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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
PRIMA SEZIONE
R.G. 390/2022
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere avv. Maria Luisa Martini Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 390/2022 R.G
. promossa da corrente in San Salvo (CH) (P. Iva , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore e legale rapp.te p.t. Avv. Luigi Mariotti p.t., rappresentato e difeso giusta procura in atti allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Francesco Piccone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, Via G.M. Sbraccia, n.9,
appellante contro
(C.F. ), , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), ,(C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
, (C.F. ), Parte_3 C.F._4 Parte_4
, (C.F. ), , (C.F.
[...] C.F._5 Parte_5
), , (C.F. ), C.F._6 Parte_6 C.F._7 [...]
, (C.F. ), , (C.F. Pt_7 C.F._8 Parte_8
), , (C.F. ), C.F._9 Parte_9 C.F._10 tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Vincenzo Iacovino, dall'Avv. Giuseppe Di Vito e dall'Avv. Marco Pasquale ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Campobasso, via Berlinguer, 1.
appellati avverso
la sentenza n. 15/2022, del Tribunale di Vasto, pubblicata il 25.01.2022 resa nel giudizio civile rg. 871/2019 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della Sentenza del Tribunale Civile di Vasto n. 15/2022 pubblicata il 25 gennaio 2022 nel procedimento N.ro R.G.
871/2019 ed in accoglimento dei motivi di impugnazione sopra articolati:
1) in via preliminare, sospendere la esecutività e, se del caso, l'esecuzione della
Sentenza del Tribunale Civile di Vasto n. 15/2022 pubblicata il 25 gennaio 2022 nel procedimento N.ro R.G. 871/2019 nei confronti del , P. Iva Parte_1
, corrente in San Salvo in persona dell'amm.re in P.IVA_1 Parte_10 persona del Legale Rappresentante P.T. sussistendo i gravi e fondati Controparte_3 motivi di cui all'art. 283 c.p.c. così come spiegati in premessa;
2) sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio di primo grado per mancato ricorso alla regolare procedura di mediazione per tutti i motivi spiegati in premessa e per l'effetto riformare la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Vasto n. 15/2022 pubblicata il 25 gennaio 2022 nel procedimento N.ro R.G.
871/2019;
3) nel merito:
- accertare e dichiarare la regolarità della delibera assembleare del 4 giugno 2019 approvata dal per tutti i motivi spiegati in premessa e per Parte_1
l'effetto riformare integralmente la Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Vasto n. 15/2022 pubblicata il 25 gennaio 2022 nel procedimento N.ro R.G. 871/2019;
- condannare in ogni caso, tutti gli odierni appellati meglio specificati in premessa al pagamento delle spese e competenze di lite, ivi comprese quelle del giudizio di primo grado.
Per gli appellati:
“… CONCLUDONO Affinché l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa difesa, deduzione ed eccezione:
a) rigetti l'appello proposto confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Vasto impugnata accertando e dichiarando l'illegittimità, nullità e/o annullabilità della deliberazione condominiale del 4.6.2019 e confermandone l'annullamento; b) condanni il , in persona dell'amm.re p.t., al pagamento delle spese e Parte_1 competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori anticipatari.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ha accolto la domanda proposta da
, , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Pt_4
pag. 2/4 , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e che avevano convenuto in giudizio il
[...] Parte_9 Parte_1
impugnando la deliberazione condominiale del 4.6.2019 della quale
[...] avevano chiesto l'annullamento, per illegittimità della stessa per violazione dell'art. 1136 C.C. e dell'art. 25 del Regolamento di Condominio, non contenendo l'elenco dei condomini presenti all'assemblea, il numero complessivo degli aventi diritto a partecipare all'assemblea, l'indicazione per ciascun partecipante del valore millesimale attribuito dal regolamento condominiale e dalla tabella millesimale alle singole unità immobiliari, con conseguente impossibilità di verificare la presenza in assemblea del quorum richiesto dall'art. 1136 C.C. e necessario per adottare le decisioni sui singoli punti all'ordine del giorno e con violazione delle disposizioni dell'art. 25 del Regolamento condominiale. Respinta preliminarmente l'eccezione sollevata dal convenuto di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della Parte_1 procedura di mediazione, il Tribunale di Vasto ha reputato fondata la domanda proposta dagli attori e per l'effetto ha annullato la deliberazione assembleare impugnata del
4.6.2019 condannando il convenuto soccombente al pagamento delle spese di lite.
2. Nel proporre appello, il in persona dell'amministratore Parte_1
p.t., ha censurato la decisione, nella sua interezza sia nella parte in cui ha respinto l'eccezione preliminare, sia nella parte in cui ha accolto la domanda di annullamento della deliberazione reputandola fondata.
