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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 1622/2023 r.g., promossa con atto di citazione da con sede in Chiasso (Svizzera) (p. iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa PartitaIVA_1
dall'avv. Silvia Prandi del foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Como (appellante) nei confronti di con sede legale in Schio (Vi) (p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Guido Maria
Fracasso del foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Vicenza
(appellata) sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:
In via principale e nel merito:
1 - Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto accertare e dichiarare per le ragioni tutte esposte in atti l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte appellata in primo grado inspiegabilmente accolte dal
Giudice del Tribunale di Vincenza nella sentenza n. 1130/2023.
- Accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in atti la fondatezza delle richieste formulate in primo grado dall'odierna appellante.
In subordine:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese di controparte, in riforma dell'impugnata sentenza, disporre l'opportuna riduzione degli importi in considerazione delle motivazioni tutte dedotte in atti, quantomeno con compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio sussistendone i giusti motivi per le motivazioni tutte dedotte in atti.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA e come per legge.
In via Istruttoria:
- esclusivamente occorrendo e senza inversione alcuna dell'onere probatorio si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori tempestivamente articolati e non ammessi in primo grado.
per l'appellata:
IN VIA PRELIMINARE
1. Accertata l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 342 c.p.c., dichiararsi inammissibile l'impugnazione proposta da e per l'effetto rigettarla Parte_1
con conferma integrale della sentenza impugnata.
2. Accertata la novità dell'eccezione formulata dall'appellante per la prima volta in grado d'appello relativa ad una presunta inversione dell'onere della prova che vi sarebbe nel presente giudizio in forza dei “principi generali dettati dal combinato
2 disposto di cui agli artt. 1655 segg. e 1218 c.c.”, dichiarare la stessa inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., con suo conseguente rigetto.
NEL MERITO
3. Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto e comunque la carenza di prova dell'avversaria impugnazione, respingersi le domande formulate da
[...]
confermandosi integralmente la sentenza impugnata. Pt_1
IN OGNI CASO
4. Spese e competenze di causa integralmente rifuse, con rimborso forfettario 15% ed accessori di legge sui compensi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si reiterano le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. depositata il 26 Apr. 2021 nel primo grado del giudizio, ed in particolare la richiesta di ammissione delle prove orali capitolate da 1 a 25 con i testimoni ivi indicati, così da confermare, ove ce ne fosse necessità, l'infondatezza delle avversarie richieste.
- Si eccepisce l'inammissibilità dell'avversaria richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate nel primo grado del giudizio, in quanto generiche ed indeterminate, e comunque non specificamente riproposte nell'atto d'appello.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, anche parziale, si rinnova la richiesta avanzata nella memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c. depositata il 14 Mag. 2021 di essere abilitati alla prova contraria con i testimoni indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5 novembre 2020, la società svizzera
[...]
conveniva, davanti al Tribunale di Vicenza, Parte_1 Controparte_1
chiedendo che la convenuta fosse condannata al pagamento di euro 505.509,37, oltre i.v.a. e interessi dalla domanda al saldo, quale corrispettivo di rapporti di
3 appalto, nonché a versarle l'ulteriore somma di euro 258.581,00 oltre i.v.a., quale risarcimento del danno patrimoniale consistente nel mancato guadagno.
L'attrice, società operante nel settore dell'interior design (organizzazione di progetti, trasporto, montaggio e consegna di immobili di lusso e complementi di arredo), narrava che, contattata da per la prestazione di servizi in Controparte_1
diversi cantieri esteri, aveva inviato il 26 novembre 2019, in seguito a trattative, la sesta revisione di offerta n. 085/2019, inerente alla prestazione di servizi presso il cantiere situato in Reycjavik per il corrispettivo di euro 504.100,00, oltre i.v.a., da pagarsi per il 25% a titolo di acconto, per il 60% tra novembre 2019 e marzo 2020 e per il residuo 15% al termine dei lavori.
La società attrice esponeva che, pur in assenza di formale sottoscrizione del contratto, la committente aveva provveduto al saldo della fattura n. 792/2019 di euro
126.025,00, i.v.a. esclusa, a titolo di acconto sul totale e della fattura n. 778/2019 di euro 20.000,00, i.v.a. esclusa, a titolo di anticipo sulle spese vive ancora da sostenere. Successivamente, inviatale il 20 aprile 2020 un'ulteriore revisione della bozza contrattuale con il corrispettivo aggiornato in euro 570.900,00 oltre i.v.a.,
[...]
malgrado le richieste d'integrazione della commessa, non aveva Controparte_1
rispettato le scadenze, lamentando problematiche pretestuose.
Interrottisi i rapporti tra le parti, il 6 luglio 2020 aveva fatto rientrare in Italia Pt_1
i propri operai, vantando ancora un credito residuo di euro 93.255,65, oltre i.v.a., per l'attività svolta nel cantiere di Reykjavik. Alla richiesta di pagamento, aveva CP_1
opposto, tramite missiva del proprio legale datata 28 luglio 2020, la sussistenza di vizi e difetti nelle opere realizzate, con conseguente richiesta di rimborso degli importi versati in eccedenza rispetto ai lavori in concreto svolti, che, tenuto conto di ulteriori rapporti in essere tra le parti, aveva quantificato in euro 119.559,18. Pt_1
aveva contestato la pretesa restitutoria, dichiarandosi creditrice anche per commesse relative ad altri cantieri e in particolare: - quanto all'Hotel Westing di Amburgo, euro 17.010,00, oltre i.v.a.; - quanto al cantiere , euro 17.180,00, oltre i.v.a., CP_2
per lavori svolti ed euro 5.487,48 per spese vive, nonché euro 258.581,00, oltre
4 i.v.a., per il mancato guadagno conseguente all'ingiustificata estromissione dalla commessa;
- quanto al cantiere di Lanzarote, euro 7.000, oltre i.v.a.; - quanto a servizi extra prestati in tutti i cantieri, euro 214.426,55.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità Controparte_1
della citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 4°, c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, avendo l'attrice esibito esclusivamente l'offerta commerciale per il cantiere
Ausurhofn (Islanda), senza fornire prova dei lavori svolti: inidonee, a tal fine, erano le fatture prodotte, peraltro contestate.
La società convenuta deduceva, poi, che l'attrice aveva lavorato soltanto su 17 unità abitative rispetto alle 65 totali, contemplate nella proposta contrattuale, per cui il versamento dell'acconto del 25% del corrispettivo totale era già satisfattivo, e ciò anche a prescindere dai lamentati vizi.
Quanto ai costi extra-contratto, la società convenuta eccepiva la mancata presentazione dei “rapportini” delle opere eseguite, sottoscritti dal cliente finale, alla quale era subordinato il riconoscimento del diritto, così come la mancata rendicontazione settimanale delle spese vive, presupposto necessario per ottenerne il rimborso.
Contestava, infine, che la domanda risarcitoria per il mancato guadagno fosse generica e infondata e che fosse dovuta l'i.v.a. sui compensi, essendo l'attrice società di diritto svizzero.
Rigettata l'eccezione di nullità della citazione, il giudice concedeva i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. Con la prima di esse l'attrice formulava domanda d'ingiunzione di pagamento del credito di euro
46.677,48, asseritamente non contestato da Tale domanda e le istanze CP_1
istruttorie di entrambe le parti erano respinte.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5 Con sentenza n. 1330/2023 dell'11 luglio 2023, il Tribunale di Vicenza rigettava le domande della società attrice e la condannava a rifondere alla società convenuta le spese di lite che liquidava in euro 22.426,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di nullità della citazione in quanto dalla complessiva lettura dell'atto risultavano comprensibili l'oggetto e le ragioni delle domande proposte (pur rilevando una discrepanza tra le somme di denaro indicate nella parte espositiva come dovute, pari a euro 354.359,68 oltre i.v.a., e quelle richieste nelle conclusioni, pari a euro 505.509,37 oltre i.v.a.), tanto che la convenuta era stata in grado di difendersi compiutamente.
Nel merito, il Tribunale giudicava infondate le domande attoree, poiché
[...]
non aveva dato prova dell'esecuzione delle prestazioni per le quali Parte_1
chiedeva la condanna del prezzo e, per quanto concerneva i cantieri diversi da quello di Reykjavik, non aveva neppure provato i relativi rapporti contrattuali.
Quanto al rapporto relativo al cantiere di Reykjavik, il Tribunale riteneva che dovesse essere qualificato come appalto e trovasse regolamentazione nella proposta del 26 novembre 2019, che, pur in mancanza di sottoscrizione, era stata eseguita da mediante il versamento dell'acconto previsto (25% del corrispettivo totale) e CP_1
dell'anticipo spese vive. Non vi era prova di un diverso accordo.
Ciò premesso, il giudice riteneva che la convenuta – affermando che l'attrice avesse prestato la propria attività limitatamente a 17 delle 65 unità abitative oggetto della proposta contrattuale e che, quindi, il relativo corrispettivo fosse già stato versato con il pagamento dell'acconto del 25% del totale – avesse con ciò eccepito l'inadempimento contrattuale, risultando, quindi, onerata della Parte_1
prova dell'esatto adempimento delle prestazioni, della loro consistenza e della congruità del corrispettivo preteso. La prova, secondo il Tribunale, non era stata fornita con produzione documentale, né offerta con la richiesta di prova orale (i capitoli di prova erano generici e vertevano sul contenuto di documenti).
Analoga carenza probatoria il Tribunale rilevava con riferimento alla domanda di rimborso delle spese vive che l'attrice aveva determinato, complessivamente tra i
6 vari cantieri, in euro 214.426,55. Inoltre, per il rimborso di dette spese l'appaltatrice avrebbe dovuto rispettare le prescrizioni contenute nell'offerta, che prevedevano l'invio settimanale di documenti riepilogativi e giustificativi. Il giudice riteneva poi indimostrati gli ulteriori crediti riferiti a corrispettivi e rimborsi per attività svolte in cantieri diversi da quello di Reykjavik, non avendo l'attrice dato prova dell'esistenza e del contenuto degli accordi negoziali ad essi relativi, limitandosi a produrre in causa fatture dalla stessa emesse, senza nulla allegare né provare in merito a quali attività avesse prestato e quali spese avesse sostenuto.
La richiesta di risarcimento del danno per mancato guadagno era giudicata generica e comunque indimostrata anche nei suoi presupposti.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello lamentando Parte_1
l'erroneità della motivazione in riferimento all'applicazione dei principi sull'onere della prova, alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, alla disciplina ritenuta applicabile al rapporto.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, che Controparte_1
l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile in assenza dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. e che l'eccezione proposta dall'appellante in merito a una pretesa inversione dell'onere della prova fosse dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c.; nel merito, l'appellata chiedeva il rigetto dell'impugnazione perché infondata, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza del 16 febbraio 2024 erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
e la causa era rimessa in decisione all'udienza del 17 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
0. Occorre, preliminarmente, valutare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata dalla società appellata sull'assunto che l'impugnazione sarebbe priva dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., mancando, in particolare, l'indicazione delle censure mosse alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e
7 l'indicazione delle presunte violazioni di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione è infondata.
L'atto introduttivo, per quanto non appaia articolato in ordinati e specifici paragrafi, contiene argomentazioni che si contrappongono a quelle della sentenza impugnata, contestandone il fondamento logico-giuridico. Esso indica, con sufficiente chiarezza, le statuizioni investite dal gravame, consentendo alla Corte di Appello di valutare il merito dell'impugnazione e all'appellata di esplicare le proprie difese.
1. Le censure che l'appellante rivolge alla sentenza impugnata si risolvono in un unico, complessivo, motivo di impugnazione, con cui si duole Parte_1
dell'applicazione dei princìpi sull'onere della prova e della mancata ammissione di istanze istruttorie.
1.1. Secondo Tramo Contract s.r.l., il Tribunale avrebbe erroneamente gravato la società attrice di fornire la prova dei fatti di causa, mentre avrebbe dovuto riconoscere l'inversione dell'onere della prova, poiché, mancando la sottoscrizione del contratto, erano inapplicabili le relative clausole. Erano perciò da applicare i princìpi generali, risultanti dal combinato disposto degli artt. 1655 e segg. e 1218
c.c., per i quali l'appaltatore che richiede il pagamento del corrispettivo deve allegare l'esistenza del rapporto, mentre il convenuto deve fornire la prova del proprio adempimento e dell'inadempimento altrui.
Secondo l'appellante, se il Tribunale avesse applicato tali regole, avrebbe rilevato come l'unico elemento certo fosse il prezzo dell'offerta, accettato da con il CP_1
versamento di acconti e avrebbe dichiarato inapplicabile la previsione contrattuale, invocata da controparte, che faceva carico all'appaltatrice di inviare la contabilità di cantiere per ottenere ulteriori pagamenti: le clausole contrattuali non si applicavano perché il contratto mai era stato sottoscritto.
Anche per i cantieri di Westling in Amburgo, Hotel Edition e Lanzarote, il giudice avrebbe erroneamente onerato l'appaltatrice della prova dell'esistenza e del
8 contenuto degli accordi, così gravandola di una probatio diabolica stante l'inesistenza di contratti scritti. Al contrario, avrebbe dovuto richiedere alla convenuta di dimostrare di avere adempiuto quelle obbligazioni che aveva riconosciuto nella corrispondenza intercorsa tra i procuratori delle parti nella fase stragiudiziale (doc. 7 attoreo) in riferimento all'offerta, nonché ai lavori extra contratto e alle spese per voli aerei, noleggio autovetture, vitto e alloggio.
Analogamente, il giudice avrebbe dovuto ritenere provati, in assenza di una contestazione precisa, specifica e tempestiva da parte della convenuta, i servizi addizionali per euro 214.426,55, di cui alla fattura n. 1510/VE/CI del 16 ottobre.
1.2. L'appellante si duole, poi, del fatto che il Tribunale non abbia ammesso le istanze istruttorie, in quanto il contratto di appalto era a forma libera, il che consentiva all'appaltatore di provare con ogni mezzo, anche in via presuntiva e con prova orale, le richieste di variazione al progetto richieste dal committente.
Secondo la prospettazione dell'appellante, le istanze istruttorie, ove ammesse, avrebbero consentito di raggiungere la prova del reale svolgimento dei fatti per quanto riguarda l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice – che sarebbe stato conseguenza diretta dell'inadempimento della convenuta – e avrebbero, inoltre, permesso di provare l'esistenza e il contenuto degli accordi non scritti,
l'avvenuto invio di report giornalieri, settimanali e mensili dei lavori effettuati nei cantieri, la prestazione dei servizi addizionali, nonché l'esistenza e l'ammontare del lamentato danno da mancato guadagno.
2. Le doglianze sopra esposte non sono condivisibili e devono essere rigettate.
2.1. Con riferimento al cantiere di Reykjavik, è stata senz'altro concluso un contratto di appalto dal contenuto corrispondente all'offerta n. 85 del 26 novembre
2019. Pur non avendola mai sottoscritta, la committente ha Controparte_1
eseguito quanto richiesto dal proponente, provvedendo al versamento delle somme indicate nella stessa proposta a titolo di acconto sul corrispettivo totale e di anticipo delle spese (l'appellante nega, con l'atto di citazione in appello, di avere ricevuto l'anticipo delle spese, ma la corresponsione è documentata dal bonifico eseguito
9 tramite Unicredit s.p.a. con valuta 3 dicembre 2019, il quale nella causale riporta l'indicazione della fattura n. 778 del 21 novembre 2019: doc. 16 doc. fasc. primo grado dell'appellata).
Tale comportamento manifestava inequivocabilmente la volontà di accettazione della proposta: accettazione che non richiedeva la forma scritta.
Sarebbe stato onere dell'appaltatrice fornire la prova di una diversa regolamentazione del rapporto, ma ciò, ancora prima della mancanza di prova, difetta di una precisa allegazione.
È poi manifestamente infondata la doglianza sull'asserita inversione dell'onere della prova, poiché, a prescindere da come il contratto di appalto si sia perfezionato, spetta all'appaltatore fornire la prova dell'esecuzione della sua prestazione, in difetto della quale non sorge il diritto al corrispettivo. Ciò è tanto più vero quando, come nel caso di specie, è certo che sia stata realizzata solo una parte delle opere appaltate, avendo abbandonato il cantiere prima del Controparte_1
completamento dell'appalto.
Deve perciò ribadirsi che nei contratti di appalto, “l'onere della prova dell'effettiva esecuzione dei lavori pattuiti ricade sull'appaltatore, il quale deve dimostrare con chiarezza quali opere sono state svolte conformemente agli accordi contrattuali fino all'eventuale interruzione. […] Inoltre, è essenziale che l'appaltatore produca documentazione dettagliata e precisa, quale computi metrici e contabilità dei lavori, idonea a distinguere le opere da lui eseguite da quelle eventualmente completate da altri” (Cass. civ. n. 14577/2024).
Escluso che una qualche valenza probatoria possano avere le fatture emesse dalla società appaltatrice, che “non costituiscono idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve” (Cass. civ. n. 14399/2024),
10 non ha esibito né i s.a.l., il cui invio era espressamente previsto Parte_1
nelle modalità di pagamento indicate al punto 9.1. della proposta del 26 novembre
2019, come sopra detto accettata, né altra documentazione attestante le lavorazioni.
A fronte del versamento di un acconto pari al 25% del corrispettivo totale e della realizzazione di opere (per il cantiere di Reykjavik) nella stessa proporzione (17 unità abitative su 65 previste), è corretta la conclusione, cui è pervenuto il
Tribunale, secondo il quale - per quel che può dirsi a fronte della grave carenza probatoria - il diritto al corrispettivo per le opere realizzate è già stato soddisfatto. non solo non ha dato prova di quanto eseguito, ma neppure ha Parte_1
dedotto di avere completato un numero maggiore di unità abitative, ammettendo invece l'interruzione dei lavori (sebbene addossandone la responsabilità a controparte).
Analogamente, per ottenere il rimborso delle spese eccedenti il primo anticipo di euro 20.000 (come detto, già versato da , l'appaltatrice avrebbe Controparte_1
dovuto provare gli esborsi, e ciò conformemente alla clausola contrattuale, di cui alla proposta del 26 novembre 2019, che prevedeva: “Settimanalmente verranno inviati documenti riepilogativi con giustificativi di quanto speso ed indicato il residuo disponibile”. Neppure in causa tale documentazione è stata esibita, sebbene nella corrispondenza con la controparte avesse asserito di averla allegata (il che significa che è documentazione di cui aveva la disponibilità).
2.2. Quanto alle richieste di pagamento di corrispettivi per lavori svolti presso gli ulteriori cantieri di Westling in Amburgo, Hotel Edition di Reykjavik e Lanzarote, nulla è dato sapere.
Anche per esse avrebbe dovuto – e non l'ha fatto – fornire la Parte_1
prova dell'esecuzione delle prestazioni e della congruità del corrispettivo richiesto: si evidenzia, come sopra detto, che le fatture emesse dalla creditrice non sono idonee a provare alcunché, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla stessa parte. Altri documenti, rappresentativi dei lavori eseguiti (anche solo fotografici o provenienti dal direttore lavori), non sono stati esibiti.
11 Le due lettere inviate dall'avv. Guido Maria Fracasso per conto di Controparte_1
e firmate anche da quest'ultima (doc. 7 attoreo) non forniscono la prova dei
[...]
lavori svolti e dei relativi corrispettivi: in disparte il rilievo che trattasi di mere proposte transattive, si evidenzia che in esse si legge l'espressa esclusione di qualsivoglia riconoscimento di debito e anzi la pretesa di a Controparte_1
vedersi restituire da somme di denaro ricevute in eccedenza Parte_1
rispetto a quanto realizzato e comunque le spese sostenute per rimediare a vizi. La transazione non si concluse, rimanendo perciò irrilevante quanto Controparte_1
sarebbe stata disponibile a riconoscere a controparte per prevenire la lite.
2.3. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da mancato guadagno per il cantiere quantificata dall'appellante in euro 258.581,00, si Controparte_3
osserva che non è provato che avesse promesso a Controparte_1 [...]
l'affidamento di attività ulteriore dopo la realizzazione di una camera Parte_1
campione, e perciò rimane incomprensibile in cosa sarebbe consistito l'inadempimento di controparte (nell'originario atto di citazione si legge esclusivamente che la convenuta “illegittimamente la estrometteva, risolvendo, senza alcun motivo e/o causa, il contratto verbale in essere in evidente violazione dei principi di correttezza e buona fede”; nell'atto di citazione in appello,
l'appellante si limita a dire che “richiedeva anche il mancato guadagno pari ad
Euro 258.581,00 per un importo complessivo con le somme dovute al punto precedente di Euro 281.248,48”).
3. Le istanze istruttorie respinte in primo grado e genericamente richiamate in appello, non sono ammissibili.
Infatti, la richiesta di prova è formulata in modo ipotetico (“esclusivamente occorrendo e senza inversione alcuna dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori tempestivamente articolati e non ammessi in primo grado”: così nelle conclusioni rassegnate in atto di citazione in appello), e non è sorretta da specifico motivo d'impugnazione che si confronti con la motivazione del
Tribunale circa le ragioni di rigetto delle istanze.
12 In ogni caso, come già evidenziato dal Tribunale, i capitoli di prova testimoniale sono generici (capitoli 1 e 18), irrilevanti (capitoli 2, 9 e 10), valutativi (capitoli 15,
16, 17, 20, 22, 23 e 24), vertenti su circostanze da provare documentalmente
(capitoli 11, 12, 14, 18, 19, 25 e 26) o pacifiche in causa (capitoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13,
21).
Più in generale, la prova orale, per come formulata, è inidonea a dimostrare il credito, che non può demandarsi alla valutazione del testimone (“vero che la somma residua dovuta a da per il cantiere di Reykjavik è pari ad €. 93.255,65”: Pt_1 CP_1
cap. 17) e presupporrebbe la dimostrazione rigorosa non solo del tipo di attività svolta (v. cap. 14, dove si discorre genericamente del compimento di rilievi, della posa di piastrelle e del montaggio di mobili e cap. 18 “vero che effettuava i Pt_1
lavori presso il cantiere di Reykjavik da Novembre 2019 a Giugno 2020”), ma anche delle quantità delle prestazioni (sul punto, difetta ancora prima della prova,
l'allegazione).
Quanto agli asseriti mancati guadagni relativi al rapporto di cui al cantiere CP_3
(“vero che ha avuto un mancato guadagno per essere stata
[...] Pt_1
estromessa da dalla commessa pari ad €. 258.581,00, come da documento 35 e CP_1
36 che mi si rammostrano e che confermo”; “vero che vanta un credito nei Pt_1
confronti di per il cantiere pari ad €. 281.248,48, pari alla somma non CP_1 CP_2
corrisposta ed al mancato guadagno di cui all'articolo precedente, come da documenti 11 e 35 che mi si rammostrano e che confermo”), a prescindere dall'inidoneità dei capitoli suddetti a dimostrare il danno, si rileva la totale assenza della prova dell'inadempimento della committente, ossia della condotta di
“estromissione”, che avrebbe peraltro presupposto – come già rilevato al punto 2.3.
– la prova che avesse assunto l'impegno di affidare a Controparte_1 [...]
dopo la realizzazione della camera campione, l'intera commessa. Parte_1
L'appellante ha offerto la prova di avere realizzato una camera campione (cap. 21
“vero che commissionava nel Novembre 2019 a lavori per la CP_1 Pt_1
realizzazione di una camera campione con due bagni per il cantiere , come CP_2
13 da offerte inviate da parte attrice a partire dal mese di Ottobre 2019 come da documento 32 (mail del 28.11.2019 e fattura n.979) che mi si rammostra e che confermo”), ma non anche di avere ricevuto l'incarico, dopo l'esecuzione del campione, di eseguire la commessa (dalla mail del 26 giugno 2020 [doc. 39 fasc. primo grado appellata] si evince il contrario, poiché sorse contestazione per l'appunto su quanto realizzato).
I documenti da n. 11 a n. 34 riproducono messaggi inviati da alla Parte_1
controparte, che comunicano l'invio di fatture, mentre i documenti n. 35 e n. 36 rappresentano conteggi compiuti dalla stessa appellante, ed è perciò evidente che i testimoni non possono essere chiamati a confermarne il contenuto.
In definitiva, sia la prova orale sia la prova documentale depongono esclusivamente per l'esistenza di rapporti contrattuali tra le parti, non posti in dubbio dall'appellata, ma non consentono di dimostrare né le prestazioni eseguite da Parte_1
né l'inadempimento di Controparte_1
4. Il rigetto dell'appello assorbe la doglianza dell'appellante in punto di condanna alle spese di lite.
L'appellante sostiene che, se il giudice avesse accolto le sue domande, non vi sarebbe stata soccombenza, con ciò invocando una diversa regolamentazione delle spese processuali a seguito dell'accoglimento dei precedenti motivi d'impugnazione, che non può avvenire per quanto sopra detta.
Ciò detto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, che non richiedeva ulteriore motivazione, e nel liquidare le spese ha esplicitato i criteri seguiti in rapporto al valore della causa e alle varie fasi processuali, con analitica elencazione delle diverse voci di spesa.
Incongruo è poi l'accenno a una “soccombenza virtuale”, che avrebbe dovuto portare alla compensazione delle spese di lite: le domande attoree sono state, infatti, integralmente rigettate, come richiesto dalla convenuta, la quale non aveva
14 formulato domande riconvenzionali, limitandosi per l'appunto a chiedere il rigetto di quelle avversarie.
5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma della sentenza n. 1330/2023 del Tribunale di Vicenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al d.m. n. 147/22 attesa la bassa complessità del giudizio di appello, tenuto conto del valore della controversia come indicato dall'appellante (euro 520.001 - euro 1.000.000) e delle fasi effettivamente svolte.
6. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 1622/2023 r.g. promossa da Parte_1
(appellante) nei confronti di (appellata), così ha deciso: Controparte_1
1) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1330/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del grado, che liquida in euro 9.256,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 18 luglio 2025
Il Presidente dott.ssa Gabriella Zanon
15 Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 1622/2023 r.g., promossa con atto di citazione da con sede in Chiasso (Svizzera) (p. iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa PartitaIVA_1
dall'avv. Silvia Prandi del foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Como (appellante) nei confronti di con sede legale in Schio (Vi) (p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Guido Maria
Fracasso del foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Vicenza
(appellata) sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:
In via principale e nel merito:
1 - Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto accertare e dichiarare per le ragioni tutte esposte in atti l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte appellata in primo grado inspiegabilmente accolte dal
Giudice del Tribunale di Vincenza nella sentenza n. 1130/2023.
- Accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in atti la fondatezza delle richieste formulate in primo grado dall'odierna appellante.
In subordine:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese di controparte, in riforma dell'impugnata sentenza, disporre l'opportuna riduzione degli importi in considerazione delle motivazioni tutte dedotte in atti, quantomeno con compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio sussistendone i giusti motivi per le motivazioni tutte dedotte in atti.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA e come per legge.
In via Istruttoria:
- esclusivamente occorrendo e senza inversione alcuna dell'onere probatorio si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori tempestivamente articolati e non ammessi in primo grado.
per l'appellata:
IN VIA PRELIMINARE
1. Accertata l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 342 c.p.c., dichiararsi inammissibile l'impugnazione proposta da e per l'effetto rigettarla Parte_1
con conferma integrale della sentenza impugnata.
2. Accertata la novità dell'eccezione formulata dall'appellante per la prima volta in grado d'appello relativa ad una presunta inversione dell'onere della prova che vi sarebbe nel presente giudizio in forza dei “principi generali dettati dal combinato
2 disposto di cui agli artt. 1655 segg. e 1218 c.c.”, dichiarare la stessa inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., con suo conseguente rigetto.
NEL MERITO
3. Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto e comunque la carenza di prova dell'avversaria impugnazione, respingersi le domande formulate da
[...]
confermandosi integralmente la sentenza impugnata. Pt_1
IN OGNI CASO
4. Spese e competenze di causa integralmente rifuse, con rimborso forfettario 15% ed accessori di legge sui compensi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si reiterano le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. depositata il 26 Apr. 2021 nel primo grado del giudizio, ed in particolare la richiesta di ammissione delle prove orali capitolate da 1 a 25 con i testimoni ivi indicati, così da confermare, ove ce ne fosse necessità, l'infondatezza delle avversarie richieste.
- Si eccepisce l'inammissibilità dell'avversaria richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate nel primo grado del giudizio, in quanto generiche ed indeterminate, e comunque non specificamente riproposte nell'atto d'appello.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, anche parziale, si rinnova la richiesta avanzata nella memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c. depositata il 14 Mag. 2021 di essere abilitati alla prova contraria con i testimoni indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5 novembre 2020, la società svizzera
[...]
conveniva, davanti al Tribunale di Vicenza, Parte_1 Controparte_1
chiedendo che la convenuta fosse condannata al pagamento di euro 505.509,37, oltre i.v.a. e interessi dalla domanda al saldo, quale corrispettivo di rapporti di
3 appalto, nonché a versarle l'ulteriore somma di euro 258.581,00 oltre i.v.a., quale risarcimento del danno patrimoniale consistente nel mancato guadagno.
L'attrice, società operante nel settore dell'interior design (organizzazione di progetti, trasporto, montaggio e consegna di immobili di lusso e complementi di arredo), narrava che, contattata da per la prestazione di servizi in Controparte_1
diversi cantieri esteri, aveva inviato il 26 novembre 2019, in seguito a trattative, la sesta revisione di offerta n. 085/2019, inerente alla prestazione di servizi presso il cantiere situato in Reycjavik per il corrispettivo di euro 504.100,00, oltre i.v.a., da pagarsi per il 25% a titolo di acconto, per il 60% tra novembre 2019 e marzo 2020 e per il residuo 15% al termine dei lavori.
La società attrice esponeva che, pur in assenza di formale sottoscrizione del contratto, la committente aveva provveduto al saldo della fattura n. 792/2019 di euro
126.025,00, i.v.a. esclusa, a titolo di acconto sul totale e della fattura n. 778/2019 di euro 20.000,00, i.v.a. esclusa, a titolo di anticipo sulle spese vive ancora da sostenere. Successivamente, inviatale il 20 aprile 2020 un'ulteriore revisione della bozza contrattuale con il corrispettivo aggiornato in euro 570.900,00 oltre i.v.a.,
[...]
malgrado le richieste d'integrazione della commessa, non aveva Controparte_1
rispettato le scadenze, lamentando problematiche pretestuose.
Interrottisi i rapporti tra le parti, il 6 luglio 2020 aveva fatto rientrare in Italia Pt_1
i propri operai, vantando ancora un credito residuo di euro 93.255,65, oltre i.v.a., per l'attività svolta nel cantiere di Reykjavik. Alla richiesta di pagamento, aveva CP_1
opposto, tramite missiva del proprio legale datata 28 luglio 2020, la sussistenza di vizi e difetti nelle opere realizzate, con conseguente richiesta di rimborso degli importi versati in eccedenza rispetto ai lavori in concreto svolti, che, tenuto conto di ulteriori rapporti in essere tra le parti, aveva quantificato in euro 119.559,18. Pt_1
aveva contestato la pretesa restitutoria, dichiarandosi creditrice anche per commesse relative ad altri cantieri e in particolare: - quanto all'Hotel Westing di Amburgo, euro 17.010,00, oltre i.v.a.; - quanto al cantiere , euro 17.180,00, oltre i.v.a., CP_2
per lavori svolti ed euro 5.487,48 per spese vive, nonché euro 258.581,00, oltre
4 i.v.a., per il mancato guadagno conseguente all'ingiustificata estromissione dalla commessa;
- quanto al cantiere di Lanzarote, euro 7.000, oltre i.v.a.; - quanto a servizi extra prestati in tutti i cantieri, euro 214.426,55.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità Controparte_1
della citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 4°, c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, avendo l'attrice esibito esclusivamente l'offerta commerciale per il cantiere
Ausurhofn (Islanda), senza fornire prova dei lavori svolti: inidonee, a tal fine, erano le fatture prodotte, peraltro contestate.
La società convenuta deduceva, poi, che l'attrice aveva lavorato soltanto su 17 unità abitative rispetto alle 65 totali, contemplate nella proposta contrattuale, per cui il versamento dell'acconto del 25% del corrispettivo totale era già satisfattivo, e ciò anche a prescindere dai lamentati vizi.
Quanto ai costi extra-contratto, la società convenuta eccepiva la mancata presentazione dei “rapportini” delle opere eseguite, sottoscritti dal cliente finale, alla quale era subordinato il riconoscimento del diritto, così come la mancata rendicontazione settimanale delle spese vive, presupposto necessario per ottenerne il rimborso.
Contestava, infine, che la domanda risarcitoria per il mancato guadagno fosse generica e infondata e che fosse dovuta l'i.v.a. sui compensi, essendo l'attrice società di diritto svizzero.
Rigettata l'eccezione di nullità della citazione, il giudice concedeva i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. Con la prima di esse l'attrice formulava domanda d'ingiunzione di pagamento del credito di euro
46.677,48, asseritamente non contestato da Tale domanda e le istanze CP_1
istruttorie di entrambe le parti erano respinte.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5 Con sentenza n. 1330/2023 dell'11 luglio 2023, il Tribunale di Vicenza rigettava le domande della società attrice e la condannava a rifondere alla società convenuta le spese di lite che liquidava in euro 22.426,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di nullità della citazione in quanto dalla complessiva lettura dell'atto risultavano comprensibili l'oggetto e le ragioni delle domande proposte (pur rilevando una discrepanza tra le somme di denaro indicate nella parte espositiva come dovute, pari a euro 354.359,68 oltre i.v.a., e quelle richieste nelle conclusioni, pari a euro 505.509,37 oltre i.v.a.), tanto che la convenuta era stata in grado di difendersi compiutamente.
Nel merito, il Tribunale giudicava infondate le domande attoree, poiché
[...]
non aveva dato prova dell'esecuzione delle prestazioni per le quali Parte_1
chiedeva la condanna del prezzo e, per quanto concerneva i cantieri diversi da quello di Reykjavik, non aveva neppure provato i relativi rapporti contrattuali.
Quanto al rapporto relativo al cantiere di Reykjavik, il Tribunale riteneva che dovesse essere qualificato come appalto e trovasse regolamentazione nella proposta del 26 novembre 2019, che, pur in mancanza di sottoscrizione, era stata eseguita da mediante il versamento dell'acconto previsto (25% del corrispettivo totale) e CP_1
dell'anticipo spese vive. Non vi era prova di un diverso accordo.
Ciò premesso, il giudice riteneva che la convenuta – affermando che l'attrice avesse prestato la propria attività limitatamente a 17 delle 65 unità abitative oggetto della proposta contrattuale e che, quindi, il relativo corrispettivo fosse già stato versato con il pagamento dell'acconto del 25% del totale – avesse con ciò eccepito l'inadempimento contrattuale, risultando, quindi, onerata della Parte_1
prova dell'esatto adempimento delle prestazioni, della loro consistenza e della congruità del corrispettivo preteso. La prova, secondo il Tribunale, non era stata fornita con produzione documentale, né offerta con la richiesta di prova orale (i capitoli di prova erano generici e vertevano sul contenuto di documenti).
Analoga carenza probatoria il Tribunale rilevava con riferimento alla domanda di rimborso delle spese vive che l'attrice aveva determinato, complessivamente tra i
6 vari cantieri, in euro 214.426,55. Inoltre, per il rimborso di dette spese l'appaltatrice avrebbe dovuto rispettare le prescrizioni contenute nell'offerta, che prevedevano l'invio settimanale di documenti riepilogativi e giustificativi. Il giudice riteneva poi indimostrati gli ulteriori crediti riferiti a corrispettivi e rimborsi per attività svolte in cantieri diversi da quello di Reykjavik, non avendo l'attrice dato prova dell'esistenza e del contenuto degli accordi negoziali ad essi relativi, limitandosi a produrre in causa fatture dalla stessa emesse, senza nulla allegare né provare in merito a quali attività avesse prestato e quali spese avesse sostenuto.
La richiesta di risarcimento del danno per mancato guadagno era giudicata generica e comunque indimostrata anche nei suoi presupposti.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello lamentando Parte_1
l'erroneità della motivazione in riferimento all'applicazione dei principi sull'onere della prova, alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, alla disciplina ritenuta applicabile al rapporto.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, che Controparte_1
l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile in assenza dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. e che l'eccezione proposta dall'appellante in merito a una pretesa inversione dell'onere della prova fosse dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c.; nel merito, l'appellata chiedeva il rigetto dell'impugnazione perché infondata, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza del 16 febbraio 2024 erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
e la causa era rimessa in decisione all'udienza del 17 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
0. Occorre, preliminarmente, valutare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata dalla società appellata sull'assunto che l'impugnazione sarebbe priva dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., mancando, in particolare, l'indicazione delle censure mosse alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e
7 l'indicazione delle presunte violazioni di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione è infondata.
L'atto introduttivo, per quanto non appaia articolato in ordinati e specifici paragrafi, contiene argomentazioni che si contrappongono a quelle della sentenza impugnata, contestandone il fondamento logico-giuridico. Esso indica, con sufficiente chiarezza, le statuizioni investite dal gravame, consentendo alla Corte di Appello di valutare il merito dell'impugnazione e all'appellata di esplicare le proprie difese.
1. Le censure che l'appellante rivolge alla sentenza impugnata si risolvono in un unico, complessivo, motivo di impugnazione, con cui si duole Parte_1
dell'applicazione dei princìpi sull'onere della prova e della mancata ammissione di istanze istruttorie.
1.1. Secondo Tramo Contract s.r.l., il Tribunale avrebbe erroneamente gravato la società attrice di fornire la prova dei fatti di causa, mentre avrebbe dovuto riconoscere l'inversione dell'onere della prova, poiché, mancando la sottoscrizione del contratto, erano inapplicabili le relative clausole. Erano perciò da applicare i princìpi generali, risultanti dal combinato disposto degli artt. 1655 e segg. e 1218
c.c., per i quali l'appaltatore che richiede il pagamento del corrispettivo deve allegare l'esistenza del rapporto, mentre il convenuto deve fornire la prova del proprio adempimento e dell'inadempimento altrui.
Secondo l'appellante, se il Tribunale avesse applicato tali regole, avrebbe rilevato come l'unico elemento certo fosse il prezzo dell'offerta, accettato da con il CP_1
versamento di acconti e avrebbe dichiarato inapplicabile la previsione contrattuale, invocata da controparte, che faceva carico all'appaltatrice di inviare la contabilità di cantiere per ottenere ulteriori pagamenti: le clausole contrattuali non si applicavano perché il contratto mai era stato sottoscritto.
Anche per i cantieri di Westling in Amburgo, Hotel Edition e Lanzarote, il giudice avrebbe erroneamente onerato l'appaltatrice della prova dell'esistenza e del
8 contenuto degli accordi, così gravandola di una probatio diabolica stante l'inesistenza di contratti scritti. Al contrario, avrebbe dovuto richiedere alla convenuta di dimostrare di avere adempiuto quelle obbligazioni che aveva riconosciuto nella corrispondenza intercorsa tra i procuratori delle parti nella fase stragiudiziale (doc. 7 attoreo) in riferimento all'offerta, nonché ai lavori extra contratto e alle spese per voli aerei, noleggio autovetture, vitto e alloggio.
Analogamente, il giudice avrebbe dovuto ritenere provati, in assenza di una contestazione precisa, specifica e tempestiva da parte della convenuta, i servizi addizionali per euro 214.426,55, di cui alla fattura n. 1510/VE/CI del 16 ottobre.
1.2. L'appellante si duole, poi, del fatto che il Tribunale non abbia ammesso le istanze istruttorie, in quanto il contratto di appalto era a forma libera, il che consentiva all'appaltatore di provare con ogni mezzo, anche in via presuntiva e con prova orale, le richieste di variazione al progetto richieste dal committente.
Secondo la prospettazione dell'appellante, le istanze istruttorie, ove ammesse, avrebbero consentito di raggiungere la prova del reale svolgimento dei fatti per quanto riguarda l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice – che sarebbe stato conseguenza diretta dell'inadempimento della convenuta – e avrebbero, inoltre, permesso di provare l'esistenza e il contenuto degli accordi non scritti,
l'avvenuto invio di report giornalieri, settimanali e mensili dei lavori effettuati nei cantieri, la prestazione dei servizi addizionali, nonché l'esistenza e l'ammontare del lamentato danno da mancato guadagno.
2. Le doglianze sopra esposte non sono condivisibili e devono essere rigettate.
2.1. Con riferimento al cantiere di Reykjavik, è stata senz'altro concluso un contratto di appalto dal contenuto corrispondente all'offerta n. 85 del 26 novembre
2019. Pur non avendola mai sottoscritta, la committente ha Controparte_1
eseguito quanto richiesto dal proponente, provvedendo al versamento delle somme indicate nella stessa proposta a titolo di acconto sul corrispettivo totale e di anticipo delle spese (l'appellante nega, con l'atto di citazione in appello, di avere ricevuto l'anticipo delle spese, ma la corresponsione è documentata dal bonifico eseguito
9 tramite Unicredit s.p.a. con valuta 3 dicembre 2019, il quale nella causale riporta l'indicazione della fattura n. 778 del 21 novembre 2019: doc. 16 doc. fasc. primo grado dell'appellata).
Tale comportamento manifestava inequivocabilmente la volontà di accettazione della proposta: accettazione che non richiedeva la forma scritta.
Sarebbe stato onere dell'appaltatrice fornire la prova di una diversa regolamentazione del rapporto, ma ciò, ancora prima della mancanza di prova, difetta di una precisa allegazione.
È poi manifestamente infondata la doglianza sull'asserita inversione dell'onere della prova, poiché, a prescindere da come il contratto di appalto si sia perfezionato, spetta all'appaltatore fornire la prova dell'esecuzione della sua prestazione, in difetto della quale non sorge il diritto al corrispettivo. Ciò è tanto più vero quando, come nel caso di specie, è certo che sia stata realizzata solo una parte delle opere appaltate, avendo abbandonato il cantiere prima del Controparte_1
completamento dell'appalto.
Deve perciò ribadirsi che nei contratti di appalto, “l'onere della prova dell'effettiva esecuzione dei lavori pattuiti ricade sull'appaltatore, il quale deve dimostrare con chiarezza quali opere sono state svolte conformemente agli accordi contrattuali fino all'eventuale interruzione. […] Inoltre, è essenziale che l'appaltatore produca documentazione dettagliata e precisa, quale computi metrici e contabilità dei lavori, idonea a distinguere le opere da lui eseguite da quelle eventualmente completate da altri” (Cass. civ. n. 14577/2024).
Escluso che una qualche valenza probatoria possano avere le fatture emesse dalla società appaltatrice, che “non costituiscono idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve” (Cass. civ. n. 14399/2024),
10 non ha esibito né i s.a.l., il cui invio era espressamente previsto Parte_1
nelle modalità di pagamento indicate al punto 9.1. della proposta del 26 novembre
2019, come sopra detto accettata, né altra documentazione attestante le lavorazioni.
A fronte del versamento di un acconto pari al 25% del corrispettivo totale e della realizzazione di opere (per il cantiere di Reykjavik) nella stessa proporzione (17 unità abitative su 65 previste), è corretta la conclusione, cui è pervenuto il
Tribunale, secondo il quale - per quel che può dirsi a fronte della grave carenza probatoria - il diritto al corrispettivo per le opere realizzate è già stato soddisfatto. non solo non ha dato prova di quanto eseguito, ma neppure ha Parte_1
dedotto di avere completato un numero maggiore di unità abitative, ammettendo invece l'interruzione dei lavori (sebbene addossandone la responsabilità a controparte).
Analogamente, per ottenere il rimborso delle spese eccedenti il primo anticipo di euro 20.000 (come detto, già versato da , l'appaltatrice avrebbe Controparte_1
dovuto provare gli esborsi, e ciò conformemente alla clausola contrattuale, di cui alla proposta del 26 novembre 2019, che prevedeva: “Settimanalmente verranno inviati documenti riepilogativi con giustificativi di quanto speso ed indicato il residuo disponibile”. Neppure in causa tale documentazione è stata esibita, sebbene nella corrispondenza con la controparte avesse asserito di averla allegata (il che significa che è documentazione di cui aveva la disponibilità).
2.2. Quanto alle richieste di pagamento di corrispettivi per lavori svolti presso gli ulteriori cantieri di Westling in Amburgo, Hotel Edition di Reykjavik e Lanzarote, nulla è dato sapere.
Anche per esse avrebbe dovuto – e non l'ha fatto – fornire la Parte_1
prova dell'esecuzione delle prestazioni e della congruità del corrispettivo richiesto: si evidenzia, come sopra detto, che le fatture emesse dalla creditrice non sono idonee a provare alcunché, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla stessa parte. Altri documenti, rappresentativi dei lavori eseguiti (anche solo fotografici o provenienti dal direttore lavori), non sono stati esibiti.
11 Le due lettere inviate dall'avv. Guido Maria Fracasso per conto di Controparte_1
e firmate anche da quest'ultima (doc. 7 attoreo) non forniscono la prova dei
[...]
lavori svolti e dei relativi corrispettivi: in disparte il rilievo che trattasi di mere proposte transattive, si evidenzia che in esse si legge l'espressa esclusione di qualsivoglia riconoscimento di debito e anzi la pretesa di a Controparte_1
vedersi restituire da somme di denaro ricevute in eccedenza Parte_1
rispetto a quanto realizzato e comunque le spese sostenute per rimediare a vizi. La transazione non si concluse, rimanendo perciò irrilevante quanto Controparte_1
sarebbe stata disponibile a riconoscere a controparte per prevenire la lite.
2.3. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da mancato guadagno per il cantiere quantificata dall'appellante in euro 258.581,00, si Controparte_3
osserva che non è provato che avesse promesso a Controparte_1 [...]
l'affidamento di attività ulteriore dopo la realizzazione di una camera Parte_1
campione, e perciò rimane incomprensibile in cosa sarebbe consistito l'inadempimento di controparte (nell'originario atto di citazione si legge esclusivamente che la convenuta “illegittimamente la estrometteva, risolvendo, senza alcun motivo e/o causa, il contratto verbale in essere in evidente violazione dei principi di correttezza e buona fede”; nell'atto di citazione in appello,
l'appellante si limita a dire che “richiedeva anche il mancato guadagno pari ad
Euro 258.581,00 per un importo complessivo con le somme dovute al punto precedente di Euro 281.248,48”).
3. Le istanze istruttorie respinte in primo grado e genericamente richiamate in appello, non sono ammissibili.
Infatti, la richiesta di prova è formulata in modo ipotetico (“esclusivamente occorrendo e senza inversione alcuna dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori tempestivamente articolati e non ammessi in primo grado”: così nelle conclusioni rassegnate in atto di citazione in appello), e non è sorretta da specifico motivo d'impugnazione che si confronti con la motivazione del
Tribunale circa le ragioni di rigetto delle istanze.
12 In ogni caso, come già evidenziato dal Tribunale, i capitoli di prova testimoniale sono generici (capitoli 1 e 18), irrilevanti (capitoli 2, 9 e 10), valutativi (capitoli 15,
16, 17, 20, 22, 23 e 24), vertenti su circostanze da provare documentalmente
(capitoli 11, 12, 14, 18, 19, 25 e 26) o pacifiche in causa (capitoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13,
21).
Più in generale, la prova orale, per come formulata, è inidonea a dimostrare il credito, che non può demandarsi alla valutazione del testimone (“vero che la somma residua dovuta a da per il cantiere di Reykjavik è pari ad €. 93.255,65”: Pt_1 CP_1
cap. 17) e presupporrebbe la dimostrazione rigorosa non solo del tipo di attività svolta (v. cap. 14, dove si discorre genericamente del compimento di rilievi, della posa di piastrelle e del montaggio di mobili e cap. 18 “vero che effettuava i Pt_1
lavori presso il cantiere di Reykjavik da Novembre 2019 a Giugno 2020”), ma anche delle quantità delle prestazioni (sul punto, difetta ancora prima della prova,
l'allegazione).
Quanto agli asseriti mancati guadagni relativi al rapporto di cui al cantiere CP_3
(“vero che ha avuto un mancato guadagno per essere stata
[...] Pt_1
estromessa da dalla commessa pari ad €. 258.581,00, come da documento 35 e CP_1
36 che mi si rammostrano e che confermo”; “vero che vanta un credito nei Pt_1
confronti di per il cantiere pari ad €. 281.248,48, pari alla somma non CP_1 CP_2
corrisposta ed al mancato guadagno di cui all'articolo precedente, come da documenti 11 e 35 che mi si rammostrano e che confermo”), a prescindere dall'inidoneità dei capitoli suddetti a dimostrare il danno, si rileva la totale assenza della prova dell'inadempimento della committente, ossia della condotta di
“estromissione”, che avrebbe peraltro presupposto – come già rilevato al punto 2.3.
– la prova che avesse assunto l'impegno di affidare a Controparte_1 [...]
dopo la realizzazione della camera campione, l'intera commessa. Parte_1
L'appellante ha offerto la prova di avere realizzato una camera campione (cap. 21
“vero che commissionava nel Novembre 2019 a lavori per la CP_1 Pt_1
realizzazione di una camera campione con due bagni per il cantiere , come CP_2
13 da offerte inviate da parte attrice a partire dal mese di Ottobre 2019 come da documento 32 (mail del 28.11.2019 e fattura n.979) che mi si rammostra e che confermo”), ma non anche di avere ricevuto l'incarico, dopo l'esecuzione del campione, di eseguire la commessa (dalla mail del 26 giugno 2020 [doc. 39 fasc. primo grado appellata] si evince il contrario, poiché sorse contestazione per l'appunto su quanto realizzato).
I documenti da n. 11 a n. 34 riproducono messaggi inviati da alla Parte_1
controparte, che comunicano l'invio di fatture, mentre i documenti n. 35 e n. 36 rappresentano conteggi compiuti dalla stessa appellante, ed è perciò evidente che i testimoni non possono essere chiamati a confermarne il contenuto.
In definitiva, sia la prova orale sia la prova documentale depongono esclusivamente per l'esistenza di rapporti contrattuali tra le parti, non posti in dubbio dall'appellata, ma non consentono di dimostrare né le prestazioni eseguite da Parte_1
né l'inadempimento di Controparte_1
4. Il rigetto dell'appello assorbe la doglianza dell'appellante in punto di condanna alle spese di lite.
L'appellante sostiene che, se il giudice avesse accolto le sue domande, non vi sarebbe stata soccombenza, con ciò invocando una diversa regolamentazione delle spese processuali a seguito dell'accoglimento dei precedenti motivi d'impugnazione, che non può avvenire per quanto sopra detta.
Ciò detto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, che non richiedeva ulteriore motivazione, e nel liquidare le spese ha esplicitato i criteri seguiti in rapporto al valore della causa e alle varie fasi processuali, con analitica elencazione delle diverse voci di spesa.
Incongruo è poi l'accenno a una “soccombenza virtuale”, che avrebbe dovuto portare alla compensazione delle spese di lite: le domande attoree sono state, infatti, integralmente rigettate, come richiesto dalla convenuta, la quale non aveva
14 formulato domande riconvenzionali, limitandosi per l'appunto a chiedere il rigetto di quelle avversarie.
5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma della sentenza n. 1330/2023 del Tribunale di Vicenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al d.m. n. 147/22 attesa la bassa complessità del giudizio di appello, tenuto conto del valore della controversia come indicato dall'appellante (euro 520.001 - euro 1.000.000) e delle fasi effettivamente svolte.
6. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 1622/2023 r.g. promossa da Parte_1
(appellante) nei confronti di (appellata), così ha deciso: Controparte_1
1) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1330/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del grado, che liquida in euro 9.256,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 18 luglio 2025
Il Presidente dott.ssa Gabriella Zanon
15 Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
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