Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. est. dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4328/2022 R.G.A.C.
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaele Zurlo, c.f. Parte_1 P.IVA_1
, e dall'avv.to Andrea Ornati, c.f. in virtù di procura C.F._1 C.F._2 alle liti allegata all'atto di appello, con domicilio eletto in La Spezia, alla via Paolo Emilio Taviani n.
170
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv.to Davide Controparte_1 C.F._3
Martino, c.f. , e dall'avv.to Biagio Sarnataro, c.f. , in C.F._4 C.F._5 virtù di procura allegata all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via San Gennaro al Vomero n. 24
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7844/2022 pubblicata il
6.09.2022.
Conclusioni per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, sulla scorta della documentazione in atti, dichiarare che è titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo Parte_1
del Tribunale di Napoli n. 1574/2021 e condannare al pagamento a favore di Controparte_1 dell'importo di euro 20.716,61 o della “diversa maggiore o minore somma che Parte_1 risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria”.
Conclusioni per l'appellato: rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
1
§ 1. Con ricorso monitorio depositato dinanzi al Tribunale di Napoli, espose che era Parte_1 creditrice di in virtù di contratto di finanziamento che quest'ultimo aveva Controparte_1
stipulato con la poi incorporata in la quale, Controparte_2 Controparte_3
con contratto di cessione di crediti del 23/06/2016, aveva ceduto, a titolo oneroso e pro soluto, ad essa ricorrente, un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo
Unico Bancario, comprendente il credito scaturente dal suddetto contratto di finanziamento.
La ricorrente rappresentò che l'esposizione debitoria non era stata ripianata, allegando il contratto di finanziamento e l'estratto conto al 30.06.2016.
Il Tribunale di Napoli, con decreto n. 1574/2021, ingiunse a il pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 20.716,61 oltre interessi - come richiesto nel ricorso monitorio - nonché delle spese del procedimento di ingiunzione.
propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo, preliminarmente, Controparte_1
che non era titolare del credito dedotto in lite, e che non era sufficiente, ai fini probatori Parte_1
della cessione del credito dalla a favore di il Controparte_3 Parte_1
deposito del solo estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione, privo di riferimenti al contratto di finanziamento in questione. Nel merito eccepì la nullità della clausola relativa all'indicazione del TAN e del tasso di interesse di mora, invocando l'applicazione del tasso di interesse di cui all'art. 117 TUB, e lamentò la violazione dell'art. 121 TUB, con riferimento all'indicazione del TAEG, e l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi.
Si costituì e chiese il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il primo giudice, con la sentenza indicata in epigrafe oggetto di gravame, accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo non provata la titolarità del credito in capo alla ricorrente/opposta.
La decisione del primo giudice si fonda sulle ragioni che di seguito testualmente si trascrivono.
“Nel 'contratto di cessione di crediti' del 23/6/2016 spa dichiara Controparte_3 all'art.
2.3 di cedere a i crediti rispondenti cumulativamente a 13 criteri oggettivi, tra Parte_1
i quali il dodicesimo è il seguente: 'Crediti indicati nella lista notarizzata in data 23 giugno 2016 dal notaio consultabile presso i suoi uffici in Via dei Rossi 2 – 53100 nonché Persona_1 CP_3 presso la sede legale della Cedente'. Quindi, per dimostrare che il credito nei confronti di CP_1
rientra tra quelli ceduti da spa Banca MPS a srl Itacapital, parte opposta avrebbe dovuto
[...]
produrre un estratto della 'lista notarizzata' cui si riferisce il dodicesimo punto del contratto di cessione di crediti, perché rientrare in quella lista era uno dei requisiti che dovevano possedere i crediti ceduti alla odierna opposta: ora, il doc. 9 prodotto già in fase monitoria da Parte_1
2 rubricato come 'Lista crediti ceduti', e nel quale si legge il nome di col suo Controparte_1 codice fiscale accanto a due numeri identificativi, un 'Cod. Pratica' e un 'NDG', nonché ad una cifra capitale indicata in € 10.968,05 e ad una cifra totale di € 13.029,66, è privo di elementi che consentano di ricondurlo alla 'lista notarizzata' di cui si è detto – e ciò è stato espressamente dedotto dalla parte opponente nella nota scritta di partecipazione alla (prima) udienza del 24/9/2021: 'Nella specie controparte chiarisce che la prova della cessione del contratto sottoscritto dall'opponente è data dal successivo doc. n. 9 della produzione monitoria, di cui si contesta totalmente il contenuto e la validità, in quanto rappresenta un file pdf privo di conformità.'. In effetti, di fronte alla contestazione dell'opponente, l'opposta avrebbe dovuto depositare un estratto autentico della lista di crediti ceduti, ma non lo ha fatto, limitandosi a riferirsi ad una 'lista crediti ceduti' la cui provenienza dalla 'lista notarizzata' indicata nel contratto di cessione di crediti, non è provata”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1
costituendosi, . Controparte_1
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che non vi sia prova dell'inclusione del credito azionato da Parte_1
tra quelli oggetto della cessione in blocco effettuata a suo favore dalla
[...] Controparte_3
sul presupposto che fosse necessaria la produzione in giudizio della “lista
[...] notarizzata”, contenente l'indicazione del credito ceduto.
Al riguardo il difensore dell'appellante argomenta che la statuizione del Tribunale di Napoli non è condivisibile, e richiama, tra le altre, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15884 del 13/06/2019, che ha espresso il seguente principio “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
L'appellante sostiene che, nel caso in esame, non vi sono incertezze in ordine ai crediti ceduti. Essi, infatti, sono stati individuati sulla base di chiari criteri, correlati: a) al momento genetico del credito
(la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio): b) alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario); c) all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore
3 ceduto. Aggiunge che “la specifica enumerazione del singolo credito e il conseguente onere di produzione del singolo documento di cessione vanificherebbero infatti la portata innovativa dell'art.
58 TUB, il quale disciplinando le cessioni di rapporti giuridici in blocco, volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile agli artt. 1264 e ss., proprio al fine di agevolare operazioni che hanno portata incomparabilmente maggiore in confronto ad una cessione di una singola situazione giuridica”. Evidenzia di aver depositato il contratto di cessione del credito contestualmente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Il gravame è infondato.
Va pienamente condivisa la decisione del primo giudice.
E invero dall'art.
2.3. del contratto di cessione di crediti del 23.06.2016 si evince, univocamente, che i crediti ceduti dalla a sono quelli rispondenti Controparte_3 Parte_1
a tredici criteri oggettivi, che devono sussistere cumulativamente. Il dodicesimo criterio, in ordine di elencazione, prevede che si tratti di crediti inclusi nella “lista notarizzata” del 23.06.2016, consultabile presso lo studio del notaio in alla via dei Rossi n. 2, nonché Persona_1 CP_3 presso la sede legale della società cedente. Ciò posto, non ha prodotto la “lista Parte_1 notarizzata”, ma ha depositato soltanto un documento intitolato 'Lista crediti ceduti', nel quale si legge il nome di , con il suo codice fiscale, accanto a due numeri identificativi, Controparte_1 un 'Cod. Pratica' e un 'NDG', nonché un importo di euro 10.968,05, come “capitale”, e di euro
13.029,66, come “totale”. Il documento suddetto è privo di elementi che consentano di ricondurlo alla 'lista notarizzata', e pertanto - anche a fronte di una specifica contestazione di parte opponente
(sollevata alla prima udienza del 24.09.2021, svoltasi con modalità cartolare, dinanzi al Tribunale di
Napoli) – non consente di ritenere provata (con la certezza che richiede il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata dal medesimo appellante) l'inclusione del credito in questione tra quelli oggetto della cessione a favore dell'appellante.
Ne consegue che, non avendo provato la titolarità del diritto di credito azionato Parte_1 giudizialmente, la decisione del primo giudice di rigetto dell'opposizione non viene scalfita dal proposto gravame, che va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al DM 147/2022
(scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), in misura prossima ai minimi di tariffa, in considerazione del fatto che la decisione si fonda su un unico motivo di gravame di contenuta complessità.
Stante il rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data
4 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'appellato, spese che Parte_1
si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione ai difensori anticipatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 12 marzo 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
5