3. Gli appellati si sono costituiti, resistendo all'impugnazione.
4. Con ordinanza del 14.09.2022 la Corte ha respinto la richiesta di inibitoria proposta dall'appellante rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. Con atto depositato il 19.3.2024 si è costituito il nuovo difensore dell'appellante che ha rappresentato la sussistenza di un'avviata trattativa stragiudiziale, volta alla bonaria composizione della controversia.
6. L'udienza di precisazione delle conclusioni, rinviata più volte a seguito di richieste delle parti che rappresentavano la sussistenza di trattative per la definizione bonaria della lite, veniva fissata al 26.2.2025 e in base a quanto disposto dal Presidente della sezione civile della Corte con decreto del 6.2.2025, si teneva in forma scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.Lgs. n. 149\2022.
5. Le parti non provvedevano al deposito delle note di trattazione scritta autorizzate nel termine fissato nel suddetto decreto, sicché, riconnessi a detto omesso adempimento gli effetti previsti dal codice di rito per la mancata comparizione delle parti all'udienza, la
Corte, disponeva il rinvio della causa ex art. 127 ter 4° comma c.p.c. all'udienza del pag. 3/4 09.04.2025 ed il provvedimento è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria ai procuratori delle parti costituite.
7. Stante l'ulteriore mancato deposito di note di trattazione scritta nei termini di cui all'ordinanza del 26.02.2025, all'udienza del 9.4.2025 la causa è stata riservata a decisione, senza termini.
8. Nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione l'art. 127 ter 4° comma cpc in base al quale: “Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo.”.
9. La presente causa è stata pertanto cancellata dal ruolo con ordinanza assunta nella camera di consiglio del 09.04.2025, ex art. 127 ter 4° comma cpc.
10. Alla declaratoria di estinzione del giudizio, il Collegio deve provvedere con sentenza ex art. 307, ultimo comma c.p.c., applicabile anche al giudizio d'appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 c.p.c.
11. Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese processuali, stante la riconducibilità dell'estinzione del giudizio all'inattività di entrambe le parti.
12. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. (Cass. 19560/2015; Cass. 25485/2018; Cass. SU ord.
19400/2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 15/2022, pubblicata il 25.01.2022 resa nel giudizio civile rg. 871/2019, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• nulla sulle spese.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 09.04.2025, tenuta in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Maria Luisa Martini Dott. Silvia Rita Fabrizio
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
PRIMA SEZIONE
R.G. 390/2022
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere avv. Maria Luisa Martini Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 390/2022 R.G
. promossa da corrente in San Salvo (CH) (P. Iva , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore e legale rapp.te p.t. Avv. Luigi Mariotti p.t., rappresentato e difeso giusta procura in atti allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Francesco Piccone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, Via G.M. Sbraccia, n.9,
appellante contro
(C.F. ), , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), ,(C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
, (C.F. ), Parte_3 C.F._4 Parte_4
, (C.F. ), , (C.F.
[...] C.F._5 Parte_5
), , (C.F. ), C.F._6 Parte_6 C.F._7 [...]
, (C.F. ), , (C.F. Pt_7 C.F._8 Parte_8
), , (C.F. ), C.F._9 Parte_9 C.F._10 tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Vincenzo Iacovino, dall'Avv. Giuseppe Di Vito e dall'Avv. Marco Pasquale ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Campobasso, via Berlinguer, 1.
appellati avverso
la sentenza n. 15/2022, del Tribunale di Vasto, pubblicata il 25.01.2022 resa nel giudizio civile rg. 871/2019 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della Sentenza del Tribunale Civile di Vasto n. 15/2022 pubblicata il 25 gennaio 2022 nel procedimento N.ro R.G.
871/2019 ed in accoglimento dei motivi di impugnazione sopra articolati:
1) in via preliminare, sospendere la esecutività e, se del caso, l'esecuzione della
Sentenza del Tribunale Civile di Vasto n. 15/2022 pubblicata il 25 gennaio 2022 nel procedimento N.ro R.G. 871/2019 nei confronti del , P. Iva Parte_1
, corrente in San Salvo in persona dell'amm.re in P.IVA_1 Parte_10 persona del Legale Rappresentante P.T. sussistendo i gravi e fondati Controparte_3 motivi di cui all'art. 283 c.p.c. così come spiegati in premessa;
2) sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio di primo grado per mancato ricorso alla regolare procedura di mediazione per tutti i motivi spiegati in premessa e per l'effetto riformare la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Vasto n. 15/2022 pubblicata il 25 gennaio 2022 nel procedimento N.ro R.G.
871/2019;
3) nel merito:
- accertare e dichiarare la regolarità della delibera assembleare del 4 giugno 2019 approvata dal per tutti i motivi spiegati in premessa e per Parte_1
l'effetto riformare integralmente la Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Vasto n. 15/2022 pubblicata il 25 gennaio 2022 nel procedimento N.ro R.G. 871/2019;
- condannare in ogni caso, tutti gli odierni appellati meglio specificati in premessa al pagamento delle spese e competenze di lite, ivi comprese quelle del giudizio di primo grado.
Per gli appellati:
“… CONCLUDONO Affinché l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa difesa, deduzione ed eccezione:
a) rigetti l'appello proposto confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Vasto impugnata accertando e dichiarando l'illegittimità, nullità e/o annullabilità della deliberazione condominiale del 4.6.2019 e confermandone l'annullamento; b) condanni il , in persona dell'amm.re p.t., al pagamento delle spese e Parte_1 competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori anticipatari.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ha accolto la domanda proposta da
, , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Pt_4
pag. 2/4 , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e che avevano convenuto in giudizio il
[...] Parte_9 Parte_1
impugnando la deliberazione condominiale del 4.6.2019 della quale
[...] avevano chiesto l'annullamento, per illegittimità della stessa per violazione dell'art. 1136 C.C. e dell'art. 25 del Regolamento di Condominio, non contenendo l'elenco dei condomini presenti all'assemblea, il numero complessivo degli aventi diritto a partecipare all'assemblea, l'indicazione per ciascun partecipante del valore millesimale attribuito dal regolamento condominiale e dalla tabella millesimale alle singole unità immobiliari, con conseguente impossibilità di verificare la presenza in assemblea del quorum richiesto dall'art. 1136 C.C. e necessario per adottare le decisioni sui singoli punti all'ordine del giorno e con violazione delle disposizioni dell'art. 25 del Regolamento condominiale. Respinta preliminarmente l'eccezione sollevata dal convenuto di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della Parte_1 procedura di mediazione, il Tribunale di Vasto ha reputato fondata la domanda proposta dagli attori e per l'effetto ha annullato la deliberazione assembleare impugnata del
4.6.2019 condannando il convenuto soccombente al pagamento delle spese di lite.
2. Nel proporre appello, il in persona dell'amministratore Parte_1
p.t., ha censurato la decisione, nella sua interezza sia nella parte in cui ha respinto l'eccezione preliminare, sia nella parte in cui ha accolto la domanda di annullamento della deliberazione reputandola fondata.
3. Gli appellati si sono costituiti, resistendo all'impugnazione.
4. Con ordinanza del 14.09.2022 la Corte ha respinto la richiesta di inibitoria proposta dall'appellante rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. Con atto depositato il 19.3.2024 si è costituito il nuovo difensore dell'appellante che ha rappresentato la sussistenza di un'avviata trattativa stragiudiziale, volta alla bonaria composizione della controversia.
6. L'udienza di precisazione delle conclusioni, rinviata più volte a seguito di richieste delle parti che rappresentavano la sussistenza di trattative per la definizione bonaria della lite, veniva fissata al 26.2.2025 e in base a quanto disposto dal Presidente della sezione civile della Corte con decreto del 6.2.2025, si teneva in forma scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.Lgs. n. 149\2022.
5. Le parti non provvedevano al deposito delle note di trattazione scritta autorizzate nel termine fissato nel suddetto decreto, sicché, riconnessi a detto omesso adempimento gli effetti previsti dal codice di rito per la mancata comparizione delle parti all'udienza, la
Corte, disponeva il rinvio della causa ex art. 127 ter 4° comma c.p.c. all'udienza del pag. 3/4 09.04.2025 ed il provvedimento è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria ai procuratori delle parti costituite.
7. Stante l'ulteriore mancato deposito di note di trattazione scritta nei termini di cui all'ordinanza del 26.02.2025, all'udienza del 9.4.2025 la causa è stata riservata a decisione, senza termini.
8. Nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione l'art. 127 ter 4° comma cpc in base al quale: “Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo.”.
9. La presente causa è stata pertanto cancellata dal ruolo con ordinanza assunta nella camera di consiglio del 09.04.2025, ex art. 127 ter 4° comma cpc.
10. Alla declaratoria di estinzione del giudizio, il Collegio deve provvedere con sentenza ex art. 307, ultimo comma c.p.c., applicabile anche al giudizio d'appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 c.p.c.
11. Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese processuali, stante la riconducibilità dell'estinzione del giudizio all'inattività di entrambe le parti.
12. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. (Cass. 19560/2015; Cass. 25485/2018; Cass. SU ord.
19400/2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 15/2022, pubblicata il 25.01.2022 resa nel giudizio civile rg. 871/2019, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• nulla sulle spese.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 09.04.2025, tenuta in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Maria Luisa Martini Dott. Silvia Rita Fabrizio
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