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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/11/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1612/2025
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv.to Vitale Domenico con cui elettivamente domicilia in Sant'Antonio Abate alla via Lettere n. 32
RICORRENTE E
rappresentato e difeso dall' avv.to Azzano Stefano con il quale CP_1 elettivamente domicilia a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S.; RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. E' superfluo sottolineare che nel rito del lavoro non è ammessa non solo la mutatio libelli ma nemmeno la emendatio libelli, salvi i casi previsti. Quindi, conformemente a quanto chiesto in sede di ATP, conformemente anche a quanto chiesto in sede amministrativa, dove è stata fatta domanda alla Commissione per l'invalidità civile, oggetto del giudizio in questa sede non possono che essere le 1 prestazioni relative alla invalidità civile (e non quelle di cui alla L. 222/84 relative all'assegno ordinario di invalidità) . Nel presente giudizio, in base ad un'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo, si deve ritenere che parte ricorrente chieda il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile ex L.118/71, dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare dal giudizio (dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto le prestazioni, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). L' costituito chiede il rigetto della domanda. CP_1
Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell'
[...]
ritualmente convenuto e parte del presente giudizio. Controparte_2
Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l' della funzione di erogazione di CP_1 pensioni - assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all se il giudizio risulta instaurato dal 3/9/98 ed è diretto ad ottenere la CP_1 pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero in tutti i CP_3 giudizi instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998. Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre inoltre rilevare che il Supremo Collegio CP_1 ha affermato la legittimazione passiva dell' in tema di invalidità civile CP_1 anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice ritiene (anche in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può essere considerato CP_1 legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito;
conseguentemente non può riconoscersi la legittimazione passiva alla Regione Campania). In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle prestazioni, anche CP_1 per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi).
2 Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L' subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nelle controversie CP_1 instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, convertito in legge 248/05 - trasferisce all' le funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, CP_1 cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1° aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero Economia, ma soltanto all . CP_1
Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso in esame, in base alla documentazione versata in atti, il ricorso non deve essere dichiarato improponibile per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa. Sempre in via pregiudiziale si osserva che, tenuto conto della data di deposito del ricorso, non deve essere dichiarata la decadenza della parte, ai sensi dell'art. 42, comma terzo, legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (né tanto meno si può ritenere maturata alcuna prescrizione che, fra l'altro, costituisce, come è noto, un'eccezione in senso stretto). Passando all'esame del merito questo giudicante ritiene di dover procedere ad un breve excursus in materia di invalidità civile ex L. 118/71. In merito allo status di invalido civile appare opportuno premettere che la Legge 118/1971, e successive modifiche ex L. n. 508/88 e D. L.vo n. 509/88 prevede in favore dei cittadini mutilati ed invalidi civili, che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 64 anni (età poi modificata nel corso del tempo), i quali si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale, o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia non inferiore al 74% ( art. 9 D.L.vo n. 509/88 ). Tanto premesso due sono i requisiti costitutivi richiesti ex lege per le prestazioni in parola (pensione ed assegno di invalidità civile): uno di carattere medico- legale attinente alla invalidità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie, l'altro di carattere economico (essendo previsto un limite reddituale più elevato per la pensione, sulla necessaria presenza di entrambi i requisiti cfr. anche Cass. 5417/98). Con riferimento all'assegno di invalidità civile é necessario altresì lo stato di incollocabilità (cfr. anche la L. 247/07 per la previsione della autocertificazione di non svolgere attività lavorativa). Orbene, tanto premesso, la domanda merita accoglimento in ragione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, contenenti ulteriori chiarimenti rispetto alla CTU depositata in sede di ATP, secondo il quale sussiste il requisito sanitario richiesto. In merito, chiarisce, preliminarmente questo giudicante, che le conclusioni della consulenza medico-legale espletata in sede di ATP come integrate dai
3 chiarimenti richiesti devono essere recepite in quanto traggono origine da una meditata e approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali risultanti dalla documentazione medica e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico- conseguenziale. Il consulente, a seguito delle documentate indagini effettuate e dopo articolate considerazioni mediche, evidenzia che parte ricorrente - tenuto conto delle affezioni riscontrate – si trova nelle condizioni sanitarie relative all'assegno di invalidità civile (74%) ex L. 118/71 dal 01/07/2025. (cfr. relazione in atti). A prescindere dalla formulazione del ricorso, che non sembra svolgere ulteriori domande in modo rituale, da una lettura complessiva della CTU e dei successivi chiarimenti, non emerge la sussistenza del requisito di cui all'art. 3 3 ° comma della L. 104/92. Alla luce della documentazione prodotta e delle allegazioni delle parti, risultano certamente determinate le condizioni per la concessione del diritto alla provvidenza richiesta dell'assegno di invalidità, trattandosi di soggetto incollocato e con reddito nei limiti previsti dalla vigente normativa;
limitatamente al periodo indicato nel dispositivo. Indi tanto premesso questo giudicante recependo le conclusioni del consulente dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla normativa in materia per la concessione del beneficio invocato. Saranno inoltre dovuti gli accessori ai sensi di quanto disposto dall'art.16, sesto comma, L. n. 412/91 (come interpretato dalla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5895/96). Ogni altra argomentazione proposta nel giudizio risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. Le spese del giudizio debbono essere compensate ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., in considerazione della decorrenza del beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' , così provvede: CP_1
a) dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie relative all'assegno di invalidità civile (invalidità del 74%) dal 01/07/2025; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a parte ricorrente CP_1
l'assegno di invalidità civile (invalidità del 74%) dal 01/07/2025, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a
4 quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412/91; c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
d) compensa le spese di lite;
e) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 30/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1612/2025
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv.to Vitale Domenico con cui elettivamente domicilia in Sant'Antonio Abate alla via Lettere n. 32
RICORRENTE E
rappresentato e difeso dall' avv.to Azzano Stefano con il quale CP_1 elettivamente domicilia a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S.; RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. E' superfluo sottolineare che nel rito del lavoro non è ammessa non solo la mutatio libelli ma nemmeno la emendatio libelli, salvi i casi previsti. Quindi, conformemente a quanto chiesto in sede di ATP, conformemente anche a quanto chiesto in sede amministrativa, dove è stata fatta domanda alla Commissione per l'invalidità civile, oggetto del giudizio in questa sede non possono che essere le 1 prestazioni relative alla invalidità civile (e non quelle di cui alla L. 222/84 relative all'assegno ordinario di invalidità) . Nel presente giudizio, in base ad un'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo, si deve ritenere che parte ricorrente chieda il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile ex L.118/71, dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare dal giudizio (dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto le prestazioni, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). L' costituito chiede il rigetto della domanda. CP_1
Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell'
[...]
ritualmente convenuto e parte del presente giudizio. Controparte_2
Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l' della funzione di erogazione di CP_1 pensioni - assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all se il giudizio risulta instaurato dal 3/9/98 ed è diretto ad ottenere la CP_1 pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero in tutti i CP_3 giudizi instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998. Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre inoltre rilevare che il Supremo Collegio CP_1 ha affermato la legittimazione passiva dell' in tema di invalidità civile CP_1 anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice ritiene (anche in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può essere considerato CP_1 legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito;
conseguentemente non può riconoscersi la legittimazione passiva alla Regione Campania). In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle prestazioni, anche CP_1 per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi).
2 Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L' subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nelle controversie CP_1 instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, convertito in legge 248/05 - trasferisce all' le funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, CP_1 cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1° aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero Economia, ma soltanto all . CP_1
Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso in esame, in base alla documentazione versata in atti, il ricorso non deve essere dichiarato improponibile per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa. Sempre in via pregiudiziale si osserva che, tenuto conto della data di deposito del ricorso, non deve essere dichiarata la decadenza della parte, ai sensi dell'art. 42, comma terzo, legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (né tanto meno si può ritenere maturata alcuna prescrizione che, fra l'altro, costituisce, come è noto, un'eccezione in senso stretto). Passando all'esame del merito questo giudicante ritiene di dover procedere ad un breve excursus in materia di invalidità civile ex L. 118/71. In merito allo status di invalido civile appare opportuno premettere che la Legge 118/1971, e successive modifiche ex L. n. 508/88 e D. L.vo n. 509/88 prevede in favore dei cittadini mutilati ed invalidi civili, che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 64 anni (età poi modificata nel corso del tempo), i quali si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale, o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia non inferiore al 74% ( art. 9 D.L.vo n. 509/88 ). Tanto premesso due sono i requisiti costitutivi richiesti ex lege per le prestazioni in parola (pensione ed assegno di invalidità civile): uno di carattere medico- legale attinente alla invalidità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie, l'altro di carattere economico (essendo previsto un limite reddituale più elevato per la pensione, sulla necessaria presenza di entrambi i requisiti cfr. anche Cass. 5417/98). Con riferimento all'assegno di invalidità civile é necessario altresì lo stato di incollocabilità (cfr. anche la L. 247/07 per la previsione della autocertificazione di non svolgere attività lavorativa). Orbene, tanto premesso, la domanda merita accoglimento in ragione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, contenenti ulteriori chiarimenti rispetto alla CTU depositata in sede di ATP, secondo il quale sussiste il requisito sanitario richiesto. In merito, chiarisce, preliminarmente questo giudicante, che le conclusioni della consulenza medico-legale espletata in sede di ATP come integrate dai
3 chiarimenti richiesti devono essere recepite in quanto traggono origine da una meditata e approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali risultanti dalla documentazione medica e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico- conseguenziale. Il consulente, a seguito delle documentate indagini effettuate e dopo articolate considerazioni mediche, evidenzia che parte ricorrente - tenuto conto delle affezioni riscontrate – si trova nelle condizioni sanitarie relative all'assegno di invalidità civile (74%) ex L. 118/71 dal 01/07/2025. (cfr. relazione in atti). A prescindere dalla formulazione del ricorso, che non sembra svolgere ulteriori domande in modo rituale, da una lettura complessiva della CTU e dei successivi chiarimenti, non emerge la sussistenza del requisito di cui all'art. 3 3 ° comma della L. 104/92. Alla luce della documentazione prodotta e delle allegazioni delle parti, risultano certamente determinate le condizioni per la concessione del diritto alla provvidenza richiesta dell'assegno di invalidità, trattandosi di soggetto incollocato e con reddito nei limiti previsti dalla vigente normativa;
limitatamente al periodo indicato nel dispositivo. Indi tanto premesso questo giudicante recependo le conclusioni del consulente dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla normativa in materia per la concessione del beneficio invocato. Saranno inoltre dovuti gli accessori ai sensi di quanto disposto dall'art.16, sesto comma, L. n. 412/91 (come interpretato dalla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5895/96). Ogni altra argomentazione proposta nel giudizio risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. Le spese del giudizio debbono essere compensate ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., in considerazione della decorrenza del beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' , così provvede: CP_1
a) dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie relative all'assegno di invalidità civile (invalidità del 74%) dal 01/07/2025; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a parte ricorrente CP_1
l'assegno di invalidità civile (invalidità del 74%) dal 01/07/2025, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a
4 quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412/91; c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
d) compensa le spese di lite;
e) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 30/10/2025
IL GIUDICE
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