Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10451
CS
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Erroneità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2bis, comma 1ter, terzo capoverso del D.P.R. 380/2001 nonché degli artt. 44, punto 3.4 e 22, co. 4, NT.O. del P.R.G. di Treviso, illogicità e carenza di motivazione ed error in iudicando del capo della sentenza impugnata che ha accolto parzialmente il ricorso introduttivo “perché l’intervento è stato assentito in via diretta, in assenza di piano attuativo” e per l’effetto ha disposto l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Treviso n. 21/2021

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la deroga assentita dal Consiglio comunale riguardasse solo il superamento delle limitazioni imposte dal grado di protezione e non anche le residue previsioni dello strumento urbanistico, in particolare l'art. 44 delle N.T.O. che vieta interventi diretti di demolizione e ricostruzione in zona A1, e l'art. 2-bis del D.P.R. 380/2001, che tutela l'assetto dell'edificato nelle zone storiche e richiede piani attuativi per interventi con modifiche volumetriche. La ratio di quest'ultima norma è di evitare lo snaturamento di aree storiche.

  • Rigettato
    Erroneità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, D.M. 1444/1968, illogicità, travisamento dei fatti, carenza di motivazione ed error in iudicando del capo della sentenza impugnata che si riferisce alla pretesa applicazione e/o violazione delle distanze da parte dell’edificio autorizzato

    Il motivo è stato ritenuto infondato poiché la valutazione sulla qualificazione dell'intervento come 'nuova costruzione' e l'applicazione delle distanze da parte del giudice di primo grado costituivano un obiter dictum, privo di relazione causale con il decisum, dato che il ricorso era stato accolto per la mancanza del Piano Urbanistico Attuativo.

  • Rigettato
    Erroneità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, c.p.a. nonché per illogicità, travisamento dei presupposti e contraddittorietà della motivazione del capo della sentenza impugnata che ha disposto la condanna alle spese della controinteressata di prime cure

    Il motivo è stato ritenuto infondato in quanto il giudice di primo grado ha ampi poteri discrezionali sulla statuizione delle spese e la mera soccombenza su questioni preliminari non giustifica la compensazione delle spese a fronte di una soccombenza sostanziale più radicale. La condanna alle spese segue il principio generale della soccombenza.

  • Altro
    Esame dell'appello incidentale condizionato

    Il respingimento dell'appello principale ha esonerato il Collegio dall'esaminare l'appello incidentale condizionato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10451
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10451
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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