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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/11/2024, n. 17841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17841 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g 11932/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.11.2024, promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in proprio ex. art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTI
OGGETTO: impugnazione avverso decreto di rigetto n. 632/2023, emesso in data 26.02.2024 dal
Tribunale di Roma Sez. VIII Penale in relazione al procedimento penale n. 6497/2021.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.11.20224.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso il decreto rigetto di liquidazione dei compensi adottato dal Tribunale Penale di Roma in relazione al procedimento penale n.6497/2021 del 26.02.2024, nell'ambito del quale aveva prestato pagina 1 di 4 opera professionale in favore dell'imputato Sig. , quale difensore d'ufficio ai sensi Controparte_3 dell'art. 97 comma IV c.p.p. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di liquidazione del compenso formulata dal difensore, per non avere quest'ultimo documentato integralmente la condizione di irreperibilità dell'assistito e l'espletamento di procedure volte al recupero forzoso del credito.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto: - di essere stato nominato difensore d'ufficio del Sig. con riferimento al procedimento penale n.6497/2021 pendente innanzi il Controparte_3
Tribunale Penale di Roma;
- di aver richiesto, a seguito dell'espletamento dell'attività difensiva, il pagamento dei compensi;
- che, stante il mancato pagamento, aveva effettuato ricerche anagrafiche presso la residenza del Sig. , risultando sconosciuto il domicilio;
- di aver richiesto il Controparte_3 certificato anagrafico del Comune di Roma attestante la residenza dell'indagato, risultando anche quest'ultima sconosciuta;
- di aver prodotto certificato del D.A.P. attestante l'assenza del sig. CP_3 presso gli Istituti Carcerari;
- di aver proposto, in data 02.01.2024, istanza di liquidazione degli onorari innanzi il Tribunale di Roma, Sez. VIII penale per l'importo di € 3.025,00, oltre oneri di legge, iva e cpa.; - che il Tribunale di Roma, con provvedimento del 26.02.2024 aveva rigettato la richiesta di liquidazione del compenso.
Ha concluso per la riforma del provvedimento, con conseguente accoglimento dell'istanza di liquidazione.
Si sono costituiti in giudizio il e l , contestando tutto Controparte_1 Controparte_2 quanto avverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande formulate. A tal fine hanno eccepito: in via preliminare, la tardività dell'impugnazione e il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia dell'Entrate; nel merito, la legittimità del decreto impugnato;
in via subordinata in caso di accoglimento dell'impugnazione hanno chiesto la rideterminazione del compenso professionale del ricorrente secondo i minimi tariffari in applicazione dell'ulteriore riduzione di cui all'art. 106 – bis del D.P.R.
115/2002.
All'udienza del 6.11.2024, a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare in ordine all'eccezione di tardività formulata dal , deve Controparte_1 ritenersi la tempestività dell'impugnazione, tenendo conto che il ricorso risulta depositato in data
14.03.2024 e dunque nei 30 giorni dalla comunicazione del decreto opposto, avvenuta in data
26.02.2024 come risulta dalla produzione documentale di parte ricorrente.
Quanto alla legittimazione passiva dell , deve osservarsi, che l'opposizione al Controparte_2 decreto di pagamento dei compensi di cui agli artt. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.l.g.s. 150/2001 non deve essere notificata alla ma al , soggetto passivo del Controparte_2 Controparte_1
pagina 2 di 4 rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio;
tuttavia, l'evocazione in giudizio della non comporta l'inammissibilità della opposizione, dovendo il tribunale ordinare la Controparte_2 chiamata in causa dell'effettivo legittimato ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, trattandosi di rimedio apprestato per evitare che la complessità della macchina organizzativa dello Stato e la difficoltà per la parte di individuare il giusto legittimato possano tradursi in un ostacolo nell'accesso alla giustizia” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15219 del 12/05/2022). Di conseguenza deve ritenersi che legittimato passivo rispetto alla domanda formulata dal ricorrente sia esclusivamente il . Controparte_1
Passando a valutare il merito dell'impugnazione, deve osservarsi che il Tribunale di Roma, Sez. VIII penale, ha provveduto al rigetto dell'istanza di liquidazione degli onorari proposta dal ricorrente in ragione della mancata pronuncia di irreperibilità nei confronti dell'assistito e sulla base del mancato espletamento delle procedure monitorie di recupero forzoso del credito.
Il ricorrente deduce di aver diritto alla liquidazione del compenso per l'attività svolta ai sensi dell'art. 97 comma IV c.p.p. avendo accertato l'irreperibilità di fatto del proprio assistito, come risulta dalla documentazione allegata in atti.
Sul punto, va rilevato che costituisce principio costante della Suprema Corte quello per cui:
“l'irreperibilità, che impedisce al difensore di esperire la procedura di recupero del credito nei confronti dell'assistito per l'onorario non deve farsi coincidere solo con la formale pronuncia di irreperibilità emessa dal giudice nel processo penale, potendo, fra l'altro, una tale condizione di sostanziale impossibilità di rintracciare la persona assistita, potendo risalire anche ad epoca successiva alla definizione del processo penale” (Cass. n. 13132/2015, Cass. Civ. 8942/2021, Ord. Cass. Civ.
