Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4076 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 6287/2024 R.G.
premesso che, su richiesta delle parti, con ordinanza resa all'udienza del 23.1.2025 l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 21.5.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Anna Carbone - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.3.2024, il ricorrente, premesso di essere stato “dipendente nel ruolo della Giunta Regionale della Regione Campania dal 18.4.1990 al 30.1.2021, data di messa in quiescenza per “vecchiaia””, ha dedotto:
- che, dopo aver lavorato a tempo determinato per essere stato assunto dal Presidente della
Giunta Regionale della Campania nella qualità di Commissario Straordinario di Governo nell'ambito dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella Regione veniva immesso nel ruolo speciale della CP_1 Controparte_1 istituito ai sensi dell'art. 12 della legge nr. 730 del 1986;
- che l'amministrazione non rispettava le previsioni normative di cui al comma 4 di tale norma, all'art. 36 L.R. 27/1984, nonché di cui alla legge n. 28/1990 e, conseguentemente,
“non percepiva la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta con riferimento alla data ritenuta utile quale inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente, come certificata proprio dall'ultimo decreto di reinquadramento, in applicazione della L.730/1985”;
- che, pertanto, con ricorso depositato il 6.7.2017 chiedeva al Tribunale di Napoli la condanna della al pagamento in proprio favore della somma di € Controparte_1
14.550,50 a titolo di differenze retributive;
1
a pagare in proprio favore tale somma;
[...]
- che la procedeva al pagamento del suindicato importo di € 14.550,50 (oltre CP_1 interessi) a titolo di differenze retributive in favore dell'istante nel luglio 2020, nonché i relativi contributi dovuti all'Inps;
- che la convenuta, nel versare all'Inps tali contributi non indicava gli anni a cui essi dovevano essere riferiti;
- che, considerato che dai conteggi allegati alla suindicata sentenza n. 7441/2018 si evince che le differenze retributive gli sono state riconosciute in relazione al periodo dall'1/05/1990 al 30/06/2017, “la avrebbe dovuto effettuare il Controparte_1 versamento dei contributi con riferimento a ciascun mese di ciascun anno per i quali sono state liquidate le differenze retributive” medesime;
- che, tenuto conto del “meccanismo” normativo che regola la determinazione dell'entità del trattamento pensionistico, “laddove la avesse imputato Controparte_1 correttamente le quote reddituali discendenti dalle differenze liquidate, per il periodo sino al 31.12.1995 e, viceversa, le quote contributive relative per il periodo dall'1/01/1996 alla data di messa in quiescenza, l'importo del detto trattamento sarebbe stato superiore nella misura come indicata nei conteggi atteso che la quota reddituale avrebbe subito, utilmente, la rivalutazione, anno per anno, come innanzi indicata, al pari delle quote contributive, per il periodo successivo”;
- che “il trattamento previdenziale, quindi, in godimento del ricorrente è inferiore a quanto, lo stesso, avrebbe dovuto percepire, a causa dell'errore consumato, dalla
, errore che ha concretizzato un danno risarcibile per equivalente, Controparte_1 nella entità di cui ai conteggi allegati che tengono conto: 1) analiticamente della differenza retributiva mensile;
2) della quota contributiva relativa;
3) della rivalutazione ex art. 335/1995; 4) del tempo che decorrerà dalla data del pensionamento al termine della vita individuato come da valutazione effettuata dall'ISTAT sulla durata della "vita media".
Sulla base di tali premesse, ha adito il giudice del lavoro di questo Tribunale al fine di sentir:
Condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Controparte_1
€ 2.669,30; vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la che, contestando il Controparte_1 fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
In particolare ha dedotto:
- che, “”nel sottolineare che la suddivisione dei contributi previdenziali per anni non comporta necessariamente un vantaggio a livello previdenziale, la ha generato CP_1 per il ricorrente un flusso di dati in formato XML di denuncia contributiva con “V1 CAUSALE 7 MOTIVO DI UTLIZZO 3, suddividendo l'imponibile contributivo percepito da sentenza per ciascun anno di competenza”;
- che, “tale flusso è stato inserito nel programma di controllo e validazione CP_2
INPS, che, correttamente validato, ha creato un file criptato in formato UNIEMENS”;
- che “il predetto file è stato successivamente trasmesso al portale di denuncia UNIEMNS dell'INPS, con immediato rilascio della relativa ricevuta di corretto caricamento dati come di seguito indicati:
• ID Trasmissione: 90239602 del 1/01/2025 – (all.1); Parte_1
- che “tale processo va a costituire una denuncia integrativa e modificativa della posizione contributiva del ricorrente”;
2 - che, in ogni caso, “l'INPS recepisce le informazioni comunicate solo a distanza di un paio di mesi”.
All'udienza di discussione, su richiesta di parte ricorrente, la causa è stata rinviata per consentire alla stessa di “verificare l'effettiva regolarizzazione del pagamento dei contributi”.
***
La domanda è infondata.
Il ricorrente agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno che gli sarebbe derivato dalla circostanza per la quale la convenuta, nel versare all'Inps i contributi dovuti in relazione alle differenze retributive riconosciutegli dalla sentenza n. 7441/2018 in relazione al periodo dall'1.5.1990 al 30.6.2017, non avrebbe proceduto alla imputazione dei contributi medesimi ai singoli mesi e ai singoli anni di riferimento.
La nel difendersi ha sostanzialmente allegato: CP_1
- di aver proceduto nel gennaio 2025 ad una denuncia integrativa e modificativa della posizione contributiva del ricorrente “suddividendo l'imponibile contributivo percepito da sentenza per ciascun anno di competenza”;
- che, in ogni caso, “la suddivisione dei contributi previdenziali per anni non comporta necessariamente un vantaggio a livello previdenziale”.
Ciò posto, a prescindere dalla sussistenza o meno del danno lamentato dal ricorrente
(derivante dalla circostanza, contestata in memoria difensiva, per la quale il trattamento previdenziale in godimento del ricorrente sarebbe inferiore a quello che avrebbe percepito qualora la avesse imputato correttamente i contributi versati in relazione Controparte_1 alle differenze retributive riconosciutegli dalla suindicata sentenza n. 7441/2018), si osserva quanto segue.
Come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, il lavoratore è titolare del diritto soggettivo alla regolarità della posizione assicurativa.
Ciò in quanto quest'ultima costituisce il necessario presupposto, a meno che i contributi non siano prescritti, al conseguimento delle prestazioni previdenziali al verificarsi dell'evento dalle stesse protetto.
A mente dell'art. 2116, comma 2, c.c., poi, il danno da omissione contributiva:
- è ipotizzabile solo nel caso di sopraggiunta impossibilità del versamento dei contributi per intervenuta prescrizione degli stessi;
- si concretizza solo nel momento in cui, a causa della omessa contribuzione, il lavoratore non percepisce una determinata prestazione previdenziale, o la riceve in misura inferiore a quanto gli sarebbe spettato qualora il datore di lavoro avesse versato all'ente previdenziale tutti i contributi dovuti.
Prima che si verifichi la prescrizione dei contributi, dunque, il lavoratore può agire in giudizio solo al fine di ottenere una condanna alla regolarizzazione contributiva (cfr. da ultimo Cass. n. 11730/2024).
3 Il principio appena affermato, trovando applicazione nel caso di mancato versamento dei contributi, non può non valere anche nell'ipotesi “meno grave” di versamento dei contributi da parte del datore di lavoro senza la corretta imputazione ai periodi di competenza.
In ragione di quanto fin qui esposto, considerato che nel caso in esame non si verte in ipotesi di omissione contributiva, la domanda attorea - volta ad ottenere il risarcimento del danno pari ai superiori importi che avrebbe avuto diritto a percepire a titolo di pensione qualora la Regione avesse correttamente imputato i contributi per cui è causa versati all'Inps – deve essere rigettata.
In sostanza, il ricorrente avrebbe dovuto agire al fine di ottenere la condanna della convenuta alla regolarizzazione contributiva.
Ciò, peraltro, trova conferma della richiesta attorea, avanzata nelle “note scritte” depositate il 21.5.2025, volta ad ottenere l'autorizzazione ad “integrare la domanda nei sensi seguenti:
“Condannare la alla regolarizzazione della posizione contributiva Controparte_1 provvedendo al versamento dei contributi, rigorosamente rispettando il criterio di competenza in relazione alla imputazione cronologica delle somme liquidate in sentenza, assegnando il termine per l'adempimento”.
Ciò assorbe ogni questione in merito:
- alla corrispondenza o meno al vero che, come lamentato in ricorso, il ricorrente percepisce un trattamento pensionistico inferiore a quello spettantegli;
- alla denuncia integrativa all'Inps con la quale la ha dedotto di aver proceduto in CP_1 corso di causa alla corretta imputazione dei contributi versati in favore del ricorrente nell'anno 2020 in relazione al periodo dall'1.5.1990 al 30.6.2017.
Solo per completezza, si evidenzia che tale ultima circostanza allegata in memoria difensiva:
- sembra emergere dalla documentazione prodotta dalla convenuta, e segnatamente dalla
“Copia di Schema Logico Riparto UniEmens 1.pdf” e dalla relativa “ID Pt_1 Trasmissione – Ricevuta _90239602 Taddeo (2).pdf” (cfr. documenti 1 e 2);
- non risulta smentita dall'estratto contributivo prodotto dal ricorrente unitamente alle suindicate “note scritte” che, peraltro, come nello stesso specificato ha “carattere provvisorio” e “non ha valore certificativo”.
A prescindere da quanto esposto, infine, non è stato possibile accogliere la richiesta di integrazione della domanda, considerato che tale istanza si sostanzia in una domanda nuova (peraltro la stessa implicherebbe la necessaria presenza in giudizio anche dell'Inps) e, dunque, inammissibile.
In ogni caso, anche a voler interpretare la stessa come richiesta di autorizzazione alla modifica della domanda, non vi sarebbero gli estremi per poterla accogliere, visto che il ricorrente avrebbe potuto proporre la domanda di regolarizzazione contributiva già al momento del deposito del ricorso.
4 Al riguardo, infatti, si evidenzia che, diversamente da quanto dedotto dall'istante nelle “note scritte” a fondamento di tale richiesta di autorizzazione, è irrilevante che il D.L n. 202/2024 (convertito in L. 1572025) è intervenuto nel corso di giudizio, visto che al momento del deposito del ricorso i contributi per cui è causa non erano prescritti in ragione dell'art. 3, comma 10 bis, della L. 335/1995 applicabile “ratione temporis” (“i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019, non si applicano fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”).
In ragione della peculiarità della vicenda, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
In Napoli, il 22.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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