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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. 1559/2022
Udienza del 22.04.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e all'A.U.P.P., dott.ssa Daria De Maio è presente: per parte ricorrente l'avv. Alba Passaro, anche per delega dell'avv. Stefania Romoli.
L'avv. Passaro, preso atto delle note integrative presentate dal dott. Per_1 evidenzia ancora una volta che il CTU non prende in considerazione tutta la certificazione medica in atti e fa una valutazione personale delle varie patologie senza tener conto delle tabelle ministeriali previste dalla legge. Pertanto, insiste nella nomina di un nuovo CTU con rinnovazione delle operazioni peritali.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 22.04.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1559/2022, avente ad oggetto: “Assegno-Pensione”
e vertente
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dagli avv.ti Alba Passaro e Stefania Romoli ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via P.S. Mancini, n. 118;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. Controparte_1
in persona del Presidente p.t., con sede legale in Roma, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura alle liti a rogito del dott.
[...] in Roma del 21.07.2015, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Per_2 dell'Ente in Benevento, alla via Roma n.17.
RESISTENTE conclusioni. come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. depositato in data
17.05.2022, il ricorrente contestava il giudizio espresso dal C.T.U., dott. Per_3
nel procedimento per A.T.P., conclusosi con il diniego dei presupposti sanitari
[...] legittimanti il riconoscimento dello status di invalido civile con permanente e totale
2 riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100% dalla data di revisione del
12.11.2020.
Premesso di aver depositato atto di dissenso, in particolare, il ricorrente contestava l'elaborato peritale nella parte relativa alla valutazione della sindrome delle apnee ostruttive e della patologia cardiologica, ritenendo la mancata valutazione del complessivo quadro patologico sofferto.
Concludeva ritenendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stato di invalidità civile in misura del 100%, con diritto alla pensione di invalidità, chiedendo il pagamento dei ratei spettanti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori antistatari.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 6.12.2022 si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza del CP_1 ricorso per assenza dei requisiti sanitari, amministrativi e socio-economici richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. ritenendo il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, nonché la decadenza e la prescrizione del diritto rivendicato, opponendosi al rinnovo della perizia medico-legale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 3113/2020 e a mezzo relazione integrativa del C.T.U. già nominato nella fase sommaria, incaricato di verificare l'incidenza della certificazione sopravvenuta sulla stima già espressa.
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 17/5/2022 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 19/4/2022 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
Sempre in via preliminare, va precisato che non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di A.T.P..
3 Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di “dubbio” sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del C.T.U., che è chiamato a riesaminare una situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione.
La specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati nel ricorso introduttivo e, soprattutto, in ragione dell'aggravamento delle condizioni cliniche, documentato anche mediante allegazione di certificazione sanitaria sopravvenuta, si procedeva alla richiesta di chiarimenti al C.T.U., dott.
[...]
già nominato nella fase sommaria. Per_3
4. Nel merito, il ricorso in opposizione risulta infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali condotte nel procedimento di A.T.P.O., il dott. previo esame di tutta la Persona_3 documentazione sanitaria in atti e sottoposta la parte ricorrente a visita medico-legale, poneva la seguente diagnosi: “a) Cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica con pregresso IMA;
b) Sindrome delle apnee notturne in obeso di classe II;
c) Obesità di
II° grado;
d) Diabete mellito tipo II insulino-trattato complicato;
e) Sindrome ansioso-depressiva lieve.” e concludeva riconoscendo il ricorrente invalido in misura dell'85%.
All'esito della integrazione dell'esame peritale, previo esame della documentazione medica sopravvenuta acquisita agli atti, il C.T.U. ribadiva il giudizio espresso nella fase sommaria.
Riteneva, in particolare, la sindrome delle apnee notturne di grado non severo, precisando l'assenza di documentazione clinica o strumentale anche recente (ad es. spirometria, emogasanalisi), attestante il grado di severità della sindrome, sia precedente che successiva alla prescrizione di CPAP.
4 Verificava, inoltre, che “L'esame obiettivo non ha rilevato segni di pneumopatia, come
l'ipertensione polmonare, confermato anche da altre consulenze specialistiche (vedi visita nefrologica del 28.11.2022). Inoltre, non vi sono indagini strumentali o controlli pneumologici che certifichino un peggioramento della condizione respiratoria accertata, che, a mio avviso, è stata congruamente valutata” osservando che “Va anche considerato che l'obesità ha un forte impatto sulla funzione respiratoria, e
l'adozione di una terapia dietetica adeguata, che ha ridotto il peso da 98 kg
(19.12.2021) a 90 kg (5.12.2023, visita nefrologica), può aver mitigato gli effetti negativi sulla funzione respiratoria”.
Quanto alla cardiopatia ischemico-ipertensiva e alla ipertensione arteriosa, evidenziava che l'assenza di segni e sintomi di scompenso risultava indice di buon controllo della patologia, dimostrando l'efficacia delle terapie prescritte. Precisava, inoltre, al riguardo che “A conferma di quanto osservato, è disponibile anche il referto della visita cardiologica effettuata il 7 marzo 2023 (in atti), che riporta: "Non edemi declivi. Buon compenso emodinamico", evidenziando il miglioramento della funzione cardiaca, con la frazione di eiezione (FE) passata dal 40% al 50% (valore normale
50-70%), quindi risultante nella norma”.
Sul punto, confutava peraltro che la patologia potesse classificarsi come III classe
NYHA come emerso dalla consulenza cardiologica di controllo del 31.10.2022, osservando che altrimenti il quadro patologico si sarebbe mostrato certamente più grave e avanzato rispetto a quello effettivamente accertato.
Precisava infine il c.t.u. che in materia di menomazioni coesistenti, la medicina legale applica la formula riduzionistica a scalare di Balthazard, secondo la quale le affezioni con valore percentuale pari o inferiori al 10% non vengono valutate.
Convalidava, dunque, il giudizio reso nella precedente fase sommaria, formulando le seguenti conclusioni: “…in occasione della visita peritale, il periziato è risultato affetto dalle infermità sopra descritte, con la oggettività clinica riportata nell'elaborato peritale trasmesso alle parti in causa, con le relative conclusioni, che lo scrivente conferma integralmente”.
Orbene, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In particolare, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una
5 stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
Non colgono nel segno le doglianze di parte ricorrente, che sembra non condividere la percentuale stimata dal CTU e si risolvono, in definitiva in un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni dell'ausiliario, che lungi dall'evidenziare illogicità
o contraddizioni, introducono una diversa valutazione delle patologie da cui è affetta e dell'incidenza delle stesse sul quadro patologico in atti. E' evidente che la percentuale auspicata rappresenta una diversa valutazione proponibile dalla parte e finisce per costituire un mero dissenso diagnostico. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali
6 doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Pertanto, le deduzioni attoree volte ad inficiare l'elaborato peritale, anche in ragione della totale mancanza di profili di contraddittorietà dell'elaborato peritale e/o dell'assenza di chiare e palesi divergenza delle conclusioni rispetto alla documentazione medica prodotta, non raggiungono gli esiti sperati. Le conclusioni del c.t.u. possono quindi, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
5. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto, dovendosi ritenere la insussistenza del requisito sanitario in capo a parte ricorrente volto al conseguimento della prestazione richiesta.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiarando di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002.
Pertanto, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio, anche in ordine alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo.
Le spese di C.T.U. della precedente fase, nonché quelle della presente fase, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) dichiara non ripetibili le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente CP_1 fase e del presente giudizio, queste ultime liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 22.04.2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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