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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/05/2024, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3863/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Salvatore De Piano - -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Cafaro - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 04/12/2023, ha dedotto: Parte_1
- di essere sposato con;
Controparte_1
- che il matrimonio era stato celebrato con il rito concordatario in Mercato San
Severino il 31 7 2004 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n.
64, Parte II, Serie A. anno 2004;
- che hanno i figli nata il [...], e nato l'[...]; Per_1 Per_2
- che con decreto del 27-28 6 2022 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione consensuale e recepito le condizioni da essi coniugi concordate;
- che essi coniugi vivono separati dalla data della loro comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale;
- che non c'è stata riconciliazione;
- che non eè possibile ricostituire la loro unione spirituale e materiale.
Ciò rappresentato ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio e accogliersi le ulteriori domande conseguenziali proposte.
La ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio e ha avanzato domande conseguenziali proprie.
All'udienza di comparizione delle parti i coniugi hanno ribadito la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale:
Dopo averli sentiti il giudice, all'udienza del 13 3 2024, ha formulato loro una proposta conciliativa. I coniugi hanno aderito alla medesima sottoscrivendo il verbale di udienza in uno ai loro rispettivi difensori. Hanno chiesto di conseguenza mutarsi il titolo del divorzio da giudiziale a congiunto.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio alle condizioni concordate dai coniugi.
La domanda, divenuta congiunta, è da accogliere.
Con essa si fa valere la causa di scioglimento del matrimonio contemplata dall'art. 2 e dall'art. 3, lettera b) del comma 2° della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per l'inefficacia ivi previsti ricorrono tutti.
I coniugi si sono separati con il decreto di omologa innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile. Le condizioni di cui al verbale di udienza innanzi indicato debitamente sottoscritte non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio alle condizioni indicate.
Trattandosi di divorzio divenuto congiunto e di condizioni alla fine concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nato a [...] il [...] - e – Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni espresse nel verbale dell'udienza indicata in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 17 4 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3863/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Salvatore De Piano - -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Cafaro - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 04/12/2023, ha dedotto: Parte_1
- di essere sposato con;
Controparte_1
- che il matrimonio era stato celebrato con il rito concordatario in Mercato San
Severino il 31 7 2004 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n.
64, Parte II, Serie A. anno 2004;
- che hanno i figli nata il [...], e nato l'[...]; Per_1 Per_2
- che con decreto del 27-28 6 2022 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione consensuale e recepito le condizioni da essi coniugi concordate;
- che essi coniugi vivono separati dalla data della loro comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale;
- che non c'è stata riconciliazione;
- che non eè possibile ricostituire la loro unione spirituale e materiale.
Ciò rappresentato ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio e accogliersi le ulteriori domande conseguenziali proposte.
La ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio e ha avanzato domande conseguenziali proprie.
All'udienza di comparizione delle parti i coniugi hanno ribadito la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale:
Dopo averli sentiti il giudice, all'udienza del 13 3 2024, ha formulato loro una proposta conciliativa. I coniugi hanno aderito alla medesima sottoscrivendo il verbale di udienza in uno ai loro rispettivi difensori. Hanno chiesto di conseguenza mutarsi il titolo del divorzio da giudiziale a congiunto.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio alle condizioni concordate dai coniugi.
La domanda, divenuta congiunta, è da accogliere.
Con essa si fa valere la causa di scioglimento del matrimonio contemplata dall'art. 2 e dall'art. 3, lettera b) del comma 2° della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per l'inefficacia ivi previsti ricorrono tutti.
I coniugi si sono separati con il decreto di omologa innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile. Le condizioni di cui al verbale di udienza innanzi indicato debitamente sottoscritte non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio alle condizioni indicate.
Trattandosi di divorzio divenuto congiunto e di condizioni alla fine concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nato a [...] il [...] - e – Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni espresse nel verbale dell'udienza indicata in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 17 4 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano