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10 settembre 1991
10 settembre 1991
Art. 2. Istituti metrologici primari 1. Gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unita' di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unita' di misura SI. Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.
2. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:
a) l'istituto di metrologia "G. Colonnetti" del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unita' di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;
b) l'istituto elettrotecnico nazionale "G. Ferraris" per i campioni riguardanti le unita' di misura del tempo e delle frequenze e per le unita' di misura impiegate nel campo dell'elettricita', della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;
c) il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) per i campioni delle unita' di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.
3. Nello svolgimento delle loro attivita' i predetti istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a disposizione da altri istituti che svolgono attivita' metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanita'.
4. Nulla e' innovato per quanto concerne competenze e funzioni dell'Ufficio centrale metrico.
2. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:
a) l'istituto di metrologia "G. Colonnetti" del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unita' di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;
b) l'istituto elettrotecnico nazionale "G. Ferraris" per i campioni riguardanti le unita' di misura del tempo e delle frequenze e per le unita' di misura impiegate nel campo dell'elettricita', della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;
c) il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) per i campioni delle unita' di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.
3. Nello svolgimento delle loro attivita' i predetti istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a disposizione da altri istituti che svolgono attivita' metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanita'.
4. Nulla e' innovato per quanto concerne competenze e funzioni dell'Ufficio centrale metrico.
Commentari • 5
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1608 del 26https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1608 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 8440/2017 proposto da: G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, BORGO ANGELICO 6, presso lo studio dell'avvocato VINCENZA CASALE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE PICCIANO, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro PREFETTURA – UFFICIO …
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Giurisprudenza • 6
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/10/2016, n. 4479Provvedimento: […] La verificazione era demandata al Comitato Metrico Centrale. La stessa, però, rimaneva priva di seguito nonostante che – come rilevato dalla Meccariello – l'art. 27, co. 36 e 37, della l.n. 99/2009 avesse sì soppresso il Comitato centrale metrico istituito dall'art. 7 del r.d. 9.1.1939, n. 206, ma avesse pure al contempo disposto che “ Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. ”.Leggi di più...
- autorizzazione a centro tecnico·
- decreto ministeriale 11.3.2005·
- art. 16 c.p.a.·
- annullamento di sentenza·
- competenza territoriale·
- art. 15 c.p.a.·
- margini di errore tollerabili·
- risarcimento danni·
- giudizio amministrativo·
- regolamento comunitario n. 3821/85·
- procedimento amministrativo·
- perdita di chance