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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Elena Grazioli Consigliere
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Olga Parte_1 C.F._1
Moscato del Foro di Pavia (C.F. ; PEC: C.F._2
Mail: ed elettivamente Email_1 Email_2 domiciliato presso il suo studio in Pavia, Via Cesare Beccaria, 5;
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Roma alla Via G. Grezar, Controparte_1
14 (Cod. Fisc. E P.Iva elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Carducci n. P.IVA_1 37 presso lo studio dell'avv. Nicola Lavorgna che la rappresenta e difende;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da fogli di PC in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha parzialmente impugnato, con atto di citazione notificato il 27.8.2024, la Parte_1 sentenza n. 279/2024, pubblicata il 6.2.2024, con cui il Tribunale di Pavia ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 comma 2 c.p.c. dal medesimo proposta nei confronti di dichiarando invalido l'atto di pignoramento presso terzi notificatogli. CP_2
pagina 1 di 3 Si è costituita con comparsa depositata in data 19.11.2024 chiedendo una pronuncia di CP_2 inammissibilità dell'impugnazione proposta dal o comunque il suo rigetto nel merito Pt_1 per infondatezza. All'udienza del 10.6.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
****** L'appello è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo perché è stato tardivamente notificato ad ltre il termine cd. “lungo” di cui CP_2 al comma 1 dell'art. 327 c.p.c.: ed infatti, a fronte di una sentenza di primo grado pubblicata in data 6.2.2024 e non notificata, l'atto di appello è stato notificato a mezzo PEC solo il 27.8.2024. In secondo luogo perché l'opposizione proposta in primo grado dal dev'essere Pt_1 espressamente qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicchè soltanto ove il giudice dell'esecuzione non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta il giudice della impugnazione deve provvedere alla qualificazione, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima” (da ultimo v. Cass., sent. n. 13381/2017). Nel caso di specie il giudice di primo grado non ha qualificato l'opposizione proposta dal
– che quest'ultimo aveva espressamente introdotto ai sensi dell'art. 618 c.p.c. –, e Pt_1 tuttavia non vi è dubbio che la stessa debba essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi in considerazione dei vizi formali dedotti dell'opponente, ovvero l'erronea indicazione del terzo pignorato e l'omessa indicazione degli elementi identificativi del debito di cui all'atto di pignoramento presso terzi. Ne deriva, in forza del comma 3 dell'art. 618 c.p.c., che avverso la sentenza del Tribunale di Pavia avrebbe dovuto essere proposto ricorso per cassazione, non essendo la stessa impugnabile mediante appello. Il gravame proposto è pertanto inammissibile e l'appellante va condannato alla refusione delle spese del grado in favore di parte appellata, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – € 258.620,72 – e con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, stante la minima complessità delle questioni trattate, escluso il compenso per la fase decisionale non avendo depositato CP_2 gli scritti difensivi finali.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 279/2024, pubblicata il Parte_1
6.2.2024 e non notificata, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellata liquidate in complessivi euro 4.608,00, di cui € 1.489,00 per la fase CP_2 di studio, € 956,00 per la fase introduttiva ed € 2.163,00 per la fase di trattazione, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a.. pagina 2 di 3 3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 16 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Grazia Federici
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Elena Grazioli Consigliere
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Olga Parte_1 C.F._1
Moscato del Foro di Pavia (C.F. ; PEC: C.F._2
Mail: ed elettivamente Email_1 Email_2 domiciliato presso il suo studio in Pavia, Via Cesare Beccaria, 5;
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Roma alla Via G. Grezar, Controparte_1
14 (Cod. Fisc. E P.Iva elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Carducci n. P.IVA_1 37 presso lo studio dell'avv. Nicola Lavorgna che la rappresenta e difende;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da fogli di PC in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha parzialmente impugnato, con atto di citazione notificato il 27.8.2024, la Parte_1 sentenza n. 279/2024, pubblicata il 6.2.2024, con cui il Tribunale di Pavia ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 comma 2 c.p.c. dal medesimo proposta nei confronti di dichiarando invalido l'atto di pignoramento presso terzi notificatogli. CP_2
pagina 1 di 3 Si è costituita con comparsa depositata in data 19.11.2024 chiedendo una pronuncia di CP_2 inammissibilità dell'impugnazione proposta dal o comunque il suo rigetto nel merito Pt_1 per infondatezza. All'udienza del 10.6.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
****** L'appello è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo perché è stato tardivamente notificato ad ltre il termine cd. “lungo” di cui CP_2 al comma 1 dell'art. 327 c.p.c.: ed infatti, a fronte di una sentenza di primo grado pubblicata in data 6.2.2024 e non notificata, l'atto di appello è stato notificato a mezzo PEC solo il 27.8.2024. In secondo luogo perché l'opposizione proposta in primo grado dal dev'essere Pt_1 espressamente qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicchè soltanto ove il giudice dell'esecuzione non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta il giudice della impugnazione deve provvedere alla qualificazione, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima” (da ultimo v. Cass., sent. n. 13381/2017). Nel caso di specie il giudice di primo grado non ha qualificato l'opposizione proposta dal
– che quest'ultimo aveva espressamente introdotto ai sensi dell'art. 618 c.p.c. –, e Pt_1 tuttavia non vi è dubbio che la stessa debba essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi in considerazione dei vizi formali dedotti dell'opponente, ovvero l'erronea indicazione del terzo pignorato e l'omessa indicazione degli elementi identificativi del debito di cui all'atto di pignoramento presso terzi. Ne deriva, in forza del comma 3 dell'art. 618 c.p.c., che avverso la sentenza del Tribunale di Pavia avrebbe dovuto essere proposto ricorso per cassazione, non essendo la stessa impugnabile mediante appello. Il gravame proposto è pertanto inammissibile e l'appellante va condannato alla refusione delle spese del grado in favore di parte appellata, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – € 258.620,72 – e con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, stante la minima complessità delle questioni trattate, escluso il compenso per la fase decisionale non avendo depositato CP_2 gli scritti difensivi finali.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 279/2024, pubblicata il Parte_1
6.2.2024 e non notificata, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellata liquidate in complessivi euro 4.608,00, di cui € 1.489,00 per la fase CP_2 di studio, € 956,00 per la fase introduttiva ed € 2.163,00 per la fase di trattazione, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a.. pagina 2 di 3 3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 16 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Grazia Federici
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