34888/2021).
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti emerge che il Sig. non è più CP_3 reperibile presso il domicilio eletto, né presso altri indirizzi (cfr. all.3 – produzione parte ricorrente).
Peraltro, il ricorrente nell'ambito del presente procedimento, ha prodotto le risultanze catastali negative estratte dal sito dell . Controparte_2
Di conseguenza, deve ritenersi fondata l'impugnazione e procedersi alla liquidazione degli onorari in favore del difensore.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che il ricorrente ha fornito adeguata prova dell'attività espletata in favore del proprio assistito, in particolare risulta che: - ha partecipato in qualità di difensore d'ufficio alle udienze del 20.07.2020, del 12.10.2020, del 11.01.2021; non ha partecipato alle udienze del 1.07.2021, 5.11.2021, 10.06.2021,29.09.2022, 18.10.2022, 22.11.22, 10.01.2023,
07.02.2023, 09.23.2023, 27.04.2023, 25.05.2023, risultando sostituito da altri difensori;
- ha effettuato attività di ricerca dell'assistito; - ha inoltrato istanza al D.A.P.; - ha verificato la residenza anagrafica e pagina 3 di 4 ha prodotto le risultanze catastali negative dell (cfr. all.3 – produzione parte Controparte_2 ricorrente).
In considerazione dell'attività concretamente svolta e, in applicazione dei valori medi, deve procedersi alla liquidazione dell'importo di € 473,00 per la fase di studio, in applicazione dei valori minimi,
l'importo di € 567,00 per la fase istruttoria/ dibattimentale e l'importo di € 1.418,00 per la fase decisoria, per l'importo complessivo di € 2458,00 cui deve essere applicata la riduzione pari ad 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.p.r. 115/2002, oltre oneri di legge, iva e cpa.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo sono liquidate in favore del ricorrente in base al valore della presente controversia e conformità ai criteri di cui al DM n. 147/2022 secondo i valori minimi e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell;
Controparte_2
- accoglie l'opposizione e, in riforma del decreto impugnato, emesso nell'ambito del procedimento penale n. 6497/2021, liquida in favore di l'importo di € Parte_1
1.638,67 oltre oneri di legge iva e cpa.
- condanna il alla refusione delle spese di lite di questo procedimento Controparte_1 che liquida in € 852,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 22.11.2024
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g 11932/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.11.2024, promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in proprio ex. art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTI
OGGETTO: impugnazione avverso decreto di rigetto n. 632/2023, emesso in data 26.02.2024 dal
Tribunale di Roma Sez. VIII Penale in relazione al procedimento penale n. 6497/2021.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.11.20224.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso il decreto rigetto di liquidazione dei compensi adottato dal Tribunale Penale di Roma in relazione al procedimento penale n.6497/2021 del 26.02.2024, nell'ambito del quale aveva prestato pagina 1 di 4 opera professionale in favore dell'imputato Sig. , quale difensore d'ufficio ai sensi Controparte_3 dell'art. 97 comma IV c.p.p. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di liquidazione del compenso formulata dal difensore, per non avere quest'ultimo documentato integralmente la condizione di irreperibilità dell'assistito e l'espletamento di procedure volte al recupero forzoso del credito.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto: - di essere stato nominato difensore d'ufficio del Sig. con riferimento al procedimento penale n.6497/2021 pendente innanzi il Controparte_3
Tribunale Penale di Roma;
- di aver richiesto, a seguito dell'espletamento dell'attività difensiva, il pagamento dei compensi;
- che, stante il mancato pagamento, aveva effettuato ricerche anagrafiche presso la residenza del Sig. , risultando sconosciuto il domicilio;
- di aver richiesto il Controparte_3 certificato anagrafico del Comune di Roma attestante la residenza dell'indagato, risultando anche quest'ultima sconosciuta;
- di aver prodotto certificato del D.A.P. attestante l'assenza del sig. CP_3 presso gli Istituti Carcerari;
- di aver proposto, in data 02.01.2024, istanza di liquidazione degli onorari innanzi il Tribunale di Roma, Sez. VIII penale per l'importo di € 3.025,00, oltre oneri di legge, iva e cpa.; - che il Tribunale di Roma, con provvedimento del 26.02.2024 aveva rigettato la richiesta di liquidazione del compenso.
Ha concluso per la riforma del provvedimento, con conseguente accoglimento dell'istanza di liquidazione.
Si sono costituiti in giudizio il e l , contestando tutto Controparte_1 Controparte_2 quanto avverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande formulate. A tal fine hanno eccepito: in via preliminare, la tardività dell'impugnazione e il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia dell'Entrate; nel merito, la legittimità del decreto impugnato;
in via subordinata in caso di accoglimento dell'impugnazione hanno chiesto la rideterminazione del compenso professionale del ricorrente secondo i minimi tariffari in applicazione dell'ulteriore riduzione di cui all'art. 106 – bis del D.P.R.
