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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6092/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6092/2023
.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate per l'udienza de
11.12.2024 che costituiscono parte integrante dello stesso.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico in data 11.12.2024.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6092/2023 promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Fantin
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro quale mandataria, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CP_2
Salvatore Petillo
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è stato incardinato a seguito dell'ordinanza del 29.09.2023, resa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 1308/2018 pendente innanzi al Tribunale di Roma, con la quale il Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Iappelli, ha avvisato il debitore esecutato Sig. Parte_1
della possibilità di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il Decreto ingiuntivo n.
[...]
655/2019 del 01/04/2019 RG n. 2167/2019 emesso dal Tribunale civile di Velletri in favore di 2, CP_1
divenuto definitivo ed esecutivo in data 22.06.2019 per mancata opposizione;
Ha chiesto l'opponente previa sospensione del decreto ingiuntivo che il Giudice dell'opposizione tardiva accertasse e dichiarasse la nullità dell'art. 12 del contratto di fideiussione 22.06.2009 per violazione dell'art. 33 comma 2 lett. u) del D. Lgs. n. 206/2005 con conseguente incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri in favore di quello di Roma e per l'effetto revocare/annullare il
Decreto ingiuntivo n. 655/2019 del 01/04/2019 RG n. 2167/2019 emesso dal Tribunale civile di
Velletri in favore di 2; CP_1
Ha chiesto altresì che fosse accertato e dichiarata la nullità dell'art. 5 del contratto di fideiussione pagina 2 di 5 22.06.2009 per violazione dell'art. 33 comma 1 e 33 comma 2 lett. t) del D.Lgs n. 206/2005 e per l'effetto, previa declaratoria di liberazione del garante ex art. 1957 c.c., revocare/annullare il Decreto ingiuntivo n. 655/2019 del 01/04/2019 RG n. 2167/2019 emesso dal Tribunale civile di Velletri in favore di;
CP_1
Si è costituita la parte convenuta eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito che fosse rigettata la domanda oltre che si è opposta alla eccezione dell'incompetenza per territorio sollevata.
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata è destituita di fondamento atteso che la società nei cui confronti si è richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo è quale debitore Controparte_3
principale ed ai suoi fideiussori Sig.ri e . Parte_2 Parte_1
Detta società al momento della richiesta aveva sede legale e residenza in Nettuno Via Trieste 41 ed in
Anzio Via Saturno 19b come risulta dalla visura camerale allegata anche dalla sentenza di fallimento della n. 93/2018 emessa dal Tribunale di Velletri in data 25/10/2018. Controparte_3
In ordine all'applicabilità del foro del consumatore esso non può essere scelto atteso peraltro che dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio veniva eletto domicilio speciale in Nettuno sede della società e dunque del pari la competenza è stata correttamente incardinata presso il Tribunale di velletri.
In ordine all'eccezione relativa all'inammissibilità di applicare la tutela del consumatore occorre peraltro precisare che con l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc entro il termine di 40 giorni indicato dal
Giudice dell'esecuzione, il nostro ordinamento consente all'opponente di eccepire esclusivamente l'abusività delle clausole contrattuali che incidano sulla esistenza o quantificazione del credito in oggetto ovvero quelle richiamate dall' art. 33 “Clausole vessatorie nel contratto tra professionisti e consumatore”, art. 34 “Accertamento della vessatorietà delle clausole”, Art. 35 “Forma e interpretazione”, art. 36 “ Nullità di protezione”.
Specificatamente sul punto che precede l'opponente nulla ha dedotto.
In ordine poi alla qualifica di consumatore dell 'opponente , occorre precisare che la Parte_1
Corte di Giustizia UE ha sancito il principio che “spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale o se abbia agito per scopi di natura privata” specificando che non rileva l'oggetto del contratto ma la qualità dei fideiussori “a seconda che gli stessi agiscano o meno nell'ambito della propria attività professionale”.
pagina 3 di 5 Orbene nel caso che ci occupa la fideiussione, oggetto dell'odierna contestazione, è stata prestata dal
Sig. in data 11/06/2009 a garanzia delle operazioni bancarie e finanziarie della Parte_1
società . Controparte_3
La società , avente sede in Nettuno (RM) Via Trieste n. 41 cap 00048, aveva come Controparte_3
amministratore legale il Sig. come Procuratore Generale il Sig. Persona_1 Per_2
e come unico socio il Sig. . L'oggetto sociale, come da visura che si allega, era
[...] Parte_2
la costruzione e la vendita di immobili residenziali commerciali ed industriali.
Il Sig. dal 25/10/06 al 20/06/14, ovvero nel periodo in cui prestava la propria Parte_1
garanzia fideiussoria alla società , ricopriva la carica di amministratore unico della Controparte_3
società avente la medesima sede legale ed il medesimo Controparte_4 oggetto sociale “attività edilizia e delle costruzioni” della CP_3
Nel 2017 veniva nominato come amministratore unico il Sig. (medesimo Persona_1
amministratore della il Sig. continuava a ricoprire la carica di socio CP_3 Parte_1
della unitamente alla come risulta dalle visure allegate dalla parte CP_4 CP_3
opposta.
Sotto questo profilo risulta documentato che il Sig. nel prestare la propria Parte_1 fideiussione alla società abbia operato nell'ambito della propria attività lavorativa avendo, CP_3
lo stesso, da sempre esercitato la figura di imprenditore commerciale.
L'art. 1469 bis c.c., definiva il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
Orbene la Corte di giustizia delle Comunità Europee adotta, generalmente, un'interpretazione restrittiva della nozione di consumatore ritendendo sufficiente, per escludere la qualifica di consumatore, la mera sussistenza di un collegamento funzionale tra il contratto e la professione eventualmente svolta dalla controparte del professionista. Deve, pertanto, essere considerato professionista tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. […] Perché ricorra la figura del professionista non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Cass. civ., 25.7.01, n. 10127, in Giust. civ., 2002, I, 685) Secondo
l'orientamento giurisprudenziale italiano prevalente deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizza il contratto nel quadro della pagina 4 di 5 sua attività imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'impresa. Sul punto la Cassazione ha chiarito che “In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale” ( cfr. ordinanza n. 8419 del
26/03/2019; più recentemente, ordinanza n.6578 del 10/03/2021). Nel caso di specie, risulta provato per tabulas che la polizza fideiussoria sottoscritta dal per garantire la Parte_1 CP_3
veniva sottoscritta non per le esigenze del padre , come affermato da parte convenuta, ma per
[...] Pt_2 gli interessi dell'attività imprenditoriale di cui lo stesso era titolare. Inoltre, con la sottoscrizione della polizza de quo non si evince lo squilibrio economico-informativo che costituisce la ratio della disciplina speciale posta a tutela dei consumatori. È incontestabile la qualifica di imprenditore in capo al convenuto, trattandosi di prestazione legata allo svolgimento di attività professionale o imprenditoriale.
L'opposizione pertanto deve dichiararsi inammissibile e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna altresì la parte soccombente a rimborsare alla parte vittoriosa le spese di lite, che si liquidano in € 3500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.
Velletri 11.12.2024
Il Giudice
dott. ssa Francesca Salucci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6092/2023
.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate per l'udienza de
11.12.2024 che costituiscono parte integrante dello stesso.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico in data 11.12.2024.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6092/2023 promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Fantin
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro quale mandataria, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CP_2
Salvatore Petillo
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è stato incardinato a seguito dell'ordinanza del 29.09.2023, resa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 1308/2018 pendente innanzi al Tribunale di Roma, con la quale il Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Iappelli, ha avvisato il debitore esecutato Sig. Parte_1
della possibilità di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il Decreto ingiuntivo n.
[...]
655/2019 del 01/04/2019 RG n. 2167/2019 emesso dal Tribunale civile di Velletri in favore di 2, CP_1
divenuto definitivo ed esecutivo in data 22.06.2019 per mancata opposizione;
Ha chiesto l'opponente previa sospensione del decreto ingiuntivo che il Giudice dell'opposizione tardiva accertasse e dichiarasse la nullità dell'art. 12 del contratto di fideiussione 22.06.2009 per violazione dell'art. 33 comma 2 lett. u) del D. Lgs. n. 206/2005 con conseguente incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri in favore di quello di Roma e per l'effetto revocare/annullare il
Decreto ingiuntivo n. 655/2019 del 01/04/2019 RG n. 2167/2019 emesso dal Tribunale civile di
Velletri in favore di 2; CP_1
Ha chiesto altresì che fosse accertato e dichiarata la nullità dell'art. 5 del contratto di fideiussione pagina 2 di 5 22.06.2009 per violazione dell'art. 33 comma 1 e 33 comma 2 lett. t) del D.Lgs n. 206/2005 e per l'effetto, previa declaratoria di liberazione del garante ex art. 1957 c.c., revocare/annullare il Decreto ingiuntivo n. 655/2019 del 01/04/2019 RG n. 2167/2019 emesso dal Tribunale civile di Velletri in favore di;
CP_1
Si è costituita la parte convenuta eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito che fosse rigettata la domanda oltre che si è opposta alla eccezione dell'incompetenza per territorio sollevata.
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata è destituita di fondamento atteso che la società nei cui confronti si è richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo è quale debitore Controparte_3
principale ed ai suoi fideiussori Sig.ri e . Parte_2 Parte_1
Detta società al momento della richiesta aveva sede legale e residenza in Nettuno Via Trieste 41 ed in
Anzio Via Saturno 19b come risulta dalla visura camerale allegata anche dalla sentenza di fallimento della n. 93/2018 emessa dal Tribunale di Velletri in data 25/10/2018. Controparte_3
In ordine all'applicabilità del foro del consumatore esso non può essere scelto atteso peraltro che dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio veniva eletto domicilio speciale in Nettuno sede della società e dunque del pari la competenza è stata correttamente incardinata presso il Tribunale di velletri.
In ordine all'eccezione relativa all'inammissibilità di applicare la tutela del consumatore occorre peraltro precisare che con l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc entro il termine di 40 giorni indicato dal
Giudice dell'esecuzione, il nostro ordinamento consente all'opponente di eccepire esclusivamente l'abusività delle clausole contrattuali che incidano sulla esistenza o quantificazione del credito in oggetto ovvero quelle richiamate dall' art. 33 “Clausole vessatorie nel contratto tra professionisti e consumatore”, art. 34 “Accertamento della vessatorietà delle clausole”, Art. 35 “Forma e interpretazione”, art. 36 “ Nullità di protezione”.
Specificatamente sul punto che precede l'opponente nulla ha dedotto.
In ordine poi alla qualifica di consumatore dell 'opponente , occorre precisare che la Parte_1
Corte di Giustizia UE ha sancito il principio che “spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale o se abbia agito per scopi di natura privata” specificando che non rileva l'oggetto del contratto ma la qualità dei fideiussori “a seconda che gli stessi agiscano o meno nell'ambito della propria attività professionale”.
pagina 3 di 5 Orbene nel caso che ci occupa la fideiussione, oggetto dell'odierna contestazione, è stata prestata dal
Sig. in data 11/06/2009 a garanzia delle operazioni bancarie e finanziarie della Parte_1
società . Controparte_3
La società , avente sede in Nettuno (RM) Via Trieste n. 41 cap 00048, aveva come Controparte_3
amministratore legale il Sig. come Procuratore Generale il Sig. Persona_1 Per_2
e come unico socio il Sig. . L'oggetto sociale, come da visura che si allega, era
[...] Parte_2
la costruzione e la vendita di immobili residenziali commerciali ed industriali.
Il Sig. dal 25/10/06 al 20/06/14, ovvero nel periodo in cui prestava la propria Parte_1
garanzia fideiussoria alla società , ricopriva la carica di amministratore unico della Controparte_3
società avente la medesima sede legale ed il medesimo Controparte_4 oggetto sociale “attività edilizia e delle costruzioni” della CP_3
Nel 2017 veniva nominato come amministratore unico il Sig. (medesimo Persona_1
amministratore della il Sig. continuava a ricoprire la carica di socio CP_3 Parte_1
della unitamente alla come risulta dalle visure allegate dalla parte CP_4 CP_3
opposta.
Sotto questo profilo risulta documentato che il Sig. nel prestare la propria Parte_1 fideiussione alla società abbia operato nell'ambito della propria attività lavorativa avendo, CP_3
lo stesso, da sempre esercitato la figura di imprenditore commerciale.
L'art. 1469 bis c.c., definiva il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
Orbene la Corte di giustizia delle Comunità Europee adotta, generalmente, un'interpretazione restrittiva della nozione di consumatore ritendendo sufficiente, per escludere la qualifica di consumatore, la mera sussistenza di un collegamento funzionale tra il contratto e la professione eventualmente svolta dalla controparte del professionista. Deve, pertanto, essere considerato professionista tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. […] Perché ricorra la figura del professionista non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Cass. civ., 25.7.01, n. 10127, in Giust. civ., 2002, I, 685) Secondo
l'orientamento giurisprudenziale italiano prevalente deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizza il contratto nel quadro della pagina 4 di 5 sua attività imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'impresa. Sul punto la Cassazione ha chiarito che “In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale” ( cfr. ordinanza n. 8419 del
26/03/2019; più recentemente, ordinanza n.6578 del 10/03/2021). Nel caso di specie, risulta provato per tabulas che la polizza fideiussoria sottoscritta dal per garantire la Parte_1 CP_3
veniva sottoscritta non per le esigenze del padre , come affermato da parte convenuta, ma per
[...] Pt_2 gli interessi dell'attività imprenditoriale di cui lo stesso era titolare. Inoltre, con la sottoscrizione della polizza de quo non si evince lo squilibrio economico-informativo che costituisce la ratio della disciplina speciale posta a tutela dei consumatori. È incontestabile la qualifica di imprenditore in capo al convenuto, trattandosi di prestazione legata allo svolgimento di attività professionale o imprenditoriale.
L'opposizione pertanto deve dichiararsi inammissibile e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna altresì la parte soccombente a rimborsare alla parte vittoriosa le spese di lite, che si liquidano in € 3500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.
Velletri 11.12.2024
Il Giudice
dott. ssa Francesca Salucci
pagina 5 di 5