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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/08/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
n. r.g.v.g. 1293/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Renato Buzi Presidente dott.ssa Francesca Aratari Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 1293 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2025, promosso congiuntamente da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla via C.F._2
Ascoli Piceno n. 13-13A, presso lo studio dell'avv. Daniela de Cupis, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
e con il parere del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di separazione e di scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 24.6.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 [...]
hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare la separazione Parte_2 personale dei coniugi e, all'esito del decorso dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Rocca di Papa in data 12.1.2013, iscritto nel
1 registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2013, parte I, atto n. 2, deducendo che il rapporto fra i medesimi si è definitivamente deteriorato, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Gli stessi hanno altresì asserito che, dalla loro unione, è nata, in data 2.5.2013, la figlia Per_1
All'udienza del 24.6.2025, tenutasi dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno confermato che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla pronuncia della separazione personale e, successivamente, allo scioglimento del matrimonio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 25.7.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio opportuno precisare che la questione attinente alla possibilità di cumulare la domanda di separazione e quella di divorzio, anche nei procedimenti instaurati su domanda congiunta delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., è stata recentemente risolta dalla Suprema Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., in termini positivi.
La stessa, infatti, all'esito della ricostruzione della disciplina normativa di riferimento, per come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, ha affermato che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cass., 16 ottobre 2023, n. 28727).
Ciò chiarito, si reputa che la domanda di separazione debba essere accolta, tenuto conto che i coniugi hanno concordemente dichiarato che il definitivo deterioramento del rapporto fra gli stessi ha reso la prosecuzione della convivenza coniugale intollerabile, come reso evidente dalla circostanza che ciascuno dei coniugi conduce di fatto già una vita autonoma.
Quanto appena evidenziato è sufficiente a far ritenere sussistente il presupposto a cui l'art. 151 c.c. subordina la pronuncia della separazione, dovendosi, sul punto, rammentare che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema
2 di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr. Cass., 5 agosto 2020, n. 16698).
3. Proseguendo con l'esame delle condizioni concordate dalle parti, si rileva che le stesse appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affido condiviso della figlia minore, con sua collocazione presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento e in conformità allo stato di fatto consolidato nel tempo.
Deve, inoltre, ritenersi che il contributo mensile, posto a carico del padre, per il mantenimento della figlia minore sia conforme alle sue esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, per come dichiarata in occasione dell'udienza di comparizione dei coniugi.
4. Occorre da ultimo precisare che non può procedersi allo stato alla contestuale definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, essendo a questo fine necessario attendere il decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n.
898/1970, a cui è subordinata la procedibilità della stessa domanda.
Si provvederà, in ragione di ciò, in relazione a quest'ultima, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma ad opera delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
p.q.m.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rocca di Papa di Parte_2
3 procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2013, parte I, atto n. 2;
b) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale, disponendo che la stessa sia collocata presso la madre e che il padre possa vederla e tenerla con sé alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente riportate;
c) determina in euro 200,00 il contributo mensile dovuto da Parte_2
per il mantenimento della figlia minore, da corrispondersi alla madre, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'i.s.t.a.t.;
d) dispone che ciascun genitore contribuisca, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come da Protocollo d'Intesa adottato da questo Tribunale;
e) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile, tenutasi in data 25.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Renato Buzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Renato Buzi Presidente dott.ssa Francesca Aratari Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 1293 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2025, promosso congiuntamente da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla via C.F._2
Ascoli Piceno n. 13-13A, presso lo studio dell'avv. Daniela de Cupis, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
e con il parere del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di separazione e di scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 24.6.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 [...]
hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare la separazione Parte_2 personale dei coniugi e, all'esito del decorso dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Rocca di Papa in data 12.1.2013, iscritto nel
1 registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2013, parte I, atto n. 2, deducendo che il rapporto fra i medesimi si è definitivamente deteriorato, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Gli stessi hanno altresì asserito che, dalla loro unione, è nata, in data 2.5.2013, la figlia Per_1
All'udienza del 24.6.2025, tenutasi dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno confermato che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla pronuncia della separazione personale e, successivamente, allo scioglimento del matrimonio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 25.7.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio opportuno precisare che la questione attinente alla possibilità di cumulare la domanda di separazione e quella di divorzio, anche nei procedimenti instaurati su domanda congiunta delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., è stata recentemente risolta dalla Suprema Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., in termini positivi.
La stessa, infatti, all'esito della ricostruzione della disciplina normativa di riferimento, per come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, ha affermato che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cass., 16 ottobre 2023, n. 28727).
Ciò chiarito, si reputa che la domanda di separazione debba essere accolta, tenuto conto che i coniugi hanno concordemente dichiarato che il definitivo deterioramento del rapporto fra gli stessi ha reso la prosecuzione della convivenza coniugale intollerabile, come reso evidente dalla circostanza che ciascuno dei coniugi conduce di fatto già una vita autonoma.
Quanto appena evidenziato è sufficiente a far ritenere sussistente il presupposto a cui l'art. 151 c.c. subordina la pronuncia della separazione, dovendosi, sul punto, rammentare che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema
2 di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr. Cass., 5 agosto 2020, n. 16698).
3. Proseguendo con l'esame delle condizioni concordate dalle parti, si rileva che le stesse appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affido condiviso della figlia minore, con sua collocazione presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento e in conformità allo stato di fatto consolidato nel tempo.
Deve, inoltre, ritenersi che il contributo mensile, posto a carico del padre, per il mantenimento della figlia minore sia conforme alle sue esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, per come dichiarata in occasione dell'udienza di comparizione dei coniugi.
4. Occorre da ultimo precisare che non può procedersi allo stato alla contestuale definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, essendo a questo fine necessario attendere il decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n.
898/1970, a cui è subordinata la procedibilità della stessa domanda.
Si provvederà, in ragione di ciò, in relazione a quest'ultima, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma ad opera delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
p.q.m.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rocca di Papa di Parte_2
3 procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2013, parte I, atto n. 2;
b) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale, disponendo che la stessa sia collocata presso la madre e che il padre possa vederla e tenerla con sé alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente riportate;
c) determina in euro 200,00 il contributo mensile dovuto da Parte_2
per il mantenimento della figlia minore, da corrispondersi alla madre, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'i.s.t.a.t.;
d) dispone che ciascun genitore contribuisca, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come da Protocollo d'Intesa adottato da questo Tribunale;
e) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile, tenutasi in data 25.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Renato Buzi
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