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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12217/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente;
Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Pasturana (AL) il 16.04.1957 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Violi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato Milano (MI) il 29.09.1956 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alberto Colella presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Albisola Superiore (SV) in data
28.4.1984, trascritto nei Registri dello stato civile di detto Comune al n. 12, Serie A, P II, anno
1984, e trascritto altresì nei Registri di stato Civile del Comune di Milano al n. 129, Serie B, P
II anno 1984 in regime di separazione dei beni.
Coniugi separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 19.4.2002, omologato dal
Tribunale di Milano in data 2.7.2002
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il Sig. si obbliga a cedere alle figlie, e , o \in Pt_2 Persona_1 Persona_2 base agli accordi fra sorelle, anche a una sola di esse (o, ove queste non accettassero, alla Sig.ra
, le proprietà immobiliari site in Milano, Via Lanfranco della Pila n. 5, censite al Pt_1
Catasto di detto Comune come segue:
− n. 1, Fg. 77, Part. 345, Sub. 45, Zona cens. 3, Cat. A/2, Cl. 8, Mq. 121 (appartamento+ cantina)
− n. 1, Fg. 77, Part.276, Sub 159 Zona cens. 3, Cat. C/6, Cl. 6, Mq.14 (Box)
a fronte del pagamento del corrispettivo complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila) che le stesse verseranno al Sig. , al netto di qualsivoglia imposta, onere o spesa, al Parte_2 momento della sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
2) La cessione dovrà essere perfezionata entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza, avanti a Notaio a scelta della Sig.ra la quale ne sosterrà i Pt_1 costi;
3) La signora si obbliga a cedere alle figlie e Parte_1 Persona_2 [...]
, in ragione di 1/2 (un mezzo) ciascuna, il diritto di nuda proprietà, riservando Controparte_1 per se stessa il diritto di usufrutto vitalizio, degli immobili siti in Comune di Albisola Superiore
(SV), nel fabbricato condominiale con accesso dalla via Guglielmo Marconi n. 17 e precisamente:
- Appartamento in Albisola Superiore (SV), Via Guglielmo Marconi n. 17 P. 3, censito al
Catasto Fabbricati di detto Comune Fg. 28, Part. 1159, Sub 34, Cat. A/3, Classe 1, vani 3,5, superficie catastale mq. 65, ), rendita catastale euro 406,71 (D.M. 701/94)
- Unità immobiliare in Albisola Superiore (SV), Via Guglielmo Marconi n. 17 P. 6, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al mapp. 1159 sub. 35, categoria C/2, classe 3, mq. 9, superficie catastale totale mq. 5, rendita catastale euro 42,76 (D.M. 701/94)
- Box in Albisola Superiore (SV), Via Guglielmo Marconi n. 25, censito al Catasto
Fabbricati di detto Comune al mapp. 1159 sub. 10, Via Guglielmo Marconi n. 25, p. T, categoria
C/6, classe 1, mq. 11, superficie catastale totale mq. 13, rendita catastale euro 46,58;
4) A fronte della cessione della piena proprietà dell'immobile di cui al punto 1 e a titolo di definizione dei rapporti tutti fra le parti, la Sig.ra dichiara di rinunciare alle somme Pt_1 tutte a qualunque titolo dovutele dal Sig. e a titolo di assegno di separazione così come Pt_2 dichiara di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile, nonché al rimborso delle spese condominiali relative alla casa di Milano, Via Lanfranco della Pila n. 5;
5) Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che l'attribuzione di cui al punto 1) che precede viene effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, e per ogni altro eventuale titolo anche qui non dedotto;
6) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che gli accordi patrimoniali a beneficio delle figlie sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equo l'accordo patrimoniale assunto dai coniugi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_1
e in Albisola Superiore (SV) in data 28.4.1984, trascritto nei Parte_2
Registri dello stato civile di detto Comune al n. 12, Serie A, P II, anno 1984, e trascritto altresì nei Registri di stato Civile del Comune di Milano al n. 129, Serie B, P II anno 1984.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albisola Superiore (SV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente;
Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Pasturana (AL) il 16.04.1957 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Violi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato Milano (MI) il 29.09.1956 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alberto Colella presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Albisola Superiore (SV) in data
28.4.1984, trascritto nei Registri dello stato civile di detto Comune al n. 12, Serie A, P II, anno
1984, e trascritto altresì nei Registri di stato Civile del Comune di Milano al n. 129, Serie B, P
II anno 1984 in regime di separazione dei beni.
Coniugi separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 19.4.2002, omologato dal
Tribunale di Milano in data 2.7.2002
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il Sig. si obbliga a cedere alle figlie, e , o \in Pt_2 Persona_1 Persona_2 base agli accordi fra sorelle, anche a una sola di esse (o, ove queste non accettassero, alla Sig.ra
, le proprietà immobiliari site in Milano, Via Lanfranco della Pila n. 5, censite al Pt_1
Catasto di detto Comune come segue:
− n. 1, Fg. 77, Part. 345, Sub. 45, Zona cens. 3, Cat. A/2, Cl. 8, Mq. 121 (appartamento+ cantina)
− n. 1, Fg. 77, Part.276, Sub 159 Zona cens. 3, Cat. C/6, Cl. 6, Mq.14 (Box)
a fronte del pagamento del corrispettivo complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila) che le stesse verseranno al Sig. , al netto di qualsivoglia imposta, onere o spesa, al Parte_2 momento della sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
2) La cessione dovrà essere perfezionata entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza, avanti a Notaio a scelta della Sig.ra la quale ne sosterrà i Pt_1 costi;
3) La signora si obbliga a cedere alle figlie e Parte_1 Persona_2 [...]
, in ragione di 1/2 (un mezzo) ciascuna, il diritto di nuda proprietà, riservando Controparte_1 per se stessa il diritto di usufrutto vitalizio, degli immobili siti in Comune di Albisola Superiore
(SV), nel fabbricato condominiale con accesso dalla via Guglielmo Marconi n. 17 e precisamente:
- Appartamento in Albisola Superiore (SV), Via Guglielmo Marconi n. 17 P. 3, censito al
Catasto Fabbricati di detto Comune Fg. 28, Part. 1159, Sub 34, Cat. A/3, Classe 1, vani 3,5, superficie catastale mq. 65, ), rendita catastale euro 406,71 (D.M. 701/94)
- Unità immobiliare in Albisola Superiore (SV), Via Guglielmo Marconi n. 17 P. 6, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al mapp. 1159 sub. 35, categoria C/2, classe 3, mq. 9, superficie catastale totale mq. 5, rendita catastale euro 42,76 (D.M. 701/94)
- Box in Albisola Superiore (SV), Via Guglielmo Marconi n. 25, censito al Catasto
Fabbricati di detto Comune al mapp. 1159 sub. 10, Via Guglielmo Marconi n. 25, p. T, categoria
C/6, classe 1, mq. 11, superficie catastale totale mq. 13, rendita catastale euro 46,58;
4) A fronte della cessione della piena proprietà dell'immobile di cui al punto 1 e a titolo di definizione dei rapporti tutti fra le parti, la Sig.ra dichiara di rinunciare alle somme Pt_1 tutte a qualunque titolo dovutele dal Sig. e a titolo di assegno di separazione così come Pt_2 dichiara di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile, nonché al rimborso delle spese condominiali relative alla casa di Milano, Via Lanfranco della Pila n. 5;
5) Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che l'attribuzione di cui al punto 1) che precede viene effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, e per ogni altro eventuale titolo anche qui non dedotto;
6) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che gli accordi patrimoniali a beneficio delle figlie sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equo l'accordo patrimoniale assunto dai coniugi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_1
e in Albisola Superiore (SV) in data 28.4.1984, trascritto nei Parte_2
Registri dello stato civile di detto Comune al n. 12, Serie A, P II, anno 1984, e trascritto altresì nei Registri di stato Civile del Comune di Milano al n. 129, Serie B, P II anno 1984.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albisola Superiore (SV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG