Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 7841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7841 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07841/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05290/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5290 del 2025, proposto da
LO HI, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Tozzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Largo Messico, n. 7, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
UR PA, AN OS, OL MA, NA ZE, AR TO, non costituiti in giudizio
per l'annullamento
- dell'esclusione dalla graduatoria definitiva degli idonei del bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1000 nuove licenze taxi, pubblicata in data 8 aprile 2025;
- della graduatoria definitiva stessa in parte qua, approvata con delibera di giunta n. 118/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025;
- della graduatoria degli esclusi pubblicata il 3 marzo 2025;
- della nota del 7 aprile 2025 che ha rigettato l'istanza in autotutela del sig. HI;
- della determina del 30 agosto 2024, che ha bandito un concorso per 1000 licenze taxi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. OB LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. Espone il ricorrente di aver preso parte al concorso, bandito da Roma Capitale con determina del 30 agosto 2024, per 1000 licenze taxi a titolo oneroso, con una prova d'esame a risposta multipla, che si sarebbe poi svolta il 21 ottobre.
Nel soggiungere di avere chiesto di partecipare per le 800 licenze ordinarie categoria A, evidenzia il ricorrente di essersi classificato al 346mo posto.
Qualche giorno dopo la pubblicazione della graduatoria, il ricorrente veniva a conoscenza della pubblicazione della stessa, e in data 11 dicembre 2024, dopo aver denunciato lo smarrimento della carta di identità presso la Polizia, depositava tale denuncia presso il Servizio Mobilità.
Successivamente, depositava prima il documento provvisorio e poi, in data 7 febbraio 2025, quello definitivo, che ne attestava la cittadinanza come richiesto.
In data 3 marzo 2025, l’interessato risultava nella graduatoria degli esclusi, per non aver fornito prova della propria cittadinanza.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
2.1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 82/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990.
Nel rappresentare di aver fornito all'Amministrazione procedente, sin dalla data dell’11 dicembre 2024, prova in ordine alla presentata denuncia di smarrimento della carta di identità (dalla quale si evince il numero della stessa), evidenzia il ricorrente che Roma Capitale, in presenza di una domanda di partecipazione al bando tramite compilazione della domanda sul portale e dichiarazione sostitutiva di autocertificazione del ricorrente di essere cittadino italiano, aveva già piena dimostrazione della cittadinanza italiana, cosa che in caso di dubbio avrebbe potuto peraltro smentire con un veloce controllo nella sua piena disponibilità, o con una specifica richiesta in tal senso.
Soggiunge che il termine perentorio di 10 giorni per la presentazione, da parte dei vincitori, della documentazione sia incongruo ed irragionevole, tenendo conto:
- del fatto che i ricorrenti non venivano avvisati della pubblicazione della graduatoria, e dunque non vi era precisa contezza della data di pubblicazione;
- del fatto che normalmente il termine di pubblicazione sull'albo pretorio è di 15 giorni, e solo da quella data decorrono gli effetti.
Reclama, inoltre, che la carenza documentale di che trattasi ben avrebbe potuto sollecitare, in capo alla procedente Amministrazione, l’esercizio del soccorso istruttorio.
2.2) Eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento. Violazione proporzionalità e ragionevolezza
Lamenta, poi, il ricorrente che il bando prevedesse che le comunicazioni fossero fornite ai partecipanti tramite portale, senza comunicazione diretta.
2.3) Violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990.
L'istanza in autotutela, seppur succintamente motivata, è stata rigettata con provvedimento del 7 aprile 2025, che si limita a ripetere che entro il termine del 6 dicembre 2024 alcun documento è stato inviato all’Amministrazione in violazione del bando, non prendendo dunque in considerazione le 3 note di deposito e le ragioni indicate nell'istanza, in evidente difetto di motivazione.
2.4) Violazione proporzionalità e ragionevolezza sotto altri profili. Violazione della art. 97 Cost.
Assume, da ultimo, il ricorrente che l'esercizio del potere, pur idoneo e necessario, è legittimo solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi, in caso contrario la scelta va rimessa in discussione.
Nel caso di specie, vi sarebbero tutte le premesse per ritenere violati questi parametri, che hanno impedito che in un concorso pubblico venisse preso in considerazione come elemento principale il merito, come stabilito dal bando, e non meri elementi formali.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 6 maggio 2025, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato, il successivo 15 maggio, analitica memoria di controdeduzioni, conclusivamente chiedendo la reiezione del gravame.
5. L’istanza cautelare, dalla parte incidentalmente proposta, è stata respinta con ordinanza della Sezione Seconda, n. 2858 del 22 maggio 2025.
6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 29 aprile 2025.
7. Giova procedere ad una preliminare ricognizione delle disposizioni dell’avviso di selezione, rilevanti ai fini del decidere.
Con bando di concorso pubblico straordinario in data 30 agosto 2024, Roma Capitale ha avviato una selezione per il rilascio a titolo oneroso di 1.000 nuove licenze taxi.
L’art. 2 del bando prevedeva che “per la presentazione della domanda e per essere successivamente ammessi al presente bando pubblico, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana oppure di uno stato membro dell’Unione Europea;
- non essere in stato di interdizione dai Pubblici Uffici;
- non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii”.
Lo stesso articolo 2, all’ultimo comma, soggiungeva che “Il difetto dei requisiti prescritti verrà accertato dall’Amministrazione Capitolina mediante appositi controlli delle autocertificazioni nel corso della selezione o successivamente allo svolgimento della prova selettiva, ma comunque prima del rilascio della nuova licenza con eccezione di quelli di cui ai precedenti punti 5 e 6 che, in ragione della complessità dell’esecuzione dei controlli presso tutti i Comuni d’Italia, relativamente a tempistiche, nonché delle numerose Pubbliche Amministrazioni con cui interloquire e dei casi da sottoporre a controllo, saranno svolti anche successivamente all’assegnazione della licenza. Gli accertamenti con esito negativo comportano l’esclusione dalla selezione stessa e costituiscono causa di decadenza della licenza, ove già assegnata. Nel caso venissero riscontrate falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si applicheranno le sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.
Il successivo art. 9 stabiliva che “Le domande di partecipazione al concorso pubblico di cui al presente bando dovranno essere obbligatoriamente formulate tramite compilazione e sottoscrizione telematica del modello appositamente predisposto, accessibile nella sezione dedicata al presente Avviso sul Portale “inPA”, disponibile al link https://www.inpa.gov.it/.”; ulteriormente precisando che “Le domande di partecipazione devono pervenire a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Portale “inPA”, sul sito https://www.inpa.gov.it/, fino alle ore 24,00 del ventesimo giorno naturale e consecutivo successivo a detta pubblicazione. Tale termine è perentorio e, pertanto, verranno considerate inammissibili le domande che, per qualsiasi ragione, non pervengano entro tali termini”.
Rilevante si dimostra, poi, la prescrizione dettata al comma 1 dell’art. 15 del bando, laddove viene stabilito che, “A decorrere dalla data di pubblicazione delle graduatorie di merito di cui al precedente Art. 14, nelle more delle verifiche da condursi rispetto ai requisiti previsti dal precedente Art. 2, non configurandosi pertanto in tale fase come graduatorie definitive dei candidati idonei all’assegnazione delle licenze, ciascun candidato dovrà, entro il termine perentorio di n. 10 giorni produrre via PEC all’indirizzo: protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it – riportando nell’oggetto della comunicazione la dicitura: “partecipazione bando. Invio documentazione requisiti Sig. COGNOME NOME” - il proprio documento d’identità in corso di validità o documento equipollente, a riprova del possesso del requisito previsto dal summenzionato Art. 2 del presente bando relativamente alla cittadinanza italiana oppure di uno stato membro dell’Unione Europea”.
8. Come dal ricorrente stesso precisato nell’atto introduttivo, l’esito della prova d'esame veniva reso noto sul portale di Roma Capitale in data 26 novembre 2024: termine a decorrere dal quale, come stabilito dal riportato art. 15 del bando, iniziava a decorrere il termine perentorio di 10 giorni ai fini dell’invio alla procedente Amministrazione, fra l’altro, del documento d’identità in corso di validità o documento equipollente, a comprova del possesso del requisito rappresentato dalla cittadinanza italiana oppure di uno stato membro dell’Unione Europea”.
Nell’osservare come tale termine venisse a scadere alla data del 6 dicembre 2024, rileva il Collegio che il ricorrente, classificatosi al 346mo posto della graduatoria, sostiene di essersi avveduto, “solo qualche giorno dopo la pubblicazione della graduatoria” stessa, della relativa pubblicazione; e, dopo aver denunciato lo smarrimento della carta di identità presso la Polizia, di aver depositato in data 11 dicembre 2024 tale denuncia presso il Servizio Mobilità, con successivo deposito (alla data del 7 febbraio 2025) del documento attestante la cittadinanza.
9. Rilevato come la lex specialis espressamente stabiliva il carattere perentorio integrato dall’osservanza del detto termine (così come il difetto dei requisiti di partecipazione implica inammissibilità della relativa domanda), va in primo luogo escluso che, quanto alla dimostrazione del possesso della cittadinanza italiana, possa sostenersi l’equipollenza della patente di guida (dal ricorrente tempestivamente depositata), rispetto alla carta di identità.
Se, infatti, la patente di guida costituisce un “documento personale” a norma dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000, tale disposizione ne assevera l’equipollenza rispetto alla carta di identità ed al passaporto quale mero “documento di riconoscimento”.
Non è, invece, ascrivibile alla patente di guida alcuna attestazione della cittadinanza, come avviene sia per la carta di identità sia per il passaporto.
Se, quindi, il bando di concorso – come si è osservato – stabiliva che il candidato dovesse essere cittadino italiano, ovvero di Stato appartenente all’U.E., la prova di tale status non poteva esser fornita mediante la produzione della patente di guida.
Né, diversamente, può fondatamente assumersi che la prova della cittadinanza italiana possa dirsi integrata dall’autocertificazione consistente nella domanda di partecipazione al concorso, atteso che tale dichiarazione – quand’anche attestante il dichiarato possesso della cittadinanza – necessitava della dimostrazione a mezzo di idoneo titolo, da produrre nel termine perentorio del 6 dicembre 2024.
10. Quanto alla vicenda in esame, il ricorrente sostiene di aver smarrito la propria carta di identità e di aver denunciato tale smarrimento in data 11 dicembre 2024 (successivamente, quindi, alla scadenza del termine per la produzione del documento); dovendo, peraltro, osservarsi come la carta di identità, come rilevato dalla difesa di Roma Capitale, era già scaduta, essendo stata rilasciata a febbraio del 2014.
Tale circostanza consente di disattendere anche l’argomentazione di parte ricorrente, circa l’obbligatoria attivazione, a cura della procedente Amministrazione, del soccorso istruttorio.
La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che l’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratti, bensì di errore commesso nell’istanza o domanda presentata alla Pubblica Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all’Amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).
Se il soccorso istruttorio ha portata generale (e trova, quindi, applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali), nondimeno, quanto a queste ultime, l’applicazione di tale istituto va necessariamente coniugata con il principio della par condicio, per cui l’intervento dell’Amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.
Nel dare atto della presenza di orientamenti, per i quali il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative è limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente (per il quale, ciascun candidato deve farsi carico delle conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96), ritiene il Collegio che specialmente nell’ambito delle procedure di selezione l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità sottese alla loro indizione, dirette alla selezione dei migliori candidati, con la conseguenza i relativi esiti non possono essere alterati da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’Amministrazione.
Se, conseguentemente, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 21 agosto 2024, n. 15901), nel caso in esame va osservato che il documento (attestante la cittadinanza italiana) asseritamente oggetto di “soccorso” non esisteva alla data rilevante ai fini concorsuali, essendo la carta di identità del ricorrente, oltre che (dichiaratamente) smarrita, già scaduta.
11. Nel dare atto della incondivisibilità delle esaminate doglianze (da ultimo, dovendosi escludere alcuna condivisibilità della censura con la quale viene lamentata l’asserita “incongruità” del termine di 10 giorni per la produzione documentale anzidetta), dispone il Collegio la reiezione del gravame.
La peculiarità della controversia consente di compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB LI, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OB LI |
IL SEGRETARIO