Decreto cautelare 13 marzo 2026
Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza breve 17/04/2026, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00732/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2026, proposto da
Cagliari Calcio S.p.A., GE LI, IO BO, ES OT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Matilde Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, Gruppo Operativo di Sicurezza dello Stadio Cetilar Arena, non costituiti in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Pisa, Questura di Pisa, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Pisa Sporting Club 1990, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione, non conosciuta, del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive n.12 del 10 marzo 2026, nella parte in cui ha disposto il divieto di vendita, nei confronti dei residenti nella Regione Sardegna, dei biglietti di accesso all'incontro di calcio Pisa Sporting Club vs Cagliari Calcio, in programma per il 15 marzo 2026, ore 15, presso lo stadio Cetilar Arena Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, nonché di ogni altro presupposto, conseguente o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Pisa e di Questura di Pisa e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 il dott. CA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con dichiarazione versata in atti in data 10 aprile 2026 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, instando per la declaratoria di improcedibilità dello stesso a spese compensate;
Considerato che, alla luce di quanto dichiarato da parte ricorrente, al Collegio non residua che dare atto della improcedibilità del gravame, a spese compensate, stante la natura della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IA, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA IA |
IL SEGRETARIO