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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 18610 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 18610 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliato in Roma, via Aurelia Parte_1 C.F._1
n. 641, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Notari che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
E
(cf ), nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Controparte_1 P.IVA_1
garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Monti Parioli n. 40 presso lo studio dell'avv.
Franco Tassoni che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti conferita per atto di notaio in Treviso, in data 18 dicembre 2014, rep.186905 Persona_1
racc. 30367.
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
CONCLUSIONI
Alla udienza del 19 dicembre 2024 le parti hanno concluso come in atti. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma la società Impesa designata dal Fondo di garanzia Controparte_1
per le vittime della strada al fine di veder accertare la responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto nelle causazione dell'incidente e per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 17 giugno 2009, verso le ore 18,00 circa all'incrocio tra via Appia Nuova e via Appia Pignatelli.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che il 17 giugno 2009, verso le ore 18,00,
a bordo del proprio motoveicolo Yamaha R6 targato CG71797, si stava immettendo in via
Appa Pignatelli provenendo dal semaforo posto in via Appia Nuova quando sulla propria corsia di marcia si era trovato dinanzi un veicolo che aveva invaso la sua corsia per sorpassare i veicoli che lo precedevano sulla corsia di marcia di pertinenza.
Detto veicolo lo aveva urtato e costretto a spostarsi a sinistra, andando ad urtare contro il motoveicolo Honda SX targato CK12745 di proprietà e condotto da , Controparte_2
mentre l'autoveicolo, rimasto sconosciuto, si era allontanato.
Sul posto era intervenuta la Polizia Municipale che aveva redatto un rapporto sull'incidente.
Ritenendo sussistere la responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione dell'incidente, aveva richiesto alla CO ed alla Impresa designata il risarcimento del danno senza ottenerlo ed a seguito di reiterati solleciti la CO aveva invitato l'Impresa designata a valutare la richiesta risarcitoria senza esito e nel 2017 aveva inviato la proposta di stipula di una convenzione per la negoziazione assistita senza esito,
come senza esito era stata una successiva richiesta inviata nel 2019 ed alla fine aveva introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno ritenuto subito.
RGAC 18610 ANNO 2022 Pag. 2 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è costituita la società nella qualità di Impresa designata eccependo Controparte_1
la intervenuta prescrizione tra la richiesta di risarcimento pervenuta nel 2010 e la ulteriore richiesta inviata solo nel 2015 e quindi oltre il termine di cui all'articolo 2947 secondo comma cc.
Nel merito ha dedotto la mancata prova della responsabilità nella causazione dell'incidente di un veicolo rimasto sconosciuto e della propria corretta condotta di guida.
Ha dedotto che nel rapporto della Polizia Municipale intervenuta erano indicati solo i riscontri dell'incidente rinvenuti, le dichiarazioni dei conducenti e quelle rese da un teste oculare il quale aveva riferito che mentre era fermo al semaforo su via Appia Tes_1
Pignatelli all'incrocio con via Appia Nuova aveva visto l'attore che proveniente da via Appia
Nuova a velocità sostenuta non aveva visto un veicolo che lo precedeva che aveva frenato aveva deviato verso sinistra, invadendo la opposta corsia di marcia, andando ad urtare un motoveicolo che procedeva su detta corsia di marcia.
Ha dedotto che non era stata fornita la prova delle effettiva impossibilità di rilevare la targa del veicolo rimasto sconosciuto.
La responsabilità era quindi da ascrivere all'attore come era già emerso in relazione alla richiesta risarcitoria del conducente del motoveicolo investito dall'attore integralmente risarcito dal Fondo in quanto l'attore era alla guida di un veicolo non assicurato.
Ha contestato, inoltre la misura del danno del quale era stato chiesto il risarcimento evidenziando come il referto del Pronto Soccorso lo aveva dimesso con una prognosi di soli tre giorni.
Nel corso del giudizio veniva escussa una teste ed espletata una consulenza tecnica medico legale sull'attore, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC 18610 ANNO 2022 Pag. 3 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Preliminarmente occorre escludere la integrazione della prescrizione essendo applicabile,
trattandosi di lesioni colpose, il termine di cui all'articolo 2947, terzo comma cc.
Per quanto riguarda il sinistro gli unici elementi disponibili per la ricostruzione dell'incidente sono costituiti dal verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta, dalle dichiarazioni rilasciate dai conducenti dei veicoli convolti nell'incidente, dalla deposizione del teste escusso nel corso dell'intervento e della teste escussa nel corso del giudizio il cui nominativo era menzionato nel corso del verbale come indicato dai Carabinieri intervenuti prima dell'arrivo della Polizia Municipale.
Il verbale ha confermato che l'incidente si è verificato alla intersezione semaforizzata tra via Appia Nuova e via Appia Pignatelli e che il motociclo Honda SH urtato dal motociclo dell'attore aveva riportato la distruzione della parte anteriore con distacco della ruota anteriore, del parabrezza e dello scudo anteriore con scalfitture e rottura sulla fiancata sinistra.
Il motociclo dell'attore aveva riportato la distruzione della parte anteriore con distacco della ruota anteriore, degli ammortizzatori, del cupolino con la strumentazione oltre altri danni.
Evidente, quindi, che il contatto è avvenuto tra motoveicoli che non procedevano a velocità
moderata.
Al momento dell'arrivo della Polizia Municipale i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente erano già stati portati in Ospedale ed in atti non sono stati depositati gli atti relativi agli accertamenti svolti in relazione ai veicoli che erano stati trovati nella posizione assunta al termine dell'incidente dalla Polizia Stradale di Albano Laziale in quanto per errore le fotografie erano state cancellate.
Il giorno 6 ottobre 2009 l'attore si era recato presso l'ufficio della Polizia Municipale ed aveva reso la sua dichiarazione secondo la quale si era immesso su via Appia Pignatelli
quando il semaforo su via Appia aveva dato luce verde per svoltare ed aveva visto un
RGAC 18610 ANNO 2022 Pag. 4 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
veicolo che era uscito dalla fila sulla opposta corsia che aveva invaso la sua corsia di marcia in modo improvviso. Il veicolo si era portato il più possibile a sinistra mentre il suoi motoveicolo si trovava tra le auto d era avvenuto un urto laterale tra i due veicoli. Al
termine dell'urto era sopraggiunto uno scooter che si era portato sulla corsia di marcia dell'attore e l'impatto era stato inevitabile. Ha anche indicato che sulla destra della corsia vi erano i veicoli incolonnati e vi erano anche lavori stradali.
Aveva rilasciato la sua dichiarazione il conducente dell'altro motoveicolo il quale ha indicato di essere stato urtato all'interno della propria corsia di marcia dal motoveicolo dell'attore che incomprensibilmente aveva invaso la sua corsia di marcia. Ha indicato la presenza dei testi e Tes_1 Tes_2
Il teste si era recato il 1 settembre 2009 a rendere la propria dichiarazione nella Tes_1
quale ha indicato che l'attore si era immesso su via Appia Pignatelli e non aveva visto un veicolo che aveva frenato davanti al suo veicolo e, per evitarlo, si era portato sulla sinistra invadendo la opposta corsia di marcia andando ad untare il motoveicolo che procedeva in senso contrario.
Non era stata sentita la teste la quale ha fornito la sua dichiarazione nel corso del Tes_2
giudizio indicando che con il suo veicolo stava seguendo il motociclo dell'attore ed aveva visto un veicolo che proveniva da via Appia Pignatelli che aveva invaso la opposta corsia di marcia ed il motociclo dell'attore si era spostato sulla sinistra, andando ad urtare un motociclo che procedeva nella opposta corsia di marcia. Ha aggiunto di aver frenato e di essersi spostata sulla desta ed il veicolo che procedeva in senso opposto sulla sua corsia di marcia si era allontanato. Lette alla teste le dichiarazioni rese dal teste ha Tes_1
confermato quanto dichiarato.
RGAC 18610 ANNO 2022 Pag. 5 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Secondo quanto dichiarato dall'attore nella dichiarazione resa il 6 settembre 2009 stava procedendo con a destra la fila dei veicoli oltre la quale vi sarebbero stati, sempre sulla destra, dei lavori stradali.
Di conseguenza. considerando che via Appia Pignatelli nel punto, secondo quanto visibile attraverso google maps, è una strada che non consente la circolazione di due autoveicoli nella stessa corsia di marcia, e che secondo l'attore vi erano anche lavori stradali, il motoveicolo non stava procedendo tenendo la destra ma in prossimità della linea di mezzeria.
Ha indicato che il veicolo rimasto sconosciuto avrebbe cerato di spostarsi alla sua sinistra ed in quella posizione si sarebbe verificato un contatto laterale a seguito del quale aveva urtato il ciclomotore che proveniva dalla opposta direzione e che aveva invaso anche esso la sua corsia di marcia.
La ricostruzione dell'incidente proposta dall'attore nella dichiarazione resa in prossimità
dell'incidente appare contrastare in modo insanabile con gli elementi riscontrati.
Non appare dubbio, avendolo confermato anche i due testi escussi che non corrisponda al vero che il conducente del motociclo Honda avesse invaso la corsia di marcia dell'attore urtandolo, come affermato dallo stesso nella dichiarazione resa alla Polizia Municipale,
essendo emerso che era stato il suo motoveicolo ad urtare l'altro motociclo nella corsia di marcia opposta alla sua, come, peraltro, confermato anche dall'attore nell'atto di citazione.
Nessuno dei testi ha fatto menzione di un contatto tra il veicolo rimasto sconosciuto ed il motoveicolo dell'attore anche perché se detto veicolo si fosse spostato a sinistra nel senso di marcia del veicolo, avrebbe trovato la fila dei veicoli che marciavano alla destra dell'attore, come dallo stesso indicato e se il contatto fosse avvenuto con la fiancata sinistra del veicolo sconosciuto, non si comprende come avrebbe potuto andare ad invadere la opposta corsia di marcia.
RGAC 18610 ANNO 2022 Pag. 6 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel caso che il veicolo sconosciuto si fosse spostato alla sua destra, il contatto avrebbe dovuto avvenire con la fiancata sinistra del veicolo, rendendo impossibile la invasione della opposta corsia di macia da parte dell'attore, a meno che l'attore non si fosse spostato a sinistra entrando nella opposta corsia di marcia, circostanza negata nella versione fornita alla Polizia Municipale nella quale lo stesso aveva indicato di essersi scontrato con un motociclo che proveniva dall'opposto senso di marcia e che aveva invaso la sua corsia di marcia.
Le deposizioni dei testi non appaiono compatibili,
Secondo il teste il motoveicolo avrebbe invaso la opposta corsia di marcia per Tes_1
evitare non un veicolo che procedeva in senso opposto ma un veicolo che lo precedeva nello stesso senso di marcia che aveva frenato.
Secondo la teste invece, l'attore si era spostato sulla sinistra, invadendo la Tes_2
opposta corsia di marcia, per evitare il veicolo sconosciuto contromano.
Tuttavia la teste ha indicato di aver evitato il veicolo portandosi sulla destra. Tes_2
Di conseguenza il motociclo si sarebbe dovuto portare sulla sinistra per evitare il veicolo asseritamente contromano, solo nel caso che stesse procedendo in prossimità della linea di mezzeria, avendo indicato che sulla destra vi erano i veicoli incolonnati che gli avevano impedito di andare a destra.
Tuttavia, considerate le dimensioni della strada, se vi fossero stati dei veicoli in fila sulla destra è assai improbabile che vi fosse lo spazio perché l'asserito veicolo rimasto sconosciuto potesse porre in essere una manovra di sorpasso de veicoli che lo precedevano, specie se fosse vera la circostanza dedotta dall'attore che sulla destra della fila di auto vi fossero anche lavori in corso con occupazione di parte della carreggiata –
anche se di tale circostanza non risulta menzione nel verbale - .
RGAC 18610 ANNO 2022 Pag. 7 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ritiene il giudicante che la dichiarazione della teste non appaia credibile e che la Tes_2
stessa versione dei fatti fornita dall'attore si sia modificate nel corso del tempo, considerato che nella dichiarazione alla Polizia Municipale sarebbe stato il motociclo Honda SH ad invadere la sua corsia di marcia, causando l'incidente, e non il contrario.
Considerato che l'unico elemento certo dell'incidente è costituito dall'urto dei due motoveicoli avvenuto nella corsia d marcia opposta a quella di pertinenza dell'attore, si deve affermare come non sia emersa una prova credibile che tale fatto, peraltro negato dall'attore nella immediatezza dell'incidente ( la invasione della opposta corsia di marcia) si fosse verificato a causa della condotta di guida di un veicolo rimasto sconosciuto.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU
sono liquidate in euro 650 pari all'acconto e sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla la domanda proposta da Parte_1
nei confronti della società nella qualità di Impresa designata dal
[...] Controparte_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada rigetta la domanda attrice;
condanna a rimborsare alla società nella qualità di Parte_1 Controparte_1
Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada le spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5.000 di cui euro 5.000 per gli onorari delle fasi processuali, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Le spese di CTU sono liquidate in euro 650, in misura pari all'acconto, e sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
RGAC 18610 ANNO 2022 Pag. 8 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Così deciso in Roma, in data 16 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 18610 ANNO 2022 Pag. 9 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 18610 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliato in Roma, via Aurelia Parte_1 C.F._1
n. 641, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Notari che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
E
(cf ), nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Controparte_1 P.IVA_1
garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Monti Parioli n. 40 presso lo studio dell'avv.
Franco Tassoni che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti conferita per atto di notaio in Treviso, in data 18 dicembre 2014, rep.186905 Persona_1
racc. 30367.
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
CONCLUSIONI
Alla udienza del 19 dicembre 2024 le parti hanno concluso come in atti. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma la società Impesa designata dal Fondo di garanzia Controparte_1
per le vittime della strada al fine di veder accertare la responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto nelle causazione dell'incidente e per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 17 giugno 2009, verso le ore 18,00 circa all'incrocio tra via Appia Nuova e via Appia Pignatelli.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che il 17 giugno 2009, verso le ore 18,00,
a bordo del proprio motoveicolo Yamaha R6 targato CG71797, si stava immettendo in via
Appa Pignatelli provenendo dal semaforo posto in via Appia Nuova quando sulla propria corsia di marcia si era trovato dinanzi un veicolo che aveva invaso la sua corsia per sorpassare i veicoli che lo precedevano sulla corsia di marcia di pertinenza.
Detto veicolo lo aveva urtato e costretto a spostarsi a sinistra, andando ad urtare contro il motoveicolo Honda SX targato CK12745 di proprietà e condotto da , Controparte_2
mentre l'autoveicolo, rimasto sconosciuto, si era allontanato.
Sul posto era intervenuta la Polizia Municipale che aveva redatto un rapporto sull'incidente.
Ritenendo sussistere la responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione dell'incidente, aveva richiesto alla CO ed alla Impresa designata il risarcimento del danno senza ottenerlo ed a seguito di reiterati solleciti la CO aveva invitato l'Impresa designata a valutare la richiesta risarcitoria senza esito e nel 2017 aveva inviato la proposta di stipula di una convenzione per la negoziazione assistita senza esito,
come senza esito era stata una successiva richiesta inviata nel 2019 ed alla fine aveva introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno ritenuto subito.
RGAC 18610 ANNO 2022 Pag. 2 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è costituita la società nella qualità di Impresa designata eccependo Controparte_1
la intervenuta prescrizione tra la richiesta di risarcimento pervenuta nel 2010 e la ulteriore richiesta inviata solo nel 2015 e quindi oltre il termine di cui all'articolo 2947 secondo comma cc.
Nel merito ha dedotto la mancata prova della responsabilità nella causazione dell'incidente di un veicolo rimasto sconosciuto e della propria corretta condotta di guida.
Ha dedotto che nel rapporto della Polizia Municipale intervenuta erano indicati solo i riscontri dell'incidente rinvenuti, le dichiarazioni dei conducenti e quelle rese da un teste oculare il quale aveva riferito che mentre era fermo al semaforo su via Appia Tes_1
Pignatelli all'incrocio con via Appia Nuova aveva visto l'attore che proveniente da via Appia
Nuova a velocità sostenuta non aveva visto un veicolo che lo precedeva che aveva frenato aveva deviato verso sinistra, invadendo la opposta corsia di marcia, andando ad urtare un motoveicolo che procedeva su detta corsia di marcia.
Ha dedotto che non era stata fornita la prova delle effettiva impossibilità di rilevare la targa del veicolo rimasto sconosciuto.
La responsabilità era quindi da ascrivere all'attore come era già emerso in relazione alla richiesta risarcitoria del conducente del motoveicolo investito dall'attore integralmente risarcito dal Fondo in quanto l'attore era alla guida di un veicolo non assicurato.
Ha contestato, inoltre la misura del danno del quale era stato chiesto il risarcimento evidenziando come il referto del Pronto Soccorso lo aveva dimesso con una prognosi di soli tre giorni.
Nel corso del giudizio veniva escussa una teste ed espletata una consulenza tecnica medico legale sull'attore, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC 18610 ANNO 2022 Pag. 3 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Preliminarmente occorre escludere la integrazione della prescrizione essendo applicabile,
trattandosi di lesioni colpose, il termine di cui all'articolo 2947, terzo comma cc.
Per quanto riguarda il sinistro gli unici elementi disponibili per la ricostruzione dell'incidente sono costituiti dal verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta, dalle dichiarazioni rilasciate dai conducenti dei veicoli convolti nell'incidente, dalla deposizione del teste escusso nel corso dell'intervento e della teste escussa nel corso del giudizio il cui nominativo era menzionato nel corso del verbale come indicato dai Carabinieri intervenuti prima dell'arrivo della Polizia Municipale.
Il verbale ha confermato che l'incidente si è verificato alla intersezione semaforizzata tra via Appia Nuova e via Appia Pignatelli e che il motociclo Honda SH urtato dal motociclo dell'attore aveva riportato la distruzione della parte anteriore con distacco della ruota anteriore, del parabrezza e dello scudo anteriore con scalfitture e rottura sulla fiancata sinistra.
Il motociclo dell'attore aveva riportato la distruzione della parte anteriore con distacco della ruota anteriore, degli ammortizzatori, del cupolino con la strumentazione oltre altri danni.
Evidente, quindi, che il contatto è avvenuto tra motoveicoli che non procedevano a velocità
moderata.
Al momento dell'arrivo della Polizia Municipale i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente erano già stati portati in Ospedale ed in atti non sono stati depositati gli atti relativi agli accertamenti svolti in relazione ai veicoli che erano stati trovati nella posizione assunta al termine dell'incidente dalla Polizia Stradale di Albano Laziale in quanto per errore le fotografie erano state cancellate.
Il giorno 6 ottobre 2009 l'attore si era recato presso l'ufficio della Polizia Municipale ed aveva reso la sua dichiarazione secondo la quale si era immesso su via Appia Pignatelli
quando il semaforo su via Appia aveva dato luce verde per svoltare ed aveva visto un
RGAC 18610 ANNO 2022 Pag. 4 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
veicolo che era uscito dalla fila sulla opposta corsia che aveva invaso la sua corsia di marcia in modo improvviso. Il veicolo si era portato il più possibile a sinistra mentre il suoi motoveicolo si trovava tra le auto d era avvenuto un urto laterale tra i due veicoli. Al
termine dell'urto era sopraggiunto uno scooter che si era portato sulla corsia di marcia dell'attore e l'impatto era stato inevitabile. Ha anche indicato che sulla destra della corsia vi erano i veicoli incolonnati e vi erano anche lavori stradali.
Aveva rilasciato la sua dichiarazione il conducente dell'altro motoveicolo il quale ha indicato di essere stato urtato all'interno della propria corsia di marcia dal motoveicolo dell'attore che incomprensibilmente aveva invaso la sua corsia di marcia. Ha indicato la presenza dei testi e Tes_1 Tes_2
Il teste si era recato il 1 settembre 2009 a rendere la propria dichiarazione nella Tes_1
quale ha indicato che l'attore si era immesso su via Appia Pignatelli e non aveva visto un veicolo che aveva frenato davanti al suo veicolo e, per evitarlo, si era portato sulla sinistra invadendo la opposta corsia di marcia andando ad untare il motoveicolo che procedeva in senso contrario.
Non era stata sentita la teste la quale ha fornito la sua dichiarazione nel corso del Tes_2
giudizio indicando che con il suo veicolo stava seguendo il motociclo dell'attore ed aveva visto un veicolo che proveniva da via Appia Pignatelli che aveva invaso la opposta corsia di marcia ed il motociclo dell'attore si era spostato sulla sinistra, andando ad urtare un motociclo che procedeva nella opposta corsia di marcia. Ha aggiunto di aver frenato e di essersi spostata sulla desta ed il veicolo che procedeva in senso opposto sulla sua corsia di marcia si era allontanato. Lette alla teste le dichiarazioni rese dal teste ha Tes_1
confermato quanto dichiarato.
RGAC 18610 ANNO 2022 Pag. 5 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Secondo quanto dichiarato dall'attore nella dichiarazione resa il 6 settembre 2009 stava procedendo con a destra la fila dei veicoli oltre la quale vi sarebbero stati, sempre sulla destra, dei lavori stradali.
Di conseguenza. considerando che via Appia Pignatelli nel punto, secondo quanto visibile attraverso google maps, è una strada che non consente la circolazione di due autoveicoli nella stessa corsia di marcia, e che secondo l'attore vi erano anche lavori stradali, il motoveicolo non stava procedendo tenendo la destra ma in prossimità della linea di mezzeria.
Ha indicato che il veicolo rimasto sconosciuto avrebbe cerato di spostarsi alla sua sinistra ed in quella posizione si sarebbe verificato un contatto laterale a seguito del quale aveva urtato il ciclomotore che proveniva dalla opposta direzione e che aveva invaso anche esso la sua corsia di marcia.
La ricostruzione dell'incidente proposta dall'attore nella dichiarazione resa in prossimità
dell'incidente appare contrastare in modo insanabile con gli elementi riscontrati.
Non appare dubbio, avendolo confermato anche i due testi escussi che non corrisponda al vero che il conducente del motociclo Honda avesse invaso la corsia di marcia dell'attore urtandolo, come affermato dallo stesso nella dichiarazione resa alla Polizia Municipale,
essendo emerso che era stato il suo motoveicolo ad urtare l'altro motociclo nella corsia di marcia opposta alla sua, come, peraltro, confermato anche dall'attore nell'atto di citazione.
Nessuno dei testi ha fatto menzione di un contatto tra il veicolo rimasto sconosciuto ed il motoveicolo dell'attore anche perché se detto veicolo si fosse spostato a sinistra nel senso di marcia del veicolo, avrebbe trovato la fila dei veicoli che marciavano alla destra dell'attore, come dallo stesso indicato e se il contatto fosse avvenuto con la fiancata sinistra del veicolo sconosciuto, non si comprende come avrebbe potuto andare ad invadere la opposta corsia di marcia.
RGAC 18610 ANNO 2022 Pag. 6 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel caso che il veicolo sconosciuto si fosse spostato alla sua destra, il contatto avrebbe dovuto avvenire con la fiancata sinistra del veicolo, rendendo impossibile la invasione della opposta corsia di macia da parte dell'attore, a meno che l'attore non si fosse spostato a sinistra entrando nella opposta corsia di marcia, circostanza negata nella versione fornita alla Polizia Municipale nella quale lo stesso aveva indicato di essersi scontrato con un motociclo che proveniva dall'opposto senso di marcia e che aveva invaso la sua corsia di marcia.
Le deposizioni dei testi non appaiono compatibili,
Secondo il teste il motoveicolo avrebbe invaso la opposta corsia di marcia per Tes_1
evitare non un veicolo che procedeva in senso opposto ma un veicolo che lo precedeva nello stesso senso di marcia che aveva frenato.
Secondo la teste invece, l'attore si era spostato sulla sinistra, invadendo la Tes_2
opposta corsia di marcia, per evitare il veicolo sconosciuto contromano.
Tuttavia la teste ha indicato di aver evitato il veicolo portandosi sulla destra. Tes_2
Di conseguenza il motociclo si sarebbe dovuto portare sulla sinistra per evitare il veicolo asseritamente contromano, solo nel caso che stesse procedendo in prossimità della linea di mezzeria, avendo indicato che sulla destra vi erano i veicoli incolonnati che gli avevano impedito di andare a destra.
Tuttavia, considerate le dimensioni della strada, se vi fossero stati dei veicoli in fila sulla destra è assai improbabile che vi fosse lo spazio perché l'asserito veicolo rimasto sconosciuto potesse porre in essere una manovra di sorpasso de veicoli che lo precedevano, specie se fosse vera la circostanza dedotta dall'attore che sulla destra della fila di auto vi fossero anche lavori in corso con occupazione di parte della carreggiata –
anche se di tale circostanza non risulta menzione nel verbale - .
RGAC 18610 ANNO 2022 Pag. 7 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ritiene il giudicante che la dichiarazione della teste non appaia credibile e che la Tes_2
stessa versione dei fatti fornita dall'attore si sia modificate nel corso del tempo, considerato che nella dichiarazione alla Polizia Municipale sarebbe stato il motociclo Honda SH ad invadere la sua corsia di marcia, causando l'incidente, e non il contrario.
Considerato che l'unico elemento certo dell'incidente è costituito dall'urto dei due motoveicoli avvenuto nella corsia d marcia opposta a quella di pertinenza dell'attore, si deve affermare come non sia emersa una prova credibile che tale fatto, peraltro negato dall'attore nella immediatezza dell'incidente ( la invasione della opposta corsia di marcia) si fosse verificato a causa della condotta di guida di un veicolo rimasto sconosciuto.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU
sono liquidate in euro 650 pari all'acconto e sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla la domanda proposta da Parte_1
nei confronti della società nella qualità di Impresa designata dal
[...] Controparte_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada rigetta la domanda attrice;
condanna a rimborsare alla società nella qualità di Parte_1 Controparte_1
Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada le spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5.000 di cui euro 5.000 per gli onorari delle fasi processuali, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Le spese di CTU sono liquidate in euro 650, in misura pari all'acconto, e sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
RGAC 18610 ANNO 2022 Pag. 8 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Così deciso in Roma, in data 16 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 18610 ANNO 2022 Pag. 9 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale