Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/06/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1026/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Ferraro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1026 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Terracciano Donato Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia, in Pomigliano D'Arco alla via
Olbia 21, come da procura in atti
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Catapano Costantino Controparte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia, in Ottaviano alla via Pappalardo
95, come da procura in atti
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U.
n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con la proposizione dell'intimato sfratto per morosità, ha Parte_1
fatto valere l'inadempimento, da parte del convenuto , del Controparte_1
pagamento dei canoni di locazione dell'immobile sito in Ottaviano alla via
Carmine 71.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la morosità dedotta, Controparte_1 sostenendo di aver provveduto al pagamento dei canoni in contanti, versando altresì un canone superiore rispetto a quello risultante dal contratto registrato in atti e chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione dei canoni versati dall'ottobre 2009.
La domanda di risoluzione proposta dal ricorrente è fondata.
Ed, infatti, la tesi del pagamento in contanti dei canoni relativi alla morosità dedotta, per di più per un canone superiore a quello risultante dal contratto, è smentita per tabulas dalla produzione in giudizio delle quietanze di pagamento, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, rilasciate dal locatore per una cifra pari a quella prevista in contratto e, dunque, Pt_1 corrispondente a quanto pattiziamente stabilito dalle parti.
Né il resistente poteva richiedere di provare per testimoni la circostanza del pagamento dei canoni richiesti con la proposizione dell'intimato sfratto, trattandosi di circostanza inammissibile (cfr. ordinanza del 17.7.2018).
pagina 2 di 5 In tema di inadempimento per i contratti di locazione ad uso abitativo è noto che, a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 luglio 1978 n. 392, la valutazione - quanto al pagamento del canone - della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice
(“nel caso in cui il conduttore … abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli art. 5 e 55 l. 27 luglio
1978 n. 392”: cfr. Cassazione civile, sez. III, 18/11/2010, n. 23257), ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli art. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva L. 9 dicembre 1998 n. 431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore;
orbene, nel caso in esame parte attrice ha dedotto il mancato pagamento dei canoni di locazione dei mesi di dicembre 2013, giugno e luglio 2015, settembre 2016 e dall'aprile al dicembre 2017, come esattamente indicato in citazione (cfr. atto di intimazione) e precisato nelle memorie difensive successive;
parte convenuta, dal canto suo, non ha dimostrato il pagamento di quanto richiesto, come dianzi esposto.
In conseguenza di quanto detto, il contratto in atti va dichiarato risolto per fatto e colpa del conduttore, con conseguente condanna al rilascio del bene in favore del locatore;
nessuna pronuncia va adottata in tema di fissazione del termine per l'esecuzione, risultando l'immobile già restituito al locatore (cfr. verbale di reimmissione in possesso dell'11.2.2019). pagina 3 di 5 Anche la domanda di pagamento dei canoni formulata da parte attrice va accolta per quanto di ragione;
ed invero è pacifico l'omesso pagamento del canone dei mesi di dicembre 2013, giugno e luglio 2015, settembre 2016 e dall'aprile al dicembre 2017 dal marzo 2016 al marzo 2017, oltre ai mesi di gennaio 2018 sino al mese di febbraio 2019, data in cui è avvenuto l'effettivo rilascio dell'immobile, pur in presenza del godimento dello stesso da parte del convenuto: va, pertanto, condannato al pagamento di Controparte_1
complessivi € 7.084,53, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo.
La domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta va, invece, rigettata per le ragioni dianzi evidenziate.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara definitivamente risolto per fatto e colpa del conduttore il contratto di locazione per il Controparte_1
quale è causa, avente ad oggetto l'immobile sito in in Ottaviano alla via
Carmine 71 (meglio indicato e specificato in citazione e nel contratto in atti);
2) condanna al pagamento, in favore di parte attrice, di Controparte_1 complessivi euro 7.084,53, con gli interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale;
4) condanna al pagamento in favore di parte attrice, Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 76 per spese, €
2.540,00 per compensi oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge,
pagina 4 di 5 con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, all'udienza del 24 giugno 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Ferraro
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