Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 6131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6131 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1108/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1108.24 R.G. e vertente tra
(numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Parte_1
C.C.I.A.A. di Napoli e codice fiscale: ; R.E.A.: Na 456027), con P.IVA_1
sede in Napoli, alla Via Aniello Falcone, 56, in persona del rappresentante legale in carica, Sig. rappresentata e difesa, anche in via Parte_2
disgiunta, per procura speciale estesa su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, autenticata sia in formato cartaceo che con idoneo dispositivo di firma digitale, dagli avv.ti Aurelio Marino (codice fiscale:
[...]
), (codice fiscale: C.F._1 Parte_3 [...]
) e (codice fiscale: C.F._2 Parte_4 C.F._3
), tutti con studio in Napoli, alla Riviera di Chiaia, 263, elettivamente
[...]
domiciliata presso i difensori ai domicili digitali per essi iscritti al Re . CP_1
e Email_1 Email_2
Email_3
Ricorrente
1
con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 Tower Controparte_2
A, (cod. fisc. e numero Reg. Imprese di Milano, ZA, NZ e OD
, capitale sociale Euro 21.277.874.388,48, Banca iscritta P.IVA_2
all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Albo dei CP_2
Gruppi Bancari cod. n. 3135.1 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi, (nella quale sono fuse per incorporazione le seguenti società:
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...] Controparte_6 Controparte_7
e
[...] Controparte_8 [...]
– con effetti giuridici dal 1.11.2010 - Controparte_9
per atto pubblico di fusione notaio di Torino del 19.10.2010 Persona_1
Rep.19430/12674 - registrato in pari data a Torino 1 al n. 6755 serie IT ed iscritto al Reg. Imprese di in data 22.10.2010), in persona del Dott. CP_4
nato a [...] il [...], giusta procura per atti e Controparte_10
operazioni della banca rilasciata, a rogito notaio in Milano del Persona_2
27/04/2022 rep. 54179 racc. 25135 – conferisce mandato a rappresentarla e difenderla nei termini di cui al mandato conferito con separato atto allegato in calce al presente, all'Avv. Andrea Sepe C.F. ed CodiceFiscale_4
elegge domicilio presso il di lui studio in Napoli alla Via Del Parco
Margherita, 24.
Resistente
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.6.25 le parti hanno concluso come segue:
Per l Controparte_2
è presente l'Avv. Andrea Sepe il quale in relazione all'ordinanza del Giudice del 15/05/2025 ed alla richiesta di argomentare quanto ai documenti 7) e 24) prodotti dalla scrivente difesa, fa presente che in sede di comparsa di costituzione e risposta ha depositato:
2
7) scheda riepilogativa del finanziamento di €. 98.250,00 n. 4703763 sottoscritto in data 13/08/2015 co riepilogo operazioni e pagamento rate, composto da n. 4 schede, la prima con rendiconto al 31/12/2016, la seconda con rendiconto al 31/12/2017, la terza con rendiconto al 31/12/2019 e la quarta con rendiconto al 05/11/2020;
Con successiva nota di deposito del 10/04/2025 in merito al medesimo finanziamento il sottoscritto depositava riepilogo al 31/12/2018.
Quanto al documento 7) concorda la scrivente difesa che successivamente nel deposito del 10/04/2025 è stato depositato il riepilogo del finanziamento relativo all'anno 2018. Pertanto, per tale richiesta il sottoscritto difensore dichiara di aver adempiuto all'obbligo di ostensione documentale del documento mancante.
Quanto al documento 24), scheda riepilogativa del finanziamento di €.
18.085,24, finanziamento n. 8344642, datato 11/10/2019 con riepilogo operazioni e pagamento rate, depositato in sede di comparsa di costituzione, consistente in una scheda riepilogativa al 31/12/2019, datata “Milano
31/03/2020”, mentre con successiva nota di deposito del 10/04/2025, sono stati depositati i riepiloghi al 31/12/2019 (datato Milano 31/03/2020) ed al
11/02/2020 (datato Milano 30/06/2020) con n. 2 schede.
E' opportuno precisare che nella nota di deposito del 10/04/2025 con il deposito del rendiconto Milano 31/03/2020 e Milano 30/06/2020, CP_2
nessun debito residuo vi era alla data dell'11/02/2020 quanto al finanziamento n. 8344642, ovvero saldo 0,00. Questo è quello che deve interessare al ricorrente ai fini dell'economia del giudizio.
Pertanto anche in questo caso il sottoscritto difensore dichiara di aver adempiuto all'obbligo di ostensione documentale del documento mancante.
Si riporta altresì al contenuto della comunicazione depositata sempre con nota di deposito del 10/04/2025, comunicazione dell' del 26/03/2025 in CP_2
riferimento alla posizione di mancato riscontro di Parte_1
rapporti di conto corrente con n. 11029119 e n. 10234575.
Di qui l'impossibilità oggettiva all'ostensione quanto ai suindicati rapporti;
3
Per il resto il sottoscritto si riporta integralmente al contenuto del precedente verbale di udienza del 18/04/2025.
È presente per la ricorrente: anche per delega degli avv.ti Marino e , l'avv. Parte_4 Parte_3
, il quale:
[...]
1. rappresenta che, all'udienza del 18/4/2025, la al capo A.2 Parte_1
delle conclusioni ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere tutti gli estratti conto e tutti i documenti oggetto del ricorso ex art. 281-decies al fine della pronuncia sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, mentre al successivo capo II delle conclusioni ha analiticamente indicato gli estratti conto e i documenti che la banca deve ancora consegnare, oggetto della domanda di condanna articolata al capo III delle conclusioni;
2. contesta che la possa avere anche solo una minima difficoltà rispetto CP_3
alla consegna degli estratti conto richiesti e non ancora prodotti;
a tal riguardo segnala Cass. 8173-2025 (Sez. I – Rel. Rolfi) alla cui stregua:
(i) il riferimento sistematico generale del diritto sostanziale agli estratti conto può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374
e 1375 c.c.;
(ii) che ormai lo stesso “originale” – e non la sola “copia” – delle registrazioni delle movimentazioni contabili bancarie è smaterializzato ed allocato su supposto informatizzato;
(iii) che un'interpretazione adeguata alla realtà dei tempi, impone di intendere l'art. 119 T.u.b. come espressione di un diritto al “dato”, quale che sia il supporto sul quale lo stesso viene poi ad essere incorporato e conservato. È da credere, allora, che la non possa avere la ben che minima difficoltà a CP_3
riprodurre i dati presenti sui propri supporti informatici, visti anche i tempi di impianto dei rapporti, tutti di epoca digitale perché successivi al giugno 2001.
Tanto premesso, l'avv. si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi e Pt_3
verbali di causa e chiede che l'On.le Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: 4
I. accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere da Parte_1
I.1 le informazioni di seguito indicate: Controparte_2
a. con riguardo al conto 3373417, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto;
b. con riguardo al conto 10244658, la data di impianto e tutte le numerazioni
(eventualmente) avute nel corso del rapporto;
c. con riguardo al conto 10095773, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
d. con riguardo al conto 401234314, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto e la data di impianto;
e. con riguardo al conto 11029119, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
f. con riguardo al conto 10234575, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
I.2 tutti gli estratti conto e i documenti indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
II. accertare e dichiarare che, pur all'esito delle consegne frazionate avvenute nel corso del processo, non ha ancora fornito le informazioni Controparte_2
di cui al capo I.1 che precede e non ha ancora consegnato i documenti di seguito riportati:
II.
1. rispetto al rapporto n. 3373417, gli estratti conto ordinari dall'impianto del rapporto al 30.11.2009, nonché gli estratti scalari ed i prospetti liquidazione competenze dall'impianto del rapporto al 30.9.2009;
II.
2. rispetto al rapporto n. 0010244658, gli estratti ordinari, gli estratti scalari ed i prospetti liquidazione competenze dall'impianto del rapporto al
30.9.2009;
II.
3. rispetto al rapporto n. 10095773, gli estratti ordinari, gli estratti scalari ed i prospetti liquidazione competenze dall'impianto del rapporto al 30.9.2009; 5
II.
4. rispetto ai rapporti n. 11029119 e 10234575 gli estratti ordinari e scalari dall'impianto all'estinzione.
III. condannare alla consegna delle informazioni e dei Controparte_2
documenti indicati al capo che precede;
IV. ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., condannare Controparte_2
a pagare alla per ogni giorno di ritardo nella consegna Parte_1
delle informazioni e/o dei documenti, € 1.000,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che l'On.le Tribunale, eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
V. anche alla stregua del principio della soccombenza virtuale (da considerare per le consegne frazionate avvenute nel processo, determinative di una parziale cessazione della materia del contendere), condannare Controparte_2
alla refusione delle spese e competenze di giudizio, con le maggiorazioni dovute per accessori previdenziali e tributari, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati per anticipo fattone.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato alla parte resistente, (da ora ricorrente, istante) nel premettere di Parte_1
aver stragiudizialmente richiesto la documentazione bancaria alla CP_2
(da ora resistente, banca ) adiva il tribunale al fine di sentir condannare
[...]
la banca alla consegna della seguente documentazione come meglio indicata nelle conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere da Parte_1
le informazioni di seguito indicate: Controparte_2
con riguardo al conto 3373417, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto;
con riguardo al conto 10244658, la data di impianto e tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto;
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con riguardo al conto 10095773, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
con riguardo al conto 401234314, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto e la data di impianto;
con riguardo al conto 11029119, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
con riguardo al conto 10234575, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
gli estratti conto e i documenti di seguito indicati:
- con riguardo al conto 3373417, al conto 10244658 al conto 10095773 al conto 401234314;
con riguardo al conto 10095773:
la consegna degli estratti conto e degli scalari dall'1.10.12 alla data di estinzione;
con riguardo al conto 11029119 e con riguardo al conto 10234575 la consegna degli estratti conto e degli scalari dalla data di accensione sino alla data di estinzione;
con riguardo ai mutui del 29/3/2011, del 14/11/2011, del 19/7/2013, dell'11/11/2013, del 13/8/2015, del 26/7/2017, del 19/4/2018, del 2/5/2018,
del 12/6/2018, del 28/8/2018, del 3/9/2018, del 12/10/2018, del 14/12/2018,
del 20/12/2018, del12/2/2019, del 22/3/2019, del 15/4/2019, del 26/4/2019,
del 13/6/2019, del 6/8/2019, del 27/8/2017, dell'11/10/2019, del 6/12/2019, e del 17/12/2019, dell'11/2/2020 e del 5/11/2020, le quietanze di pagamento di ogni singola rata pagata, con indicazione analitica di quanto versato per
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capitale, interessi e spese, nonché un riepilogo dell'ammortamento con indicazione delle rate pagate;
per l'effetto, condannare a fornire alla le Controparte_2 Parte_1
informazioni, gli estratti conto e i documenti indicati a capi che precedono;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., condannare a Controparte_2
pagare alla per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione Parte_1
della consegna, € 1.000,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che l'On.le Tribunale, anche in via equitativa, riterrà di giustizia;
in ogni caso, condannare alla refusione delle spese e Controparte_2
competenze di giudizio, con le maggiorazioni dovute per accessori previdenziali e tributari, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati per anticipo fattone.
In fatto e diritto premetteva che :
-il 3/7/2001, la impiantò presso il Credito Italiano s.p.a., Parte_1
filiale di Napoli – Agenzia di Via Scarlatti, il conto corrente di corrispondenza
84000, ricodificato 3373417 dal 3/1/2003. Immediatamente, l' accordò CP_11
alla correntista un finanziamento organizzato sotto la forma tecnica dell'apertura di credito, con validità sino a revoca (mai intimata), di importo superiore ad € 5 mila e mai inferiore al massimo della esposizione debitoria tempo per tempo espressa dalle scritture del conto. Il 20/6/2002, il Credito
Italiano s.p.a. variò la denominazione in Seguì presso Controparte_3
il medesimo stabilimento bancario:
- l'impianto del conto anticipi 10244658, in cui trovò regolamento una linea di finanziamento autoliquidante, di classe superiore ad € 300 mila, organizzata sotto la forma tecnica dell'anticipo su fatture al salvo buon fine, recante validità sino a revoca;
il conto è cessato il 12/11/2013 con saldo zero;
- l'impianto del conto anticipi 10095773, in cui trovò regolamento una linea di finanziamento autoliquidante, di classe superiore ad € 200 mila, organizzata
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sotto la forma tecnica dell'anticipo su fatture al salvo buon fine recante validità sino a revoca.
La impiantò presso il medesimo stabilimento bancario Pt_1 Parte_1
anche il conto 401234314, in cui fu gestita una linea di finanziamento denominata flexicredito, di classe superiore ad € 100 mila. L'affidamento fu regolato nel c/c 401234314 anche quanto all'addebito delle spese, commissioni e interessi. Al 30/12/2015 (ultimo estratto pervenuto), il conto esponeva saldo a debito della correntista per € 43,58.
La accese anche i conti 11029119 e 10234575, in cui furono Parte_1
gestite linee di finanziamento organizzate sotto la forma tecnica dell'apertura di credito, di classe superiore ad € 5 mila.
Il 20/10/2008, (codice fiscale: ; già Controparte_3 P.IVA_3
Credito Italiano s.p.a.), il Controparte_4 Controparte_5
e furono incorporate da (codice
[...] Controparte_12 Controparte_2
fiscale . P.IVA_2
Quest'ultima, immediatamente dopo, conferì a soggetto nuovo e diverso –
(codice fiscale: , già Controparte_4 P.IVA_4
denominata – il ramo d'azienda bancaria Controparte_13
denominato Retail Centro Sud Italia s.p.a., cui appartenevano i rapporti intrattenuti con Parte_1
Con efficacia dall'1/11/2010, (codice fiscale: Controparte_2 P.IVA_2
ha incorporato (codice fiscale: ). Controparte_4 P.IVA_4
Per l'effetto, è subentrata in tutti i rapporti, giuridici e economici, attivi e passivi, imputabili alla società incorporata, ivi comprese le relazioni commerciali intercorse e intercorrenti con la Seguì Parte_1
presso (Filiale di Napoli – Agenzia di Via Scarlatti): Controparte_2
- in data 21/2/2012, l'impianto del conto 101933860, in cui trovò regolamento una linea di finanziamento organizzata sotto la forma tecnica della sovvenzione, di € 100 mila;
il conto è cessato il 17/10/2012 con saldo zero;
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- il 24/10/2013, l'impianto del conto anticipi 102888258, in cui trovò regolamento una linea di finanziamento autoliquidante, di classe superiore ad
€ 200 mila, organizzata sotto la forma tecnica dell'anticipo su fatture al salvo buon fine, recante validità sino a revoca;
il conto è cessato il 2/12/2020 con saldo zero;
- il 25/10/2013, l'impianto del conto anticipi 102883784, in cui trovò regolamento una linea di finanziamento autoliquidante, di classe superiore ad
€ 100 mila, organizzata sotto la forma tecnica dell'anticipo su Ri.Ba. al salvo buon fine, recante validità sino a revoca;
il conto è cessato il 24/3/2022 con saldo zero;
- il 2/1/2014, l'impianto del conto anticipi 102883663, in cui trovò regolamento una linea di finanziamento autoliquidante, di classe superiore ad
€ 100 mila, organizzata sotto la forma tecnica dell'anticipo su fatture al salvo buon fine, recante validità sino a revoca;
il conto è cessato il 24/3/2020 con saldo zero;
- il 28/3/2018, l'impianto del conto anticipi 105177795, in cui trovò regolamento una linea di finanziamento autoliquidante, di classe superiore ad
€ 100 mila, organizzata sotto la forma tecnica dell'anticipo su fatture e/o su documenti commerciali al salvo buon fine, recante validità sino a revoca;
il conto è stato estinto il 15/10/2018 con saldo zero.
Anche con questi finanziamenti, la banca si obbligò ad anticipare in via finanziaria la carta commerciale della correntista entro il tetto dell'affidamento e secondo limiti di gradimento da gestire secondo buona fede;
per le caratteristiche del finanziamento, la correntista poteva disporre solo degli importi di volta in volta accreditati in virtù dei singoli anticipi finanziari.
Le competenze (interessi, spese e commissioni) ascritte alla correntista per esposizioni dei conti 10244658, 10095773, 101933860, 102888258,
102883784, 102883663 e 105177795 sono state costantemente addebitate,
10
mercé giro, sul c/c di corrispondenza 3373417, di cui, tempo per tempo, concorsero a formare il saldo di periodo e nel quale, in ogni tempo, furono sottoposte a trimestrale capitalizzazione.
I predetti conti e i finanziamenti in essi regolati furono autonomi rispetto al c/c 3373417 e all'apertura di credito in esso regolata. Il collegamento è sempre stato solo di mero fatto. La circostanza che i ricavi conseguiti attraverso le operazioni di anticipazione confluissero nel c/c di corrispondenza non esclude né pone in dubbio l'autonomia.
Nel corso della relazione commerciale, erogò alla Controparte_2 [...]
i seguenti 27 mutui chirografari: Parte_1
il 29/3/2011, un mutuo di € 59.700,00;
il 14/11/2011, un mutuo di € 83.160,00;
il 19/7/2013, un mutuo di € 79.200,00;
l'11/11/2013, un mutuo di € 495.000,00;
il 13/8/2015, un mutuo di € 98.250,00;
il 26/7/2017, un mutuo di € 198.000,00;
il 19/4/2018, un mutuo di € 29.953,69;
il 2/5/2018, un mutuo di € 46.266,16;
il 12/6/2018, un mutuo di € 17.125,27;
il 28/8/2018, un mutuo di € 29.864,18;
il 3/9/2018, un mutuo di € 46.797,70;
il 12/10/2018, un mutuo di € 17.531,10;
il 14/12/2018, un mutuo di € 30.298,37;
il 20/12/2018, un mutuo di € 47.361,39;
il 12/2/2019, un mutuo di € 17.782,54;
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il 22/3/2019, un mutuo di € 198.000,00;
il 15/4/2019, un mutuo di € 30.336,36;
il 26/4/2019, un mutuo di € 48.972,62;
il 13/6/2019, un mutuo di € 18.773,91;
il 6/8/2019, un mutuo di € 30.959,87;
il 27/8/2017, un mutuo di € 49.660,24;
l'11/10/2019, un mutuo di € 18.085,63;
il 6/12/2019, un mutuo di € 31.516,76;
il 17/12/2019, un mutuo di € 49.272,33;
l'11/2/2020, un mutuo di € 18.601,72;
il 5/11/2020, un mutuo di € 505.410,00;
il 5/11/2020, un mutuo di 229.708,71.
Con p.e.c. del 4/6/2023 la ricorrente ha chiesto ad alcune CP_2
informazioni e la consegna della documentazione relativa ai contratti intercorsi tra le parti (per l'esatto contenuto della richiesta si richiama pagina
5,6,7 del ricorso), a seguito di parziale consegna da parte della banca tramite la comunicazione del 14/8/2023, la ricorrente ribadiva nella medesima data,
l'interesse a tutta la documentazione richiesta anche ultradecennale.
A fronte dell'inerzia della banca, la ricorrente adiva in via d'urgenza, ex art. 700 c.p.c. il tribunale al fine di ottenere un provvedimento cautelare di condanna alla consegna della documentazione di cui alle richieste rimaste inevase.
Nel corso del giudizio, la banca depositava ulteriore documentazione. Il ricorso veniva rigettato per l'assenza del periculum in mora.
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Tanto premesso, formulava le su rassegnate conclusioni per ottenere le informazioni e la documentazione contabile su indicate ed ancora mancanti.
Si costituiva parte resistente, la quale nel chiedere rigettarsi l'avversa pretesa, formulava le seguenti conclusioni:
“I – In via preliminare: dichiarare la domanda inammissibile e/o improcedibile, in quanto la parte attrice (ricorrente) non ha esperito preliminarmente il tentativo obbligatorio di conciliazione ex D.L. 69/2013 dal momento che la materia bancaria è sottoposta “rationae materiae” a tale condizione preliminare;
II – Per tutti i motivi sin qui esposti sub n. I, II, III, IV, V e VI, che abbiansi qui integralmente ripetuti e trascritti, trattandosi di richieste di documenti decorrenti dal 04/06/2023 a ritroso, oltre l'obbligo di conservazione decennale, dalla richiesta medesima o in ogni caso dalla chiusura del rapporto, accertarsi e dichiararsi la illegittimità ed inammissibilità della richiesta;
III – In ogni caso, accertare e dichiarare il comportamento di perfetta buona fede tenuto nella fattispecie dall che ha fornito le informazioni Controparte_2
e la documentazione richiesta, nei limiti e nel rispetto del decennio dalla medesima del 04/06/2023, giusta comunicazione PEC del 20/12/2023 relativamente al giudizio cautelare RG. 24081/2023 e con la documentazione offerta in comunicazione con il presente giudizio;
IV – in virtù di quanto sub VII condannarsi la alle Parte_1
spese di giudizio ex art. 91 c.p.c.;
V - in via subordinata: qualora il Giudicante monocratico adito non dovesse interpretare in modo analogo allo scrivente i fatti di causa, chiede compensarsi le spese di giudizio in deroga all'art. 91 c.p.c., dal momento che la Cassazione
è unanime nel ritenere che la violazione del principio del c.d. giusto processo nel senso di sottoporre al giudicante più contenziosi, che ben potevano essere evitati, va sanzionata nel governo delle spese processuali, facendo applicazione del criterio della soccombenza. 13
Di qui quanto meno la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti anche in relazione al comportamento di fatto e processuale, positivo, concludente e di buona fede dell ”. Controparte_2
A corredo delle conclusioni, in sede di comparsa di risposta tempestivamente depositata, deduceva in primis la necessità del previo esperimento della procedura obbligatoria di mediazione di cui all'art. 5 comma I° bis del D. Lgs.
N. 28/2010 e ss. mod. ex D.L. 69/2013, nel merito, la buona fede della banca nella fase esecutiva della consegna. Sollevava l'eccezione di prescrizione del diritto alla consegna per la documentazione di cui ad oltre un decennio dalla previa richiesta risalente al 04/06/2023.
Precisava quanto segue con riferimento ai rapporti di conto corrente:
• c/c n. 3373417 (già n. 84000 rinumerato in data 03/01/2003) acceso in data 03/07/2001 ed attualmente in essere con saldo creditore – non vengono consegnati gli estratti dalla data di apertura al 31/12/2009 trattandosi di documentazione ante decennio;
sono già stati consegnati e trasmessi gli estratti conto ordinari e scalari dal 01/04/2023 al 31/05/2023 gusta comunicazione PEC del 20/12/2023 del sottoscritto procuratore che si deposita;
• c/c n. 10244658 acceso in data 18/05/2004 e chiuso in data 12/11/2013 non vengono consegnati gli estratti dalla data di apertura al 31/12/2009 trattandosi di documentazione ante decennio;
• c/c n. 10095773 acceso in data 21/07/2003 e chiuso in data 17/12/2012, trattasi di rapporto estinto ante decennio per cui nulla è dovuto;
• c/c n. 401234314 acceso in data 07/10/2009 e chiuso in data
13/04/2016, non vengono consegnati gli estratti dalla data di apertura al
31/12/2009 trattandosi di documentazione ante decennio;
sono già stati consegnati e trasmessi gli estratti conto ordinari e scalari dal 31/05/2013 al
13/04/2016 gusta comunicazione PEC del 20/12/2023 del sottoscritto procuratore che si deposita;
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• c/c n. 11029119 il predetto rapporto è stato estinto ante decennio;
• c/c n. 10234575 il predetto rapporto è stato estinto ante decennio.
Con riguardo alla richiesta relativa al conto n. 3373417 contenuta a pagina 6 di 32, di fornire gli estratti conto ordinari e scalari dalla data di impianto al
31/12/2009, gli estratti conto ordinari dal 01/05/2023 al 31/05/2023 e gli estratti conto scalari dal 01/04/2023 al 31/05/2023, osservava che (si riporta estratto della comparsa per semplicità espositiva):
“Quanto alla prima richiesta data dell'impianto alla data del 31/12/2009, la medesima è inammissibile ai sensi dell'art. 119 comma IV° TUB in uno al comb. disp. dell'art. 2220 c.c. per quanto meglio in appresso si argomenterà al capo “V – Sul diritto alle informazioni e sul diritto alla consegna della documentazione “a contrariis” si osserva:” della presente comparsa di costituzione e risposta;
quanto alle altre due richieste (e/c ordinari 01/05/2023 al 31/05/2023 ed e/c scalari dal 01/04/2023 al 31/05/2023), la richiesta di ostensione è già stata adempiuta dall con comunicazione PEC Controparte_2
del 20/12/2023 del sottoscritto difensore, nell'ambito del precedente giudizio ex art. 700 c.p.c. RG. 24081/2023;
• quanto alla seconda richiesta relativa al conto n. 10244658 di fornire gli estratti conto ordinari e scalari dalla data dell'impianto alla data del
31/12/2009 la medesima è inammissibile ai sensi dell'art. 119 comma IV°
TUB in uno al comb. disp. dell'art. 2220 c.c. come sopra meglio argomentato sub A);
• quanto alla terza richiesta relativa al conto n. 10095773 di fornire gli estratti conto ordinari e scalari dalla data dell'impianto alla data del
31/12/2009, nonché di fornire gli estratti conto ordinari e scalari dalla data del
01/10/2012 alla data di estinzione le medesime sono inammissibili ai sensi dell'art. 119 comma IV° TUB in uno al comb. disp. dell'art. 2220 c.c. come sopra meglio argomentato sub A);
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• quanto alla quarta richiesta relativa al conto n. 401234314 di fornire gli estratti conto ordinari e scalari dalla data dell'impianto alla data del
31/12/2009, la medesima è inammissibile ai sensi dell'art. 119 comma IV°
TUB in uno al comb. disp. dell'art. 2220 c.c. come sopra meglio argomentato sub A);
• quanto alla altra richiesta di fornire gli estratti conto ordinari e scalari dalla data del 01/01/2016 alla data di estinzione, la richiesta di ostensione è già stata adempiuta dall con comunicazione PEC del Controparte_2
20/12/2023 del sottoscritto difensore, nell'ambito del precedente giudizio ex art. 700 c.p.c. RG. 24081/2023;
• quanto alla quinta richiesta relativa al conto n. 11029119 di pagina 6 di
32 e pagina 7 di 32, di fornire gli estratti conto ordinari e scalari dalla data dell'impianto alla data di estinzione, la medesima è inammissibile ai sensi dell'art. 119 comma IV° TUB in uno al comb. disp. dell'art. 2220 c.c. come sopra meglio argomentato sub A);
• quanto alla sesta richiesta relativa al conto n. 10234575 di pagina 7 di
32, di fornire gli estratti conto ordinari e scalari dalla data dell'impianto alla data di estinzione, la medesima è inammissibile ai sensi dell'art. 119 comma
IV° TUB in uno al comb. disp. dell'art. 2220 c.c. come sopra meglio argomentato sub A)”.
In ordine alla documentazione afferente i mutui chirografari intestati a
[...]
come richiesti in ricorso, l consegnava integralmente Parte_1 CP_2
la documentazione contrattuale richiamata dal ricorrente in allegato alla comparsa di costituzione.
Deduceva inoltre l'abuso del processo e la violazione del principio del ne bis in idem, della ricorrente atteso che, aveva già in precedenza proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. per la medesima documentazione ed era stato rigettato per assenza del periculum in mora dovendo al più proporre reclamo al collegio per chiedere la revoca o la riforma del provvedimento cautelare di rigetto già
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emesso non potendo, sosteneva la banca, ricorrere direttamente al giudizio ordinario di cognizione atteso il consolidamento del provvedimento cautelare c.d. giudicato cautelare.
Deduceva inoltre che, non essendo controversa la sussistenza del contratto, avendo indicato parte ricorrente il numero di rapporto, si poteva presumere che il correntista ne avesse già avuta copia a suo tempo, e pertanto non appariva conforme a buona fede una richiesta indiscriminata di documenti che – fino a prova contraria – si presumono essere già stati dati al cliente.
Richiamava il recente orientamento della Suprema Corte, Cass. Civ., n.
24641/2021, secondo cui: “Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio ha […] natura di diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica “finale”, e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669)” e l'arresto di cui all' ordinanza n. 35039 del
29/11/2022, con cui la Corte di Cassazione ha chiarito che “il correntista ha diritto a ricevere, su propria istanza, unicamente gli estratti conto relativi all'ultimo decennio. In sintesi, gli estratti conto, secondo la Corte, rientrano nella documentazione cui fa riferimento il quarto comma dell'art.119 TUB, che espressamente prevede il limite decennale” ed il principio del “sacrificio apprezzabile dell'interesse proprio” posto agli obblighi accessori di protezione della controparte.
“Risulterebbe, infatti, contraria proprio al principio di buona fede l'imposizione all'istituto di credito (il quale tra l'altro provvede all'invio periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare) dell'onere di preservare in modo integrale e completo, oltre il decennio, tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con i clienti – consumatori, trattandosi di incombenza estremamente dispendiosa, siccome
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impositiva dell'obbligo di conservare potenzialmente all'infinito una massa indeterminata di dati (Cass. Civ., 30/06/2023, n. 18574)”.
Ribadiva inoltre che con comunicazione a mezzo PEC del 20/12/2023 aveva già consegnato al legale di controparte tutta la documentazione bancaria richiesta in suo possesso ovvero, quanto al conto di c/c n. 3373417 (già n.
84000) gli estratti conto e scalari dal 01/04/2023 al 31/05/2023 e quanto al conto di c/c n. 401234314, gli estratti conto e scalari dal 31/05/2013 al
13/04/2016. Ribadiva che per tutti gli altri rapporti, i medesimi non venivano rinvenuti negli archivi della banca ( forse perché estinti oltre dieci anni orsono, allorquando i rapporti non appartenevano neanche alla comparente).
Evidenziava inoltre che tra le parti, il rapporto bancario in corso era regolato dallo strumento contrattuale del “contratto di banca multicanale”, il quale consente ai clienti di richiedere informazioni sui rapporti bancari ed effettuare operazioni dispositive tramite PC, telefonino, smartphone etc., in presenza di codice di accesso e codice PIN che si deposita.
Ed infatti, a tal proposito, sin dalla data 25/07/2013, il legale rapp.te della società ricorrente utilizzando le credenziali di accesso a lui dedicate, era libero di avere accesso al conto tramite internet banking ed era quindi autorizzato alle operazioni di cui alla pagina 5/20 del contratto multicanale, potendo estrarre tutti la documentazione di cui aveva bisogno, ed in particolare sotto la dizione “Profilo Informativo” poteva accedere alle seguenti informazioni e/o documentazione: “Conto Correnti: saldo e movimenti del rapporto. Deposito titoli posizione deposito. Quotazioni on line dei titoli e news”.
Conseguiva che, autonomamente ed unilateralmente il ricorrente avrebbe potuto “motu proprio”, in via telematica, da una propria postazione PC o tramite il proprio telefonino cellulare, procedere ad acquisire tutti documenti oggetto della presente ostensione documentale giudiziale, da circa 10 anni, senza gravare i ruoli giudiziari di attività inerenti lo “jus postulandi” del tutto ultronee.
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Infine, in ordine alla richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c., di cui ne chiedeva il rigetto, in via subordinata invitava il giudicante a “stabilire sia un termine di decorrenza, c.d. termine iniziale, quanto all'applicazione della misura, sia un termine finale, ovvero stabilirne la durata, per evitare che il rimedio sanzionatorio acquisisca una funzione ed una portata a vantaggio di chi la consegue prettamente speculatorio ed altamente sanzionatorio quasi che il creditore preferisca il formarsi del secondo titolo esecutivo (art. 614 bis c.p.c.) quale più fruttuoso del primo titolo esecutivo rimasto ineseguito per causa di evento fortuito o forza maggiore”.
Acquisita la documentazione, disposto infruttuosamente il procedimento di mediazione ex art. 5 dlgs n. 28 del 2010, depositato l'originale del contratto multicanale indicato dalla banca, in sede di udienza del 15.10.24, parte ricorrente deduceva in ordine al contratto multicanale:
“ Il contratto tratta unicamente i conti n.3373417, n.401234314, n.10144658 ed i mutui 6447417 e 4348693 ed il conto deposito titoli 169982237.
Pertanto, gli unici rapporti oggetto di causa potenzialmente interessati dal documento sono i conti 3373417, 401234314, 10144658.
Sennonché, la documentazione oggetto di domanda relativa ai conti 3373417,
401234314, 10144658 è anteriore al 31/12/2009; trattasi di documenti emessi ben 4 anni prima della stipula del contratto, che, invero, si occupa, per espressa previsione negoziale, esclusivamente delle comunicazioni emesse nel periodo successivo alla sua stipula, quindi giammai la avrebbe Parte_1
potuto estrarre tramite il servizio multicanale i documenti oggetto di domanda.
A quanto sopra è da aggiungere che, tra i rapporti oggetto di causa cui il contratto sembra riferirsi, il conto corrente 3373417 è l'unico ad essere ancora acceso. Viceversa, il conto 401234314 fu estinto il 13/4/2016, mentre il conto
10144658 fu estinto il 12/11/2013. Il che determina che il servizio multicanale
è sicuramente non più attivo per i conti 401234314 e 10144658 da quasi un
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decennio. Ragione di più per affermare che la mai potrebbe o Parte_1
avrebbe potuto estrarre online i documenti oggetto di domanda”.
In data 10.04.25, il legale della resistente depositava comunicazione proveniente da con data del 26.3.25 dal seguente tenore: Controparte_2
All'udienza del 18.4.25, parte ricorrente ne contestava il deposito perché intempestivo oltre che irrilevante atteso che : “la comunicazione conchiude fatti che erano conosciuti dalla banca o, comunque, nella sua sfera di conoscibilità da tempo addietro alla costituzione in giudizio;
talchè la produzione medesima è da ritenere inammissibile, perché avvenuta a termini istruttori scaduti e senza neppure istanza di rimessione in termini, questa necessaria non solo rispetto al documento in sè, ma anche rispetto alla nuova attività assertiva con esso surrettiziamente compiuta;
sul secondo registro
(irrilevanza) evidenzia che il documento è privo di significato probatorio sia perché a nessuna parte è consentito con proprie dichiarazioni formare prova in proprio favore (Cass. 16669-2024; 25836-2020; 4820-2012), ammesso, solo per ipotesi del terzo tipo, che il sottoscrittore possa avere la rappresentanza della banca, sia perché nell'ordinamento non è prevista una generica fungibilità tra la testimonianza, che è il modo attraverso cui la scienza del terzo entra nel processo, e la dichiarazione scritta;
Il ricorrente contesta che la possa avere anche solo una minima CP_3
difficoltà rispetto alla consegna degli estratti conto richiesti e non ancora prodotti;
a tal riguardo segnala Cass. 8173-2025 (Sez. I – Rel. Rolfi) alla cui stregua:
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(i) il riferimento sistematico generale del diritto sostanziale agli estratti conto può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.;
(ii) che ormai lo stesso “originale” – e non la sola “copia” – delle registrazioni delle movimentazioni contabili bancarie è smaterializzato ed allocato su supposto informatizzato;
(iii) che un'interpretazione adeguata alla realtà dei tempi, impone di intendere l'art. 119 T.u.b. come espressione di un diritto al “dato”, quale che sia il supporto sul quale lo stesso viene poi ad essere incorporato e conservato. È da credere, allora, che la non possa avere la ben che minima difficoltà CP_3
a riprodurre i dati richiesti, visti anche i tempi di impianto dei rapporti, tutti di epoca digitale perché successivi al giugno 2001”.
Tanto premesso, in ordine alla necessità dell'integrazione della consegna e della comunicazione di informazioni chiedeva accogliersi la richiesta di condanna a fornire le seguenti informazioni:
a. con riguardo al conto 3373417, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto;
b. con riguardo al conto 10244658, la data di impianto e tutte le numerazioni
(eventualmente) avute nel corso del rapporto;
c. con riguardo al conto 10095773, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
d. con riguardo al conto 401234314, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto e la data di impianto;
e. con riguardo al conto 11029119, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
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f. con riguardo al conto 10234575, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
Con ordinanza del 15.5.25, il giudice istruttore, rimetteva la causa sul ruolo al fine di invitare le parti al contraddittorio sull'effettiva documentazione in atti con la seguente ordinanza:
“Ritenuto che, in sede di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. parte ricorrente indicava dettagliatamente il numero dei rapporti/contratti di cui chiedeva informazioni e/o la consegna della documentazione ad essi relativa (si richiamano per l'esatta indicazione del contenuto della richiesta di condanna le pagine da 26 a 28 del ricorso);
considerato che, con ordinanza del 13.11.24 il giudice prendeva atto di sopravvenuti depositi in corso di giudizio di documentazione sia pure parziale e che:” all'udienza del 15.10.24 parte ricorrente ha precisato che “ CP_2
ancora deve consegnare i seguenti documenti:
-- rispetto al conto 3373417, estratti ordinari e scalari dall'impianto al
31/12/2009;
-- rispetto al conto 10244658, estratti ordinari e scalari dall'impianto al
31/12/2009;
-- rispetto al conto 401234314, estratti ordinari e scalari dall'impianto al
31/12/2009;
-- rispetto al conto 10095773, estratti ordinari e scalari dall'impianto al
31/12/2009 e dall'1/1/2012 all'estinzione;
-- rispetto ai conti 11029119 e 10234575, estratti ordinari e scalari dall'impianto all'estinzione;
-- rispetto al mutuo 470376 del 13/8/2015, quietanze e rendiconti delle rate pagate nell'anno 2018;
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-- rispetto al mutuo 8344642 dell'11/10/2019, quietanze e rendiconti delle rate pagate”, con ciò invitando a precisare se fosse stata ristretta la domanda alla luce della documentazione nelle more depositata con comparsa di costituzione da parte della Controparte_2
considerato che in data 10.04.25 depositava ulteriore parziale Controparte_2
documentazione di cui alla richiesta del ricorrente;
rilevato che in sede di udienza del 18.4.25, il legale di parte ricorrente così formulava le conclusioni :
“A. accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere da Parte_1
Controparte_2
A.1 le informazioni di seguito indicate:
a. con riguardo al conto 3373417, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto;
b. con riguardo al conto 10244658, la data di impianto e tutte le numerazioni
(eventualmente) avute nel corso del rapporto;
c. con riguardo al conto 10095773, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
d. con riguardo al conto 401234314, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto e la data di impianto;
e. con riguardo al conto 11029119, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
f. con riguardo al conto 10234575, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
A.2 gli estratti conto e i documenti indicati in ricorso”.
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Ritenuto che con l'espressione “gli estratti conto e i documenti indicati in ricorso” appare non tenersi conto dei depositi parziali nelle more intervenuti con ciò necessitando la richiesta di chiarimento nei confronti di parte ricorrente e nel contraddittorio con la resistente, del seguente tenore:
“specifichi la ricorrente l'esatta portata della domanda di consegna delle informazioni e documentazioni di cui al presente giudizio, alla luce delle consegne parziali nelle more intervenute ad opera della resistente”.
Considerato inoltre che, in sede di comparsa di risposta, tra l'altro, parte resistente allegava di aver depositato il documento n. 24) “Scheda riepilogativa del finanziamento di €. 18.085,63 sottoscritto in data 11/10/2019 con riepilogo operazioni e pagamento rate”, ed il documento 7) “Scheda riepilogativa del finanziamento di €. 98.250,00 sottoscritto in data 13/08/2015 con riepilogo operazioni e pagamento rate”, circostanza invero contestata da parte resistente all'udienza del 18.4.25 (per il documento numero 7 invero la contestazione è solo per la mancanza del riepilogo anno 2018);
Tanto premesso invitava le parti al contraddittorio sulle questioni indicate.
All'udienza del 13.06.25 la causa veniva nuovamente assegnata in decisione, parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale su richiamato della predetta udienza.
Tutto quanto premesso, si osserva.
1) Sull'ammissibilità della domanda.
Il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. integra un'azione di merito sia pure non nelle forme ordinarie del giudizio di cognizione, ma con un rito diverso, alternativo, che si conclude pure sempre con sentenza idonea a definire il giudizio ed al passaggio in giudicato. Ne consegue che le doglianze della resistente circa l'inammissibilità del ricorso atteso il previo esperimento della
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procedura di urgenza non seguita da reclamo, sono del tutto infondate per almeno due ordini di ragioni.
In limine, qualunque pronunzia cautelare è destinata ad essere superata – per le sue caratteristiche ontologiche – dalla decisione sulla medesima pretesa nel merito, inoltre, sostenere che al rigetto delle prime cure del rimedio cautelare debba seguire necessariamente anche la fase del reclamo, trascura la natura solo eventuale di tale fase, rimessa al libero apprezzamento del soccombente che, in tale fattispecie, ha evidentemente riconosciuto l'assenza del requisito del periculum in mora evidenziato nella motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento ex art. 700 c.p.c.
Tali considerazioni inducono a ritenere infondata anche l'altra eccezione secondo cui la domanda in esame sarebbe frutto di abuso del diritto.
La banca trascura anche che la domanda di merito in esame ha presupposti del tutto distinti dal ricorso ex art. 700 c.p.c. (periculum in mora e fumus boni iuris ) e pertanto non sussiste alcuna forma di abuso, distorsione dei rimedi giurisdizionali utilizzati.
Per le medesime considerazioni, radicale diversità dei giudizi cautelare - di merito, è infondata anche l'eccezione di ne bis in idem sollevata dalla resistente.
1.a) Il diritto alla consegna della documentazione ed all'informazione.
In limine si osserva che, è diritto del cliente entrare in possesso della documentazione bancaria, visto il riconoscimento sancito nel comma 4 dell'art. 119 del Testo Unico in materia bancaria. La Giurisprudenza sul punto
è concorde nel ritenere che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi ai rapporti bancari ha la consistenza di diritto soggettivo a sé stante.
Esso trova fondamento, per un verso, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto;
per
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l'altro verso, e in modo specifico, si fonda nella disposizione dell'art. 119, comma 4, T.U.B., secondo cui “il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
La pretesa è configurata in termini assoluti, senza alcun collegamento all'uso che il soggetto intenda fare dei documenti. Pertanto il diritto alla consegna dei documenti si atteggia come diritto sostanziale autonomo, che trova fondamento nei principi generali di trasparenza e buona fede cui è ispirato il nuovo ordinamento bancario. Trattasi, dunque, di un diritto la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, indipendentemente dalla circostanza se il cliente debba o meno avvalersene in un futuro giudizio da instaurare nei confronti della banca (in tal senso
Cassazione n° 18555/2013; Cass. 10 ottobre 1999 n. 11733; Trib. Torino Sez.
VI, 12/04/2010; Trib. di Napoli sent. dell' 8/12/2010; Trib. Pisa, Sez Civile
13/11/07; Trib. Bari Sez. II, 5/12/2006).
L'obbligo in capo alla banca di consegna della documentazione, consegue inoltre al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto.
L'art. 1175 c.c. dispone in particolare che il “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”. L'art. 1375 c.c. aggiunge che
“Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.
Tali norme impongono “a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (così: Cass. n. 12093/2001).
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Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione (e del contratto, per quanto qui trattato) gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c.
1.b) L'identità di bene giuridico tra la richiesta di consegna dell'estratto conto e la richiesta di comunicazione dell'informazione. L'assenza di apprezzabile sacrificio per la banca.
Il diritto del cliente ha ad oggetto un dato.
Il documento è semplicemente la forma, ciò che contiene in realtà l'effettivo bene giuridico richiesto, ovvero il dato conoscitivo ( per quanto riguarda la controversia in esame, sia esso il semplice numero di conto, oppure l'importo, la data e gli estremi di più operazione contabili svoltesi periodicamente) con la conseguenza che, ben potrebbe essere tale supporto meramente informatico, in un contesto di elevatissima informatizzazione che caratterizza le organizzazioni complesse moderne, quali tra l'altro, le banche, operatori qualificati di rilievo quantomeno nazionale, inseriti pur sempre in un contesto necessariamente internazionale, in cui le ordinarie tecnologie informatiche garantiscono l'operatività del sistema finanziario.
In un contesto di dematerializzazione sempre più diffuso - invero non solo in ambito economico/finanziario- le società, sulla base dell'id quoad plerumque accidit, sono chiamate e necessitate ad un pienamente efficiente sistema di registrazione informatizzato che porti alla creazione sin dall'originale, di un
“documento informatico” non più analogico ( tali argomentazioni sono alla base dell'ordinanza della Corte di Cassazione in tema di ammissibilità dello strumento del ricorso per decreto ingiuntivo per la consegna della documentazione bancaria ex art. 119 tub Ord. Sez. 1 Num. 8173 Anno 2025).
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Il concetto di richiesta di “copia” - delle registrazioni delle movimentazioni è quindi ormai sinonimo di richiesta di nuova estrazione di dati da parte della banca, finendo per essere il documento cartaceo da consegnare, una della molteplici modalità con cui può essere adempiuto l'obbligo informativo, ben potendo la banca avvalersi di distinto supporto quale ad esempio di natura informatica (supporto di archiviazione esterna durevole, file da trasmettere via internet etc… ).
E' sulla base di tali argomentazioni che deve essere analizzata la tesi della resistente secondo cui la richiesta di consegna di documentazione oltre il decennio, al di là dell'ancoraggio all'art. 119 TUB, risulti contrastante con il principio dell'”apprezzabile sacrificio della controparte”, di elaborazione dottrinale con numerosi richiami anche giurisprudenziali, (richiamato principalmente per la fase esecutiva del contratto al fine di delimitare gli esatti confini delle prestazioni ed obblighi imposti ed a carico delle parti)
Se la premessa richiamata è necessariamente l'obbligo di attuare “quei comportamenti che, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte” appare evidente che la semplice estrazione di dati informatici, può essere attuata ben oltre il decennio, con nessuna forma di aggravio per la banca che, tra l'altro, procede all'informatizzazione del dato man mano che viene ad esistenza durante lo svolgimento del rapporto, potendo poi alla cessazione, procedere in ogni momento, alla lettura di ogni dato, anche se risalente ad oltre un decennio.
Tali argomentazioni, invero rispondenti al momento storico attuale, sono anche confermate dalla circostanza che la banca resistente, possiede dati ultradecennali, come dimostrato dalla documentazione di parte ricorrente ( allegati n. 8, 9, 10).
1.c) Il diritto alla consegna oltre il decennio.
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L'incipit dell'art. 119 tub, norma speciale che regola espressamente la materia dei contratti bancari di cui è causa, impone un dovere generalizzato alla banca in ogni momento, anche alla scadenza del contratto, di effettuare “una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”.
Non solo il dovere di informazione, prescinde dall'operatività del contratto, ma attiene allo svolgimento del rapporto da comunicarsi in modo “chiaro”.
Il dovere di chiarezza, in tema di operazioni contabili, altro non significa che completezza. Per delucidare il cliente in modo comprensibile, chiaro, su di un saldo finale o parziale, può essere necessario, anzi è spesso l'unico modo, indicare tutte le operazioni attive o passive che concorrono a formare il saldo positivo o negativo. Se tale obbligo sussiste anche alla fine del rapporto, “alla scadenza del contratto” il dovere di chiarezza ovvero completezza, impone la comunicazione degli estratti relativi all'intero periodo di svolgimento a prescindere dalla durata.
Il correntista o chi subentra nella sua posizione, si pensi all'erede anche a distanza di molti anni dall'accensione del rapporto, ha diritto ad avere le informazioni sul rapporto e sul suo svolgimento.
A fronte di questo generalizzato diritto, la norma in esame, introduce un' ipotesi specifica, distinta, per la quale viene introdotto, e solo per essa, uno specifico dies a quo per il limite temporale.
Il presupposto logico, che il tribunale intende riconoscere alla previsione è:
premesso che, il cliente, o comunque chi gli succede nella posizione, ha il diritto all'informazione chiara sul contratto e sullo svolgimento del rapporto, laddove costui (“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni”) abbia interesse ad ottenere copia di documentazione inerente “singole operazioni”, può ottenerle, purchè
(le singole operazioni siano state ) “poste in essere negli ultimi dieci anni”
(art. 119 tub comma quarto).
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Appare, secondo l'interpretazione che il tribunale preferisce, che il concetto – bene giuridico “documentazione inerente singole operazioni” debba essere tenuto distinto dalle comunicazioni periodiche di cui gli estratti conto rappresentano una specie, sicuramente la più rilevante, per le quali nessuna limitazione risulta dettata perché appunto, devono necessariamente riguardare l'intero svolgimento del rapporto, possono essere richieste anche a scadenza di esso e da categorie di soggetti che possono anche subentrare a rapporto in corso in virtù di eventi anche fisiologici che accadono anche a distanza di molto tempo, come tra l'altro la successione nel rapporto mortis causa.
L'interpretazione letterale e logica della norma depongono nel senso di ritenere che la prescrizione ordinaria decennale del diritto alla consegna di informazioni complete sullo svolgimento del rapporto (estratti conto ed informazioni sui dati del contratto e copia dello stesso) decorra unicamente dalla chiusura del rapporto a meno che non attenga a singole operazioni.
La copia di singole operazioni, si riferisce a qualcosa di diverso dallo svolgimento del rapporto che, per definizione, reca tutte le operazioni avvenute nel rapporto banca – cliente in merito ad uno specifico contratto. Per singola operazioni può ad esempio riferirsi a copie di assegni tratti sul conto oppure a copia degli ordini di bonifico eseguiti a singoli versamenti etc...
Quindi, documenti diversi dal tracciamento dei rapporti dare-avere che è ciò in cui consistono gli estratti conto, che rientrano nelle comunicazioni banca – cliente, principale strumento di informazione sullo svolgimento del rapporto.
Parte resistente, tra l'altro, richiama l'arresto di cui a Corte di Cassazione, decisione del 29/11/2022, n. 35039 che segue Cassazione, 13 settembre 2021,
n. 24641 e Cassazione, 22 giugno 2020, n. 12178).
Tali pronunzie, nel delineare il contenuto dell'articolo 119 tub, quanto al contenuto nomofilattico, offrono il seguente limitato spunto laddove dichiarano di “non dubitare che l'art. 119, co.4, si riferisca anche agli estratti conto” (formulazione identica negli indicati arresti).
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L'apporto ha natura eminentemente dichiarativa, la cui portata motivazionale risente anche di una contraddizione a monte, laddove si premette di ritenere possibile che “operazioni singole” siano distinte dagli estratti conto, ma non si dubita sulla portata dell'art. 119 tub comma quarto.
1.d) Il richiamo all'art. 2220 c.c. Infondatezza.
Il sostegno alla tesi secondo cui la prescrizione decennale decorra dal compimento delle singole operazioni, da intendersi anche estratti conto, attraversa anche la lettura dell'art. 2220 c.c. facendo rientrare il concetto di estratto conto all'interno delle scritture contabili il cui obbligo di conservazione è decennale.
In limine, si osserva che l'art. 119 tub è una norma speciale che disciplina i rapporti bancari mentre l'art. 2220 c.c. regolamenta tutti i soggetti che sono tenuti a contabilità.
Inoltre, l'art. 2220 c.c. fa decorrere i dieci anni dalla data dell'ultima registrazione che si sovrapporrebbe all'ultima operazione e quindi alla chiusura del contratto di conto corrente.
Ma, ancor più dirimente appare la considerazione che gli estratti conto non siano immediatamente riconducibili alle scritture contabili, ciò perché esse rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'art. 2423 c.c. indica il bilancio (elemento principe che riassume i dati contabili, ) come l'insieme unitario e inscindibile di documenti composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Nessuno di tali documenti racchiude tutti gli estratti conto della banca rispetto la moltitudine di clienti, ma i dati sintetici e complessivi che da essi si estraggono.
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L'estraneità alla natura di documenti contabili, è inoltre chiarita da Cass.
21/7/2009 n. 16971, la quale riconosce valore probatorio ad essi, in virtù del combinato disposto degli artt. 1832 e 1857 c.c. valorizzando la non opposizione del correntista a seguito dell'invio degli estratti in corso di rapporto, con ciò escludendo l'applicazione dell'art. 2709 c.c. che attribuisce efficacia probatoria a tutti i libri e alle altre scritture contabili che l'imprenditore tiene.
L'alterità tra estratto e scrittura contabile è dimostrata in almeno due dati normativi:
l'art. 50 tub che, ai fini del decreto ingiuntivo richiede una certificazione di conformità degli estratti proprio alle scritture contabili, quindi un quid pluris che rende conforme alle scritture un distinto documento;
L'art. 14 comma 10 della L. 183 del 12/11/2011 che consente in talune ipotesi di sostituire la tenuta delle scritture contabili proprio con gli estratti conto”.
Che il dovere di conservazione decennale non si applichi agli estratti conto, lo afferma indirettamente anche la consolidata giurisprudenza di legittimità che impone il deposito degli estratti conto sin dall'apertura del conto (a prescindere dalla sua durata), ai fini della prova, laddove la banca agisca in giudizio per l'adempimento dell'obbligo del correntista di corrispondere la somma a debito indicata nel saldo finale.
Il contratto multicanale del 25.7.13.
Risulta ritualmente depositato e disconosciuto nella sua esistenza dal ricorrente, e depositato in originale in atti dalla parte resistente.
Unicredit sostiene che il ricorrente sin dalla data 25/07/2013, utilizzando le credenziali di accesso a lui dedicate, era facoltizzato all' accesso al conto tramite internet banking ed all'acquisizione di copia degli estratti conto periodicamente messi a sua disposizione.
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Tuttavia, fondatamente perché riscontrabile dal contratto, il ricorrente ex adverso ha dedotto che:
il contratto si riferisce solo a taluni conti ovvero n. 3373417, n.401234314,
n.10144658 ed ai mutui n. 6447417 e n. 4348693 ed al conto deposito n.
169982237.
La domanda proposta attiene tra l'altro solo ai conti 3373417, 401234314,
10144658, ma la documentazione richiesta attiene ad un periodo anteriore al
31/12/2009, data in cui il contratto multicanale non era ancora in essere, che da un lato si occupa, per espressa previsione negoziale, esclusivamente delle comunicazioni emesse nel periodo successivo alla sua stipula e comunque limitate agli ultimi due anni (cfr. art. 29 alla pagina 10/20).
Del tutto infondata è quindi l'eccezione sollevata dalla resistente.
Il deposito della ulteriore documentazione con nota del 10.4.25.
Nel corso del giudizio, parte resistente ha ulteriormente depositato parte della documentazione richiesta dal ricorrente. Tale deposito non risulta tardivo perché è espressione della facoltà del resistente di riconoscere la fondatezza delle ragioni avverse.
Risulta invece tardivo il documento, sempre depositato con le note del
10.4.25, e datato 26.3.25, a nome “ dichiarazione Unicredit.pdf” contenente una dichiarazione della banca resistente circa l'assenza di riferimenti a seguito di ricerche, relativi ai contratti di c.c. n. 11029119 e n. 10234575. Di tale dichiarazione, tra l'altro proveniente dalla stessa parte, non se ne terrà conto ai fini del giudizio.
L'assenza di buona fede della banca.
La resistente, anche ai fini della regolamentazione delle spese, allega il comportamento rispettoso del dovere di collaborazione secondo buona fede
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che avrebbe posto in essere nell'interesse della parte ricorrente, esplicatosi con la consegna di tutta la documentazione richiesta sia pure nei limiti del decennio di cui all'accezione di prescrizione.
La tesi è totalmente infondata.
Il comportamento corretto alla stregua del dovere di buona fede avrebbe imposto, sin dalla prima comunicazione del 4.6.23, la consegna integrale di tutta la documentazione, quantomeno nei limiti del decennio laddove s'intendesse sollevare l'eccezione di prescrizione, e non certo frazionare le informazioni e la consegna della documentazione in più momenti, anche collegati ad iniziative giudiziali (cautelare e giudizio di merito), senza contare che addirittura a distanza di oltre due anni dalla prima richiesta, la banca ha continuato a consegnare parte della documentazione, con la nota del 10.4.25.
A ciò si aggiunga che, anche informazioni in ordine alla eventuale assenza dagli archivi di taluni conti correnti, a seguito di accurata ricerca, potevano essere offerte sin dalla prima richiesta.
La documentazione di cui parte ricorrente chiede ancora la consegna.
A seguito delle consegne frazionate di cui si è detto, parte ricorrente vanta ancora interesse attuale alla consegna della seguente documentazione :
1. rispetto al rapporto n. 3373417, gli estratti conto ordinari dall'impianto del rapporto al 30.11.2009, nonché gli estratti scalari ed i prospetti liquidazione competenze dall'impianto del rapporto al 30.9.2009;
2. rispetto al rapporto n. 0010244658, gli estratti ordinari, gli estratti scalari ed i prospetti liquidazione competenze dall'impianto del rapporto al 30.9.2009;
3. rispetto al rapporto n. 10095773, gli estratti ordinari, gli estratti scalari ed i prospetti liquidazione competenze dall'impianto del rapporto al 30.9.2009;
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4. rispetto ai rapporti n. 11029119 e 10234575 gli estratti ordinari e scalari dall'impianto all'estinzione.
Orbene, in merito su menzionati primi 3 rapporti, parte resistente non ha dimostrato che siano stati estinti ad oltre 10 anni dalla prima richiesta del
4.6.23, con la conseguenza che dovranno accogliersi le domande.
In merito al punto 4, si legge in ricorso che la “ accese anche i Parte_1
conti 11029119 e 10234575, in cui furono gestite linee di finanziamento organizzate sotto la forma tecnica dell'apertura di credito, di classe superiore ad € 5 mila”. Di tali conti correnti chiede consegnarsi gli estratti conto ordinari e scalari dalla data di accensione sino alla data di estinzione.
Parte ricorrente, in atti non deposita alcun documento da cui possa evincersi l'esistenza di tali due conti correnti, tuttavia la circostanza non è contestata dalla resistente la quale dichiara in sede di comparsa di risposta per entrambi che “il predetto rapporto è stato estinto ante decennio”.
Pacifica l'esistenza, quindi, l'onere probatorio verte sulla resistente laddove intenda far valere eventuale fattore impeditivo /estintivo quale la prescrizione.
Nulla in tal senso è in atti, non rilevando perché intempestiva la missiva depositata in data 10.4.25 di cui si è detto (al di là del valore della dichiarazione favorevole proveniente dalla stessa parte). Sussiste quindi rispetto ai rapporti n. 11029119 e 10234575, il diritto alla consegna degli estratti conto ordinari e scalari dalla data di accensione sino alla data di estinzione.
Per le argomentazioni nel complesso espresse, esiste il diritto della ricorrente ad ottenere da le informazioni di seguito indicate: Controparte_2
a. con riguardo al conto 3373417, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto;
b. con riguardo al conto 10244658, la data di impianto e tutte le numerazioni
(eventualmente) avute nel corso del rapporto;
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c. con riguardo al conto 10095773, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
d. con riguardo al conto 401234314, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto e la data di impianto;
e. con riguardo al conto 11029119, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
f. con riguardo al conto 10234575, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
Così come esiste il diritto della ricorrente, parzialmente soddisfatto, alla consegna di tutti gli estratti conto e i documenti indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio e relativi a:
- rapporto n. 3373417, gli estratti conto ordinari dall'impianto del rapporto al
30.11.2009, nonché gli estratti scalari ed i prospetti liquidazione competenze dall'impianto del rapporto al 30.9.2009;
-rapporto n. 0010244658, gli estratti ordinari, gli estratti scalari ed i prospetti liquidazione competenze dall'impianto del rapporto al 30.9.2009;
-rapporto n. 10095773, gli estratti ordinari, gli estratti scalari ed i prospetti liquidazione competenze dall'impianto del rapporto al 30.9.2009;
-rapporti n. 11029119 e 10234575 gli estratti ordinari e scalari dall'impianto all'estinzione.
La condanna ex art. 614 bis c.p.c.
Parte ricorrente, richiede l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., introdotto con
L. 69/2009 ai fini dell'effettività degli obblighi di fare fungibili.
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La sanzione ex art. 614 bis c.p.c., risulta essere quindi una misura coercitiva indiretta e condizionata alla mancata esecuzione della condanna inflitta.
Il limite a tale facoltà del giudice è dato dall'inciso “salvo che ciò sia manifestamente iniquo”. Una valutazione che, prosegue la norma, concerne l'an del provvedimento, mentre ai fini del quantum il legislatore, richiama il
“ valore della controversia, la natura della prestazione dovuta, il vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, il danno quantificato o prevedibile ed ogni altra circostanza utile”.
Inoltre, il giudice, “può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”.
Orbene, appare evidente il comportamento ostruzionistico della banca che ha dimostrato di possedere la documentazione depositata in diverse tranches e che avrebbe potuto consegnare al ricorrente sin dalla prima richiesta del
4.6.23. Ciò induce a valutare con sfavore la condotta della banca la quale quindi ha legittimato con tale comportamento anche tale misura coercitiva indiretta.
Occorre tuttavia impedire che la sanzione diventi uno strumento di arricchimento del ricorrente per cui l'operatività di essa decorrerà solo dopo il
16.7.25 al fine di consentire la collaborazione della resistente quantomeno nella fase attuativa dell'obbligo di consegna.
A decorrere dal 17 luglio 2025 e sino al 6 agosto 2025 (vanno quindi compresi sia il giorno iniziale che finale ai fini della sanzione) sarà efficace la sanzione coercitiva nei limiti di euro 500,00 al giorno.
Sulle spese di lite.
Ciò chiarito, in ordine alla documentazione consegnata nelle more del giudizio sussiste la soccombenza virtuale della resistente sulla quale incombeva l'obbligo di consegna sin dalla missiva del 4.6.23, del pari è
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soccombente la resistente, in ordine alla documentazione ancora da consegnare come di seguito specificata.
Le spese, da liquidarsi in favore del legale anticipatario del ricorrente, saranno liquidate tenuto conto del valore indeterminato della controversia, della complessità della lite, del pregio degli scritti ma saranno compensate al 30% atteso il quadro giurisprudenziale non univoco.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
-accoglie il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
e, per l'effetto accerta il diritto di ad ottenere da
[...] Parte_1
le informazioni relative di seguito indicate: Controparte_2
a. con riguardo al conto 3373417, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto;
b. con riguardo al conto 10244658, la data di impianto e tutte le numerazioni
(eventualmente) avute nel corso del rapporto;
c. con riguardo al conto 10095773, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
d. con riguardo al conto 401234314, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto e la data di impianto;
e. con riguardo al conto 11029119, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione;
f. con riguardo al conto 10234575, tutte le numerazioni (eventualmente) avute nel corso del rapporto, la data di impianto, la data di estinzione e il saldo alla data di estinzione.
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- Condanna alla consegna degli estratti conto e documenti Controparte_2
relativi a:
rapporto n. 3373417, gli estratti conto ordinari dall'impianto del rapporto al
30.11.2009, nonché gli estratti scalari ed i prospetti liquidazione competenze dall'impianto del rapporto al 30.9.2009;
rapporto n. 0010244658, gli estratti ordinari, gli estratti scalari ed i prospetti liquidazione competenze dall'impianto del rapporto al 30.9.2009;
rapporto n. 10095773, gli estratti ordinari, gli estratti scalari ed i prospetti liquidazione competenze dall'impianto del rapporto al 30.9.2009;
rapporti n. 11029119 e 10234575 gli estratti ordinari e scalari dall'impianto all'estinzione.
-Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del legale Controparte_2
anticipatario della che quantifica in euro 10.000,00 per Parte_1
compensi oltre iva cassa e spese generali ed euro 600,00 per spese;
- Condanna al pagamento di euro 500,00 pro die a decorrere Controparte_2
dal 17 luglio 2025 e sino al 6 agosto 2025 in caso di inosservanza totale o parziale del presente provvedimento.
Così deciso, Napoli 16.6.25
Il giudice
Diego Ragozini
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