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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18131/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18131/2019 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Maddalena ( ), presso lo studio del C.F._3
quale, in Napoli alla via Arenaccia n. 67, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
( , e per essa, quale procuratore, ( ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Raffaele Zurlo
( ) ed Andrea Ornati ( , elettivamente domiciliata in La C.F._4 C.F._5
Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 8736/2018 Parte_1 Parte_2
mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto di pagare, in solido, ad la somma Controparte_1
di euro 6.013,02, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, sulla base del contratto di finanziamento n. 5099056 concluso dai medesimi con UT BA s.p.a (la quale ha, per effetto pagina 1 di 12 di operazione di cessione in blocco, ceduto il credito derivante da tale contratto ad al Controparte_1
fine di effettuare un acquisto presso la Mobileria La Bella Époque s.r.l. Gli opponenti hanno: 1) dedotto di non avere mai concluso il contratto di finanziamento alla base del decreto ingiuntivo
(provvedendo altresì a disconoscere le sottoscrizioni sullo stesso apposte) e di non avere mai
“riscosso” la somma di euro 9.517,50 oggetto dell'asserito finanziamento (somma, peraltro, neppure versata alla La Bella Époque s.r.l.); 2) dedotto di non aver mai ricevuto alcun atto Parte_3 interruttivo della prescrizione (quanto agli interessi maturata ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.) ed alcuna comunicazione della cessione del credito da UT BA s.p.a. ad 3) Controparte_1
dedotto che non risulta provata la titolarità del credito in capo ad e che neppure risulta Controparte_1
provato il conferimento di procura per la riscossione del credito in favore di 4) Controparte_2
prospettato la mancata certezza del credito e l'inattendibilità del documento depositato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. per le ragioni illustrate a partire dalla pagina 3 dell'atto di citazione;
5) dedotto di avere effettuato, senza stipulare alcun contratto di finanziamento, un acquisto presso la Mobileria
La Bella Époque s.r.l e di avere estinto il debito, dell'importo complessivo di euro 5.839,20, mediante il pagamento con bollettini postali intestati a UT BA s.p.a “ciascuno dell'importo prefissato di euro 215,50 tranne il primo di euro 245,20”, precisando che, ove fosse provata l'effettiva esistenza del credito, tali pagamenti, risultanti pure dalla documentazione prodotta, dovranno essere portati “in immediata compensazione con ogni eventuale pagamento effettuato da
UT BA in favore di terzi, senza addebito di interessi di alcun tipo”; 6) in subordine, allegato la violazione della legge n. 108/96, dovendo al fine della verifica del superamento della soglia fissata dalla l. n. 108/96, tenersi conto di tutti i costi legati all'erogazione del credito (p. 6 dell'atto di citazione); 7) dedotto che, fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo risulta inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
premesso di essere cessionaria in blocco del credito azionato in sede monitoria (sì Controparte_1
che eventuali contestazioni relative alla invalidità del contratto non possono che farsi valere nei confronti della cedente -che di quel contratto è ancora titolare), ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che, in caso di cessione di crediti in blocco, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco” e che, nonostante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. 1 del fascicolo monitorio), con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 58 co 4 t.u.b., la cessione del credito è stata comunicata pure personalmente tanto a quanto a (docc. 4, 5, 6 e 7); ii) la sussistenza della legittimazione Parte_1 Parte_2
processuale in capo a alla luce della documentazione depositata già in sede monitoria;
Controparte_2
pagina 2 di 12 iii) che, ferma la genericità del disconoscimento delle sottoscrizioni (cui ha -in ogni caso- fatto seguito la formulata richiesta di verificazione), la conclusione del contratto (per effetto del quale le somme mutuate sono state versate direttamente alla -secondo Parte_4
quanto risulta dallo stesso documento contrattuale e dai documenti 12 e 13 di parte opposta) risulta confermata dal pagamento di alcune rate del finanziamento nonché dalla proposta, formulata dal alla UT BA s.p.a, di chiusura della posizione debitoria relativa al finanziamento Parte_1 oggetto di lite “a saldo e stralcio” (doc. 11); iv) che nel fascicolo del procedimento monitorio sono stati depositati tutti gli atti comprovanti l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
v) che infondata è l'eccezione di prescrizione considerato che l'ultima rata del finanziamento aveva scadenza in data 12.06.2017 e che, nella specie non opera la prescrizione breve di cui all'art. 2948,
n. 4 c.c., neanche con riferimento agli interessi, atteso che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori;
vi) che infondata risulta pure la generica doglianza relativa al superamento del tasso soglia atteso che il “TAN (8,50%) e il TAEG (9,66%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia pari al 16,9750% (tasso medio 10,38%) relativo alle operazioni “credito finalizzato” (p. 17 della comparsa di costituzione e risposta) e che non è possibile cumulare gli interessi corrispettivi e quelli moratori al fine della verifica del superamento del tasso soglia.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (tentativo del quale la parte opposta ha documentato l'esperimento -si veda il verbale negativo di mediazione depositato il 07.02.2020), pure assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata disposta c.t.u. grafologica.
Depositata la relazione da parte del c.t.u., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore e concesso un rinvio su richiesta congiunta delle parti per la pendenza di trattative, si è tenuta il 12 novembre 2024 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è, per la ragione di seguito indicata, fondata (sì che deve essere dichiarata la nullità del decreto opposto) e, tuttavia, il (non anche la , per quanto si dirà) deve essere Parte_1 Pt_2
condannato al pagamento della somma indicata in dispositivo.
3. In via preliminare va accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per inosservanza del termine di notificazione previsto dall'articolo 644 c.p.c. Il decreto, pubblicato il 22.11.2018, è stato consegnato dal creditore per la notificazione (quanto alla rilevanza di tale momento per la valutazione di tempestiva notificazione del decreto ingiuntivo si veda, tra le tante, Cass., sez. lav.,
pagina 3 di 12 sent. 15 ottobre 2018, n. 25716) il giorno 14.12.2018, ma, in tale occasione, le notificazioni non si sono perfezionate ed il creditore (senza aver chiesto alcuna rimessione in termini) si è attivato per la relativa rinnovazione solo il 26 aprile 2019 (allorquando il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. era ampiamento decorso pur volendolo far decorrere dalla data di mancata consegna degli atti a fronte del primo tentativo di notifica).
La (conseguente) dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto non preclude, tuttavia, la valutazione nel merito della sussistenza della pretesa creditoria avanzata dall'opposta (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954;
Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184); valutazione che deve essere condotta alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il creditore che agisce per l'adempimento
è tenuto solo a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore la prova del fatto estintivo del credito (tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 20 gennaio
2015, n. 826; Cass., S. U. 30 ottobre 2001, n. 13533).
4. Nella prospettiva da ultimo indicata occorre quindi, sotto il profilo logico, preliminarmente esaminare i motivi di opposizione sopra riportati al n. 3) e (limitatamente alla parte in cui gli opponenti hanno lamentato la mancata comunicazione della cessione del credito) al numero 2).
4.1. Pur avendo gli opponenti evocato tanto un difetto di legittimazione attiva, quanto un difetto di titolarità del credito, il contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio consente di ritenere che gli asseriti debitori abbiano inteso, in realtà, escludere la sola titolarità del diritto di credito in capo ad (sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto v., di recente, Controparte_1
Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814) in conseguenza della prospettata mancata conclusione del contratto di cessione di crediti in blocco.
In proposito, rilevato che, effettivamente, l'opposta non ha prodotto il contratto di cessione di crediti in blocco ed osservato tuttavia che, per tale contratto, non è richiesto alcun requisito di forma, non può non darsi atto del fatto che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), la prova della cessione in blocco può essere offerta pure mediante presunzioni e che, quanto al caso concreto, una simile prova può ritenersi resa avuto riguardo: i) alla disponibilità, da parte di in copia ed in originale, del contratto di Controparte_1
finanziamento (atteso che tale contratto non è soggetto ad un regime di pubblicità, la relativa disponibilità -peraltro, addirittura, dell'originale- non può che giustificarsi -al pari della disponibilità dei documenti di seguito indicati- ai sensi dell'art. 1262 c.c.); ii) alla disponibilità, da parte di del documento 6 (formato dalla mutuante), contenente l'indicazione del numero di Controparte_1 rate, del t.a.n. pattuito, dell'importo maturato “ante giro a contenzioso”, della movimentazione “post pagina 4 di 12 giro a contenzioso”; iii) alla mancata allegazione (prima ancora che prova), da parte degli opponenti, della richiesta di pagamento da parte di soggetti terzi nonostante il lungo tempo trascorso dalla fisiologica scadenza del rapporto contrattuale.
4.2. Le considerazioni che precedono (in quanto relative ad una cessione avente ad oggetto proprio il credito azionato in sede monitoria nei confronti degli odierni opponenti) consentono (nella sostanza) di ritenere superata pure la difesa relativa alla mancata ricomprensione del credito vantato nei propri confronti tra quelli ceduti in blocco;
difesa peraltro formulata in modo inammissibile considerato che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, a fronte della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell'avviso cui fa riferimento l'art. 58, co. 4, t.u.b., il debitore è onerato della specifica contestazione (non ricorrente nel caso concreto) relativa alla mancata riconducibilità del credito vantato nei propri confronti tra (almeno una del)le categorie richiamate in Gazzetta Ufficiale (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944; Cass., sez. 3, ord. 13 giugno 2019, n. 15884).
4.3. Fermo quanto si dirà sotto il profilo dell'eccepita prescrizione, deve altresì ritenersi che la condanna del non è preclusa dall'asserita, omessa comunicazione della cessione del Parte_1 credito in favore dell'odierna opposta. Infatti, in disparte la genericità del disconoscimento (tra l'altro, formulato senza neppure precisare la norma in base alla quale tale iniziativa è stata assunta) effettuato alla prima udienza, è qui sufficiente osservare come la cessione del credito (che è contratto bilaterale cui il debitore ceduto è estraneo) si perfezioni in conseguenza del mero accordo tra cedente e cessionario, venendo la notificazione della cessione in rilievo solo al fine di ammettere o escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente (e non al cessionario) e per valutare la prevalenza tra più cessioni (tra le altre, Cass., sez. 2, ord. 30 aprile 2021, n. 11436).
4.4. Da ultimo, generica ed infondata risulta pure la difesa mediante la quale gli opponenti hanno prospettato un difetto di capacità processuale della procuratrice Controparte_2
Risulta infatti provato: i) che con atto notarile del 05 luglio 2016 per notaio Controparte_1 Per_1
(Rep. n. 327 – Racc. n. 104) ha conferito a procura speciale
[...] Parte_5
per (tra l'altro) gestire e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali (doc. 2 depositato nel fascicolo monitorio, dal quale risulta che ha Controparte_1
conferito al proprio procuratore, tra gli altri, il potere di “m) agire e resistere, anche ai sensi degli artt. 75,77 e 83 c.p.c., avanti qualsiasi autorità giudiziaria per qualsiasi questione di natura civile, penale ed amministrativa relativa ai Crediti, con ogni conseguente facoltà di promuovere azioni, comparire e costituirsi in giudizio, proporre domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa;
[…] s) conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia ed opportuna facoltà in proposito;
z) compiere ogni altro atto necessario all'esercizio dei poteri conferiti con la presente
pagina 5 di 12 procura speciale, nonché delegare a sua volta, in tutto o in parte, sotto la propria responsabilità e vigilanza, per le attività e gli atti sopra elencati, ai propri amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, in conformità alle regole interne del nonché nominare propri sostituti ai Parte_6 sensi dell'art. 1717 c.c.”; ii) che, con atto notarile del 22 giugno 2017 per notaio (Rep. Persona_2
n. 25786 – Racc. n. 5885), la (incorporante) è subentrata in tutto il patrimonio attivo Controparte_2
e passivo di (incorporata) ed in tutte le ragioni, diritti, obblighi ed Parte_5
impegni di quest'ultima, con efficacia giuridica dal giorno 01 luglio 2017 (doc. 3 del fascicolo monitorio).
Alcun dubbio, pertanto, sussiste in ordine al legittimo conferimento del contestato potere di rappresentanza.
5. Gli opponenti hanno pure contestato -sotto diversi profili- l'effettiva conclusione del contratto di finanziamento (conclusione che, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, deve esser provata da parte dell'opposta).
5.1. In primis, occorre rilevare che, a fronte della verificazione delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, è stata depositata dal nominato c.t.U. relazione dalla quale, sulla base di analitiche valutazioni rigorosamente fondate sugli elementi esaminati, esenti da vizi logici e non contrastate dalle parti (valutazioni che qui integralmente si richiamano), emerge l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto da e, invece, l'apocrifia di quelle apposte da Parte_1
Parte_2
Ne discende l'accertamento della mancata conclusione del contratto di finanziamento da parte della con conseguente assorbimento (limitatamente a tale parte) delle ulteriori doglianze e Pt_2
mancata possibilità di adottare statuizione di condanna nei confronti della stessa.
5.2. Con riferimento alla posizione del Cristiano, esclusa la possibilità di valorizzare il preteso riconoscimento del debito prodotto quale documento 11 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta (l'opponente ha, infatti, alla prima udienza, disconosciuto la sottoscrizione apposta su tale documento e l'opposta non ha -a riguardo- chiesto di procedere alla verificazione con quanto ne discende avuto riguardo al principio espresso, tra le tantissime, da Cass., sez. 2, ord. 8 febbraio
2024, n. 3602), occorre osservare quanto segue.
5.2.1. Provata (all'esito del giudizio di verificazione) la sottoscrizione del contratto, deve altresì ritenersi provata l'effettiva erogazione del finanziamento in favore de La Bella Époque s.r.l.; tanto avuto riguardo al documento 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, al contratto di finanziamento (recante pure il timbro della beneficiaria del finanziamento), nonché alla stessa allegazione (p. 4 dell'atto di citazione in opposizione) relativa a parziali pagamenti eseguiti dal pagina 6 di 12 (inverosimile -a maggior ragione perché disgiunta da una domanda tesa all'annullamento Parte_1
del contratto- risultando l'allegazione relativa alle ragioni di tali pagamenti).
5.2.2. Provato, per quanto detto, il titolo della pretesa, deve altresì ritenersi che (avuto pure riguardo al documento 6 depositato in sede monitoria -la non riconducibilità di tale documento a quello previsto dall'art. 50 t.u.b., stante la non identificabilità del sottoscrittore, non esclude che lo stesso possa utilmente integrare le allegazioni svolte dalla parte) la creditrice abbia reso un'allegazione relativa all'inadempimento della controparte munita di puntualità tale da comportare l'insorgere, a carico del , dell'onere della prova del fatto (almeno parzialmente) estintivo dell'altrui Parte_1
pretesa (tra le tantissime, Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Un simile onere non può ritenersi assolto da parte dell'opponente.
5.2.1. I documenti depositati dal debitore non possono essere univocamente imputati a pagamenti
(parziali) ulteriori rispetto a quelli (pacificamente) contabilizzati nel documento n. 6 del fascicolo monitorio. Anzi, se per un verso è vero che, indubbiamente, gli atti da parte opponente prodotti al n.
12 constano di più documenti tra loro (in parte) sovrapposti e sbiaditi, è tuttavia pur vero che gli stessi sembrano riferirsi a pagamenti eseguiti dal febbraio 2013 al gennaio 2015, laddove dal documento n. 6 emerge l'allegazione di un inadempimento solo a decorrere dal 01 dicembre 2015
(il riferimento -in corrispondenza di tale data- alla “radiazione del finanziamento” deve intendersi quale data della decadenza dal beneficio del termine), corrispondente al mancato pagamento di 11 rate. Tanto è confermato dal riferimento (nella parte del documento in esame relativo alla
“Situazione ante giro a contenzioso”) ad un importo totale relativo allo “scoperto rate” non superiore (e nella sostanza coincidente) alla somma delle 10 rate (ciascuna per euro 213,00) non pagate e degli interessi di mora (euro 83,84). Credito che, secondo quanto si legge nella parte del documento relativo alla “Movimentazione post giro a contenzioso”, è, al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, aumentato sino all'importo di euro 5.558,54
(corrispondente alla somma tra l'importo maturato “ante giro a contenzioso”, la somma dovuta per capitale in relazione alle ulteriori, residue 10 rate -maturate tra la decadenza dal beneficio del termine e la data di fisiologica estinzione del contratto- e gli interessi moratori quantificati nella misura pattuita).
Ne consegue che il motivo di opposizione con cui il ha inteso far valere una Parte_1
“compensazione” del credito con i pagamenti eseguiti risulta del tutto infondato in fatto, atteso che dei pagamenti (neppure specificamente indicati dalla parte) eseguiti l'opposta ha tenuto conto già in sede monitoria allorquando ha quantificato il proprio (residuo) credito.
pagina 7 di 12 5.2.2.2. Priva di pregio è poi la deduzione di parte opponente secondo la quale “tanto il “piano di ammortamento” prodotto quanto la “certificazione ai sensi dell'art. 50 del d. lgsl 01.09.1993 n.
385” prodotta recano dati inesatti, ed infatti il “piano di ammortamento e pagamenti rate pre- sofferenza” riferisce di rate mensili di euro 213,00 ciascuna oltre la prima di euro 242,79 mentre invece le somme mensilmente versate in virtù dei bollettini premarcati rimessi dalla UT BA recano ciascuno l'importo di euro 215,50 oltre il primo di euro 245,20 con conseguente falsità e/o inesattezza della certificazione, fondata sul suddetto piano di ammortamento”. Sul punto è sufficiente evidenziare che dalla lettura del contratto di finanziamento e dell'allegato modulo c. d.
(punto 3.1 “costi connessi”) emerge, a fronte di rate mensili fisse (la prima per euro Pt_7
242,79 e le successive per euro 213,00), la pattuizione di oneri aggiuntivi, tra i quali le spese mensili per la gestione incasso.
5.2.2.3. Neppure può ritenersi effettivamente maturata la prescrizione eccepita dal . Parte_1
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232, conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17798 e
Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110). Tuttavia, ove il creditore si avvalga della decadenza del beneficio del termine, il dies a quo della prescrizione decorrere dalla data in cui è manifestata la volontà di avvalersi della decadenza.
Ebbene, il contratto alla base del decreto ingiuntivo risulta concluso il giorno 11 dicembre 2012 e prevedeva la restituzione della somma mutuata in 54 rate mensili (con scadenza, quindi, dell'ultima rata al giorno 11 giugno 2017). Essendo stato il decreto ingiuntivo emesso nel 2018, ne discende, per tabulas (anche ove si volesse considerare la data di conclusione del contratto), il mancato maturare della prescrizione decennale senza neppure necessità di valutare la data di comunicazione della volontà della creditrice di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine (essendo peraltro a riguardo necessario rilevare che illeggibile risulta la data apposta al documento 6 e non provata risulta la comunicazione dell'atto prodotto quale documento 9 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
5.2.2.4. Il motivo di opposizione sopra richiamato al n. 6) non può essere accolto risultando formulato in modo estremamente generico già solo nella prospettazione in fatto.
pagina 8 di 12 5.2.2.4.1. L'opponente ha, in primo luogo, prospettato la necessità di computare le spese ed i costi per assicurazione tra gli esborsi rilevanti al fine della valutazione in concreto del superamento della soglia in materia di usura.
Ebbene, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del
21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1,
Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n.
5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017)” (Cass., sez. 2, ord. 24 ottobre 2023,
n. 29501).
In ottemperanza a tale orientamento il avrebbe pertanto dovuto allegare (prima ancora che Parte_1 provare) l'esistenza di un collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione.
Una simile allegazione avrebbe dovuto essere puntuale a maggior ragione considerato che, secondo quanto risulta chiaramente dal prodotto modulo SECCI, la polizza assicurativa (che risulta pure sprovvista di data) era indicata come non obbligatoria;
con il che non si intende sostenere che il dato formale della riportata, mancata obbligatorietà della polizza sia, effettivamente, indice della facoltatività della stessa, ma, solo, che (a maggior ragione alla luce dell'indicazione del modulo l'opponente, lungi dal limitarsi alla fugace affermazione della computabilità dei costi Pt_7 assicurativi nell'ambito del t.e.g., avrebbe dovuto svolgere una qualche deduzione idonea a disvelare l'esistenza dei presupposti in presenza dei quali, soli, i costi della polizza vengono in rilievo ai fini della verifica in materia di usura. A tanto non avendo il provveduto, deve escludersi la Parte_1
possibilità di dar luogo alla (pur più volte richiesta) c.t.U. che avrebbe carattere meramente esplorativo. Del resto, a conferma di come la doglianza qui in esame sia stata articolata dalla parte in modo del tutto astratto e svincolato dal concreto svolgimento del rapporto contrattuale, milita pure il fatto che il mutuatario abbia prospettato il superamento della soglia in materia di usura avendo riguardo anche alle spese per duplicati (neppure essendo emersa l'effettiva richiesta di duplicati) ed alle somme dovute in caso di rimborso anticipato.
5.2.2.4.1. Quanto poi alla prospettata violazione della disciplina dettata dalla l. n. 108/96 per effetto
– anche - della sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è sufficiente osservare come la possibilità di rinvenire la violazione della disciplina in materia di usura per effetto della pagina 9 di 12 mera sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori risulti convincentemente esclusa da
Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597 (la quale ha pure precisato che, ove risultino usurari i soli interessi moratori, l'interesse per il periodo successivo all'inadempimento matura nella misura del pattuito interesse corrispettivo -ove non usurario) cui il non ha fatto in alcuna misura Parte_1
riferimento.
5.2.2.5. In definitiva, deve essere condannato al pagamento, in favore Parte_1 dell'opposta, della somma di euro 6.013,02, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. (la pattuizione di un interesse moratorio -peraltro, per quanto si dirà, non vessatorio- preclude l'applicabilità dell'art. 1284, co. 4, c.c., stante la clausola di apertura di tale ultima disposizione) dal 2.5.2019 al saldo.
6. Tanto detto con riferimento ai motivi alla base dell'opposizione, occorre ora esaminare le questioni oggetto di rilievo officioso con il provvedimento adottato il 29 aprile 2024.
6.1. Come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Parte_8
w Bielsku Białej). In particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto
[...]
e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22,
[...]
nonchè, già, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, , il Controparte_3 CP_4
giudice è tenuto ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_5
. La Corte di giustizia ha anche, in più occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare
[...]
poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C170/21, Profi Credit Bulgaria
EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Corte di giustizia, 9 novembre Persona_3
2010, C-137/08, ; ii) il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le Persona_4 questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM, Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, ; iii) il giudice non può dichiarare Controparte_6
l'abusività della clausola ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-
80/21, E.K., S.K; Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, AN . CP_4
6.2. Ebbene, valutata, sulla base del principio di effettività della tutela giudiziale del consumatore
(Corte di giustizia, 9 novembre 2010, C-137/08, , documentazione attestante il Persona_4
pagina 10 di 12 tasso ufficiale di riferimento BCE vigente al momento della conclusione del contratto, questo
Giudice ritiene di dovere escludere la vessatorietà (art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.) dell'art. 5 del contratto atteso che gli interessi moratori risultano pattuiti in misura non eccedente il doppio della maggiorazione media degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi (nel contratto che viene in rilievo quantificati in misura pari all'8,5%) praticata al momento della conclusione del contratto di finanziamento quale rilevata periodicamente dalla Banca d'IA (nel senso della utilizzabilità di tale parametro per valutare l'abusività della clausola relativa agli interessi moratori si veda, tra le altre,
Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_5
6.3. Tanto detto, esclusa l'abusività della clausola contenuta all'art. 15 del contratto (la quale non comporta deroga al foro del consumatore) ritiene questo Giudice di dovere espressamente esaminare anche l'eventuale abusività della clausola di seguito indicata (precisandosi che le considerazioni che seguono riguardano tutte e sole le clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio -cfr. Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, e che non rilevanti, ai fini dell'oggetto Controparte_5
del presente giudizio si presentano, in particolare, gli artt.
8 -in quanto la pretesa creditoria è stata azionata in sede monitoria allorquando era già ampiamente decorso il termine finale pattuito per il caso di integrale adempimento- e 10 del contratto -atteso che non vi sono elementi alla luce dei quali ritenere effettivamente esercitato lo ius variandi ivi regolato). Tanto al fine di stabilizzare la presente decisione essendo, nella prospettiva della Corte di giustizia, il giudicato suscettibile di superamento anche a fronte di opposizione a decreto ingiuntivo ogni volta che non via sia espressa motivazione in ordine alla non vessatorietà (art. 33, cod. cons.) delle clausole contrattuali rilevanti ai fini dell'oggetto del giudizio (arg. ex (tra le altre, Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA).
Ebbene, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alla clausola contenuta all'art. 2 del contratto. Tale clausola (relativa “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) è infatti formulata in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustra in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte Persona_6
di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_7
pagina 11 di 12 7. Considerato l'esito della consulenza (che ha accertato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dal e l'apocrifia di quelle asseritamente apposte dalla ), le spese della stessa, liquidate con Parte_1 Pt_2
decreto depositato il 16.12.2022, devono essere poste, nella misura del 50%, a carico di Parte_1
e, nella misura del 50%, a carico di Controparte_1
8. Pur se costituiti mediante un unico atto, le posizioni della e del vanno Pt_2 Parte_1
processualmente distinte. Ne discende che l'opposta deve essere condannata al pagamento, in favore della , dei compensi del presente giudizio di lite (e del 50% degli esborsi) e che il deve, Pt_2 Parte_1
a propria volta, essere condannato al pagamento, in favore di delle spese di lite;
spese Controparte_1
che, in entrambi i casi, sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà
(considerato il limitato valore del giudizio e la semplicità delle questioni allo stesso sottese) previste dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 8736/2018 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., della somma di euro 6.013,02, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal
2.5.2019 al saldo;
3) pone le spese di c.t.U., liquidate come da provvedimento depositato il 16.12.2022, nella misura del 50% a carico di e, nella misura del 50%, a carico di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p. t.;
[...]
4) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
del 50% degli esborsi (50% che si liquida in euro 72,75) e dei compensi Parte_2
liquidati in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
5) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18131/2019 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Maddalena ( ), presso lo studio del C.F._3
quale, in Napoli alla via Arenaccia n. 67, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
( , e per essa, quale procuratore, ( ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Raffaele Zurlo
( ) ed Andrea Ornati ( , elettivamente domiciliata in La C.F._4 C.F._5
Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 8736/2018 Parte_1 Parte_2
mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto di pagare, in solido, ad la somma Controparte_1
di euro 6.013,02, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, sulla base del contratto di finanziamento n. 5099056 concluso dai medesimi con UT BA s.p.a (la quale ha, per effetto pagina 1 di 12 di operazione di cessione in blocco, ceduto il credito derivante da tale contratto ad al Controparte_1
fine di effettuare un acquisto presso la Mobileria La Bella Époque s.r.l. Gli opponenti hanno: 1) dedotto di non avere mai concluso il contratto di finanziamento alla base del decreto ingiuntivo
(provvedendo altresì a disconoscere le sottoscrizioni sullo stesso apposte) e di non avere mai
“riscosso” la somma di euro 9.517,50 oggetto dell'asserito finanziamento (somma, peraltro, neppure versata alla La Bella Époque s.r.l.); 2) dedotto di non aver mai ricevuto alcun atto Parte_3 interruttivo della prescrizione (quanto agli interessi maturata ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.) ed alcuna comunicazione della cessione del credito da UT BA s.p.a. ad 3) Controparte_1
dedotto che non risulta provata la titolarità del credito in capo ad e che neppure risulta Controparte_1
provato il conferimento di procura per la riscossione del credito in favore di 4) Controparte_2
prospettato la mancata certezza del credito e l'inattendibilità del documento depositato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. per le ragioni illustrate a partire dalla pagina 3 dell'atto di citazione;
5) dedotto di avere effettuato, senza stipulare alcun contratto di finanziamento, un acquisto presso la Mobileria
La Bella Époque s.r.l e di avere estinto il debito, dell'importo complessivo di euro 5.839,20, mediante il pagamento con bollettini postali intestati a UT BA s.p.a “ciascuno dell'importo prefissato di euro 215,50 tranne il primo di euro 245,20”, precisando che, ove fosse provata l'effettiva esistenza del credito, tali pagamenti, risultanti pure dalla documentazione prodotta, dovranno essere portati “in immediata compensazione con ogni eventuale pagamento effettuato da
UT BA in favore di terzi, senza addebito di interessi di alcun tipo”; 6) in subordine, allegato la violazione della legge n. 108/96, dovendo al fine della verifica del superamento della soglia fissata dalla l. n. 108/96, tenersi conto di tutti i costi legati all'erogazione del credito (p. 6 dell'atto di citazione); 7) dedotto che, fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo risulta inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
premesso di essere cessionaria in blocco del credito azionato in sede monitoria (sì Controparte_1
che eventuali contestazioni relative alla invalidità del contratto non possono che farsi valere nei confronti della cedente -che di quel contratto è ancora titolare), ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che, in caso di cessione di crediti in blocco, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco” e che, nonostante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. 1 del fascicolo monitorio), con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 58 co 4 t.u.b., la cessione del credito è stata comunicata pure personalmente tanto a quanto a (docc. 4, 5, 6 e 7); ii) la sussistenza della legittimazione Parte_1 Parte_2
processuale in capo a alla luce della documentazione depositata già in sede monitoria;
Controparte_2
pagina 2 di 12 iii) che, ferma la genericità del disconoscimento delle sottoscrizioni (cui ha -in ogni caso- fatto seguito la formulata richiesta di verificazione), la conclusione del contratto (per effetto del quale le somme mutuate sono state versate direttamente alla -secondo Parte_4
quanto risulta dallo stesso documento contrattuale e dai documenti 12 e 13 di parte opposta) risulta confermata dal pagamento di alcune rate del finanziamento nonché dalla proposta, formulata dal alla UT BA s.p.a, di chiusura della posizione debitoria relativa al finanziamento Parte_1 oggetto di lite “a saldo e stralcio” (doc. 11); iv) che nel fascicolo del procedimento monitorio sono stati depositati tutti gli atti comprovanti l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
v) che infondata è l'eccezione di prescrizione considerato che l'ultima rata del finanziamento aveva scadenza in data 12.06.2017 e che, nella specie non opera la prescrizione breve di cui all'art. 2948,
n. 4 c.c., neanche con riferimento agli interessi, atteso che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori;
vi) che infondata risulta pure la generica doglianza relativa al superamento del tasso soglia atteso che il “TAN (8,50%) e il TAEG (9,66%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia pari al 16,9750% (tasso medio 10,38%) relativo alle operazioni “credito finalizzato” (p. 17 della comparsa di costituzione e risposta) e che non è possibile cumulare gli interessi corrispettivi e quelli moratori al fine della verifica del superamento del tasso soglia.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (tentativo del quale la parte opposta ha documentato l'esperimento -si veda il verbale negativo di mediazione depositato il 07.02.2020), pure assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata disposta c.t.u. grafologica.
Depositata la relazione da parte del c.t.u., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore e concesso un rinvio su richiesta congiunta delle parti per la pendenza di trattative, si è tenuta il 12 novembre 2024 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è, per la ragione di seguito indicata, fondata (sì che deve essere dichiarata la nullità del decreto opposto) e, tuttavia, il (non anche la , per quanto si dirà) deve essere Parte_1 Pt_2
condannato al pagamento della somma indicata in dispositivo.
3. In via preliminare va accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per inosservanza del termine di notificazione previsto dall'articolo 644 c.p.c. Il decreto, pubblicato il 22.11.2018, è stato consegnato dal creditore per la notificazione (quanto alla rilevanza di tale momento per la valutazione di tempestiva notificazione del decreto ingiuntivo si veda, tra le tante, Cass., sez. lav.,
pagina 3 di 12 sent. 15 ottobre 2018, n. 25716) il giorno 14.12.2018, ma, in tale occasione, le notificazioni non si sono perfezionate ed il creditore (senza aver chiesto alcuna rimessione in termini) si è attivato per la relativa rinnovazione solo il 26 aprile 2019 (allorquando il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. era ampiamento decorso pur volendolo far decorrere dalla data di mancata consegna degli atti a fronte del primo tentativo di notifica).
La (conseguente) dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto non preclude, tuttavia, la valutazione nel merito della sussistenza della pretesa creditoria avanzata dall'opposta (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954;
Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184); valutazione che deve essere condotta alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il creditore che agisce per l'adempimento
è tenuto solo a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore la prova del fatto estintivo del credito (tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 20 gennaio
2015, n. 826; Cass., S. U. 30 ottobre 2001, n. 13533).
4. Nella prospettiva da ultimo indicata occorre quindi, sotto il profilo logico, preliminarmente esaminare i motivi di opposizione sopra riportati al n. 3) e (limitatamente alla parte in cui gli opponenti hanno lamentato la mancata comunicazione della cessione del credito) al numero 2).
4.1. Pur avendo gli opponenti evocato tanto un difetto di legittimazione attiva, quanto un difetto di titolarità del credito, il contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio consente di ritenere che gli asseriti debitori abbiano inteso, in realtà, escludere la sola titolarità del diritto di credito in capo ad (sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto v., di recente, Controparte_1
Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814) in conseguenza della prospettata mancata conclusione del contratto di cessione di crediti in blocco.
In proposito, rilevato che, effettivamente, l'opposta non ha prodotto il contratto di cessione di crediti in blocco ed osservato tuttavia che, per tale contratto, non è richiesto alcun requisito di forma, non può non darsi atto del fatto che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), la prova della cessione in blocco può essere offerta pure mediante presunzioni e che, quanto al caso concreto, una simile prova può ritenersi resa avuto riguardo: i) alla disponibilità, da parte di in copia ed in originale, del contratto di Controparte_1
finanziamento (atteso che tale contratto non è soggetto ad un regime di pubblicità, la relativa disponibilità -peraltro, addirittura, dell'originale- non può che giustificarsi -al pari della disponibilità dei documenti di seguito indicati- ai sensi dell'art. 1262 c.c.); ii) alla disponibilità, da parte di del documento 6 (formato dalla mutuante), contenente l'indicazione del numero di Controparte_1 rate, del t.a.n. pattuito, dell'importo maturato “ante giro a contenzioso”, della movimentazione “post pagina 4 di 12 giro a contenzioso”; iii) alla mancata allegazione (prima ancora che prova), da parte degli opponenti, della richiesta di pagamento da parte di soggetti terzi nonostante il lungo tempo trascorso dalla fisiologica scadenza del rapporto contrattuale.
4.2. Le considerazioni che precedono (in quanto relative ad una cessione avente ad oggetto proprio il credito azionato in sede monitoria nei confronti degli odierni opponenti) consentono (nella sostanza) di ritenere superata pure la difesa relativa alla mancata ricomprensione del credito vantato nei propri confronti tra quelli ceduti in blocco;
difesa peraltro formulata in modo inammissibile considerato che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, a fronte della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell'avviso cui fa riferimento l'art. 58, co. 4, t.u.b., il debitore è onerato della specifica contestazione (non ricorrente nel caso concreto) relativa alla mancata riconducibilità del credito vantato nei propri confronti tra (almeno una del)le categorie richiamate in Gazzetta Ufficiale (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944; Cass., sez. 3, ord. 13 giugno 2019, n. 15884).
4.3. Fermo quanto si dirà sotto il profilo dell'eccepita prescrizione, deve altresì ritenersi che la condanna del non è preclusa dall'asserita, omessa comunicazione della cessione del Parte_1 credito in favore dell'odierna opposta. Infatti, in disparte la genericità del disconoscimento (tra l'altro, formulato senza neppure precisare la norma in base alla quale tale iniziativa è stata assunta) effettuato alla prima udienza, è qui sufficiente osservare come la cessione del credito (che è contratto bilaterale cui il debitore ceduto è estraneo) si perfezioni in conseguenza del mero accordo tra cedente e cessionario, venendo la notificazione della cessione in rilievo solo al fine di ammettere o escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente (e non al cessionario) e per valutare la prevalenza tra più cessioni (tra le altre, Cass., sez. 2, ord. 30 aprile 2021, n. 11436).
4.4. Da ultimo, generica ed infondata risulta pure la difesa mediante la quale gli opponenti hanno prospettato un difetto di capacità processuale della procuratrice Controparte_2
Risulta infatti provato: i) che con atto notarile del 05 luglio 2016 per notaio Controparte_1 Per_1
(Rep. n. 327 – Racc. n. 104) ha conferito a procura speciale
[...] Parte_5
per (tra l'altro) gestire e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali (doc. 2 depositato nel fascicolo monitorio, dal quale risulta che ha Controparte_1
conferito al proprio procuratore, tra gli altri, il potere di “m) agire e resistere, anche ai sensi degli artt. 75,77 e 83 c.p.c., avanti qualsiasi autorità giudiziaria per qualsiasi questione di natura civile, penale ed amministrativa relativa ai Crediti, con ogni conseguente facoltà di promuovere azioni, comparire e costituirsi in giudizio, proporre domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa;
[…] s) conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia ed opportuna facoltà in proposito;
z) compiere ogni altro atto necessario all'esercizio dei poteri conferiti con la presente
pagina 5 di 12 procura speciale, nonché delegare a sua volta, in tutto o in parte, sotto la propria responsabilità e vigilanza, per le attività e gli atti sopra elencati, ai propri amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, in conformità alle regole interne del nonché nominare propri sostituti ai Parte_6 sensi dell'art. 1717 c.c.”; ii) che, con atto notarile del 22 giugno 2017 per notaio (Rep. Persona_2
n. 25786 – Racc. n. 5885), la (incorporante) è subentrata in tutto il patrimonio attivo Controparte_2
e passivo di (incorporata) ed in tutte le ragioni, diritti, obblighi ed Parte_5
impegni di quest'ultima, con efficacia giuridica dal giorno 01 luglio 2017 (doc. 3 del fascicolo monitorio).
Alcun dubbio, pertanto, sussiste in ordine al legittimo conferimento del contestato potere di rappresentanza.
5. Gli opponenti hanno pure contestato -sotto diversi profili- l'effettiva conclusione del contratto di finanziamento (conclusione che, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, deve esser provata da parte dell'opposta).
5.1. In primis, occorre rilevare che, a fronte della verificazione delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, è stata depositata dal nominato c.t.U. relazione dalla quale, sulla base di analitiche valutazioni rigorosamente fondate sugli elementi esaminati, esenti da vizi logici e non contrastate dalle parti (valutazioni che qui integralmente si richiamano), emerge l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto da e, invece, l'apocrifia di quelle apposte da Parte_1
Parte_2
Ne discende l'accertamento della mancata conclusione del contratto di finanziamento da parte della con conseguente assorbimento (limitatamente a tale parte) delle ulteriori doglianze e Pt_2
mancata possibilità di adottare statuizione di condanna nei confronti della stessa.
5.2. Con riferimento alla posizione del Cristiano, esclusa la possibilità di valorizzare il preteso riconoscimento del debito prodotto quale documento 11 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta (l'opponente ha, infatti, alla prima udienza, disconosciuto la sottoscrizione apposta su tale documento e l'opposta non ha -a riguardo- chiesto di procedere alla verificazione con quanto ne discende avuto riguardo al principio espresso, tra le tantissime, da Cass., sez. 2, ord. 8 febbraio
2024, n. 3602), occorre osservare quanto segue.
5.2.1. Provata (all'esito del giudizio di verificazione) la sottoscrizione del contratto, deve altresì ritenersi provata l'effettiva erogazione del finanziamento in favore de La Bella Époque s.r.l.; tanto avuto riguardo al documento 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, al contratto di finanziamento (recante pure il timbro della beneficiaria del finanziamento), nonché alla stessa allegazione (p. 4 dell'atto di citazione in opposizione) relativa a parziali pagamenti eseguiti dal pagina 6 di 12 (inverosimile -a maggior ragione perché disgiunta da una domanda tesa all'annullamento Parte_1
del contratto- risultando l'allegazione relativa alle ragioni di tali pagamenti).
5.2.2. Provato, per quanto detto, il titolo della pretesa, deve altresì ritenersi che (avuto pure riguardo al documento 6 depositato in sede monitoria -la non riconducibilità di tale documento a quello previsto dall'art. 50 t.u.b., stante la non identificabilità del sottoscrittore, non esclude che lo stesso possa utilmente integrare le allegazioni svolte dalla parte) la creditrice abbia reso un'allegazione relativa all'inadempimento della controparte munita di puntualità tale da comportare l'insorgere, a carico del , dell'onere della prova del fatto (almeno parzialmente) estintivo dell'altrui Parte_1
pretesa (tra le tantissime, Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Un simile onere non può ritenersi assolto da parte dell'opponente.
5.2.1. I documenti depositati dal debitore non possono essere univocamente imputati a pagamenti
(parziali) ulteriori rispetto a quelli (pacificamente) contabilizzati nel documento n. 6 del fascicolo monitorio. Anzi, se per un verso è vero che, indubbiamente, gli atti da parte opponente prodotti al n.
12 constano di più documenti tra loro (in parte) sovrapposti e sbiaditi, è tuttavia pur vero che gli stessi sembrano riferirsi a pagamenti eseguiti dal febbraio 2013 al gennaio 2015, laddove dal documento n. 6 emerge l'allegazione di un inadempimento solo a decorrere dal 01 dicembre 2015
(il riferimento -in corrispondenza di tale data- alla “radiazione del finanziamento” deve intendersi quale data della decadenza dal beneficio del termine), corrispondente al mancato pagamento di 11 rate. Tanto è confermato dal riferimento (nella parte del documento in esame relativo alla
“Situazione ante giro a contenzioso”) ad un importo totale relativo allo “scoperto rate” non superiore (e nella sostanza coincidente) alla somma delle 10 rate (ciascuna per euro 213,00) non pagate e degli interessi di mora (euro 83,84). Credito che, secondo quanto si legge nella parte del documento relativo alla “Movimentazione post giro a contenzioso”, è, al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, aumentato sino all'importo di euro 5.558,54
(corrispondente alla somma tra l'importo maturato “ante giro a contenzioso”, la somma dovuta per capitale in relazione alle ulteriori, residue 10 rate -maturate tra la decadenza dal beneficio del termine e la data di fisiologica estinzione del contratto- e gli interessi moratori quantificati nella misura pattuita).
Ne consegue che il motivo di opposizione con cui il ha inteso far valere una Parte_1
“compensazione” del credito con i pagamenti eseguiti risulta del tutto infondato in fatto, atteso che dei pagamenti (neppure specificamente indicati dalla parte) eseguiti l'opposta ha tenuto conto già in sede monitoria allorquando ha quantificato il proprio (residuo) credito.
pagina 7 di 12 5.2.2.2. Priva di pregio è poi la deduzione di parte opponente secondo la quale “tanto il “piano di ammortamento” prodotto quanto la “certificazione ai sensi dell'art. 50 del d. lgsl 01.09.1993 n.
385” prodotta recano dati inesatti, ed infatti il “piano di ammortamento e pagamenti rate pre- sofferenza” riferisce di rate mensili di euro 213,00 ciascuna oltre la prima di euro 242,79 mentre invece le somme mensilmente versate in virtù dei bollettini premarcati rimessi dalla UT BA recano ciascuno l'importo di euro 215,50 oltre il primo di euro 245,20 con conseguente falsità e/o inesattezza della certificazione, fondata sul suddetto piano di ammortamento”. Sul punto è sufficiente evidenziare che dalla lettura del contratto di finanziamento e dell'allegato modulo c. d.
(punto 3.1 “costi connessi”) emerge, a fronte di rate mensili fisse (la prima per euro Pt_7
242,79 e le successive per euro 213,00), la pattuizione di oneri aggiuntivi, tra i quali le spese mensili per la gestione incasso.
5.2.2.3. Neppure può ritenersi effettivamente maturata la prescrizione eccepita dal . Parte_1
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232, conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17798 e
Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110). Tuttavia, ove il creditore si avvalga della decadenza del beneficio del termine, il dies a quo della prescrizione decorrere dalla data in cui è manifestata la volontà di avvalersi della decadenza.
Ebbene, il contratto alla base del decreto ingiuntivo risulta concluso il giorno 11 dicembre 2012 e prevedeva la restituzione della somma mutuata in 54 rate mensili (con scadenza, quindi, dell'ultima rata al giorno 11 giugno 2017). Essendo stato il decreto ingiuntivo emesso nel 2018, ne discende, per tabulas (anche ove si volesse considerare la data di conclusione del contratto), il mancato maturare della prescrizione decennale senza neppure necessità di valutare la data di comunicazione della volontà della creditrice di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine (essendo peraltro a riguardo necessario rilevare che illeggibile risulta la data apposta al documento 6 e non provata risulta la comunicazione dell'atto prodotto quale documento 9 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
5.2.2.4. Il motivo di opposizione sopra richiamato al n. 6) non può essere accolto risultando formulato in modo estremamente generico già solo nella prospettazione in fatto.
pagina 8 di 12 5.2.2.4.1. L'opponente ha, in primo luogo, prospettato la necessità di computare le spese ed i costi per assicurazione tra gli esborsi rilevanti al fine della valutazione in concreto del superamento della soglia in materia di usura.
Ebbene, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del
21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1,
Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n.
5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017)” (Cass., sez. 2, ord. 24 ottobre 2023,
n. 29501).
In ottemperanza a tale orientamento il avrebbe pertanto dovuto allegare (prima ancora che Parte_1 provare) l'esistenza di un collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione.
Una simile allegazione avrebbe dovuto essere puntuale a maggior ragione considerato che, secondo quanto risulta chiaramente dal prodotto modulo SECCI, la polizza assicurativa (che risulta pure sprovvista di data) era indicata come non obbligatoria;
con il che non si intende sostenere che il dato formale della riportata, mancata obbligatorietà della polizza sia, effettivamente, indice della facoltatività della stessa, ma, solo, che (a maggior ragione alla luce dell'indicazione del modulo l'opponente, lungi dal limitarsi alla fugace affermazione della computabilità dei costi Pt_7 assicurativi nell'ambito del t.e.g., avrebbe dovuto svolgere una qualche deduzione idonea a disvelare l'esistenza dei presupposti in presenza dei quali, soli, i costi della polizza vengono in rilievo ai fini della verifica in materia di usura. A tanto non avendo il provveduto, deve escludersi la Parte_1
possibilità di dar luogo alla (pur più volte richiesta) c.t.U. che avrebbe carattere meramente esplorativo. Del resto, a conferma di come la doglianza qui in esame sia stata articolata dalla parte in modo del tutto astratto e svincolato dal concreto svolgimento del rapporto contrattuale, milita pure il fatto che il mutuatario abbia prospettato il superamento della soglia in materia di usura avendo riguardo anche alle spese per duplicati (neppure essendo emersa l'effettiva richiesta di duplicati) ed alle somme dovute in caso di rimborso anticipato.
5.2.2.4.1. Quanto poi alla prospettata violazione della disciplina dettata dalla l. n. 108/96 per effetto
– anche - della sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è sufficiente osservare come la possibilità di rinvenire la violazione della disciplina in materia di usura per effetto della pagina 9 di 12 mera sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori risulti convincentemente esclusa da
Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597 (la quale ha pure precisato che, ove risultino usurari i soli interessi moratori, l'interesse per il periodo successivo all'inadempimento matura nella misura del pattuito interesse corrispettivo -ove non usurario) cui il non ha fatto in alcuna misura Parte_1
riferimento.
5.2.2.5. In definitiva, deve essere condannato al pagamento, in favore Parte_1 dell'opposta, della somma di euro 6.013,02, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. (la pattuizione di un interesse moratorio -peraltro, per quanto si dirà, non vessatorio- preclude l'applicabilità dell'art. 1284, co. 4, c.c., stante la clausola di apertura di tale ultima disposizione) dal 2.5.2019 al saldo.
6. Tanto detto con riferimento ai motivi alla base dell'opposizione, occorre ora esaminare le questioni oggetto di rilievo officioso con il provvedimento adottato il 29 aprile 2024.
6.1. Come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Parte_8
w Bielsku Białej). In particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto
[...]
e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22,
[...]
nonchè, già, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, , il Controparte_3 CP_4
giudice è tenuto ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_5
. La Corte di giustizia ha anche, in più occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare
[...]
poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C170/21, Profi Credit Bulgaria
EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Corte di giustizia, 9 novembre Persona_3
2010, C-137/08, ; ii) il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le Persona_4 questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM, Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, ; iii) il giudice non può dichiarare Controparte_6
l'abusività della clausola ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-
80/21, E.K., S.K; Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, AN . CP_4
6.2. Ebbene, valutata, sulla base del principio di effettività della tutela giudiziale del consumatore
(Corte di giustizia, 9 novembre 2010, C-137/08, , documentazione attestante il Persona_4
pagina 10 di 12 tasso ufficiale di riferimento BCE vigente al momento della conclusione del contratto, questo
Giudice ritiene di dovere escludere la vessatorietà (art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.) dell'art. 5 del contratto atteso che gli interessi moratori risultano pattuiti in misura non eccedente il doppio della maggiorazione media degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi (nel contratto che viene in rilievo quantificati in misura pari all'8,5%) praticata al momento della conclusione del contratto di finanziamento quale rilevata periodicamente dalla Banca d'IA (nel senso della utilizzabilità di tale parametro per valutare l'abusività della clausola relativa agli interessi moratori si veda, tra le altre,
Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_5
6.3. Tanto detto, esclusa l'abusività della clausola contenuta all'art. 15 del contratto (la quale non comporta deroga al foro del consumatore) ritiene questo Giudice di dovere espressamente esaminare anche l'eventuale abusività della clausola di seguito indicata (precisandosi che le considerazioni che seguono riguardano tutte e sole le clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio -cfr. Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, e che non rilevanti, ai fini dell'oggetto Controparte_5
del presente giudizio si presentano, in particolare, gli artt.
8 -in quanto la pretesa creditoria è stata azionata in sede monitoria allorquando era già ampiamente decorso il termine finale pattuito per il caso di integrale adempimento- e 10 del contratto -atteso che non vi sono elementi alla luce dei quali ritenere effettivamente esercitato lo ius variandi ivi regolato). Tanto al fine di stabilizzare la presente decisione essendo, nella prospettiva della Corte di giustizia, il giudicato suscettibile di superamento anche a fronte di opposizione a decreto ingiuntivo ogni volta che non via sia espressa motivazione in ordine alla non vessatorietà (art. 33, cod. cons.) delle clausole contrattuali rilevanti ai fini dell'oggetto del giudizio (arg. ex (tra le altre, Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA).
Ebbene, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alla clausola contenuta all'art. 2 del contratto. Tale clausola (relativa “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) è infatti formulata in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustra in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte Persona_6
di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_7
pagina 11 di 12 7. Considerato l'esito della consulenza (che ha accertato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dal e l'apocrifia di quelle asseritamente apposte dalla ), le spese della stessa, liquidate con Parte_1 Pt_2
decreto depositato il 16.12.2022, devono essere poste, nella misura del 50%, a carico di Parte_1
e, nella misura del 50%, a carico di Controparte_1
8. Pur se costituiti mediante un unico atto, le posizioni della e del vanno Pt_2 Parte_1
processualmente distinte. Ne discende che l'opposta deve essere condannata al pagamento, in favore della , dei compensi del presente giudizio di lite (e del 50% degli esborsi) e che il deve, Pt_2 Parte_1
a propria volta, essere condannato al pagamento, in favore di delle spese di lite;
spese Controparte_1
che, in entrambi i casi, sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà
(considerato il limitato valore del giudizio e la semplicità delle questioni allo stesso sottese) previste dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 8736/2018 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., della somma di euro 6.013,02, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal
2.5.2019 al saldo;
3) pone le spese di c.t.U., liquidate come da provvedimento depositato il 16.12.2022, nella misura del 50% a carico di e, nella misura del 50%, a carico di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p. t.;
[...]
4) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
del 50% degli esborsi (50% che si liquida in euro 72,75) e dei compensi Parte_2
liquidati in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
5) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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