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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/06/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 71/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giovannini Parte_1 C.F._1
Marzia
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Piga Riccardo Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.06.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano concordemente di definire la presente controversia alle condizioni di seguito interamente riportate:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
2) disporre l'affidamento condiviso a entrambi i genitori dei figli minori e Per_1 Persona_2
nato, con loro collocamento paritetico e residenza anagrafica in Sumirago via Serena n. 3;
3) tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori, disporre modalità di visita e frequentazione tra i minori e i genitori così articolate:
- tutti i giorni (tranne il lunedì): dall'uscita da scuola sino alle ore 18 i bambini staranno con il pa- dre, tranne nella giornata del lunedì che i bambini trascorreranno con la mamma con pernottamen- to presso la stessa;
Settimana 1: il martedì con il papà e dal mercoledì al venerdì mattina con la mamma e dal venerdì sino al lunedì mattina con il padre.
Settimana 2: dal martedì al giovedì con il padre e dal venerdì ore 18 al martedì mattina con la ma- dre e poi a seguire.
4) i minori trascorreranno inoltre le vacanze natalizie, in deroga al regime ordinario, cinque giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando negli anni la giornata di Natale e prevedendo che quando trascorreranno la giornata di Natale con un genitore trascorrano con l'altro la vigilia di
Natale;
5) durante le vacanze pasquali, in deroga al regime ordinario, i minori trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando annualmente la giornata di Pasqua;
6) durante le vacanze estive, in deroga al regime ordinario, i minori trascorreranno con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno. I genitori acconsentono che i minori possano passare anche altri giorni di vacanza con loro in altro periodo dell'anno, salvo impegni scolastici.
7) in ragione sia dei tempi pressochè paritetici che i minori trascorreranno con ciascun genitore che delle identiche capacità reddituali dei genitori stessi, resta inteso che ciascun genitore provve- derà direttamente alle spese ordinarie durante i periodi in cui i figli saranno con sé, mentre le parti suddivideranno tra loro al 50% tutte le spese straordinarie, da disciplinarsi come da Protocollo della Corte d'appello di Milano, oltre alle spese per l'abbigliamento dei minori;
8) le detrazioni per le spese straordinarie ai fini Irpef, le deduzioni fiscali per figli a carico e l'as- segno unico saranno operati e fruiti da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) i genitori prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti d'identità e passaporti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori e;
Per_1 Per_2
10) al fine di regolamentare tutti i rapporti di natura economica e patrimoniale discendenti dal ma- trimonio le parti prevedono quanto segue: la signora si impegna a cedere al si- Controparte_1
gnor e quest'ultimo ad acquistare, con atto pubblico di trasferimento immobilia- Parte_1
re da perfezionare entro un anno dalla sentenza di separazione e, comunque, non appena ottenuto dal signor il richiesto mutuo dalla banca, la propria quota del 50% di comproprietà Parte_1
dell'immobile sito in Sumirago via Serena n. 3, così come meglio descritto: mapp. 1660 sub. 501,
Cat. A/2, cl. 5, vani 8,5, per l'importo di euro 155.000.
2 I coniugi, anche al fine di saldare, in favore del signor padre di Controparte_2 Controparte_1
il prezzo dell'originaria compravendita dell'immobile in questione, stipulata inter partes in data 10 febbraio 2015 (Rep. n. 111.901 Raccolta n. 48.168 Notaio dott. , si accordano affin- Persona_3
chè la signora versi al di lei padre, la somma complessiva di eu- Controparte_1 Controparte_2
ro 80.000 e ciò, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., sia per la quota parte riferita ad Parte_1
(euro 40.000), ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., che per la quota parte riferita alla stessa Parte_2
(euro 40.000);
[...]
11) i coniugi dichiarano che detto trasferimento immobiliare godrà di esenzione da imposta di bol- lo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/1987 e sent. n. 154 del 10/05/1999 C.Cost.;
12) i coniugi, infine, dichiarano che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni che precedono, nulla avranno più reciprocamente a pretendere, avendo in tal modo provveduto a regolamentare tutti i rapporti di natura economica e patrimoniale discendenti dal matrimonio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio concordatario in data 14.07.2007 in Sumirago (VA) e stabilivano come dimora abituale l'abitazione sita in Sumirago, Via Serena n. 3, di proprietà di entrambi.
Dalla loro unione nascevano i figli minorenni (il 27.05.2011) e (l'08.09.2017). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 09.01.2024, il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Parte_1
l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Do- mandava, inoltre, di addebitare la separazione alla resistente, di disporre l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso il padre, di assegnare a sé la casa coniugale, di regolamentare la frequentazione madre/figli, di quantificare nell'importo mensile di € 200,00 (€ 100,00 per figlio) il contributo materno al mantenimento di e , di ripartire nella misura del 50% ciascu- Per_1 Per_2 no le spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano e di disporre l'integrale percezione dell'Assegno Unico da parte del padre.
In data 11.03.2024 si costituiva la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la quale aderi- CP_1
va alle domande di separazione e di affido condiviso dei figli ma formulava autonome istanze in or- dine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. In particolare, chiedeva di disporre il colloca- mento paritario di e su base quindicinale, di assegnarle la casa coniugale, di quanti- Per_1 Per_2 ficare il contributo paterno al mantenimento dei figli nell'importo mensile di € 100,00 per figlio (o, in subordine, in caso di assegnazione della casa coniugale al padre, nell'importo di € 350,00 per fi- glio), di ripartire le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico
3 della madre e di ripartire nella misura del 50% ciascuno la percezione dell'Assegno Unico.
Con ordinanza dell'11.04.2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e, in via provvisoria, si disponeva l'affido condiviso dei figli con collocamento paritetico secondo gli accordi raggiunti dalle parti alla prima udienza del 10.4.2024, si assegnava la casa coniugale al padre, si quantificava il contributo paterno al mantenimento di e nell'importo mensile di € 150,00 per fi- Per_1 Per_2
glio e si ripartivano le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene ora decisa con sentenza sulla base delle conclusioni
(ut supra integralmente riportate) rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 10.06.2025.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi (invero già cessata, aven- do la resistente lasciato la casa coniugale nel mese di luglio 2023), tale da rendere ineluttabile la se- parazione.
Le condizioni concordate tra le parti in relazione alla prole meritano di essere accolte, in quanto coerenti con le loro condizioni economiche e in quanto appaiono conformi al superiore interesse morale e materiale dei figli, idonee a garantir loro il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e non contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 Controparte_3
coniugatisi in Sumirago (VA) in data 14.07.2007 (matrimonio trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, Parte II, Serie A, anno 2007) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa le spese di lite
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
12.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 71/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giovannini Parte_1 C.F._1
Marzia
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Piga Riccardo Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.06.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano concordemente di definire la presente controversia alle condizioni di seguito interamente riportate:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
2) disporre l'affidamento condiviso a entrambi i genitori dei figli minori e Per_1 Persona_2
nato, con loro collocamento paritetico e residenza anagrafica in Sumirago via Serena n. 3;
3) tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori, disporre modalità di visita e frequentazione tra i minori e i genitori così articolate:
- tutti i giorni (tranne il lunedì): dall'uscita da scuola sino alle ore 18 i bambini staranno con il pa- dre, tranne nella giornata del lunedì che i bambini trascorreranno con la mamma con pernottamen- to presso la stessa;
Settimana 1: il martedì con il papà e dal mercoledì al venerdì mattina con la mamma e dal venerdì sino al lunedì mattina con il padre.
Settimana 2: dal martedì al giovedì con il padre e dal venerdì ore 18 al martedì mattina con la ma- dre e poi a seguire.
4) i minori trascorreranno inoltre le vacanze natalizie, in deroga al regime ordinario, cinque giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando negli anni la giornata di Natale e prevedendo che quando trascorreranno la giornata di Natale con un genitore trascorrano con l'altro la vigilia di
Natale;
5) durante le vacanze pasquali, in deroga al regime ordinario, i minori trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando annualmente la giornata di Pasqua;
6) durante le vacanze estive, in deroga al regime ordinario, i minori trascorreranno con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno. I genitori acconsentono che i minori possano passare anche altri giorni di vacanza con loro in altro periodo dell'anno, salvo impegni scolastici.
