate, a bordo strada, nelle vicinanze del furgone, del marciapiede e delle strisce pedonali. L'istruttoria testimoniale espletata, che ha visto soltanto confermare la Testimone_2 versione attorea, ha introdotto ulteriori elementi valutativi divergenti e inconciliabili con essa. In dettaglio, l'agente intervenuto ha dichiarato che il 15.11.2019, mentre Testimone_3 prestava soccorso alla sig.ra il sig. scivolava a causa delle foglie bagnate sul CP_10 _1
4 marciapiedi, cadendo a terra e riportando una ferita al naso, così come dichiarato dall'attore nel corso degli accertamenti degli agenti del Comando di Polizia Municipale. L'agente ha anch'ella confermato la dichiarazione resa presso l'Ospedale Testimone_4 locale dopo il sinistro da , nel senso dello scivolamento in avanti, caduta e urto del _1 viso sul terreno. La sig.ra , ossia la donna investita dal furgone e soccorsa da , Controparte_10 _1 ha dichiarato in qualità di testimone che l'attore, dopo averla vista, corse ad aiutarla, scivolandole addotto perché “stava piovendo tanto e picchiando il viso sul cordoncino del marciapiede”. La testimone non ha, invece, confermato l'urto tra il furgone e CP_10
. _1
Il titolare del bar LI, nella propria testimonianza ha affermato che la Testimone_5 mattina dell'incidente erano presenti presso il suo bar sia che il collega e _1 ES che quest'ultimo, rientrando nel locale, a sinistro già avvenuto per chiedere fazzoletti per pulire il viso dell'amico che si era fatto male, disse che era scivolato sulle strisce. Soltanto _1 il giorno dopo, tornando al bar, fece riferimento all'urto tra il furgone e il corpo di ES
. _1
Le dichiarazioni rilasciate in sede di interpello da e sono CP_2 _1 confermative delle rispettive difese, come tali prive di minima valenza confessoria. A fronte di tali contrastanti emergenze processuali, non v'è alcuna certezza che la causa del sinistro in oggetto sia imputabile alla condotta di guida di CP_2
Non v'è certezza che il furgone, nel ripartire in retromarcia dopo avere pacificamente investito la sig.ra abbia anche colpito facendolo cadere a terra, essendo stata CP_10 _1 riscontrata altra ricostruzione fattuale compatibile con la situazione e lo stato dei luoghi esistente la mattina del 15.11.2019 dopo l'investimento del primo pedone.
non può dirsi dunque che abbia compiutamente assolto all'onere _1 dimostrativo dei fatti costitutivi del diritto azionato, posto a suo carico dall'art. 2697 cod. civ. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sui valori medi di scaglione per ciascuna fase processuale espletata, senza ulteriori aumenti essendo la difesa dei convenuti sostanzialmente coincidente per le tre posizioni. Si fa riferimento per il calcolo al D.M. 55/2014 testo vigente e allo scaglione (da 26.001 a 52.000 Euro) in cui ricade il valore della domanda risarcitoria respinta. La soccombenza attorea giustifica anche la definitiva imputazione dell'onere delle spese di CTU, già liquidate, a . _1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di e _1 Controparte_3 CP_2
così decide: Controparte_4
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
_1
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei convenuti _1 complessivamente liquidate in Euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della CTU medico-legale, già liquidate, definitivamente a carico di _1
.
[...]
5 Così deciso in Parma il 30 maggio 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
6