Art. 6.
Un terzo dei posti del grado 9° del ruolo dei capi d'ufficio (gruppo C) disponibili o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 1950, da conferire secondo le norme dell' art. 2 del regio decreto 30 novembre 1942, n. 1718 , sara' invece conferito mediante esami di merito distinto da bandire entro il 31 dicembre 1951, cui potranno partecipare gli impiegati dei gradi 9°, 10°, 11° e 12° che alla data di entrata in vigore della legge facciano gia' parte del ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Un terzo dei posti del grado 9° del ruolo dei capi d'ufficio (gruppo C) disponibili o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 1950, da conferire secondo le norme dell' art. 2 del regio decreto 30 novembre 1942, n. 1718 , sara' invece conferito mediante esami di merito distinto da bandire entro il 31 dicembre 1951, cui potranno partecipare gli impiegati dei gradi 9°, 10°, 11° e 12° che alla data di entrata in vigore della legge facciano gia' parte del ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.