Decreto cautelare 16 settembre 2014
Ordinanza cautelare 3 ottobre 2014
Sentenza 2 dicembre 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, ordinanza cautelare 03/10/2014, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01638/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04497/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4497 del 2014, proposto da:
Nutricia Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Cassamagnaghi, Ermanno Vaglio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Carlo Maria Iaccarino in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia n. 55;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Caserta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Ragozzino, Giulio Colaiori, con domicilio eletto, ai sensi dell’art 25 comma 1 lett.a) c.p.a., presso la Segreteria del T.a.r. Campania in Napoli, piazza Municipio;
nei confronti di
Novamedisan Italia s.r.l., n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento del 5 settembre 2014 prot. 4105, con il quale la A.S.L. di Caserta ha respinto l’istanza della società Nutricia s.p.a. di posticipare il termine di presentazione delle offerte di gara e quindi della relativa non ammissione di Nutricia s.p.a. alla gara;
- del verbale n. 2 dell’8 settembre 2014, con il quale la A.S.L. di Caserta conferma il rigetto della predetta richiesta di Nutricia, dando atto della consegna nei termini di n. 13 ditte tra cui non figura Nutricia s.p.a.;
- nonché, in subordine, dell’art.1 del disciplinare di gara, ove prevede che “la consegna dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi l’ASL esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato le imprese partecipanti ad una gara, a fronte di un preciso termine di presentazione delle offerte, conosciuto con congruo anticipo, hanno l'onere di predisporre la propria organizzazione in modo da ottemperare con tempestività al termine medesimo: pertanto, la causa di forza maggiore che, in ipotesi, renderebbe scusabile il ritardo, potrebbe consistere solo in un evento tale da impedire, in modo assoluto e per tutti i possibili concorrenti, fin dalla conoscenza del termine di gara, la possibilità di scelta, non solo dei vari sistemi di spedizione e consegna, ma altresì del giorno in cui effettuarle (Consiglio Stato, sez. V, 10 aprile 2002, n. 1960; T.A.R. Veneto, sez. I, 15 ottobre 2002, n. 6045);
Rilevato che nel caso di specie il furto del plico contenente l’offerta della ricorrente (avvenuto nei confronti del vettore incaricato dalla società ricorrente, nella notte tra il 3 e il 4 settembre 2014), se non è ascrivibile alla diretta responsabilità della ricorrente (dipendendo dal fatto illecito del terzo), non può tuttavia pregiudicare le altre ditte partecipanti alla gara, dovendo il principio del favor partecipationis essere necessariamente contemperato con quello della par condicio dei concorrenti nonché con lo stesso interesse pubblico ad una rapida definizione della procedura di gara (la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte comporterebbe inevitabilmente, al fine di salvaguardare la segretezza delle offerte, che anche le ditte che hanno presentato le offerte entro il termine previsto – le ore 12.00 del 4 settembre 2014 – dovrebbero essere gravate dell’onere di ritirare l’offerte già presentate, con facoltà di ripresentarle entro il nuovo termine assegnato, con intuibili conseguenze sul piano della speditezza procedimentale);
Ritento che non appare fondata neppure la dedotta violazione dell’art. 70, comma 2, del codice dei contratti pubblici, essendo stata palesata dalla stazione appaltante, già con comunicazione del 20 giugno 2014, la determinazione di riaprire i termini per la ripresentazione delle offerte (risulta dunque rispettato il termine di 52 giorni previsto dalla disposizione normativa sopra richiamata);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) respinge l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 novembre 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2014
IL SEGRETARIO