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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
In persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 16.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.6152 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa
DA
, nato il giorno 1.7.1974 in CASTELLAMMARE di Parte_1
STABIA ed ivi residente, C.F.: , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in SAN MARCO E OGLIATTI n.25 presso lo studio dell'avv. Ilio CAIAZZA che lo rappresenta e difende come da mandato in atti RICORRENTE
CONTRO Controparte_1
in persona del direttore regionale e legale
[...] rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Maria LIGUORI, come da procura generale alle liti per atto notarile, elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, angolo via S. LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da malattia professionale.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 10.10.2023 il sig.
si rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Parte_1 nendo:
◼ di essere dipendente della dal marzo 2008, con CP_2 qualifica di impiegato e mans diutore amministrativo;
◼ di essere stato costretto, per via delle mansioni cui era adibito e della postazione di lavoro, a mantenere nel tempo e per tutto l'orario della singola giornata lavorativa una postura incongrua;
◼ di avere iniziato ad accusare dolori nei movimenti del braccio destro nel mese di ottobre 2022;
◼ che, a seguito di verifica mirata del “medico competente”, gli veniva diagnosticata, il 30 novembre 2022, una “tendinite del sovraspinoso” con inabilità temporanea al lavoro per mesi due, patologia esplicitamente messa in relazione alla postura incongrua mantenuta a causa della postazione lavorativa;
◼ di avere denunciato all (9 dicembre 2022) l'origine CP_1 professionale della patol atta;
◼ di essersi visto respingere la domanda il 5 gennaio 2023, per asserita insussistenza del nesso causale;
◼ di avere inutilmente proposto ricorso all'ente in composizione collegiale.
Sulla base di tali premesse chiedeva al Giudice di accertare che la diagnosticata malattia professionale gli ha arrecato una inabilità permanente nella misura pari almeno al 10% e comunque nella misura da accertarsi a mezzo consulenza tecnica medico legale, con conseguente condanna dell' convenuto CP_1 alla corresponsione delle relative provvidenze. Il tutto con vittoria di spese diritti e onorari e con attribuzione.
Notificati ricorso e decreto si costituiva nei termini di Legge l convenuto che resisteva nel merito alla pretesa CP_1 attorea di cui chiedeva il rigetto per inammissibilità e comunque per prescrizione del diritto azionato e, nel merito, per asserita infondatezza.
Esaminati i testi indicati dal ricorrente veniva disposta ed eseguita consulenza tecnica.
All'esito, scaduti il 16 maggio 2025 i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., il contenzioso esitava nella presente sentenza.
2 (2)
Va, in primo luogo, delineato il contesto processuale entro cui analizzare le allegazioni attoree e le difese articolate dall CP_1
E ci l fine di ribadire l'infondatezza delle eccezioni in rito e formali veicolate dall CP_1
Ed invero, il ricorrente ha espressamente denunciato di inattendibilità il responso dell'Istituto assicuratore sostenendo, sulla base di un parere medico legale di parte a sua volta dismesso alla luce di documentazione medica, che le sue condizioni di salute erano di origine professionale e, quindi, in rapporto causale con la tipologia dell'attività lavorativa cui era stato dedito per numerosi anni. E' del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile non può spingersi fino a paventare la necessità di allegazioni di tipo tecnico/scientifico, anche sul versante “eziologico”, da demandare, invece, ad approfondimenti a sponda medico legale. Ciò che l'istante era tenuto a specificare era la situazione patologica a valenza inabilitante tratta da documentazione sanitaria in grado di rendere “leggibile” la pretesa azionata. Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie.
Quanto alla questione prescrizionale è evidente che la compiuta verifica della relativa eccezione necessita(va) in ogni caso dell'approfondimento medico legale, avendo il resistente CP_1 denunciato quella “speciale” triennale in riferimento all'epoca di insorgenza della patologia rispetto da un lato alla risalenza nel tempo dell'attività svolta e dall'altro al momento della formalizzazione della domanda amministrativa (9 dicembre 2022). (3)
La premessa in fatto da cui si origina la pretesa azionata, allegata con sufficienti margini di “visibilità” storico fenomenica e nemmeno, a ben vedere, contestata in maniera mirata dall ha ricevuto adeguata conferma dall'istruttoria CP_1 testimoniale. Nella buona sostanza i due propalanti esaminati in corso di causa hanno spiegato le movenze “lavorative” richieste dal mansionale e dalla particolare sistemazione della postazione lavorativa.
A D.R. entrambi facciamo lavoro di “sportello” nel senso che ci dedichiamo alle “accettazioni” e “prenotazioni”. Rimaniamo seduti per svolgere il nostro compito lavorativo. A D.R. la sedia che
3 occupiamo è quella tipica da ufficio. A D.R. c'è la scrivania, delimitata da un pannello che muovendo da terra arriva a superare il bordo della scrivania stessa di alcuni centimetri, almeno una quarantina. Sul pannello poggia un ripiano di vetro su cui a sua volta poggia la protezione anticovid. In tale protezione è praticata una fessura che viene utilizzata per il passaggio di carte e documenti e danaro. A D.R. anche se non posso essere preciso, ritengo che la scrivania abbia una profondità di almeno ottanta centimetri. A D.R. per il passaggio di carte e documenti il dipendente deve sporgersi e alzare un braccio altrimenti non raggiunge il piano e la fessura attraverso cui transitano carte e documenti. A D.R. non è praticabile la manovra alternativa di alzarsi in piedi perché sarebbe operazione che ripetuta decine e decine di volte al giorno si rivelerebbe estremamente stancante e difficoltosa. Tra l'altro, questa operazione sarebbe resa ancora più scomoda dal fatto che il dipendente deve anche continuare ad usare la tastiera del computer.> Così il teste , collega di lavoro dell'istante, le Testimone_1 cui dichiarazi rmate da , fratello Testimone_2 del ricorrente e a sua volta collega di lavoro dello stesso.
Solo per dovere di compiutezza espositiva deve segnalarsi, alla luce dei rilievi con cui l ha formalizzato la CP_1 sua opposizione all'approfondimento consulenziale, che nessuna incapacità a testimoniare neutralizza le deposizioni raccolte. Il rapporto familiare, per un verso, e l'ipotetica ed astratta possibilità che il possa in un futuro non meglio Tes_1 perimetrabile a sua volta agire nei confronti dell con CP_1 analoghe iniziative pongono, al più, un problema di attendibilità delle loro dichiarazioni e, quindi, impongono uno scrutinio ancora più stringente delle stesse. Nel caso di specie può evidenziarsi che la questione mansionale, rapportata alla postazione lavorativa, deriva la sua obiettiva pregnanza processuale dal combinarsi del dato testimoniale con quello documentale, essendo rimasta incontestata la valutazione del “medico competente”. In disparte, evidentemente, il versante medico legale dell'intervento del “medico competente” ciò che in sede processuale resta apprezzabile in termini dimostrativi non contestati è la tipologia delle mansioni disimpegnate dal sig. Parte_1 rapportata a, e quindi condizionata da, una particolare postura mantenuta a causa della postazione lavorativa.
4 Postazione, peraltro, oggetto di ripetuti rilievi e “raccomandazioni” ad opera dello stesso “medico competente”
Del resto, e per concludere sul punto, deve ribadirsi che le puntuali allegazioni espositive attoree non sono state contrastate dall'ente assicuratore. Di qui la obiettiva pregnanza descrittiva delle stesse. Che si riportano testualmente. La prestazione lavorativa svolta dal sig. si è Parte_1 esplicata e si esplica presso il Centro Odontoiatrico sito in Castellammare di Stabia (NA), Corso Alcide De Gasperi, 249, come addetto allo sportello front-office, con contatti con l'utenza, con cui scambia documenti in modo ripetitivo e continuo.
… Infatti la postazione di lavoro del ricorrente è caratterizzata da una scrivania, accostata al muro, su cui è fissato un vetro di separazione, con uno spazio inferiore per lo scambio di documenti con l'utenza. Il piano di lavoro della scrivania, davanti alla quale siede l'assicurato, è largo circa 80 cm, misura che aumenta a più di 90 cm, se si considera la distanza che intercorre tra il bordo interno della scrivania e lo spazio ricavato nel vetro di separazione per lo scambio della documentazione tra operatore e utenza. Quanto descritto emerge chiaramente dalle foto accluse alla CTP, atto allegato al presente atto. Quindi, appare palese che l'assicurato sia stato ed è costretto a lavorare in una postazione inadeguata, che ben sicuramente ha comportato e comporta un sovraccarico funzionale continuativo anomalo.>
Per come anticipato, a tale situazione lavorativa, protrattasi per un lungo arco temporale, l nulla ha CP_1 ritenuto di replicare, lasciando le attoree processualmente incontestate in punto di ricostruzione dell'attività e dell'ambiente di lavoro. Questa situazione, peraltro, sembra incrociare l'epilogo del responso amministrativo della vicenda atteso che la paventata insussistenza di nesso causale riflette soltanto il problema specifico del collegamento eziologico fra menomazioni riscontrate e/o riscontrabili e mansioni lavorative siccome indicate dal ricorrente, senza mai adombrare l'inattendibilità storico-fenomenica del quadro mansionale delineato dall'istante. Ora, pare difficilmente contestabile l'assunto a tenore del quale la dimostrazione delle mansioni in fatto disimpegnate dal ricorrente e
5 la deriva professionale della patologia denunciata restano su piani ontologicamente diversi, seppure processualmente connessi. Ed invero, una volta accertata, e addirittura, come nel caso di specie, rimasta incontroversa, la natura e la pregnanza fattuale di una determinata attività lavorativa, rimane comunque da verificare se “quella” attività abbia causato “quella” patologia. E, di poi, se la patologia riscontrata come “professionale” raggiunga un grado invalidante meritevole dell'intervento dell'Istituto assicurativo. Ne deriva che la contestazione del nesso di causa è questione diversa dalla contestazione fattuale dell'attività lavorativa e che la prima non implica alcunchè circa la valenza espositiva del mansionale descritto ed evocato quale premessa della vicenda indennitaria. Di qui la concludenza del responso medico legale. (4)
Il dr. ha terminato i suoi accertamenti Persona_1 riconoscendo, sulla base delle risultanze in fatto della vicenda, della documentazione sanitaria in atti e dell'esame obiettivo eseguito il 16 dicembre 2024 che il periziato è affetto da patologie in parte diverse da quella denunciata e non tutte rapportabili alla sua pregressa attività lavorativa. Si legge nell'elaborato peritale.
Il periziando ha presentato istanza di riconoscimento quale malattia professionale dell'infermità “Tendinite del sovraspinoso”. Si tratta di una richiesta non proprio congrua, dal momento che per “tendinite” si intende un processo infiammatorio a carico di un tendine, condizione che rappresenta la prima fase di una lesione del medesimo ad opera di microtraumi ripetuti e può regredire, in tutto o in parte, con idoneo trattamento. Non si tratta cioè necessariamente di una lesione permanente. Ciò risulta specificato nello stesso certificato propedeutico all'istanza presentata al nel quale viene precisato quanto segue “…Si CP_1 presume invalidità permanente: No. Il lavoratore è stato incontrato in fase di acuzie, gli è stata prescritta terapia per due mesi da effettuarsi per cui è suscettibile di miglioramento”. Ulteriore (e più significativo) elemento di valutazione è il fatto che la risonanza magnetica (gold standard nella diagnosi delle lesioni articolari insieme con l'artroscopia) non ha evidenziato alcuna alterazione (neppure di natura infiammatoria) a carico del tendine del muscolo sovraspinoso ma soltanto lesioni degenerative di modesta entità
6 (“Focalità lesionale sfumatamente iperintensa”) a carico del tendine del muscolo sottospinoso (un altro dei quattro muscoli che costituiscono la c.d. “cuffia dei rotatori”). Anche l'esame obiettivo ha evidenziato la positività di un test che si ricollega più ad alterazioni di quest'ultimo muscolo (il lift off test) e la negatività di quello più specifico per il sovraspinoso (il test di Jobe). In ogni caso, a prescindere dall'esame clinico, il risultato della RMN consente di escludere lesioni di apprezzabile entità a carico del muscolo sovraspinoso e del suo tendine. Il periziando presenta poi una sintomatologia indicativa di lesioni degenerative a carico delle vertebre e soprattutto dei dischi intervertebrali del segmento cervicale (peraltro documentate anche con esame RMN), con correlate manifestazioni algo-disfunzionali interessanti i rami nervosi a partenza dal midollo cervicale. L'esame EMG-ENG agli atti conferma infatti la loro presenza, ma d'altronde anche la loro genesi “pre-gangliare”, quindi da compressione e/o da irritazione di fibre nervose a partenza dal midollo da parte delle strutture osteo- discali. Quanto al rapporto etio-patogenetico tra le infermità descritte e l'attività lavorativa svolta dal periziando, questo può ritenersi sussistere per quanto attiene la tendinopatia del sottospinoso, la cui genesi può sicuramente ricollegarsi ad un'attività che richieda una frequente elevazione dell'arto superiore al di sopra dei 90°. Depongono a favore di tale genesi (quantomeno con carattere di concausa) l'età relativamente giovane del soggetto (48 anni all'epoca della diagnosi strumentale) ed il periodo di attività piuttosto lungo nel corso del quale è stato sottoposto a posture incongrue …> (5)
Dunque.
La patologia specificamente denunciata per la sua derivazione professionale non è stata riscontrata dal dr.
[...]
Per_2 un primo problema “decisorio” specie a fronte della posizione all'uopo assunta dall che, all'esito CP_1 dell'approfondimento peritale, ha sollecitato il rigetto della domanda attorea per mancato riconoscimento della malattia professionale denunciata (cfr. note del 10 febbraio 2025). Di diverso avviso è il ricorrente secondo le cui argomentazioni l'accertamento consulenziale ha nella buona sostanza confermato che le mansioni nel tempo disimpegnate dal sig. , a Parte_1 cagione della postura mantenuta in una non consona postazione
7 lavorativa, hanno generato una menomazione fisica comunque rapportabile ad una tendinopatia della cuffia dei rotatori alla quale accedono sia il sovraspinoso che il sottospinoso. Il che implicherebbe la sussistenza della menomazione professionale denunciata e, naturalmente, la sua derivazione professionale (cfr. note attoree del 28 aprile 2025).
Ritiene il Giudice che, a stretto rigore medico legale, le obiezioni dell'ente assicuratore sono fondate. Si legge, infatti, nelle conclusioni peritali. Non sussiste la patologia per la quale è stato richiesto il riconoscimento quale malattia professionale, cioè la tendinite del muscolo sovraspinoso (al di là della questione, cui prima si è accennato, relativa al carattere temporaneo o permanente di tale infermità); il periziando è affetto invece da tendinopatia degenerativa del sottospinoso, di modesta entità, documentata da ottobre 2022, la cui genesi può ritenersi correlata all'attività lavorativa svolta;
il medesimo è affetto poi da cervico-artrosi con discopatie multiple, la cui insorgenza, documentata da ottobre 2022, non può invece ritenersi in alcun modo correlata al lavoro svolto …>
Ciò che appare davvero ostativo alla condivisione dell'iter argomentativo attoreo è la circostanza inerente la natura delle due diverse tipologie di menomazione. Il dr. infatti, non si limita al solo “distinguo” medico- Per_2 sanitario, ancora prima che medico-legale, sottolineando piuttosto che residuano seri margini di dubbio sui postumi permanenti derivanti dalla patologia denunciata. E non sembra necessaria alcuna digressione sul fatto che senza postumi permanenti non vi è spazio per il rivendicato indennizzo-INAIL che richiede una menomazione -appunto- permanente dell'integrità psico-fisica del lavoratore. (6)
In ogni caso, anche a voler tenere da conto la prospettazione attorea resta ostativa all'accoglimento della domanda la riscontrata percentuale inabilitante della menomazione diagnosticata. Conclude, infatti, la sua relazione il dr. Per_2 per completezza espositiva si può in are che la modesta tendinopatia del sottospinoso prima descritta determina, se valutata in rapporto alla normativa una percentuale di danno CP_1
8 biologico pari al 3% (in riferimento ai codici 224 e 227 della tabella DM 12.07.00)>. Tale passaggio finale dell'elaborato peritale non è stato contestato dal ricorrente da nessuna prospettiva. Esso resta pertanto pienamente condivisibile e processualmente dirimente.
La domanda va dunque rigettata. (7)
Quanto al governo delle spese di lite, la decisione non può che restare influenzata dal complesso delle evenienze di causa e dalla reale articolazione delle difese privilegiate dalle parti. Se da un lato le obiezioni formali ed in rito veicolate dall CP_1 sono risultate infondate (nessuna prescrizione triennale potendosi configurare a fronte di una patologia venuta in emersione ad ottobre 2022 e di una domanda amministrativa datata 9 dicembre 2022), dall'altro ci si trova al cospetto di un quadro menomativo che, nella parte attinente il “distretto” denunciato, è sicuramente di origine professionale. Di qui l'evidente infondatezza delle motivazioni poste a sostegno delle determinazioni negative assunte dall'Istituito in fase amministrativa. Da altra prospettiva, non sembra potersi oscurare del tutto il dato della emersione di un corredo menomativo a derivazione professionale che non raggiunge la soglia inabilitante minima. In questa ottica l'epilogo negativo della pretesa azionata resta apprezzabile solo in termini residuali.
Ritiene, in definitiva, il Giudice conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese di lite. Ed invero, riconosciuta l'origine professionale di una menomazione almeno astrattamente riconducibile a quella denunciata, e data quindi risposta positiva alla questione eziologica, la domanda attorea si arresta al cospetto di una percentuale inabilitante giuridicamente non apprezzabile.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato provvedimento, restano definitivamente a carico del resistente
. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dr. D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa
9 azionata da nei confronti dell così Parte_1 CP_1 provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. compensa fra le parti le spese di lite;
3. pone definitivamente le spese peritali, liquidate come da separato provvedimento, a carico del resistente . CP_1
TORRE ANNUNZIATA, 20.05.2025.
IL GIUDICE
Dott. Dionigio VERASANI
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