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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.10221 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente TRA
, nata il Parte_1 C.F._1
16 Febbraio 1980, nubile, residente in [...], San Miguel de Tucumán, Argentina;
, nato Parte_2 C.F._2 il 17 Agosto 1950, coniugato, residente in [...] di San Miguel de Tucumán, Argentina;
nata il [...], coniugata, Controparte_1 residente in [...] di San Miguel de Tucumán, Argentina;
, Controparte_2 C.F._3 nato il [...], celibe, residente in [...] di San Miguel de Tucumán, Argentina;
-
, nata il [...], Persona_1 nubile, residente in via Vale Viejo senza numero, Quartiere La Unión Choya della città di San Fernandodel Valle de Catamarca, provincia di Catamarca, Argentina;
-
, nata Controparte_3 C.F._4 il 10 Gennaio 1985, nubile, residente in [...] di San Miguel de Tucumán, Argentina;
, nato il [...], Parte_3 celibe, residente in [...]senza numero, Villa Clodomiro Hileret della località di Santa Ana, DipartimentoRio Chico di San Miguel di Tucuman, Argentina,
, nata Parte_4 C.F._5 il 17 Maggio 2010;
Controparte_4 C.F._6 nata il [...];
, nata il 29 Parte_5 C.F._7
Giugno 2020;
, nata il 31 Parte_6 C.F._8
Maggio 2023;
Tutti elettivamente domiciliati presso l'Avv. Silvio Malagucci del Foro di Monza, rappresentante e difensore,
– ricorrenti -
, non rappresentato né difeso Controparte_5
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 23.8.2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti del cittadino italiano nato in [...], Partanna Parte_7
(TP), il 6.11.1871 (doc. 1 all. al ricorso), ad eccezione di per quanto si dirà appresso. Controparte_1
Dal matrimonio del suddetto con Parte_7 [...]
del 2.3.1897 (doc. 1) è nata il CP_6 Persona_2
31.3.1920 (doc. 2); dal matrimonio tra quest'ultima e Parte_8 del 30.11.1946 (doc. 2 da pag. 8) è nato l'odierno ricorrente il 17.8.1950 (doc. 3); Parte_2
2 dal matrimonio tra quest'ultimo e del Controparte_1
4.2.1976 (doc. 3 da pag. 7) sono nati gli odierni ricorrenti il 16.2.1980 (doc. 4), Parte_1 Controparte_2 il 21.11.1982 (doc. 5) e (doc.
[...] Controparte_3
6); dall'unione tra e Parte_1 Parte_3 sono nati gli odierni ricorrenti
[...] Controparte_4 il 17.5.2010 (doc. 4a) e il
[...] Parte_4
17.5.2010 (doc. 4b); dall'unione tra e Controparte_2 Persona_1 sono nati gli odierni ricorrenti il
[...] Parte_5
29.6.2020 (doc. 5a) e il 31.5.2023 (doc. Parte_6
5b).
L 'avo, Sig. , non è stato mai naturalizzato Parte_7 argentino come dimostra il certificato allegato (cfr. doc. 1 da pag. 10).
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si CP_5 costituiva.
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
Va fin d'ora rilevato che nei documenti prodotti dai ricorrenti sono presenti talune discrepanze nei nomi, comunque irrilevanti anche perché esistono comunque sufficienti elementi presuntivi ex art. 2729 c.c. per ritenere che si tratti delle stesse persone indicate in ricorso.
3 Deve altresì rilevarsi che, nonostante non espressamente indicato in ricorso, e Persona_1 [...]
intervengano nel presente procedimento Parte_9 esclusivamente in rappresentanza dei rispettivi figli minori.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 1, n.
1, della legge 555/12, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sussistendo una palese discriminazione in danno dei figli di donne cittadine.
La stessa Corte ha inoltre riconosciuto che deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Inoltre, con sentenza n. 87 del 16.04.1975, ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466 del 25.02.2009, hanno poi
4 riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima del 01.01.1948.
Facendo applicazione di tali principi, e dalla documentazione prodotta (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), in accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti Parte_1 [...]
Parte_2 Controparte_2
Controparte_3 Parte_4
Controparte_4 Parte_5
deve essere dichiarato che gli stessi Parte_6 sono cittadini italiani, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti provvedimenti. Controparte_5
Differente è il caso relativo alla ricorrente Controparte_1 per la quale viene chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii, sulla base dell'articolo
10 della legge 13 giugno 1912 n. 555, allora vigente, che prevedeva che le donne straniere, coniugate con cittadini italiani prima del 21 aprile 1983, acquisissero la cittadinanza in modo automatico,
Il ricorso, sul punto, è improcedibile.
La giurisprudenza maggioritaria e più recente ritiene che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità amministrativa presso il paese di residenza, tenuto conto della situazione burocratica che affligge i vari uffici consolari italiani in Argentina (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni), è possibile adire direttamente il Tribunale per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
5 Tale orientamento, a cui questo giudice aderisce, ritiene che i tempi di risposta degli uffici consolari siano attualmente irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R
362/1994, che fissa in due anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Tuttavia, nel caso di specie, il ricorso della sig.ra CP_1
è volto ad ottenere la cittadinanza italiana non iure
[...] sanguinis, ma iure matrimonii.
Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile, la domanda, per legge, va previamente proposta alla P.A. competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un ambito del tutto differente da quello del riconoscimento della cittadinanza iure sangiunis.
Giova a tale interpretazione la lettura sistematica delle norme sul punto, laddove è proprio l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 che prevede che “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” ove il richiamo all''avo fonda, evidentemente, la competenza territoriale per la sola cittadinanza iure sanguinis (cfr. ordinanza Trib. Torino 27.4.2023 proc. n.13327/2022).
Le spese del giudizio, stante l'esito e la mancata costituzione di parte resistente, e non rinvenendo nelle tempistiche degli uffici consolari ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico della ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il
Tribunale in composizione monocratica così provvede:
6 dichiara che:
nata il [...]; Parte_1
nato il [...]; Parte_2
nata il [...],; Controparte_1
nato il 12 Novembre Controparte_2
1982;
nata il [...]; Controparte_3
nata il [...]; Parte_4
nata il [...]; Controparte_4
nata il [...]; Parte_5
nata il [...]; Parte_6 tutti nati a San Miguel de Tucuman, Argentina, sono cittadini italiani.
Dichiara improcedibile il ricorso con riferimento alla domanda proposta da nata il 07 Controparte_1
Febbraio 1954 a San Miguel de Tucuman.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
- Si dispone la trasmissione al e, per Controparte_5 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il giorno 16 maggio 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
-
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PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.10221 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente TRA
, nata il Parte_1 C.F._1
16 Febbraio 1980, nubile, residente in [...], San Miguel de Tucumán, Argentina;
, nato Parte_2 C.F._2 il 17 Agosto 1950, coniugato, residente in [...] di San Miguel de Tucumán, Argentina;
nata il [...], coniugata, Controparte_1 residente in [...] di San Miguel de Tucumán, Argentina;
, Controparte_2 C.F._3 nato il [...], celibe, residente in [...] di San Miguel de Tucumán, Argentina;
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, nata il [...], Persona_1 nubile, residente in via Vale Viejo senza numero, Quartiere La Unión Choya della città di San Fernandodel Valle de Catamarca, provincia di Catamarca, Argentina;
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, nata Controparte_3 C.F._4 il 10 Gennaio 1985, nubile, residente in [...] di San Miguel de Tucumán, Argentina;
, nato il [...], Parte_3 celibe, residente in [...]senza numero, Villa Clodomiro Hileret della località di Santa Ana, DipartimentoRio Chico di San Miguel di Tucuman, Argentina,
, nata Parte_4 C.F._5 il 17 Maggio 2010;
Controparte_4 C.F._6 nata il [...];
, nata il 29 Parte_5 C.F._7
Giugno 2020;
, nata il 31 Parte_6 C.F._8
Maggio 2023;
Tutti elettivamente domiciliati presso l'Avv. Silvio Malagucci del Foro di Monza, rappresentante e difensore,
– ricorrenti -
, non rappresentato né difeso Controparte_5
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 23.8.2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti del cittadino italiano nato in [...], Partanna Parte_7
(TP), il 6.11.1871 (doc. 1 all. al ricorso), ad eccezione di per quanto si dirà appresso. Controparte_1
Dal matrimonio del suddetto con Parte_7 [...]
del 2.3.1897 (doc. 1) è nata il CP_6 Persona_2
31.3.1920 (doc. 2); dal matrimonio tra quest'ultima e Parte_8 del 30.11.1946 (doc. 2 da pag. 8) è nato l'odierno ricorrente il 17.8.1950 (doc. 3); Parte_2
2 dal matrimonio tra quest'ultimo e del Controparte_1
4.2.1976 (doc. 3 da pag. 7) sono nati gli odierni ricorrenti il 16.2.1980 (doc. 4), Parte_1 Controparte_2 il 21.11.1982 (doc. 5) e (doc.
[...] Controparte_3
6); dall'unione tra e Parte_1 Parte_3 sono nati gli odierni ricorrenti
[...] Controparte_4 il 17.5.2010 (doc. 4a) e il
[...] Parte_4
17.5.2010 (doc. 4b); dall'unione tra e Controparte_2 Persona_1 sono nati gli odierni ricorrenti il
[...] Parte_5
29.6.2020 (doc. 5a) e il 31.5.2023 (doc. Parte_6
5b).
L 'avo, Sig. , non è stato mai naturalizzato Parte_7 argentino come dimostra il certificato allegato (cfr. doc. 1 da pag. 10).
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si CP_5 costituiva.
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
Va fin d'ora rilevato che nei documenti prodotti dai ricorrenti sono presenti talune discrepanze nei nomi, comunque irrilevanti anche perché esistono comunque sufficienti elementi presuntivi ex art. 2729 c.c. per ritenere che si tratti delle stesse persone indicate in ricorso.
3 Deve altresì rilevarsi che, nonostante non espressamente indicato in ricorso, e Persona_1 [...]
intervengano nel presente procedimento Parte_9 esclusivamente in rappresentanza dei rispettivi figli minori.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 1, n.
1, della legge 555/12, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sussistendo una palese discriminazione in danno dei figli di donne cittadine.
La stessa Corte ha inoltre riconosciuto che deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Inoltre, con sentenza n. 87 del 16.04.1975, ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466 del 25.02.2009, hanno poi
4 riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima del 01.01.1948.
Facendo applicazione di tali principi, e dalla documentazione prodotta (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), in accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti Parte_1 [...]
Parte_2 Controparte_2
Controparte_3 Parte_4
Controparte_4 Parte_5
deve essere dichiarato che gli stessi Parte_6 sono cittadini italiani, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti provvedimenti. Controparte_5
Differente è il caso relativo alla ricorrente Controparte_1 per la quale viene chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii, sulla base dell'articolo
10 della legge 13 giugno 1912 n. 555, allora vigente, che prevedeva che le donne straniere, coniugate con cittadini italiani prima del 21 aprile 1983, acquisissero la cittadinanza in modo automatico,
Il ricorso, sul punto, è improcedibile.
La giurisprudenza maggioritaria e più recente ritiene che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità amministrativa presso il paese di residenza, tenuto conto della situazione burocratica che affligge i vari uffici consolari italiani in Argentina (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni), è possibile adire direttamente il Tribunale per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
5 Tale orientamento, a cui questo giudice aderisce, ritiene che i tempi di risposta degli uffici consolari siano attualmente irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R
362/1994, che fissa in due anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Tuttavia, nel caso di specie, il ricorso della sig.ra CP_1
è volto ad ottenere la cittadinanza italiana non iure
[...] sanguinis, ma iure matrimonii.
Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile, la domanda, per legge, va previamente proposta alla P.A. competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un ambito del tutto differente da quello del riconoscimento della cittadinanza iure sangiunis.
Giova a tale interpretazione la lettura sistematica delle norme sul punto, laddove è proprio l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 che prevede che “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” ove il richiamo all''avo fonda, evidentemente, la competenza territoriale per la sola cittadinanza iure sanguinis (cfr. ordinanza Trib. Torino 27.4.2023 proc. n.13327/2022).
Le spese del giudizio, stante l'esito e la mancata costituzione di parte resistente, e non rinvenendo nelle tempistiche degli uffici consolari ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico della ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il
Tribunale in composizione monocratica così provvede:
6 dichiara che:
nata il [...]; Parte_1
nato il [...]; Parte_2
nata il [...],; Controparte_1
nato il 12 Novembre Controparte_2
1982;
nata il [...]; Controparte_3
nata il [...]; Parte_4
nata il [...]; Controparte_4
nata il [...]; Parte_5
nata il [...]; Parte_6 tutti nati a San Miguel de Tucuman, Argentina, sono cittadini italiani.
Dichiara improcedibile il ricorso con riferimento alla domanda proposta da nata il 07 Controparte_1
Febbraio 1954 a San Miguel de Tucuman.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
- Si dispone la trasmissione al e, per Controparte_5 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il giorno 16 maggio 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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