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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/11/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE
n. 1723/2024 r.g.
Il Giudice
facendo seguito al processo verbale dell'odierna udienza del 18/11/2025, che viene riaperto alle ore 14.15 per dare lettura della sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nel procedimento civile in epigrafe indicato;
si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che alle ore 14.15, in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'odierna udienza, la causa è stata decisa e viene data lettura della sentenza pur nella loro assenza.
Il Giudice Dott.ssa ON DI NICOLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa ON Di IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 1723 del Ruolo Generale Affari Conteziosi Civili dell'anno 2024, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Cesari ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio legale in Frosinone, via Giuseppe Garibaldi n. 100, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- parte attrice/opponente -
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Stronati ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso il suo studio legale in Roma, via Pomponio Leto n. 2, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta/opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto - opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. – opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2025 le parti hanno discusso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, oppone l'atto di precetto per Parte_1
complessivi € 13.285,56 notificatogli da sulla base del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
676/2023 emesso in data 01.08.2023 dal Tribunale di Frosinone contro Controparte_2
Espone l'attore che tale decreto è stato notificato a mezzo PEC alla in Controparte_2
data 07/09/2023 e che, non essendo stato opposto nei termini di legge, è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Frosinone con provvedimento del 08/11/2023; che la è stata Controparte_2
cancellata presso la CCIAA di Frosinone dopo l'assemblea dei soci tenutasi in data 13/12/2023; che per tale ragione l'intimante ha azionato il decreto ingiuntivo n. 676/2023 nei confronti dei sig.ri e , soci della Parte_1 Parte_2 Controparte_3 Controparte_2
Eccepisce, quindi, la nullità e/o inefficacia del precetto, nonché l'inesistenza del titolo, in quanto il precetto è stato notificato ai soci senza la previa notifica del titolo esecutivo;
e l'inesistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, in quanto, ai sensi dell'art. 2495 comma
2 c.c., i creditori sociali insoddisfatti, nonostante l'estinzione del soggetto giuridico loro debitore, possono azionare le proprie pretese nei confronti degli ex soci, qualora essi abbiano percepito importi in base al bilancio finale di liquidazione e nei limiti di quanto percepito, oppure dai liquidatori, qualora il mancato pagamento dei creditori sociali sia stato dovuto a loro dolo o colpa, e grava sul creditore l'onere di provare la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione.
Chiede, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare nullo, inefficace e, comunque, annullare, ai sensi degli artt. 615 e 617 cpc, il precetto notificato in data
19/07/2024; di accertare l'inesistenza del diritto della opposta a procedere a esecuzione forzata;
di accertare che nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra per qualsiasi titolo o causale;
con Pt_1 CP_1 condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, nell'invocare il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, espone che la società debitrice è stata cancellata;
che prima Controparte_2
della cancellazione le è stato notificato il decreto ingiuntivo ed è stato altresì tentato un pignoramento presso terzi, che ha avuto esito negativo. Sostiene che non sussiste l'obbligo della previa notifica del titolo esecutivo agli ex soci, in quanto essi subentrano nella posizione debitoria della società cancellata e, considerato che il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato alla a mezzo pec, tale notifica è pienamente efficace nei confronti degli ex soci;
Controparte_2
che il sig. non impugna o contesta il decreto ingiuntivo e dunque lo riconosce;
che l'opponente Pt_1 invoca l'onere della prova a carico dell'opposta relativamente alla distribuzione dell'attivo societario e alla riscossione della quota in favore dell'opponente, circostanza che invece proprio i soci della società cancellata dovrebbero e ben potrebbero provare;
che in ogni caso la mancata acquisizione di somme da parte del sig. non impedisce alla creditrice di agire per il recupero del proprio Pt_1
credito, perfettamente noto in forza dell'ingiunzione di pagamento e del consequenziale pignoramento tentato, credito chiaramente ignorato in sede di cancellazione della società, strumentale per evitare proprio azioni esecutive.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e accolta l'istanza di sospensione avanzata da parte attrice;
assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., di cui le parti si sono avvalse;
ritenuta la causa matura per la decisione, questa è stata rinviata all'udienza del
18.11.2025 per la discussione orale, all'esito della quale è decisa come segue.
2. Sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.p.c. Infondatezza.
Il motivo di opposizione agli atti è tempestivo, e dunque ammissibile, per essere stato spiegato entro il termine di decadenza prescritto dall'art. 617 c.p.c., laddove l'atto di precetto è stato notificato all'opponente in data 19.07.2024 (circostanza, invero, non provata documentalmente ma comunque rimasta incontestata e perciò ritenuta pacifica) e l'atto di citazione è stato notificato all'opposta in data 01.08.2024.
Nel merito, il motivo è infondato.
L'opponente si duole essenzialmente del fatto di aver ricevuto personalmente la notifica del solo atto di precetto e non anche del titolo esecutivo.
È circostanza pacifica che il titolo esecutivo sia stato notificato alla società debitrice. Invero, pur non avendo le parti fornito tale prova, nell'atto di precetto si afferma che il d.i. è stato notificato il 07.09.2023 all'indirizzo pec della e la circostanza è rimasta inconfutata Controparte_2
dall'opponente che, dal canto suo, eccepisce l'omessa previa notifica del titolo ai soci ma non contesta la notifica del titolo alla società. Sicché la notifica del titolo può darsi per avvenuta prima della cancellazione della società, deliberata dall'assemblea dei soci il 13.12.2023 e cancellata definitivamente il 12.01.2024. Il precetto, invece, è stato notificato ai singoli soci e, in particolare, al sig. in data 19.07.2024, quindi successivamente alla cancellazione della società. Parte_1
È noto che la cancellazione di una società dal registro delle imprese dia luogo a un fenomeno di successione a titolo universale, nell'ambito del quale i successori sono individuati nei soci. Com'è noto “Il titolo esecutivo giudiziale emesso in favore di una società non perde efficacia in caso di estinzione della stessa per cancellazione dal registro delle imprese, sicché esso può essere fatto valere, al fine di esercitare il conseguente diritto a procedere ad esecuzione forzata, dalla persona fisica nei cui confronti si integra il fenomeno successorio derivante dall'estinzione” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20155 del 18 agosto 2017; cfr. altresì Cassazione civile sez. lav., 25/05/2017, n.13183 in punto di legittimazione dei soci conseguente all'estinzione della società con particolare riferimento all'ipotesi di cancellazione intervenuta in pendenza di giudizio: “La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l'estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorchè questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione”).
Si tratta in particolare di un principio che prende le mosse dal disposto dell'art. 477 c.p.c.
Nel caso di esecuzione contro gli ex-soci della società cancellata, invece, l'art. 477 non è altrettanto chiarificatore. Tuttavia, l'orientamento prevalente cui si ritiene di aderire è nel senso che non sia necessario rinnovare la notifica del titolo esecutivo e del precetto nei confronti dei successori, ove l'evento successorio si verifichi dopo l'espletamento di tali atti. Dunque, in tal caso, non sarebbe necessaria alcuna attività integrativa, poiché l'espansione dell'efficacia esecutiva del titolo nei confronti dei successori opererebbe ex lege, tanto dal lato attivo quanto dal lato passivo.
Tanto premesso, il motivo è infondato e va rigettato.
3. Sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. Fondatezza.
L'opponente eccepisce altresì che la sig.ra non ha diritto ad agire esecutivamente nei CP_1
suoi confronti atteso che la contro la quale è stato emesso il decreto Controparte_2
ingiuntivo azionato, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 12.01.2024, a seguito dell'assemblea dei soci tenutasi il 13.12.2023, e dunque precedentemente alla notifica del precetto opposto, avvenuta in data 19.07.2024. Sostiene infatti che i soci della s.r.l. non sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e rispondono dei crediti della società estinta nei limiti di quanto percepito in base al bilancio finale di liquidazione, a mente dell'art. 2495 comma 2 c.p.c. A tal fine, posto che l'onere probatorio su tale ultima circostanza grava sul convenuto/creditore, produce il bilancio finale di liquidazione, dal quale emerge che i soci non hanno percepito attivo (cfr. all. alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte opponente).
Dal canto suo, parte opposta sostiene che sono i soci della società cancellata a dovere e a poter provare di non aver percepito alcunché dal bilancio finale.
Ebbene, le argomentazioni di parte opponente sono fondate.
In specie, i soci della non sono illimitatamente responsabili in relazione Controparte_2
alle obbligazioni sociali, trattandosi di società a responsabilità limitata cui i soci hanno partecipato con conferimenti pari al 33% ciascuno del patrimonio sociale (cfr. visura in atti). Inoltre, secondo quanto emerge dalla visura in atti, il sig. è socio non liquidatore della società Parte_1
debitrice.
Ai sensi dell'art. 2495 c. 2 c.p.c., dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da costoro riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
In particolare, in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini della responsabilità dei soci della società estinta non è sufficiente evocare apoditticamente il principio di cui alle SS.UU nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, ma occorre contemperare quanto ivi enunciato col dettato normativo che esplicitamente prevede la necessità di accertare che i soci abbiano tratto una qualche utilità dalla liquidazione della società.
Invero, le stesse Sezioni Unite (Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072) hanno individuato la ratio della norma “nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati. Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura;
ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori”. […] “il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica”. Ne consegue che “la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra
l'estinzione della società e la morte di una persona fisica”.
Pertanto, il debito, che i creditori avrebbero potuto far valere in danno della società se essa non si fosse estinta, si trasmette ai soci i quali ne risponderanno secondo lo statuto della loro responsabilità; tuttavia, con riferimento al dettato dell'art. 2495, comma 2, cod. civ., tale responsabilità a carico dei soci opera «fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno», sicché il subingresso dei soci nei debiti sociali, avviene « sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno» e nel senso che «le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali».
Come è stato rilevato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità “la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione della società «il creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo (vale a dire la sua legittimazione passiva), e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata da questi riscossa» (Cass., Sez. V,
26/06/2015, n. 13259)”; e invero, «poiché è attraverso la nominata vicenda successoria che il socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, è quest'ultimo a dover provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal predetto in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio. E' evidente, infatti, che la percezione della quota dell'attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio» (Cass., Sez. I, 22/06/2017, n. 15474; Cass. civ. n. 31933/2019). È stato infatti chiarito che occorre tenere distinta la questione attinente alla legittimazione dei soci da quella della responsabilità degli stessi: da un lato, all'estinzione della società consegue un fenomeno di carattere successorio, o perlomeno qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come tale, sicché la legittimazione passa in capo ai soci;
dall'altro, con riferimento alla responsabilità per debiti sociali, si applica il disposto di cui all'art. 2495 comma 2 c.c. Ne consegue che i due istituti non sono sovrapponibili.
È stato inoltre evidenziato che, sul piano processuale, “«il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo». In questa cornice la citata giurisprudenza ha ritenuto utile affermare, proprio tenendo ferma la richiamata distinzione, che il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c.c.
«non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali», nel senso che se non vi fosse alcuna utilità su cui rivalersi ciò priverebbe i creditori dell'interesse a promuovere l'azione di responsabilità anzidetta, ma non escluderebbe la legittimazione dei soci nella loro veste di successori della società estinta. Situazione che, di certo non si verifica, come mostra appunto di credere questa giurisprudenza, quando i soci risultino destinatari di beni e diritti non contemplati nel bilancio finale di liquidazione – è il classico caso delle sopravvenienze attive, in ragione delle quali l'interesse creditorio non potrebbe essere pregiudicato dal fatto che esse maturino dopo la chiusura della liquidazione -, giacché qui all'indubbia legittimazione passiva dei soci farebbe da contrappasso l'altrettanto indubbio interesse dei creditori insoddisfatti;
o, come, più generalmente opinano le SS.UU., allorché ipotizzano che il debito della società estinta sia garantito da un terzo e che si renda per questo necessaria la formazione di un titolo esecutivo, che, non potendo più essere ottenuto nei confronti della società, vedrebbe parimenti ricorrere la legittimazione dei soci della stessa, ma pure il sicuro interesse dei creditori che agiscono a questo fine. In ogni caso quel che preme ribadire è che, in disparte da come l'interesse ad agire dei creditori insoddisfatti possa variamente retroagire sulla responsabilità dei soci, affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione ai crediti sociali rimasti insoddisfatti” (Cass. civ. n. 31933/2019).
Tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, atteso che non ha dimostrato la percezione di attivo da parte dei soci dal bilancio finale di liquidazione. Le stesse istanze istruttorie formulate, come già motivato in corso di causa, sono parse inconferenti e inammissibili (ci si riferisce, in modo particolare, alle istanze di prova orale e di giuramento decisorio) ovvero meramente esplorative, atteso che l'istanza volta a ordinare il deposito della documentazione contabile e patrimoniale è stata genericamente formulata e in ogni caso la documentazione utile ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte convenuta
(ossia il bilancio finale di liquidazione o, in generale, i bilanci della società) non necessita di un ordine di esibizione o di deposito per la sua produzione in giudizio, risultando peraltro dalla visura in atti che essi siano stati depositati e, pertanto, consultabili.
Di contro, l'attore, benché non gravato dall'incombente, ha depositato il bilancio finale di liquidazione, dal quale si evince che i soci non hanno proceduto alla distribuzione dell'attivo atteso che le passività ne superavano l'ammontare e pertanto non v'erano utili da ripartire. Né tantomeno è emerso nel corso del giudizio che vi siano state delle sopravvenienze quanto all'attivo societario suscettibile di distribuzione agli ex soci.
Tanto premesso, atteso che il difetto di prova in ordine a un elemento costitutivo del diritto si risolve in sfavore della parte che quel diritto affermi di vantare, ne consegue l'accoglimento della domanda di parte attrice in quanto fondata.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo.
Attesa la reciproca soccombenza delle parti (precisamente: parte attrice è soccombente quanto al motivo di opposizione agli atti;
parte convenuta è soccombente in relazione al motivo di opposizione all'esecuzione), se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1723 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, promossa da nei Parte_1
confronti di e avente ad oggetto “opposizione a precetto – opposizione Controparte_1
agli atti esecutivi – opposizione all'esecuzione”, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide:
- RIGETTA il motivo di opposizione agli atti esecutivi;
- ACCOGLIE il motivo di opposizione all'esecuzione e, per l'effetto, DICHIARA che la sig.ra non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa ON Di IC
SEZIONE CIVILE
n. 1723/2024 r.g.
Il Giudice
facendo seguito al processo verbale dell'odierna udienza del 18/11/2025, che viene riaperto alle ore 14.15 per dare lettura della sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nel procedimento civile in epigrafe indicato;
si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che alle ore 14.15, in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'odierna udienza, la causa è stata decisa e viene data lettura della sentenza pur nella loro assenza.
Il Giudice Dott.ssa ON DI NICOLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa ON Di IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 1723 del Ruolo Generale Affari Conteziosi Civili dell'anno 2024, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Cesari ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio legale in Frosinone, via Giuseppe Garibaldi n. 100, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- parte attrice/opponente -
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Stronati ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso il suo studio legale in Roma, via Pomponio Leto n. 2, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta/opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto - opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. – opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2025 le parti hanno discusso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, oppone l'atto di precetto per Parte_1
complessivi € 13.285,56 notificatogli da sulla base del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
676/2023 emesso in data 01.08.2023 dal Tribunale di Frosinone contro Controparte_2
Espone l'attore che tale decreto è stato notificato a mezzo PEC alla in Controparte_2
data 07/09/2023 e che, non essendo stato opposto nei termini di legge, è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Frosinone con provvedimento del 08/11/2023; che la è stata Controparte_2
cancellata presso la CCIAA di Frosinone dopo l'assemblea dei soci tenutasi in data 13/12/2023; che per tale ragione l'intimante ha azionato il decreto ingiuntivo n. 676/2023 nei confronti dei sig.ri e , soci della Parte_1 Parte_2 Controparte_3 Controparte_2
Eccepisce, quindi, la nullità e/o inefficacia del precetto, nonché l'inesistenza del titolo, in quanto il precetto è stato notificato ai soci senza la previa notifica del titolo esecutivo;
e l'inesistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, in quanto, ai sensi dell'art. 2495 comma
2 c.c., i creditori sociali insoddisfatti, nonostante l'estinzione del soggetto giuridico loro debitore, possono azionare le proprie pretese nei confronti degli ex soci, qualora essi abbiano percepito importi in base al bilancio finale di liquidazione e nei limiti di quanto percepito, oppure dai liquidatori, qualora il mancato pagamento dei creditori sociali sia stato dovuto a loro dolo o colpa, e grava sul creditore l'onere di provare la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione.
Chiede, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare nullo, inefficace e, comunque, annullare, ai sensi degli artt. 615 e 617 cpc, il precetto notificato in data
19/07/2024; di accertare l'inesistenza del diritto della opposta a procedere a esecuzione forzata;
di accertare che nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra per qualsiasi titolo o causale;
con Pt_1 CP_1 condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, nell'invocare il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, espone che la società debitrice è stata cancellata;
che prima Controparte_2
della cancellazione le è stato notificato il decreto ingiuntivo ed è stato altresì tentato un pignoramento presso terzi, che ha avuto esito negativo. Sostiene che non sussiste l'obbligo della previa notifica del titolo esecutivo agli ex soci, in quanto essi subentrano nella posizione debitoria della società cancellata e, considerato che il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato alla a mezzo pec, tale notifica è pienamente efficace nei confronti degli ex soci;
Controparte_2
che il sig. non impugna o contesta il decreto ingiuntivo e dunque lo riconosce;
che l'opponente Pt_1 invoca l'onere della prova a carico dell'opposta relativamente alla distribuzione dell'attivo societario e alla riscossione della quota in favore dell'opponente, circostanza che invece proprio i soci della società cancellata dovrebbero e ben potrebbero provare;
che in ogni caso la mancata acquisizione di somme da parte del sig. non impedisce alla creditrice di agire per il recupero del proprio Pt_1
credito, perfettamente noto in forza dell'ingiunzione di pagamento e del consequenziale pignoramento tentato, credito chiaramente ignorato in sede di cancellazione della società, strumentale per evitare proprio azioni esecutive.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e accolta l'istanza di sospensione avanzata da parte attrice;
assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., di cui le parti si sono avvalse;
ritenuta la causa matura per la decisione, questa è stata rinviata all'udienza del
18.11.2025 per la discussione orale, all'esito della quale è decisa come segue.
2. Sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.p.c. Infondatezza.
Il motivo di opposizione agli atti è tempestivo, e dunque ammissibile, per essere stato spiegato entro il termine di decadenza prescritto dall'art. 617 c.p.c., laddove l'atto di precetto è stato notificato all'opponente in data 19.07.2024 (circostanza, invero, non provata documentalmente ma comunque rimasta incontestata e perciò ritenuta pacifica) e l'atto di citazione è stato notificato all'opposta in data 01.08.2024.
Nel merito, il motivo è infondato.
L'opponente si duole essenzialmente del fatto di aver ricevuto personalmente la notifica del solo atto di precetto e non anche del titolo esecutivo.
È circostanza pacifica che il titolo esecutivo sia stato notificato alla società debitrice. Invero, pur non avendo le parti fornito tale prova, nell'atto di precetto si afferma che il d.i. è stato notificato il 07.09.2023 all'indirizzo pec della e la circostanza è rimasta inconfutata Controparte_2
dall'opponente che, dal canto suo, eccepisce l'omessa previa notifica del titolo ai soci ma non contesta la notifica del titolo alla società. Sicché la notifica del titolo può darsi per avvenuta prima della cancellazione della società, deliberata dall'assemblea dei soci il 13.12.2023 e cancellata definitivamente il 12.01.2024. Il precetto, invece, è stato notificato ai singoli soci e, in particolare, al sig. in data 19.07.2024, quindi successivamente alla cancellazione della società. Parte_1
È noto che la cancellazione di una società dal registro delle imprese dia luogo a un fenomeno di successione a titolo universale, nell'ambito del quale i successori sono individuati nei soci. Com'è noto “Il titolo esecutivo giudiziale emesso in favore di una società non perde efficacia in caso di estinzione della stessa per cancellazione dal registro delle imprese, sicché esso può essere fatto valere, al fine di esercitare il conseguente diritto a procedere ad esecuzione forzata, dalla persona fisica nei cui confronti si integra il fenomeno successorio derivante dall'estinzione” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20155 del 18 agosto 2017; cfr. altresì Cassazione civile sez. lav., 25/05/2017, n.13183 in punto di legittimazione dei soci conseguente all'estinzione della società con particolare riferimento all'ipotesi di cancellazione intervenuta in pendenza di giudizio: “La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l'estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorchè questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione”).
Si tratta in particolare di un principio che prende le mosse dal disposto dell'art. 477 c.p.c.
Nel caso di esecuzione contro gli ex-soci della società cancellata, invece, l'art. 477 non è altrettanto chiarificatore. Tuttavia, l'orientamento prevalente cui si ritiene di aderire è nel senso che non sia necessario rinnovare la notifica del titolo esecutivo e del precetto nei confronti dei successori, ove l'evento successorio si verifichi dopo l'espletamento di tali atti. Dunque, in tal caso, non sarebbe necessaria alcuna attività integrativa, poiché l'espansione dell'efficacia esecutiva del titolo nei confronti dei successori opererebbe ex lege, tanto dal lato attivo quanto dal lato passivo.
Tanto premesso, il motivo è infondato e va rigettato.
3. Sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. Fondatezza.
L'opponente eccepisce altresì che la sig.ra non ha diritto ad agire esecutivamente nei CP_1
suoi confronti atteso che la contro la quale è stato emesso il decreto Controparte_2
ingiuntivo azionato, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 12.01.2024, a seguito dell'assemblea dei soci tenutasi il 13.12.2023, e dunque precedentemente alla notifica del precetto opposto, avvenuta in data 19.07.2024. Sostiene infatti che i soci della s.r.l. non sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e rispondono dei crediti della società estinta nei limiti di quanto percepito in base al bilancio finale di liquidazione, a mente dell'art. 2495 comma 2 c.p.c. A tal fine, posto che l'onere probatorio su tale ultima circostanza grava sul convenuto/creditore, produce il bilancio finale di liquidazione, dal quale emerge che i soci non hanno percepito attivo (cfr. all. alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte opponente).
Dal canto suo, parte opposta sostiene che sono i soci della società cancellata a dovere e a poter provare di non aver percepito alcunché dal bilancio finale.
Ebbene, le argomentazioni di parte opponente sono fondate.
In specie, i soci della non sono illimitatamente responsabili in relazione Controparte_2
alle obbligazioni sociali, trattandosi di società a responsabilità limitata cui i soci hanno partecipato con conferimenti pari al 33% ciascuno del patrimonio sociale (cfr. visura in atti). Inoltre, secondo quanto emerge dalla visura in atti, il sig. è socio non liquidatore della società Parte_1
debitrice.
Ai sensi dell'art. 2495 c. 2 c.p.c., dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da costoro riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
In particolare, in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini della responsabilità dei soci della società estinta non è sufficiente evocare apoditticamente il principio di cui alle SS.UU nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, ma occorre contemperare quanto ivi enunciato col dettato normativo che esplicitamente prevede la necessità di accertare che i soci abbiano tratto una qualche utilità dalla liquidazione della società.
Invero, le stesse Sezioni Unite (Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072) hanno individuato la ratio della norma “nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati. Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura;
ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori”. […] “il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica”. Ne consegue che “la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra
l'estinzione della società e la morte di una persona fisica”.
Pertanto, il debito, che i creditori avrebbero potuto far valere in danno della società se essa non si fosse estinta, si trasmette ai soci i quali ne risponderanno secondo lo statuto della loro responsabilità; tuttavia, con riferimento al dettato dell'art. 2495, comma 2, cod. civ., tale responsabilità a carico dei soci opera «fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno», sicché il subingresso dei soci nei debiti sociali, avviene « sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno» e nel senso che «le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali».
Come è stato rilevato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità “la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione della società «il creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo (vale a dire la sua legittimazione passiva), e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata da questi riscossa» (Cass., Sez. V,
26/06/2015, n. 13259)”; e invero, «poiché è attraverso la nominata vicenda successoria che il socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, è quest'ultimo a dover provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal predetto in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio. E' evidente, infatti, che la percezione della quota dell'attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio» (Cass., Sez. I, 22/06/2017, n. 15474; Cass. civ. n. 31933/2019). È stato infatti chiarito che occorre tenere distinta la questione attinente alla legittimazione dei soci da quella della responsabilità degli stessi: da un lato, all'estinzione della società consegue un fenomeno di carattere successorio, o perlomeno qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come tale, sicché la legittimazione passa in capo ai soci;
dall'altro, con riferimento alla responsabilità per debiti sociali, si applica il disposto di cui all'art. 2495 comma 2 c.c. Ne consegue che i due istituti non sono sovrapponibili.
È stato inoltre evidenziato che, sul piano processuale, “«il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo». In questa cornice la citata giurisprudenza ha ritenuto utile affermare, proprio tenendo ferma la richiamata distinzione, che il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c.c.
«non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali», nel senso che se non vi fosse alcuna utilità su cui rivalersi ciò priverebbe i creditori dell'interesse a promuovere l'azione di responsabilità anzidetta, ma non escluderebbe la legittimazione dei soci nella loro veste di successori della società estinta. Situazione che, di certo non si verifica, come mostra appunto di credere questa giurisprudenza, quando i soci risultino destinatari di beni e diritti non contemplati nel bilancio finale di liquidazione – è il classico caso delle sopravvenienze attive, in ragione delle quali l'interesse creditorio non potrebbe essere pregiudicato dal fatto che esse maturino dopo la chiusura della liquidazione -, giacché qui all'indubbia legittimazione passiva dei soci farebbe da contrappasso l'altrettanto indubbio interesse dei creditori insoddisfatti;
o, come, più generalmente opinano le SS.UU., allorché ipotizzano che il debito della società estinta sia garantito da un terzo e che si renda per questo necessaria la formazione di un titolo esecutivo, che, non potendo più essere ottenuto nei confronti della società, vedrebbe parimenti ricorrere la legittimazione dei soci della stessa, ma pure il sicuro interesse dei creditori che agiscono a questo fine. In ogni caso quel che preme ribadire è che, in disparte da come l'interesse ad agire dei creditori insoddisfatti possa variamente retroagire sulla responsabilità dei soci, affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione ai crediti sociali rimasti insoddisfatti” (Cass. civ. n. 31933/2019).
Tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, atteso che non ha dimostrato la percezione di attivo da parte dei soci dal bilancio finale di liquidazione. Le stesse istanze istruttorie formulate, come già motivato in corso di causa, sono parse inconferenti e inammissibili (ci si riferisce, in modo particolare, alle istanze di prova orale e di giuramento decisorio) ovvero meramente esplorative, atteso che l'istanza volta a ordinare il deposito della documentazione contabile e patrimoniale è stata genericamente formulata e in ogni caso la documentazione utile ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte convenuta
(ossia il bilancio finale di liquidazione o, in generale, i bilanci della società) non necessita di un ordine di esibizione o di deposito per la sua produzione in giudizio, risultando peraltro dalla visura in atti che essi siano stati depositati e, pertanto, consultabili.
Di contro, l'attore, benché non gravato dall'incombente, ha depositato il bilancio finale di liquidazione, dal quale si evince che i soci non hanno proceduto alla distribuzione dell'attivo atteso che le passività ne superavano l'ammontare e pertanto non v'erano utili da ripartire. Né tantomeno è emerso nel corso del giudizio che vi siano state delle sopravvenienze quanto all'attivo societario suscettibile di distribuzione agli ex soci.
Tanto premesso, atteso che il difetto di prova in ordine a un elemento costitutivo del diritto si risolve in sfavore della parte che quel diritto affermi di vantare, ne consegue l'accoglimento della domanda di parte attrice in quanto fondata.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo.
Attesa la reciproca soccombenza delle parti (precisamente: parte attrice è soccombente quanto al motivo di opposizione agli atti;
parte convenuta è soccombente in relazione al motivo di opposizione all'esecuzione), se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1723 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, promossa da nei Parte_1
confronti di e avente ad oggetto “opposizione a precetto – opposizione Controparte_1
agli atti esecutivi – opposizione all'esecuzione”, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide:
- RIGETTA il motivo di opposizione agli atti esecutivi;
- ACCOGLIE il motivo di opposizione all'esecuzione e, per l'effetto, DICHIARA che la sig.ra non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa ON Di IC