115/2002.
All'udienza del 6.11.2024, a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare in ordine all'eccezione di tardività formulata dal , deve Controparte_1 ritenersi la tempestività dell'impugnazione, tenendo conto che il ricorso risulta depositato in data
14.03.2024 e dunque nei 30 giorni dalla comunicazione del decreto opposto, avvenuta in data
26.02.2024 come risulta dalla produzione documentale di parte ricorrente.
Quanto alla legittimazione passiva dell , deve osservarsi, che l'opposizione al Controparte_2 decreto di pagamento dei compensi di cui agli artt. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.l.g.s. 150/2001 non deve essere notificata alla ma al , soggetto passivo del Controparte_2 Controparte_1
pagina 2 di 4 rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio;
tuttavia, l'evocazione in giudizio della non comporta l'inammissibilità della opposizione, dovendo il tribunale ordinare la Controparte_2 chiamata in causa dell'effettivo legittimato ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, trattandosi di rimedio apprestato per evitare che la complessità della macchina organizzativa dello Stato e la difficoltà per la parte di individuare il giusto legittimato possano tradursi in un ostacolo nell'accesso alla giustizia” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15219 del 12/05/2022). Di conseguenza deve ritenersi che legittimato passivo rispetto alla domanda formulata dal ricorrente sia esclusivamente il . Controparte_1
Passando a valutare il merito dell'impugnazione, deve osservarsi che il Tribunale di Roma, Sez. VIII penale, ha provveduto al rigetto dell'istanza di liquidazione degli onorari proposta dal ricorrente in ragione della mancata pronuncia di irreperibilità nei confronti dell'assistito e sulla base del mancato espletamento delle procedure monitorie di recupero forzoso del credito.
Il ricorrente deduce di aver diritto alla liquidazione del compenso per l'attività svolta ai sensi dell'art. 97 comma IV c.p.p. avendo accertato l'irreperibilità di fatto del proprio assistito, come risulta dalla documentazione allegata in atti.
Sul punto, va rilevato che costituisce principio costante della Suprema Corte quello per cui:
“l'irreperibilità, che impedisce al difensore di esperire la procedura di recupero del credito nei confronti dell'assistito per l'onorario non deve farsi coincidere solo con la formale pronuncia di irreperibilità emessa dal giudice nel processo penale, potendo, fra l'altro, una tale condizione di sostanziale impossibilità di rintracciare la persona assistita, potendo risalire anche ad epoca successiva alla definizione del processo penale” (Cass. n. 13132/2015, Cass. Civ. 8942/2021, Ord. Cass. Civ.
34888/2021).
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti emerge che il Sig. non è più CP_3 reperibile presso il domicilio eletto, né presso altri indirizzi (cfr. all.3 – produzione parte ricorrente).
Peraltro, il ricorrente nell'ambito del presente procedimento, ha prodotto le risultanze catastali negative estratte dal sito dell . Controparte_2
Di conseguenza, deve ritenersi fondata l'impugnazione e procedersi alla liquidazione degli onorari in favore del difensore.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che il ricorrente ha fornito adeguata prova dell'attività espletata in favore del proprio assistito, in particolare risulta che: - ha partecipato in qualità di difensore d'ufficio alle udienze del 20.07.2020, del 12.10.2020, del 11.01.2021; non ha partecipato alle udienze del 1.07.2021, 5.11.2021, 10.06.2021,29.09.2022, 18.10.2022, 22.11.22, 10.01.2023,
07.02.2023, 09.23.2023, 27.04.2023, 25.05.2023, risultando sostituito da altri difensori;
- ha effettuato attività di ricerca dell'assistito; - ha inoltrato istanza al D.A.P.; - ha verificato la residenza anagrafica e pagina 3 di 4 ha prodotto le risultanze catastali negative dell (cfr. all.3 – produzione parte Controparte_2 ricorrente).
In considerazione dell'attività concretamente svolta e, in applicazione dei valori medi, deve procedersi alla liquidazione dell'importo di € 473,00 per la fase di studio, in applicazione dei valori minimi,
l'importo di € 567,00 per la fase istruttoria/ dibattimentale e l'importo di € 1.418,00 per la fase decisoria, per l'importo complessivo di € 2458,00 cui deve essere applicata la riduzione pari ad 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.p.r. 115/2002, oltre oneri di legge, iva e cpa.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo sono liquidate in favore del ricorrente in base al valore della presente controversia e conformità ai criteri di cui al DM n. 147/2022 secondo i valori minimi e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell;
Controparte_2
- accoglie l'opposizione e, in riforma del decreto impugnato, emesso nell'ambito del procedimento penale n. 6497/2021, liquida in favore di l'importo di € Parte_1
1.638,67 oltre oneri di legge iva e cpa.
- condanna il alla refusione delle spese di lite di questo procedimento Controparte_1 che liquida in € 852,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 22.11.2024
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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