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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1309/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
(C.f. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MARIALUISA FORESTIERI e ALESSIA FALCONE, giusta delega in atti;
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MARCO VALENZA, giusta delega in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 19/06/2024, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, gli accordi intervenuti tra le parti vanno omologati, essendo conformi agli interessi delle parti e della prole.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M
. in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Cisterna di Latina (LT) il 04/07/1992,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 47, Parte II, Serie A, dell'anno 1992);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 27/03/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
(C.f. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MARIALUISA FORESTIERI e ALESSIA FALCONE, giusta delega in atti;
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MARCO VALENZA, giusta delega in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 19/06/2024, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, gli accordi intervenuti tra le parti vanno omologati, essendo conformi agli interessi delle parti e della prole.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M
. in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Cisterna di Latina (LT) il 04/07/1992,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 47, Parte II, Serie A, dell'anno 1992);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 27/03/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti