TAR Roma, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 7841
TAR
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
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Sentenza 30 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445/2000, D.P.R. n. 82/2023, L. n. 241/1990

    Il Collegio ritiene che la patente di guida non sia equipollente alla carta d'identità o al passaporto ai fini della prova della cittadinanza. L'autocertificazione nella domanda di partecipazione non è sufficiente senza la produzione di un titolo idoneo nel termine perentorio. La scadenza della carta d'identità e lo smarrimento rendono inapplicabile il soccorso istruttorio in quanto il documento necessario non esisteva al momento della scadenza del termine. Il termine di 10 giorni è considerato congruo.

  • Rigettato
    Violazione proporzionalità e ragionevolezza

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la decisione complessiva è di rigetto.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la decisione complessiva è di rigetto.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la decisione complessiva è di rigetto.

  • Rigettato
    Violazione proporzionalità e ragionevolezza, violazione art. 97 Cost.

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la decisione complessiva è di rigetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 7841
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7841
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo