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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/10/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
LAVORO
N.R.G. 316/2025
Il Giudice Cristina Zeppa, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to/dagli Avv.ti REBAUDO GIANNI/
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PISANU RITA ASSUNTA MARIA/ resistente Premesso che
- con ricorso ex art. 445 bis comma 6 cpc attuale ricorrente, per tramite del proprio difensore, presentava ricorso avverso le conclusioni a cui era pervenuto il consulente d'ufficio in sede di ATP. CP_ Si è costituito in giudizio contestando integralmente il ricorso chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, anche attraverso licenziamento di nuova TU , con incarico conferito al dott. . Per_1
Ritenuta, quindi, matura per la decisione le parti venivano invitate alla discussione a seguito della quale viene emessa la presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso presentato dal sig , a mezzo di difensore, vengono contestate le Pt_1 conclusioni peritali alle quali è pervenuto il TU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. .
Il consulente tecnico nominato, nella presente fase del merito, dott. , alle cui Per_1 conclusioni, questo Giudicante non ha motivo di discostarsi, non ha ravvisato la sussistenza dei requisiti sanitari, al fine dell'ottenimento della provvidenza richiesta. Detto consulente, infatti , ha rilevato , sulla base delle patologie riscontrate, una riduzione della capacità lavorava nell'ordine del 76%, “…che giustifica la valutazione espressa dalla Commissione (74%) nella revisione del 10.10.22…. Si ha pertanto equilibrio valutativo, per cui anche allo stato attuale si conferma la valutazione del 76%....” Specificamente il dott ha così riscontrato “…Considerando le patologie cui il Per_1 ricorrente risultava affetto, il percorso valutativo potrebbe essere il seguente:
1-Esiti frattura esposta piatto tibiale: anchilosi a 165° (deficit 15°) con accorciamento di 3 cm. Tali esiti possono trovare inquadramento valutativo con i codici 7205 (anchilosi rettilinea 21-30%) e 7204 (anchilosi in flessione tra 35° e 40°, valutazione 55%). Questi codici consentono una precisa valutazione degli esiti nel caso del ricorrente. In un arco articolare di 40° (180° a 140°) è fissato un incremento valutativo tabellare di 25% (30%-55%). Ne deriva per una anchilosi a 165° (-15°) una valutazione di 18,75%. Tale valutazione incrementa la valutazione di base (30%), fino al 48,75%. Nel caso specifico del ricorrente si sovrappongono un accorciamento di 3 cm dell'arto per i molteplici interventi subiti con perdita ossea, complicati da osteomieliti. Quindi nel caso del paziente tale valutazione può essere ancora elevata al 50% che a parere del sottoscritto sarebbe la valutazione equa degli esiti all'arto inferiore dx.
2-Obesità: per quanto attiene l'obesità, visto che all'epoca dell'ATP il paziente pesava 105 Kg (altezza 174 cm), dopo un dimagrimento di circa 30 Kg, dal codice 7105 (31- 40%) deriva una perdita della capacità lavorativa di circa il 35%.
3-Per quanto riguarda infine la patologia ipertensiva di cui soffre dal 2010, compensata dalle terapie, ma che ha provocato “iniziali segni di cardiopatia”, può essere usato il codice di riferimento 6441 (1^ classe Nyha) da 21% a 30% che nel caso specifico del ricorrente può essere valutato nella misura del 30%.
-Le altre patologie in anamnesi non sono valutabili perché rientrano nella franchigia del 10% o perché non documentate. Quelle valutabili prima elencate danno luogo a scalare (Sec. Balthazar) ad una riduzione della capacità lavorava nell'ordine del 76%, che giustifica la valutazione espressa dalla Commissione (74%) nella revisione del 10.10.22. Successivamente a tale data è migliorata l'obesità (Kg 94 in sede di TU) ma è insorto da due anni un diabete tipo 2, con ottimo compenso farmacologico e senza complicanze (1^ classe di 4)….”. In punto diritto, necessita precisare che la perizia può essere ammessa come supporto contributivo per la valutazione di quanto è stato già assunto in corso di causa o per accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Non è ammessa invece per supplire alle insufficienti allegazioni delle parti.
Con la sentenza n. 17685/2016 la Cassazione chiarisce che per dimostrare la dannosità e la non tollerabilità di determinate attività non sono sufficienti i certificati medici , ma è necessario verificare tecnicamente la dannosità di tali attività. Secondo la Suprema Corte la TU, pur non rappresentando un mezzo di prova, è comunque un mezzo istruttorio, ed è resa necessaria (in quanto fonte oggettiva di prova) laddove occorra accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche competenze e strumentazioni tecniche senza che ciò incida sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.). In tali casi la TU non avrà solamente una funzione valutativa (o quantificativa) di quanto già acquisito al processo, ma anche di precipuo strumento asseverativo dei fatti allegati dalle parti.
Pag. 2 di 3 Detto quanto sopra, visto l'esito negativo della perizia vergata dal dott. , in merito Per_1 all'inesistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente alla data della revisione , nonché alla data della visita da parte di detto consulente medico, il ricorso deve essere rigettato.
In punto spese, dato atto che il ricorrente , come da documentazione allegata , ha confermato di essere titolare, unitamente al proprio nucleo familiare convivente, di un reddito di importo inferiore a quello previsto dalla legge, ai fini dell'esenzione dalle spese di soccombenza nei giudizi previdenziali ed assistenziali, come disposto dall'art. 152 disp att. c.p.c., si compensano le spese di giudizio tra le parti;
le spese di C.T.U., sia della presente fase di merito, che della precedente,in sede di accertamento tecnico, per i motivi sopra esposti, vengono poste a carico di e liquidate con separato CP_2 dispositivo
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione,
• Rigetta il ricorso in quanto infondato;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
• pone, definitivamente, a carico di le spese relative alle C.C.T.T.U.U CP_2 liquidate come in separato decreto
Imperia il 14.10.2025 Il G.O.T.
Dott.ssa Cristina Zeppa
Pag. 3 di 3
LAVORO
N.R.G. 316/2025
Il Giudice Cristina Zeppa, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to/dagli Avv.ti REBAUDO GIANNI/
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PISANU RITA ASSUNTA MARIA/ resistente Premesso che
- con ricorso ex art. 445 bis comma 6 cpc attuale ricorrente, per tramite del proprio difensore, presentava ricorso avverso le conclusioni a cui era pervenuto il consulente d'ufficio in sede di ATP. CP_ Si è costituito in giudizio contestando integralmente il ricorso chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, anche attraverso licenziamento di nuova TU , con incarico conferito al dott. . Per_1
Ritenuta, quindi, matura per la decisione le parti venivano invitate alla discussione a seguito della quale viene emessa la presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso presentato dal sig , a mezzo di difensore, vengono contestate le Pt_1 conclusioni peritali alle quali è pervenuto il TU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. .
Il consulente tecnico nominato, nella presente fase del merito, dott. , alle cui Per_1 conclusioni, questo Giudicante non ha motivo di discostarsi, non ha ravvisato la sussistenza dei requisiti sanitari, al fine dell'ottenimento della provvidenza richiesta. Detto consulente, infatti , ha rilevato , sulla base delle patologie riscontrate, una riduzione della capacità lavorava nell'ordine del 76%, “…che giustifica la valutazione espressa dalla Commissione (74%) nella revisione del 10.10.22…. Si ha pertanto equilibrio valutativo, per cui anche allo stato attuale si conferma la valutazione del 76%....” Specificamente il dott ha così riscontrato “…Considerando le patologie cui il Per_1 ricorrente risultava affetto, il percorso valutativo potrebbe essere il seguente:
1-Esiti frattura esposta piatto tibiale: anchilosi a 165° (deficit 15°) con accorciamento di 3 cm. Tali esiti possono trovare inquadramento valutativo con i codici 7205 (anchilosi rettilinea 21-30%) e 7204 (anchilosi in flessione tra 35° e 40°, valutazione 55%). Questi codici consentono una precisa valutazione degli esiti nel caso del ricorrente. In un arco articolare di 40° (180° a 140°) è fissato un incremento valutativo tabellare di 25% (30%-55%). Ne deriva per una anchilosi a 165° (-15°) una valutazione di 18,75%. Tale valutazione incrementa la valutazione di base (30%), fino al 48,75%. Nel caso specifico del ricorrente si sovrappongono un accorciamento di 3 cm dell'arto per i molteplici interventi subiti con perdita ossea, complicati da osteomieliti. Quindi nel caso del paziente tale valutazione può essere ancora elevata al 50% che a parere del sottoscritto sarebbe la valutazione equa degli esiti all'arto inferiore dx.
2-Obesità: per quanto attiene l'obesità, visto che all'epoca dell'ATP il paziente pesava 105 Kg (altezza 174 cm), dopo un dimagrimento di circa 30 Kg, dal codice 7105 (31- 40%) deriva una perdita della capacità lavorativa di circa il 35%.
3-Per quanto riguarda infine la patologia ipertensiva di cui soffre dal 2010, compensata dalle terapie, ma che ha provocato “iniziali segni di cardiopatia”, può essere usato il codice di riferimento 6441 (1^ classe Nyha) da 21% a 30% che nel caso specifico del ricorrente può essere valutato nella misura del 30%.
-Le altre patologie in anamnesi non sono valutabili perché rientrano nella franchigia del 10% o perché non documentate. Quelle valutabili prima elencate danno luogo a scalare (Sec. Balthazar) ad una riduzione della capacità lavorava nell'ordine del 76%, che giustifica la valutazione espressa dalla Commissione (74%) nella revisione del 10.10.22. Successivamente a tale data è migliorata l'obesità (Kg 94 in sede di TU) ma è insorto da due anni un diabete tipo 2, con ottimo compenso farmacologico e senza complicanze (1^ classe di 4)….”. In punto diritto, necessita precisare che la perizia può essere ammessa come supporto contributivo per la valutazione di quanto è stato già assunto in corso di causa o per accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Non è ammessa invece per supplire alle insufficienti allegazioni delle parti.
Con la sentenza n. 17685/2016 la Cassazione chiarisce che per dimostrare la dannosità e la non tollerabilità di determinate attività non sono sufficienti i certificati medici , ma è necessario verificare tecnicamente la dannosità di tali attività. Secondo la Suprema Corte la TU, pur non rappresentando un mezzo di prova, è comunque un mezzo istruttorio, ed è resa necessaria (in quanto fonte oggettiva di prova) laddove occorra accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche competenze e strumentazioni tecniche senza che ciò incida sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.). In tali casi la TU non avrà solamente una funzione valutativa (o quantificativa) di quanto già acquisito al processo, ma anche di precipuo strumento asseverativo dei fatti allegati dalle parti.
Pag. 2 di 3 Detto quanto sopra, visto l'esito negativo della perizia vergata dal dott. , in merito Per_1 all'inesistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente alla data della revisione , nonché alla data della visita da parte di detto consulente medico, il ricorso deve essere rigettato.
In punto spese, dato atto che il ricorrente , come da documentazione allegata , ha confermato di essere titolare, unitamente al proprio nucleo familiare convivente, di un reddito di importo inferiore a quello previsto dalla legge, ai fini dell'esenzione dalle spese di soccombenza nei giudizi previdenziali ed assistenziali, come disposto dall'art. 152 disp att. c.p.c., si compensano le spese di giudizio tra le parti;
le spese di C.T.U., sia della presente fase di merito, che della precedente,in sede di accertamento tecnico, per i motivi sopra esposti, vengono poste a carico di e liquidate con separato CP_2 dispositivo
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione,
• Rigetta il ricorso in quanto infondato;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
• pone, definitivamente, a carico di le spese relative alle C.C.T.T.U.U CP_2 liquidate come in separato decreto
Imperia il 14.10.2025 Il G.O.T.
Dott.ssa Cristina Zeppa
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