7) in ragione sia dei tempi pressochè paritetici che i minori trascorreranno con ciascun genitore che delle identiche capacità reddituali dei genitori stessi, resta inteso che ciascun genitore provve- derà direttamente alle spese ordinarie durante i periodi in cui i figli saranno con sé, mentre le parti suddivideranno tra loro al 50% tutte le spese straordinarie, da disciplinarsi come da Protocollo della Corte d'appello di Milano, oltre alle spese per l'abbigliamento dei minori;
8) le detrazioni per le spese straordinarie ai fini Irpef, le deduzioni fiscali per figli a carico e l'as- segno unico saranno operati e fruiti da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) i genitori prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti d'identità e passaporti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori e;
Per_1 Per_2
10) al fine di regolamentare tutti i rapporti di natura economica e patrimoniale discendenti dal ma- trimonio le parti prevedono quanto segue: la signora si impegna a cedere al si- Controparte_1
gnor e quest'ultimo ad acquistare, con atto pubblico di trasferimento immobilia- Parte_1
re da perfezionare entro un anno dalla sentenza di separazione e, comunque, non appena ottenuto dal signor il richiesto mutuo dalla banca, la propria quota del 50% di comproprietà Parte_1
dell'immobile sito in Sumirago via Serena n. 3, così come meglio descritto: mapp. 1660 sub. 501,
Cat. A/2, cl. 5, vani 8,5, per l'importo di euro 155.000.
2 I coniugi, anche al fine di saldare, in favore del signor padre di Controparte_2 Controparte_1
il prezzo dell'originaria compravendita dell'immobile in questione, stipulata inter partes in data 10 febbraio 2015 (Rep. n. 111.901 Raccolta n. 48.168 Notaio dott. , si accordano affin- Persona_3
chè la signora versi al di lei padre, la somma complessiva di eu- Controparte_1 Controparte_2
ro 80.000 e ciò, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., sia per la quota parte riferita ad Parte_1
(euro 40.000), ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., che per la quota parte riferita alla stessa Parte_2
(euro 40.000);
[...]
11) i coniugi dichiarano che detto trasferimento immobiliare godrà di esenzione da imposta di bol- lo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/1987 e sent. n. 154 del 10/05/1999 C.Cost.;
12) i coniugi, infine, dichiarano che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni che precedono, nulla avranno più reciprocamente a pretendere, avendo in tal modo provveduto a regolamentare tutti i rapporti di natura economica e patrimoniale discendenti dal matrimonio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio concordatario in data 14.07.2007 in Sumirago (VA) e stabilivano come dimora abituale l'abitazione sita in Sumirago, Via Serena n. 3, di proprietà di entrambi.
Dalla loro unione nascevano i figli minorenni (il 27.05.2011) e (l'08.09.2017). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 09.01.2024, il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Parte_1
l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Do- mandava, inoltre, di addebitare la separazione alla resistente, di disporre l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso il padre, di assegnare a sé la casa coniugale, di regolamentare la frequentazione madre/figli, di quantificare nell'importo mensile di € 200,00 (€ 100,00 per figlio) il contributo materno al mantenimento di e , di ripartire nella misura del 50% ciascu- Per_1 Per_2 no le spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano e di disporre l'integrale percezione dell'Assegno Unico da parte del padre.
In data 11.03.2024 si costituiva la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la quale aderi- CP_1
va alle domande di separazione e di affido condiviso dei figli ma formulava autonome istanze in or- dine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. In particolare, chiedeva di disporre il colloca- mento paritario di e su base quindicinale, di assegnarle la casa coniugale, di quanti- Per_1 Per_2 ficare il contributo paterno al mantenimento dei figli nell'importo mensile di € 100,00 per figlio (o, in subordine, in caso di assegnazione della casa coniugale al padre, nell'importo di € 350,00 per fi- glio), di ripartire le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico
3 della madre e di ripartire nella misura del 50% ciascuno la percezione dell'Assegno Unico.
Con ordinanza dell'11.04.2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e, in via provvisoria, si disponeva l'affido condiviso dei figli con collocamento paritetico secondo gli accordi raggiunti dalle parti alla prima udienza del 10.4.2024, si assegnava la casa coniugale al padre, si quantificava il contributo paterno al mantenimento di e nell'importo mensile di € 150,00 per fi- Per_1 Per_2
glio e si ripartivano le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene ora decisa con sentenza sulla base delle conclusioni
(ut supra integralmente riportate) rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 10.06.2025.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi (invero già cessata, aven- do la resistente lasciato la casa coniugale nel mese di luglio 2023), tale da rendere ineluttabile la se- parazione.
Le condizioni concordate tra le parti in relazione alla prole meritano di essere accolte, in quanto coerenti con le loro condizioni economiche e in quanto appaiono conformi al superiore interesse morale e materiale dei figli, idonee a garantir loro il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e non contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 Controparte_3
coniugatisi in Sumirago (VA) in data 14.07.2007 (matrimonio trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, Parte II, Serie A, anno 2007) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa le spese di lite
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
12.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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