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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/05/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6962/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N AIn Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
in persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6962/19 del R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito) e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Latina in via Oberdan n. 63 presso lo studio degli Avv.ti Emilio
Cerci e Gioia Romano, che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
-attore-
E
p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Lucia Marini ed ex lege domiciliata presso il rispettivo domicilio digitale, giusta procura in atti,
-convenuta-
NONCHÉ
c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2
-convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento danni per lesioni personali
CONCLUSIONI: nelle note sostitutive dell'udienza dell' 01.10.2024 le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina l' in qualità di Controparte_1 impresa designata garante per la responsabilità civile e , Controparte_2 quale conducente e proprietario del veicolo Fiat Panda, targato DD831KV, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorsogli il 21 gennaio 2017 in Sermoneta.
- 2 - L'attore allegava di essere stato investito dal veicolo Fiat Panda, targato DD831KV, di proprietà e condotto dal convenuto , mentre era a CP_2 piedi e si trovava nei pressi della propria abitazione. A fondamento della domanda ha prodotto il modulo CAI sottoscritto dal conducente, documentazione medica e la perizia redatta nell'ambito di procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
2. L' si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda e deduceva l'assenza di responsabilità del proprio assicurato, l'assenza di prova del fatto dannoso nonché l'eventuale concorso colposo del pedone. Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi indicati dall'attore ed è stata acquisita la CTU medico-legale depositata nel procedimento ex art. 696 bic cpc, mentre veniva rigettata l'istanza di rinnovazione della ctu medico-legale avanzata dalla convenuta.
rimaneva contumace. Controparte_2
3. Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi i testimoni Testimone_1 (coniuge dell'attore) e (coniuge del conducente). Testimone_2 La teste riferiva che, mentre l'attore a piedi transitava davanti al Tes_1 veicolo in sosta, per salire dal lato passeggero, l'auto si è improvvisamente mossa investendolo. La teste confermava che il proprio coniuge era in Tes_2 fase di partenza mentre l'auto colpiva l'attore e dichiarava inoltre di non ricordare perfettamente la dinamica.
Le dichiarazioni testimoniali, benché rese dai coniugi delle parti, sono risultate coerenti e convergenti.
Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
2295/21) "la testimonianza di un parente non è automaticamente inattendibile, essendo onere della parte che ne contesta la valenza probatoria dimostrare che essa risulti inaffidabile per contraddizioni o per mancanza di riscontri oggettivi". Nel caso di specie, la testimonianza appare credibile.
4. La CTU del dott. redatta all'esito del procedimento ex art. 696- Per_1 bis c.p.c., accertava: trauma contusivo della spalla sinistra con lesione del muscolo sovraspinato, frattura da impatto del piatto tibiale esterno con fessurazione del menisco esterno e distrazione del legamento collaterale esterno.
Sul punto non appaiono fondate le riserve scientifiche avverso la ctu posta in essere nel procedimento ex art. 696 bis cpc.
Si rileva sul punto che il dott. non riceveva osservazioni alla ctu redatta. Per_1 In ogni caso non appare riscontrabile la doglianza dell'assicuratrice secondo la quale lo specialista radiologo avrebbe violato la criteriologia causale medico legale per non avere evidenziato l'intervallo cronologico tra le lesioni e la data del sinistro. In senso contrario, nel rivalutare ciascuno degli esami
- 3 - eseguiti in data 4.2.2017, 24.2.2017,23.5.2017, si è soffermato sull'intervallo temporale tra le risultanze dei singoli esami di laboratorio e il sinistro.
Anche le censure avverso la valutazione del medico legale non possono essere accolte in quanto l'obiettività clinica rilevata dal medico legale è quella della sussistenza del nesso causale tra il sinistro e il trauma alla spalla sinistra, al ginocchio destro e del ginocchio sinistro. Quanto alla mancata valutazione dell'interferenza tra precedenti lesioni e quelle oggetto di consulenza trattasi di censura generica e non dimostrativa del criterio scientifico secondo cui la consulenza agli atti è errata.
Sul punto la assicuratrice ha prodotto documentazione dimostrativa del coinvolgimento dell'attore in 7 sinistri nell'arco temporale tra il 2014 e il 2019, in due dei quali nella qualità di responsabile. La allegazione, seppure insufficiente a infirmare la valutazione del nesso causale ravvisata dal ctu, dimostra tuttavia una alta propensione alla disattenzione del soggetto, in assenza di elementi sul dolo ex art. 642 c.p., che in questa sede non possono essere valorizzati in tema di corresponsabilità per le ragioni seguenti.
5. La domanda attore è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
5.1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, poiché sul conducente di veicoli a motore grava una presunzione di colpa, il giudice chiamato a valutare e a quantificare l'esistenza di un concorso tra la colpa del conducente e quella di un pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la condotta del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone. Non è, dunque, quest'ultimo a dover dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento (Cass., n. 24472/2014; Cass., n. 5399/2013; Cass., n. 2173/2016). L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è, di conseguenza, sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c. 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (Cass., n.
8663/2017).
- 4 - 5.2 Nel caso in esame, va disattesa l'asserita responsabilità concorrente dell'attore ex art. 1227 c.c. in quanto la condotta del danneggiato (transitare davanti a un'autovettura in sosta per salire dal lato passeggero) non costituisce comportamento imprudente o anomalo. La giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. n. 5627/2020) ha più volte affermato che "il concorso colposo del danneggiato è configurabile solo quando la condotta sia imprevedibile, abnorme e interruttiva del nesso causale".
Precisa la Corte sul punto: “in sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento. Qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.
In sostanza, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante. Se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno era evitabile da parte del conducente.
Può apparire una regola che agevola gli imprudenti, ma scopo della responsabilità non è imporre una morale quanto prevenire gli incidenti. Dunque, il rapporto tra l'articolo 2054 c.c. e l'art. 1227 cc. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”. (Cass. civ. n. 5627/2020).
La condotta del pedone non rientra nel caso di specie tra le condotte imprevedibili e come tale la domanda ex art. 1227 cc va rigettata.
6. Quanto al danno morale, l'attore non ha allegato né provato, secondo i criteri di cui all'art. 2697 c.c., l'esistenza di specifici pregiudizi soggettivi di sofferenza interiore diversi e autonomi rispetto al danno biologico. La
Suprema Corte di Cassazione ha chiarito (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. III,
17 gennaio 2018, n. 901; cfr. Cass. ord. n. 6444 del 3 marzo 2023) che "la liquidazione del danno morale non può avvenire in via automatica, ma richiede una allegazione specifica e prova concreta, non surrogabile con presunzioni generiche".
- 5 - In difetto di allegazione di elementi univoci che indichino una sofferenza personale eccedente quella normalmente conseguente a lesioni fisiche della portata descritta, non è riconoscibile il danno morale in via autonoma.
7. Sul quantum debeatur Il CTU ha evidenziato che "le lesioni riportate da hanno Parte_2 determinato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica valutabile in una invalidità permanente del 12%. Le lesioni suddette hanno, altresì, determinato un periodo di “invalidità temporanea assoluta o totale per giorni 30 e un successivo periodo di invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori giorni 60. Spese mediche documentate pari ad € 1.161,92”. Nel caso di specie, pertanto, si condividono integralmente le conclusioni peritali del Dott. ritenendole aderenti alla documentazione medica in Per_1 atti, ai principi medico-legali applicabili e scevre da vizi di illogicità e/o contraddittorietà.
Pertanto, ha subito lesioni per le quali il parametro di Parte_2 riferimento normativo per la determinazione della suddetta tipologia di danno
è costituito dalle note tabelle di Milano, in particolare i parametri di quantificazione utilizzati per la suddetta quantificazione tengono conto di una variabile monetaria (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato, ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi. Conclusivamente quindi, nel caso di specie, il ristoro dei danni non patrimoniali riportati dal ammonta complessivamente Parte_2 ad euro 27.891,00 per la invalidità permanente ed euro 6.900,00 per la invalidità temporanea, oltre ad euro 1.161,92 per spese mediche per un totale complessivo di euro 35.952,92 avuto riguardo all'età del danneggiato alla data del sinistro.
7.1 Tale importo deve infine essere devalutato al momento del fatto e poi rivalutato all'attualità: si applicano dunque gli interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente decisione (cfr. Cass. civ. n. 39376/2021).
Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono ad una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato e pertanto, sono suscettibili di automatico
- 6 - adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. Ne deriva che nei debiti di valore ed in particolare nelle obbligazioni risarcitorie la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta – id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889;
Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale. Ne consegue che al credito devalutato al mese di Gennaio 2017 (pari ad € 29.811,71) vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione.
Su tale credito residuo, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 17.2.95 n.1712.
In considerazione dei predetti rilievi, dunque, deve essere corrisposta al la somma di euro 39.670,83, dalla quale va detratto Parte_2 l'acconto di €7.000,00 corrisposto dall'assicuratrice e accettato sul maggior danno da accertare per un totale di euro 32.670,83. Nulla a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale non avendo l'attore allegato alcunché in merito a pregiudizi dinamico-relazionali conseguenza del sinistro né pregiudizi di natura morale.
8. Con riferimento al danno patrimoniale per la menomazione parziale della capacità lavorativa specifica (cfr. pag. 8 della citazione) occorre osservare:
“ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo, ai sensi dell'art. 137 c. ass., rileva il reddito "dichiarato". Cfr Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23330 del
29/08/2024 Ma sul punto alcuna prova è stata prodotta dall'attore. Anche la dedotta perdita di chance professionali è rimasta non dimostrata. In via del tutto dirimente, la c.t.u. datata 13/10/2018 depositata nel procedimento r.g. 6430/2017 ha escluso la riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attore.
9. Alla luce delle risultanze processuali, delle prove orali, di quelle documentali e delle conclusioni della CTU medico-legale, che conducono a
- 7 - ritenere accertata la verità processuale, la convenuta in Controparte_3 solido con devono essere condannati al pagamento, in Controparte_2 favore dell'attore, della somma complessiva di euro 32.670,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
10. Le spese di lite rapportate al decisum e liquidate in dispositivo seguono la soccombenza prevalente dei convenuti, con compensazione del
20% per il rigetto della domanda sulla capacità lavorativa specifica. I soccombenti prevalenti devono essere condannati in solido alla refusione delle spese di lite in favore degli avvocati che si sono dichiarati antistatari e vanno liquidate in euro 6.000 ai sensi del DM n. 55/14 come modificato dal DM n.
147/22 (cfr. art. 4 co. 2) oltre la integralità degli onorari di difesa del procedimento ex art. 696 bis cpc RG 6430/2017 pari ad euro 2.337,00 oltre al rimborso del contributo unificato dovuto per i due procedimenti (-20% per la causa di merito per la compensazione sopra detta) oltre spese ed accessori. Le spese della CTU vanno poste integralmente a carico dei convenuti, in ragione del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1. accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di Controparte_2 nella causazione del sinistro di causa;
2. accoglie in parte la domanda proposta da e per Parte_2 l'effetto condanna l' e in solido Controparte_3 Controparte_2 tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 32.670,83 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo, con obbligo di manleva della assicuratrice di tutte le somme che il dovesse corrispondere CP_2 in esecuzione della presente sentenza (salvo le spese processuali se non previste in polizza);
3. rigetta la domanda risarcimento del danno da menomazione parziale della capacità lavorativa specifica dell'attore;
4. condanna l' e al pagamento in Controparte_3 Controparte_2 solido dei 4\5 delle spese del presente giudizio e, integralmente, di quello ex art. 696 bis c.p.c., spese che si liquidano in complessivi euro
8.337, oltre accessori di legge, oltre spese documentate per euro
- 8 - 786,93, con compensazione della sorte residua per il presente giudizio
(1/5). Accerta che tali importi devono essere corrisposti in favore dei difensori dichiaratisi antistatari avv.ti Emilio Cerci e Gioia Romano;
5. pone definitivamente a carico solidale dei convenuti le spese della c.t.u. medico legale del procedimento ex art. 696 bis cpc, già liquidate con separato decreto.
Latina, 29/05/2025
Il Giudice (Dott. Gaetano Negro)
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