TRIB
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/12/2025, n. 18076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18076 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 52543 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, dall' Avv. Parte_1
RE SI, presso lo studio del quale in Roma-Ostia, Via delle Aleutine 124, elegge domicilio
Parte attrice
CONTRO
, in persona dell'Amm.re p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, come da documentazione in atti, dall'Avv. Giovanni Ferraro del Foro di Locri (Rc) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ciampino (Rm) in Viale del Lavoro 31
Parte convenuta E
n persona del suo Procuratore ad negotia, Controparte_2 munito dei poteri di rappresentanza legale, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avvocato RE Parlatore ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 13
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento lesioni personali
Con provvedimento del 23 luglio 2025, la causa veniva rinviata, ex art. 189 cpc, all'udienza del 10 dicembre 2025 per trattenerla, in pari data, in decisione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, , Parte_1 chiamava in giudizio il , in persona Controparte_1 dell'Amm.re p.t.
Esponeva parte attrice che: “…è residente all'interno di un appartamento facente parte del Condominio Piazza Lunghezza 39…in data 20/11/2021, alle ore 10.00 circa, l'attore era intento a scendere le scale condominiali accompagnato dal Sig.
quando, raggiunta l'ultima rampa di scale, a causa di una Controparte_3 macchia d'olio probabilmente dovuta ad una fuoriuscita da una busta dell'immondizia, scivolava e finiva la sua corsa in fondo alla rampa al pian terreno;
…nell'immediatezza dell'accaduto i familiari dell'attore contattavano telefonicamente l'Amministratore Sig. per informarlo Controparte_4 dell'evento; l'Amministratore prontamente si recava presso il Condominio ed accertava la presenza di una macchia oleosa su alcuni gradini e sul pavimento dell'androne condominiale…a seguito della caduta l'attore, dolorante alla gamba sinistra, veniva trasportato presso il PS dell'Ospedale del Policlinico Casilino dove i sanitari formulavano diagnosi di “frattura pertrocanterica femore sinistro” con prognosi di gg 30 s.c…in data 23/11/2023 l'attore veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi e veniva dimesso il successivo 12/01/2022 con prognosi di 30 giorni…in data 19/04/2022 l'attore si sottoponeva a visita medico- legale dal suo consulente di parte Dott. per una valutazione dei postumi Per_1 permanenti residuati dall'evento dannoso…il Dott. , con relazione Per_1 medico-legale che si produce, quantificava i postumi nei seguenti termini medico- legali: • ITA gg 40
• ITP gg 60
• I.P. 20% le suddette lesioni possono essere quantificate nei seguenti termini monetari utilizzando le tabelle del danno biologico in uso presso il Tribunale di Roma, e precisamente:
• ITA gg 40 Euro 4.424,00
• ITP gg. 60 Euro 3.318,00
• I.P. 20% Euro 49.494,00
• Spese mediche di riabilitazione Euro 1.800,00 Totale Euro 59.036,00…”
Concludeva pertanto parte attrice chiedendo:”…Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. in relazione all'evento CP_1 danno so occorso all'attore come descritto nelle premesse in fatto;
In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ex CP_1 art. 2043 c.c., a titolo quindi di responsabilità aquiliana sempre in relazione al medesimo evento dannoso occorso all'attore come descritto nelle premesse;
Per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento danni in favore di CP_1 parte attrice nella misura complessiva di Euro 59.036,00 o in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito di espletanda CTU medico-legale…oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali e oneri di legge”.
Si costituiva il , in persona dell'Amm.re Controparte_1
p.t., chiedendo: “…in via preliminare, autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del terzo in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore…al fine di essere garantito e manlevato, da ogni e qualsivoglia conseguenza derivante dal presente giudizio…nel merito, accertare il rapporto contrattuale tra il Condominio e la e per l'effetto, CP_5 nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la
[...]
in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, a Controparte_2 manlevare e/o rimborsare il , in persona dell'Amm.re pro-tempore, di CP_1 quanto quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere a chiunque per sorte, interesse, spese e quant'altro; in ogni caso, con vittoria delle spese di lite ed accessori come per legge”.
Si costituiva il n persona del suo Controparte_2
Procuratore ad negotia, munito dei poteri di rappresentanza legale concludendo: “… rigettare l'avversa domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché destituita di qualsivoglia fondamento probatorio, per assoluto difetto dei presupposti sottesi alla tutela invocata ex artt. 2051 e 2043 c.c., stante altresì il mancato assolvimento dell'onere della prova;
e per l'effetto: rigettare la domanda di manleva formulata dal per l'assenza di presupposti fondanti l'operatività della CP_1 copertura assicurativa derivante dalla garanzia contrattuale invocata;
in via meramente subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la reale entità delle lesioni subite dall'attore, ove causalmente connesse e rigorosamente provate e, per l'effetto, determinare l'effettivo importo per il quale la " S.p.A. sarà obbligata a manlevare il , tenuto Controparte_2 CP_1 conto delle condizioni contrattuali espressamente sottoscritte dal predetto Condominio. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente Giudizio”.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, prove orali e Consulenza tecnica d'ufficio.
Con provvedimento del 23 luglio 2025, la causa veniva rinviata, ex art. 189 cpc, all'udienza del 10 dicembre 2025 per trattenerla, in pari data, in decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice non è fondata e pertanto non merita accoglimento.
In ordine al merito della vicenda è a dirsi quanto segue.
Giova preliminarmente osservarsi come nel caso di specie debba trovare applicazione la disciplina di cui all'art 2051 c.c. che impone la prova per il danneggiato che l'evento di danno sia occorso a causa di un vizio della res mal custodita e manutenuta dal proprietario/condominio.
Nel caso specifico tuttavia -come ribadito dalla Suprema Corte- “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e - ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità- dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/17).
Ebbene, tali le coordinate normative e giurisprudenziali, non è emerso all'esito dell'istruttoria che l'attrice sia caduta a causa di un vizio intrinseco della cosa, ovvero da una condizione della stessa tale da renderla così pericolosa da rendere inevitabile con la ordinaria prudenza l'occorso sinistro.
Passiamo all'esame delle prove.
In sede di interrogatorio formale di parte convenuta, nella persona dell'amministratore p.t., sig. lo stesso dichiara che “…l'attore è Controparte_4 residente all'interno di un appartamento facente parte del Condominio Piazza Lunghezza 39…io non ero presente, ma sono giunto sul posto dopo la caduta, a circa 5 minuti dall'evento… Quando sono arrivato l'attore era ancora dolorante seduto sul gradino e mi ha indicato dove era caduto…”
Il teste, sig. dichiara. “…Il giorno dell'evento ho aiutato il Controparte_3 fratello ad accompagnarlo in auto e ho saputo che era residente nel palazzo…io mi stavo recando nel palazzo per una riparazione in un appartamento. Ho incontrato l'attore nelle scale e avendo chiesto informazioni sulla mia cliente, mi ha accompagnato a casa della stessa e mi ha aspettato. Quando siamo scesi, lui era davanti a me ed è scivolato verso la fine della rampa, dove ho visto vi era dello
“sporco”…è arrivato il fratello e io l'ho aiutato a farlo salire in auto. Non ricordo dell'arrivo dell'amministratore… il materiale sulle scale sembravano scarti di immondizia…”
Il teste non ha saputo rappresentare la causa della caduta ricordando genericamente la presenza in terra di “sporco – scarti di immondizia”, come tali visibili.
Ne deriva una piuttosto lacunosa rappresentazione dei fatti e dello stato dei luoghi.
Tale carenza probatoria non consente la Tribunale di ritenere dimostrata l'asserita presenza di liquido che può aver causato la caduta.
In base a tutto quanto esposto, non risultano adeguatamente e sufficientemente provati i fatti. Riferendoci ai principi dettati in ordine all'onere della prova è a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In questi due periodi è sintetizzato il concetto di onere della prova per l'attore (nel primo periodo) e di onere della prova per il convenuto (nel secondo periodo). Ed infatti, chi agisce in causa e chiede al giudice un provvedimento di condanna nei confronti di un avversario, non può limitarsi a descrivere la situazione concreta, a renderla credibile o verosimile. Deve anche dimostrare che quanto afferma corrisponde a verità. Alle parole devono cioè seguire i “fatti”. E i “fatti” sono le prove. Chi agisce in causa, quindi, non può solo lamentare la lesione di un proprio diritto, ma deve anche provare: Le prove sono quindi il cardine di tutto il processo. Senza di esse, la causa non può essere vinta. Si spiega così, il significato del primo comma dell'articolo del codice civile che regola l'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il che significa: chi agisce in giudizio deve provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere. In parole ancora più semplici: se si vuole ottenere tutela dal giudice bisogna provare a quest'ultimo ciò che si afferma. Lo stesso discorso, ma inverso, vale per il convenuto. Se l'attore dimostra l'esistenza di fatti che provano il proprio diritto, il convenuto dovrà fornire la cosiddetta prova contraria, ossia la dimostrazione che tali fatti in realtà non esistono o che si sono modificati o estinti definitivamente. Nel nostro caso, il convenuto non ha avuto necessità di fornire prova contraria in quanto non era rinvenibile, per come descritti in atti la prova fornita da parte attrice.
Ed ancora, agli atti non risultano depositate, da parte attrice foto che ritraggono lo stato dei luoghi al momento del sinistro. La Corte di Cassazione civile, in riferimento ai sinistri stradali, ma di certo attribuibile ad analoghe situazioni, sezione VI, con sentenza (ud. 14/06/2022, dep. 05/10/2022) n. 28924, intervenendo a proposito dell'onere della prova incombente sulla parte che chiede di essere risarcita dei danni subiti a seguito di incidente stradale, ha negato il risarcimento dei danni per mancata produzione delle foto. “ Ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non venga fatta alcuna foto del sinistro…”
Per questi motivi
la domanda proposta dall'attrice non può essere accolta.
Spese di lite
Ritiene questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di parte attrice, non potendo ritenersi, la richiesta di parte attrice, prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c. con esclusione delle spese di CTU che sono a carico di parte attrice.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Parte_1
, in persona dell'Amministratore pro- Controparte_1 tempore
• Rigetta la domanda di parte attrice;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
• Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 26 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso
in persona della dott.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 52543 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, dall' Avv. Parte_1
RE SI, presso lo studio del quale in Roma-Ostia, Via delle Aleutine 124, elegge domicilio
Parte attrice
CONTRO
, in persona dell'Amm.re p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, come da documentazione in atti, dall'Avv. Giovanni Ferraro del Foro di Locri (Rc) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ciampino (Rm) in Viale del Lavoro 31
Parte convenuta E
n persona del suo Procuratore ad negotia, Controparte_2 munito dei poteri di rappresentanza legale, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avvocato RE Parlatore ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 13
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento lesioni personali
Con provvedimento del 23 luglio 2025, la causa veniva rinviata, ex art. 189 cpc, all'udienza del 10 dicembre 2025 per trattenerla, in pari data, in decisione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, , Parte_1 chiamava in giudizio il , in persona Controparte_1 dell'Amm.re p.t.
Esponeva parte attrice che: “…è residente all'interno di un appartamento facente parte del Condominio Piazza Lunghezza 39…in data 20/11/2021, alle ore 10.00 circa, l'attore era intento a scendere le scale condominiali accompagnato dal Sig.
quando, raggiunta l'ultima rampa di scale, a causa di una Controparte_3 macchia d'olio probabilmente dovuta ad una fuoriuscita da una busta dell'immondizia, scivolava e finiva la sua corsa in fondo alla rampa al pian terreno;
…nell'immediatezza dell'accaduto i familiari dell'attore contattavano telefonicamente l'Amministratore Sig. per informarlo Controparte_4 dell'evento; l'Amministratore prontamente si recava presso il Condominio ed accertava la presenza di una macchia oleosa su alcuni gradini e sul pavimento dell'androne condominiale…a seguito della caduta l'attore, dolorante alla gamba sinistra, veniva trasportato presso il PS dell'Ospedale del Policlinico Casilino dove i sanitari formulavano diagnosi di “frattura pertrocanterica femore sinistro” con prognosi di gg 30 s.c…in data 23/11/2023 l'attore veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi e veniva dimesso il successivo 12/01/2022 con prognosi di 30 giorni…in data 19/04/2022 l'attore si sottoponeva a visita medico- legale dal suo consulente di parte Dott. per una valutazione dei postumi Per_1 permanenti residuati dall'evento dannoso…il Dott. , con relazione Per_1 medico-legale che si produce, quantificava i postumi nei seguenti termini medico- legali: • ITA gg 40
• ITP gg 60
• I.P. 20% le suddette lesioni possono essere quantificate nei seguenti termini monetari utilizzando le tabelle del danno biologico in uso presso il Tribunale di Roma, e precisamente:
• ITA gg 40 Euro 4.424,00
• ITP gg. 60 Euro 3.318,00
• I.P. 20% Euro 49.494,00
• Spese mediche di riabilitazione Euro 1.800,00 Totale Euro 59.036,00…”
Concludeva pertanto parte attrice chiedendo:”…Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. in relazione all'evento CP_1 danno so occorso all'attore come descritto nelle premesse in fatto;
In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ex CP_1 art. 2043 c.c., a titolo quindi di responsabilità aquiliana sempre in relazione al medesimo evento dannoso occorso all'attore come descritto nelle premesse;
Per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento danni in favore di CP_1 parte attrice nella misura complessiva di Euro 59.036,00 o in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito di espletanda CTU medico-legale…oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali e oneri di legge”.
Si costituiva il , in persona dell'Amm.re Controparte_1
p.t., chiedendo: “…in via preliminare, autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del terzo in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore…al fine di essere garantito e manlevato, da ogni e qualsivoglia conseguenza derivante dal presente giudizio…nel merito, accertare il rapporto contrattuale tra il Condominio e la e per l'effetto, CP_5 nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la
[...]
in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, a Controparte_2 manlevare e/o rimborsare il , in persona dell'Amm.re pro-tempore, di CP_1 quanto quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere a chiunque per sorte, interesse, spese e quant'altro; in ogni caso, con vittoria delle spese di lite ed accessori come per legge”.
Si costituiva il n persona del suo Controparte_2
Procuratore ad negotia, munito dei poteri di rappresentanza legale concludendo: “… rigettare l'avversa domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché destituita di qualsivoglia fondamento probatorio, per assoluto difetto dei presupposti sottesi alla tutela invocata ex artt. 2051 e 2043 c.c., stante altresì il mancato assolvimento dell'onere della prova;
e per l'effetto: rigettare la domanda di manleva formulata dal per l'assenza di presupposti fondanti l'operatività della CP_1 copertura assicurativa derivante dalla garanzia contrattuale invocata;
in via meramente subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la reale entità delle lesioni subite dall'attore, ove causalmente connesse e rigorosamente provate e, per l'effetto, determinare l'effettivo importo per il quale la " S.p.A. sarà obbligata a manlevare il , tenuto Controparte_2 CP_1 conto delle condizioni contrattuali espressamente sottoscritte dal predetto Condominio. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente Giudizio”.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, prove orali e Consulenza tecnica d'ufficio.
Con provvedimento del 23 luglio 2025, la causa veniva rinviata, ex art. 189 cpc, all'udienza del 10 dicembre 2025 per trattenerla, in pari data, in decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice non è fondata e pertanto non merita accoglimento.
In ordine al merito della vicenda è a dirsi quanto segue.
Giova preliminarmente osservarsi come nel caso di specie debba trovare applicazione la disciplina di cui all'art 2051 c.c. che impone la prova per il danneggiato che l'evento di danno sia occorso a causa di un vizio della res mal custodita e manutenuta dal proprietario/condominio.
Nel caso specifico tuttavia -come ribadito dalla Suprema Corte- “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e - ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità- dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/17).
Ebbene, tali le coordinate normative e giurisprudenziali, non è emerso all'esito dell'istruttoria che l'attrice sia caduta a causa di un vizio intrinseco della cosa, ovvero da una condizione della stessa tale da renderla così pericolosa da rendere inevitabile con la ordinaria prudenza l'occorso sinistro.
Passiamo all'esame delle prove.
In sede di interrogatorio formale di parte convenuta, nella persona dell'amministratore p.t., sig. lo stesso dichiara che “…l'attore è Controparte_4 residente all'interno di un appartamento facente parte del Condominio Piazza Lunghezza 39…io non ero presente, ma sono giunto sul posto dopo la caduta, a circa 5 minuti dall'evento… Quando sono arrivato l'attore era ancora dolorante seduto sul gradino e mi ha indicato dove era caduto…”
Il teste, sig. dichiara. “…Il giorno dell'evento ho aiutato il Controparte_3 fratello ad accompagnarlo in auto e ho saputo che era residente nel palazzo…io mi stavo recando nel palazzo per una riparazione in un appartamento. Ho incontrato l'attore nelle scale e avendo chiesto informazioni sulla mia cliente, mi ha accompagnato a casa della stessa e mi ha aspettato. Quando siamo scesi, lui era davanti a me ed è scivolato verso la fine della rampa, dove ho visto vi era dello
“sporco”…è arrivato il fratello e io l'ho aiutato a farlo salire in auto. Non ricordo dell'arrivo dell'amministratore… il materiale sulle scale sembravano scarti di immondizia…”
Il teste non ha saputo rappresentare la causa della caduta ricordando genericamente la presenza in terra di “sporco – scarti di immondizia”, come tali visibili.
Ne deriva una piuttosto lacunosa rappresentazione dei fatti e dello stato dei luoghi.
Tale carenza probatoria non consente la Tribunale di ritenere dimostrata l'asserita presenza di liquido che può aver causato la caduta.
In base a tutto quanto esposto, non risultano adeguatamente e sufficientemente provati i fatti. Riferendoci ai principi dettati in ordine all'onere della prova è a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In questi due periodi è sintetizzato il concetto di onere della prova per l'attore (nel primo periodo) e di onere della prova per il convenuto (nel secondo periodo). Ed infatti, chi agisce in causa e chiede al giudice un provvedimento di condanna nei confronti di un avversario, non può limitarsi a descrivere la situazione concreta, a renderla credibile o verosimile. Deve anche dimostrare che quanto afferma corrisponde a verità. Alle parole devono cioè seguire i “fatti”. E i “fatti” sono le prove. Chi agisce in causa, quindi, non può solo lamentare la lesione di un proprio diritto, ma deve anche provare: Le prove sono quindi il cardine di tutto il processo. Senza di esse, la causa non può essere vinta. Si spiega così, il significato del primo comma dell'articolo del codice civile che regola l'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il che significa: chi agisce in giudizio deve provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere. In parole ancora più semplici: se si vuole ottenere tutela dal giudice bisogna provare a quest'ultimo ciò che si afferma. Lo stesso discorso, ma inverso, vale per il convenuto. Se l'attore dimostra l'esistenza di fatti che provano il proprio diritto, il convenuto dovrà fornire la cosiddetta prova contraria, ossia la dimostrazione che tali fatti in realtà non esistono o che si sono modificati o estinti definitivamente. Nel nostro caso, il convenuto non ha avuto necessità di fornire prova contraria in quanto non era rinvenibile, per come descritti in atti la prova fornita da parte attrice.
Ed ancora, agli atti non risultano depositate, da parte attrice foto che ritraggono lo stato dei luoghi al momento del sinistro. La Corte di Cassazione civile, in riferimento ai sinistri stradali, ma di certo attribuibile ad analoghe situazioni, sezione VI, con sentenza (ud. 14/06/2022, dep. 05/10/2022) n. 28924, intervenendo a proposito dell'onere della prova incombente sulla parte che chiede di essere risarcita dei danni subiti a seguito di incidente stradale, ha negato il risarcimento dei danni per mancata produzione delle foto. “ Ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non venga fatta alcuna foto del sinistro…”
Per questi motivi
la domanda proposta dall'attrice non può essere accolta.
Spese di lite
Ritiene questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di parte attrice, non potendo ritenersi, la richiesta di parte attrice, prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c. con esclusione delle spese di CTU che sono a carico di parte attrice.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Parte_1
, in persona dell'Amministratore pro- Controparte_1 tempore
• Rigetta la domanda di parte attrice;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
• Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 26 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso