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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/11/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1164/2021
promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...](C.F.: ), Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Calascibetta (EN), via Conte Ruggero n. 170, presso lo studio dell'Avv. Ilaria NT (C.F.: , che li rappresenta e difende, giuste procure C.F._3
in atti, insieme all'avv. Fulvio Eligio Di FR (C.F.: ) e avv. Antonino C.F._4
Barbagallo, (C.F.: ). C.F._5
- OPPONENTI -
CONTRO
società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Via V. Controparte_1
Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di EV - EL , rappresentata in forza di Mandato Speciale da P.IVA_1 [...]
(già ) a seguito di variazione di denominazione sociale del 14/12/2018, con CP_2 CP_3
sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
pagina 1 di 18 delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avvocato Stefano Menghini (C.F. P.IVA_2
), il quale elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Mario Cantoni, sito in C.F._6
Enna, Via Nissoria n. 1 - 94100 (EN).
- OPPOSTA –
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 11.03.2025, trattata con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, in via telematica, dai rispettivi procuratori, e precisamente:
-gli avv.ti NT, Di FR e Antonino Barbagallo, per gli opponenti e Parte_1
“A mezzo del presente atto, da tener luogo alle deduzioni a verbale, giusto Parte_2 provvedimento dell'11.05.2024, gli Avv.ti NT e Di FR, nell'interesse dei sig.ri e Pt_1
, precisano le conclusioni riportandosi integralmente a tutti gli atti e verbali di causa Pt_2
depositati, ed in particolare, insistono nella propria posizione processuale, nelle difese spiegate e nei mezzi di prova ritualmente articolati, che si riassumono come segue. Preliminarmente, in via istruttoria insistono per l'ammissione della chiesta CTU a carattere contabile volta ad accertare la sussistenza e la consistenza degli interessi anatocistici sì come dedotti in seno alla CTP a firma del
Dott. nonché, la corretta quantificazione del credito vantato dalla convenuta opposta. Persona_1
In via squisitamente procedurale, insistono nella mancata realizzazione della condizione di procedibilità in ragione dell'irregolarità del tentativo di mediazione esperito, e chiedono che venga annullato, dichiarato nullo e privo di efficacia il D.I. n. 228/2021 del 27.05.2021. Nel merito insistono nella violazione delle norme in materia di usura e trasparenza bancaria, con riguardo, al contratto di conto corrente bancario n. 859, al contratto di finanziamento n. 61097392, al contratto di finanziamento n. 610973335 e al contratto di finanziamento n. 61887701 e per l'effetto chiedono: -
Che il D.I. n. 228/2021 del 27.05.2021 venga annullato, dichiarato nullo e privo di efficacia;
- Che i contratti alla base della pretesa creditoria dell'odierna opposta vengano dichiarati nulli per violazione
e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. e delle leggi in materia di trasparenza bancaria nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1429 co. 2 c.c.; - Che previo accertamento della usurarietà dei contratti dedotti nel corso del giudizio, venga dichiarata la nullità e
l'inefficacia delle pretese della convenuta opposta per interessi, spese, commissioni e competenze per
pagina 2 di 18 contrarietà alla L. 108/1996 ex artt. 1339 e 1419 c.c. e per l'effetto che vengano rideterminati i rapporti di dare-avere tra le parti e condannare l'opposta al risarcimento e/o alla ripetizione in favore degli attori delle somme come calcolate all'esito dell'eventuale CTU;
- In estremo subordine che venga accertato il minor credito della convenuta opposta. Con vittoria di spese e compensi di lite. Gli Avv.ti
NT e Di FR chiedono termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabili.”;
-l'avv. Stefano Menghini per l'opposta “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale Controparte_1
adito, ogni contraria istanza rigettata e disattesa, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: in via preliminare, nel merito: respingere l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio ex adverso dedotta;
in via principale, nel merito: - rigettare tutte le domande e le eccezioni ex adverso proposte anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 228/2021, - n.
RG 644/2021 emesso dal Tribunale Civile Di Enna, il 27.05.2021, opposto nel giudizio in epigrafe, munendolo di formula esecutiva;
nel merito, in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo de quo venisse revocato e/o dichiarato nullo e/o annullato, comunque condannare per il titolo di cui in narrativa, a pagare in favore di i signori Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_7
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_8
entrambi residenti in [...], al pagamento in solido, in favore di della somma di Euro 95.376,37, oltre interessi maturati e maturandi sul Controparte_1
capitale al tasso contrattuale – e comunque entro il tasso soglia usura per tempo vigente - sino all'effettivo saldo del dovuto e/o condannare l'opponente a pagare quelle diverse somme che dovessero risultare di giustizia o provate in corso di causa. - Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, gli opponenti Pt_1
e , quest'ultima in qualità di fideiussore, hanno proposto opposizione
[...] Parte_2
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 228/2021 emesso dal Tribunale di Enna in data 27 maggio 2021 (R.G.
644/2021), notificato il 29 giugno 2021, con cui è stato loro ingiunto il pagamento di € 97.917,87, di cui € 95.376,37 per sorte capitale, € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre accessori, a pagina 3 di 18 favore dell'opposta cessionaria dei crediti bancari originariamente vantati da Controparte_1
Controparte_4
La pretesa creditoria trae origine da una serie di rapporti contrattuali intercorsi tra il sig. e Pt_1
rispetto ai quali la sig.ra ha prestato garanzia fideiussoria. Controparte_4 Pt_2
In particolare, il sig. ha aperto un conto corrente di corrispondenza n. 00766/1000/859 in data Pt_1
28 settembre 2006, sul quale sono state concesse linee di credito. Successivamente, tra il 2011 e il
2013, sono stati stipulati diversi contratti di finanziamento, quali:
-Finanziamento agrario n. 61097392, sottoscritto il 16 maggio 2011, per l'importo di € 4.672,65, da rimborsare in sei rate annuali, con tasso fisso del 6,43%;
-Finanziamento agrario n. 61097363, stipulato il 19 dicembre 2011, per € 5.307,93, anch'esso con sei rate annuali e tasso fisso del 6,43%;
-Finanziamento chirografario n. 61097335, stipulato il 19 dicembre 2011, per € 20.000, da rimborsare in sessanta rate mensili, con tasso fisso del 10,71%;
-Finanziamento chirografario n. 61887701, sottoscritto il 16 gennaio 2013, per € 30.000, anch'esso con sessanta rate mensili e tasso fisso dell'11,89%.
A garanzia di tali obbligazioni, la sig.ra ha prestato una fideiussione omnibus fino all'importo Pt_2 di € 26.000, oltre a specifiche garanzie per ciascun finanziamento.
Il 15/01/2016 dichiarava la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione dei Controparte_4
contratti, intimando il relativo pagamento.
Successivamente, in data 20 aprile 2018, la società ha acquisito in blocco i crediti Controparte_1 originariamente vantati da nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai Controparte_4 sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario e della Legge n. 130/1999. A seguito di tale cessione, la società opposta ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo oggi oggetto di opposizione, per un importo complessivo di € 95.376,37.
Tale somma è stata così determinata:
-Rapporto di conto corrente: € 40.014,84, di cui € 23.631,46 a titolo di capitale residuo e la restante parte per interessi e moratori maturati;
pagina 4 di 18 -Contratti di finanziamento: € 2.394,15 per il finanziamento agrario n. 61097392, € 2.718,48 per il finanziamento agrario n. 61097363, € 14.513,26 per il finanziamento chirografario n. 61097335 e €
35.735,64 per il finanziamento chirografario n. 61887701.
In sintesi, la pretesa creditoria si compone del saldo negativo del conto corrente e delle esposizioni residue sui quattro finanziamenti, comprensive di capitale, interessi corrispettivi e moratori.
A sostegno dell'opposizione, gli odierni opponenti hanno eccepito i) preliminarmente l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010; ii) la violazione della normativa antiusura (L.108/1996, art. 644 c.p., art. 1815 c.c.) attesa l'asserita applicazione di tassi superiori alla soglia;
la nullità delle clausole relative agli interessi;
iii) l'anatocismo (art.1283 c.c.), la
CMS non pattuite (art.1418 c.c.), iv) errori di calcolo degli interessi moratori;
v) le valute fittizie, in violazione alla legge sulla trasparenza bancaria vi) la nullità dei contratti per contrarietà a norme imperative (art.1418 c.c., TUB, L.108/96); vii) la rideterminazione del debito.
Alla luce delle superiori difese, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti (credito non certo, liquido ed esigibile); l'accertamento della nullità e/o l'annullamento dei contratti per violazione delle norme imperative e della trasparenza bancaria;
la dichiarazione di illegittimità degli interessi, spese, commissioni e rideterminazione rapporti dare-avere; la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione, oltre la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.
In data 14 febbraio 2022, si è costituita in giudizio l'odierna opposta, contestando il contenuto dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevando la legittimità del proprio operato e chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande di parte opponente, con concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del giorno 08/03/2022, il Giudice Istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, ritenendo sussistente l'esistenza di una situazione probatoria tale da fare apparire fondata la domanda del creditore e ha, altresì, assegnato alla parte opposta termine di giorni quindici, al fine di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
rinviando per il prosieguo all'udienza del giorno 11 ottobre 2022.
Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza predetta, gli opponenti, dopo aver evidenziato la mancata conclusione positiva della procedura di mediazione, hanno eccepito l'irregolarità della pagina 5 di 18 partecipazione dell'opposta alla stessa. In particolare, hanno dedotto che la società CP_1
non avrebbe preso parte alla procedura né personalmente, né tramite un rappresentante munito di procura speciale sostanziale autenticata da notaio, essendo la procura prodotta autenticata dai soli difensori, tale circostanza, a loro avviso, non avrebbe soddisfatto il requisito di legge.
La resistente, nelle note di trattazione scritta depositate per la medesima udienza, ha contestato l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti, fondata sulla presunta mancata partecipazione alla mediazione, precisando che la società ha partecipato validamente tramite l'Avv. CP_1
CE Giubbi, munita di procura speciale. Tale procura, trasmessa all'organismo e richiamata nel verbale, conferiva agli Avv.ti Menghini e Giubbi ampi poteri, tra cui: avviare o aderire alla procedura, partecipare agli incontri anche in modalità telematica, conciliare la controversia, sottoscrivere l'accordo e delegare a terzi, con preventiva ratifica dell'operato.
La resistente ha osservato inoltre che né il mediatore né le parti presenti avevano sollevato obiezioni sulla validità della delega, sicché l'eccezione avversaria appariva priva di fondamento.
All'udienza del giorno 11 ottobre 2022, il Giudice, ritenuto che le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti opponenti potessero essere affrontate unitamente al merito della causa, ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma VI, numeri 1), 2) e 3) c.p.c., rinviando per il prosieguo all'udienza del giorno 11 aprile 2023.
Depositate da entrambe le parti le memorie istruttorie, all'esito dell'udienza predetta, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato le parti a precisare le conclusioni, rinviando all'udienza del giorno 28 maggio 2024, in seguito differita al giorno 11.03.2025.
Costituitisi medio tempore, i nuovi procuratori degli opponenti con revoca del precedente difensore con ordinanza del 12 maggio 2025, resa all'esito dell'udienza predetta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c per conclusionali e repliche, in seguito depositate da entrambe le parti.
Nel corpo della comparsa conclusionale, i procuratori degli opponenti hanno sollevato eccezioni, rilevabili d'ufficio, relative alla nullità della cessione dei crediti da Intesa San Paolo S.p.A. a
[...] per indeterminatezza dell'oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c.), atteso che l'avviso in G.U. CP_1
individuerebbe i crediti solo per categorie generiche;
il difetto di legittimazione attiva di CP_2
pagina 6 di 18 per mancata prova del potere di rappresentanza e del subentro nella posizione di CP_4 CP_3
la nullità del mandato speciale del 30.11.2018, per indeterminatezza dei crediti oggetto di procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi l'infondatezza della proposta opposizione la quale, pertanto, deve essere rigettata nei termini di cui alla motivazione che segue.
Ai fini della decisione giova preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la comparsa conclusionale ha una funzione meramente illustrativa delle conclusioni già precisate e non consente l'introduzione di nuove domande o eccezioni. Le preclusioni fissate dall'art. 183 c.p.c. impediscono alle parti di ampliare il thema decidendum dopo la fase istruttoria. Pertanto, le eccezioni proposte per la prima volta in comparsa conclusionale sono, in linea di principio, tardive e inammissibili.
Tuttavia, occorre distinguere tra eccezioni in senso stretto (es. prescrizione), che sono definitivamente precluse se non sollevate nei termini, ed eccezioni rilevabili d'ufficio (es. nullità del contratto, difetto di legittimazione, improcedibilità per mancata condizione di procedibilità), che invece possono essere esaminate dal giudice anche se segnalate tardivamente, in quanto il rilievo è imposto dalla legge (Cass.
SS.UU. n. 2951/2016; Cass. n. 39528/2021).
Nel caso di specie, gli opponenti hanno sollevato, per la prima volta in comparsa conclusionale, le questioni relative alla nullità della cessione dei crediti da a Controparte_4 Controparte_1
al difetto di legittimazione attiva di alla nullità della procura del 30.11.2018 per CP_2 indeterminatezza dell'oggetto con la quale la società Blade Management, quale amministratore unico e legale rappresentante della società , ha conferito alla società la capacità di CP_1 CP_3
compiere atti giudiziali e stragiudiziali per il recupero dei crediti;
3) infine, parte opponente ha eccepito l'improcedibilità per difetto di rappresentanza nella procedura di mediazione obbligatoria, questione invero, già sollevata nel corso del giudizio.
Orbene, secondo la Suprema Corte, “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 2951 del 16/02/2016).
Ne consegue che le eccezioni sopra indicate, pur tardive come iniziativa di parte, attengono a questioni rilevabili d'ufficio e devono essere esaminate dal Giudice.
pagina 7 di 18 Quanto all'eccezione concernente la nullità della cessione dei crediti da a Controparte_4
essa deve ritenersi infondata per le ragioni che saranno illustrate nel prosieguo Controparte_1
della motivazione;
parimenti, l'eccezione relativa al dedotto difetto di legittimazione attiva di CP_2
deve essere disattesa, non emergendo elementi idonei a sostenerla.
[...]
Invero dalla documentazione prodotta emerge che cessionaria dei crediti, ha Controparte_1
conferito mandato a (oggi come da variazione di denominazione CP_3 Controparte_2
sociale) mediante procura speciale notarile del 30.11.2018, regolarmente registrata. Tale procura attribuisce al mandatario il potere di compiere atti giudiziali e stragiudiziali per il recupero dei crediti ceduti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione conclusa il 20 aprile 2018 e pubblicata in G.U. il 5 maggio 2018.
Il collegamento tra la procura e l'operazione di cessione consente di individuare il perimetro dei poteri conferiti, soddisfacendo il requisito di determinatezza richiesto dall'art. 1346 c.c. e dalla giurisprudenza
(Cass. n. 28803/2019, che ha ritenuto nulla solo la procura del tutto generica, priva di riferimenti concreti). Pertanto, la genericità lamentata non integra causa di nullità, dovendo ritenersi la procura valida ed efficace ai fini della rappresentanza processuale. Ne consegue che l'eccezione deve essere disattesa.
Inoltre, quanto alla variazione di denominazione sociale da a parte CP_3 Controparte_2
opposta ha fornito prova che si tratta del medesimo soggetto giuridico, avendo la prima semplicemente modificato la propria denominazione in Tale circostanza risulta comprovata dal Controparte_2
fatto che entrambe le società presentano il medesimo codice fiscale, come emerge dall'analisi degli allegati A) e B) prodotti in atti (cfr. allegati A) e B) alla comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, deve ritenersi che sia legittimata ad agire quale mandataria di Controparte_2 [...]
con conseguente rigetto dell'eccezione. CP_1
Con riferimento all'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti, relativa alla presunta invalidità della procura conferita dalla parte opposta per la partecipazione alla procedura di mediazione, si osserva quanto segue.
L'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che le parti partecipino personalmente alla mediazione, consentendo tuttavia la delega a un rappresentante munito di procura speciale sostanziale,
pagina 8 di 18 idonea a conferire i poteri di trattare e transigere. La norma non impone espressamente la forma notarile, salvo che l'accordo finale debba essere trascritto (art. 11, comma 7).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473) ha chiarito che la procura per la mediazione deve essere distinta dalla procura alle liti e deve attribuire poteri sostanziali, escludendo che l'avvocato possa autenticare tale procura in forza dell'art. 83 c.p.c., trattandosi di atto sostanziale. Parte della giurisprudenza di merito (Trib. Genova, sent. n. 393/2022; Trib. Foggia, 2024) ha interpretato tale principio in senso rigoroso, ritenendo indispensabile l'autentica notarile o di pubblico ufficiale. Tuttavia, un orientamento più recente e prevalente (Cass. civ., ord. n. 13029/2022) ritiene sufficiente la procura speciale sostanziale, anche priva di autentica notarile, purché contenga i poteri di trattare e transigere.
Nel caso di specie, la procura prodotta dalla parte opposta, autenticata dal difensore, conferiva espressamente i poteri di partecipare alla mediazione e di definire la controversia. Tale procura, alla luce dell'orientamento prevalente e della ratio della norma, deve ritenersi idonea a garantire la serietà della partecipazione e la possibilità di definire la lite, senza imporre formalità eccedenti.
Pertanto, l'eccezione di improcedibilità deve essere disattesa, non potendo ritenersi invalida la procura in assenza di autentica notarile, in mancanza di un espresso obbligo normativo e considerata la conformità ai principi giurisprudenziali più recenti.
Nel merito, in punto di diritto si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (ex plurimis Cass. n. 419/06).
Quanto al riparto degli oneri probatori in caso di inadempimento contrattuale, trova applicazione il noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo il quale: "In tema di prova
pagina 9 di 18 dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento…" (Cass. Sez. Un. N. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tale principio non è derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha la funzione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ebbene, in applicazione dei principi soprariportati, il Tribunale rileva che l'opposta ha dimostrato di essere titolare nei confronti degli opponenti dei crediti azionati, producendo: copia del contratto di conto corrente, copia dei contratti di finanziamento, completo anche delle condizioni economiche e delle modalità di rimborso, il relativo piano di ammortamento;
gli estratti conto;
copia dei contratti di fideiussione generica "omnibus" sottoscritta da copia dell'avviso sulla Gazzetta Parte_2 ufficiale del 5.05.2018 relativa all'intervenuta cessione tra la Banca Intesa San Paolo s.p.a. e la società
CP_1
A fronte della dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato in questa sede dalla opposta, gli opponenti non sono stati in grado di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi, posto che non hanno negato la sottoscrizione dei contratti, né l'erogazione del finanziamento, ma si sono pagina 10 di 18 limitati a contestare genericamente l'esistenza della pretesa azionata dalla banca nei loro confronti mediante eccezioni preliminari, che alla luce delle motivazioni che seguono si rilevano prive di pregio giuridico.
In particolare, con riferimento all'eccezione di nullità della cessione dei crediti da Controparte_4
a gli opponenti deducono che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
[...] Controparte_1
sarebbe eccessivamente generico, non consentendo di individuare con precisione i crediti ceduti.
Sostengono, inoltre, che non sia stato prodotto il contratto di cessione né altra documentazione idonea a comprovare la titolarità del credito e che l'indicazione dei crediti per categorie, unitamente al rinvio a un sito internet per i dettagli, previsione contenuta nello stesso avviso pubblicato in G.U., renderebbe la cessione indeterminata.
Alla luce delle superiori eccezioni, a parere di parte opponente la cessione dei crediti da
[...]
a sarebbe nulla e, di conseguenza, difetterebbe la legittimazione Controparte_4 Controparte_1
attiva di e della mandataria Controparte_1 Controparte_2
Orbene, con riferimento alla prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, occorre ribadire che la parte che assume essere titolare del credito ha anche l'onere di provare la sua legittimazione attiva, quando essa è contestata dalla controparte.
In altri termini, una cosa è la prova dell'esistenza del credito, altra e diversa è la prova della titolarità del credito in capo a chi agisce, cosicché, la mera disponibilità di documentazione attinente a rapporti contrattuali intrattenuti dal debitore con altri istituti non è sufficiente, di per sé sola, a dimostrare che chi agisce sia effettivamente l'attuale titolare del diritto, e ciò sia che si affermi di essere cessionario del credito sia che si pretenda di agire quale soggetto subentrato nei rapporti dell'originario creditore per incorporazione.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 31118/2017).
pagina 11 di 18 Principio questo non smentito – anzi confermato – anche dalla sentenza della Cassazione n. 5617/2020 che, richiamando proprio Cass. n. 15884/2019, evidenzia che se è vero che l'avviso in Gazzetta
Ufficiale assolve ad una funzione di pubblicità notizia rivolta ai debitori ceduti e non ha valenza costitutiva della cessione né efficacia traslativa (che si produce ovviamente con l'atto di cessione/fusione/scissione) può, se denotato da particolare chiarezza e completezza, non solo costituire elemento indicativo dell'esistenza della cessione, ma anche “risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”.
E sempre nel solco di tale orientamento si pongono altre recenti sentenze, da ultimo Cass. n.
3405/2024, la quale nel premettere che la prova della cessione va data mediante produzione del contratto di cessione, evidenzia comunque che “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884;
Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto
l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione
(Cass., 20/07/2023, n. 21821)”.
Di conseguenza, la prova della cessione e dell'inclusione del credito può ricavarsi anche in maniera indiziaria, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2727 e ss. c.c.
Deve poi rimarcarsi come l'onere di dimostrare la propria legittimazione deve essere tanto più rigoroso quanto più specifica e puntuale è la contestazione della controparte.
Calando tali principi nel caso in esame si riscontra agli atti un avviso in Gazzetta Ufficiale del seguente tenore: “ (il “Cessionario”), ….comunica che, nell'ambito di un'operazione Controparte_1
pagina 12 di 18 unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Controparte_4
…. (i “Cedenti”), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1
[...]
della Legge 130, concluso in data 20 aprile 2018 e con efficacia economica 1 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile 2018, ha acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”). I dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito”.
Oltre a questo avviso, parte opposta ha depositato agli atti, come sopra esposto, copia del contratto di conto corrente nr. 00766/1000/00000859 nonché dei diversi finanziamenti e precisamente • finanziamento agrario n. 00506/6000/61097392; • finanziamento agrario n. 00506/6000/61097363 • finanziamento chirografario n. 00506/6000/61097335; • finanziamento chirografario n.
00506/6000/61887701; • fidejussione omnibus con limite sino all'importo di € 26.000,00; • fideiussione specifica del 19 dicembre 2011 specifica riferita al finanziamento agrario n. 61097363; • fideiussione specifica del 19 dicembre 2011 riferita al finanziamento agrario n. 61097392; • fideiussione specifica del 19 dicembre 2011 riferibile al finanziamento n. 61097335; • fideiussione specifica del 16 gennaio 2013 riferibile al finanziamento n. 61887701; • raccomandata a.r. relativa alla revoca degli affidi;
13. estratto autentico notarile attestante il quantum dell'esposizione debitoria e infine gli estratti conto.
Orbene, questo giudicante ritiene che la documentazione offerta sia idonea a comprovare il trasferimento del credito alla parte opposta.
Inoltre, l'avviso in Gazzetta pubblicato sulla parte seconda della Gazzetta Ufficiale n.52 del 5.5.2018 fornisce invero indicazioni sui crediti ceduti individuando quelli che hanno avuto la loro genesi in un determinato periodo temporale, che rientrino nella categoria dei crediti deteriorati e che siano sorti in forza di specifici contratti.
pagina 13 di 18 Ebbene, tutte e tre le caratteristiche dei crediti ceduti trovano riscontro nella documentazione in atti.
Con riferimento infine, all'eccepita usurarietà, giova preliminarmente rilevare che secondo il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17584 del 26 giugno 2024, i decreti ministeriali recanti le soglie di usura costituiscono atti normativi e sono acquisibili d'ufficio dal giudice, senza necessità di produzione da parte delle parti.
Orbene, sulla base dei dati ufficiali desunti dai decreti ministeriali vigenti nei periodi di riferimento, questo Giudicante ritiene che, diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, i tassi pattuiti nei contratti oggetto di causa non superano le soglie di legge.
Nello specifico, sul punto gli opponenti hanno dedotto che il conto corrente n. 00766/1000/00000859, acceso il 28.09.2006 e affidato per € 10.000,00 con lettera di apertura di credito del 23.10.2007, prevedeva un tasso annuo effettivo pari al 15,029%, asseritamente superiore alla soglia di usura del periodo pari a 14,925%, e che pertanto tutti gli interessi dovrebbero essere azzerati ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108, dell'art. 1815, comma 2, c.c. e dell'art. 644 c.p.
Analoghe contestazioni sono state mosse per i contratti di finanziamento stipulati tra il 2011 e il 2013.
Tuttavia, dall'esame dei contratti e dei decreti ministeriali vigenti all'epoca, acquisibili d'ufficio, emerge che i tassi pattuiti sono tutti inferiori alle soglie di usura previste per le rispettive categorie di operazioni.
In particolare, il finanziamento agrario n. 61097392, stipulato il 16 maggio 2011 per l'importo di €
4.672,65, prevedeva un tasso fisso del 6,43%, a fronte di una soglia di usura pari al 16,635% per la categoria “altri finanziamenti alle famiglie e imprese”. Analogo rilievo vale per il finanziamento agrario n. 61097363, stipulato il 19 dicembre 2011 per € 5.307,93, anch'esso con tasso fisso del 6,43%, ben al di sotto della medesima soglia del 16,635%.
Quanto al finanziamento chirografario n. 61097335, stipulato il 19 dicembre 2011 per € 20.000,00, il tasso fisso convenuto era del 10,71%, inferiore alla soglia di usura del periodo pari al 16,395% prevista per la categoria “crediti personali”. Infine, il finanziamento chirografario n. 61887701, stipulato il 16 gennaio 2013 per € 30.000,00, prevedeva un tasso fisso dell'11,89%, a fronte di una soglia di usura pari al 17,650% per la categoria “altri finanziamenti alle famiglie e imprese”.
pagina 14 di 18 Tali dati, ricavati dai decreti ministeriali vigenti all'epoca, dimostrano in modo inequivocabile che nessuno dei contratti di finanziamento oggetto di causa presenta profili di usurarietà, essendo i tassi pattuiti ampiamente inferiori alle soglie di legge.
Quanto al conto corrente, la contestazione degli opponenti si fonda sull'assunto che il tasso pattuito fosse superiore alla soglia di usura. Tuttavia, dall'esame delle condizioni contrattuali e dei decreti ministeriali vigenti all'epoca emerge una diversa realtà.
In primo luogo, il tasso entro fido previsto nella lettera di apertura di credito del 23 ottobre 2007 era pari al 14,25%, dunque inferiore alla soglia di usura del periodo, fissata in 14,925% per la categoria
“aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000”. Quanto al tasso extra fido, indicato in 15,029%, esso non va confrontato con la medesima categoria, bensì con quella corretta degli “scoperti senza affidamento”, per la quale il TEGM era pari al 10,31% e la soglia di usura, maggiorata della metà, raggiungeva il 15,46%: anche in questo caso, il tasso pattuito risulta inferiore alla soglia.
Non solo. La perizia econometrica di parte opponente omette di considerare che, in data 10 febbraio
2010, le parti hanno sottoscritto una nuova apertura di credito, con condizioni notevolmente più favorevoli: tasso entro fido TAN 8%, TAE 8,24321%, tasso extra fido TAN 12%, TAE 12,55088%. Se si confrontano tali valori con le soglie vigenti nel primo trimestre 2010 – pari a 13,725% per l'operatività entro fido e 20,13% per gli scoperti senza affidamento – si rileva che i tassi applicati sono ampiamente al di sotto dei limiti di legge. Anche il calcolo del TEG, effettuato secondo le istruzioni della Banca d'Italia, conferma tale conclusione: 10,38% entro fido e 14,75% extra fido, entrambi inferiori alle rispettive soglie ministeriali.
Ne consegue che la ricostruzione offerta dagli opponenti non trova riscontro nei dati normativi e contrattuali, e che il rapporto di conto corrente non presenta profili di usurarietà.
A ciò si aggiunga che, secondo le Istruzioni della Banca d'Italia, la verifica dell'usurarietà deve essere effettuata sul TEG complessivo, considerando tutte le remunerazioni collegate all'operazione (interessi, commissioni, spese), e non sul solo tasso nominale. Nel caso di specie, la perizia di parte opponente, priva di valore probatorio autonomo (Cass. ord. n. 23555/2019), non dimostra il superamento delle soglie ministeriali, limitandosi a indicare il tasso nominale senza calcolo del TEG.
Quanto agli interessi moratori – indicati nel ricorso monitorio in € 444,58 (finanziamento n.
61097392), € 504,80 (finanziamento n. 61097363), € 5.410,57 (finanziamento n. 61097335) e €
pagina 15 di 18 13.051,94 (finanziamento n. 61887701) – la Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 19597/2020) ha chiarito che essi non sono automaticamente usurari, occorrendo la prova del superamento della soglia specifica per mora, distinta da quella ordinaria.
Tale prova non è stata fornita, né risulta dalla perizia di parte prodotta.
Pertanto, i contratti di finanziamento e il conto corrente risultano conformi alla normativa antiusura e idonei a fondare la pretesa creditoria. Ne consegue che l'eccezione di usura deve essere rigettata.
In ordine alla dedotta applicazione di valute fittizie, si osserva che l'art. 1852 c.c. stabilisce che il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, sicché la banca deve applicare la valuta corrispondente alla data effettiva di disponibilità del denaro. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2545/1972; Cass. n. 3507/1989; Cass. n. 13143/2002) ha chiarito che, ai fini della legittimità delle operazioni, occorre considerare la data in cui la banca perde o acquisisce la disponibilità delle somme, e non una data fittizia che possa alterare il saldo del conto.
Nel caso di specie, dagli estratti conto prodotti in atti non emergono differenze tra la data di disponibilità delle somme e la data di valuta applicata alle operazioni, né risultano pratiche idonee a generare un indebito aggravio per il correntista. L'eccezione sollevata dagli opponenti, oltre a essere generica e priva di indicazioni puntuali sulle operazioni contestate, non è supportata da alcuna prova documentale idonea a dimostrare l'esistenza di valute fittizie.
Pertanto, l'eccezione deve essere disattesa, non potendo ritenersi provata la violazione dell'art. 1852
c.c. né la sussistenza di condotte contrarie alle regole di trasparenza bancaria.
Quanto alle eccezioni di anatocismo e di applicazione di commissioni di massimo scoperto, si osserva che l'art. 1283 c.c. vieta la capitalizzazione degli interessi, salvo che essa sia pattuita per iscritto e in forma reciproca. La disciplina è stata ulteriormente precisata dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, che consente la capitalizzazione solo se prevista contrattualmente, con pari periodicità per interessi creditori e debitori, e nel rispetto delle regole di trasparenza bancaria.
Nel caso di specie, dall'esame dei contratti prodotti in atti non emergono clausole in violazione di tali principi: le condizioni contrattuali prevedono la capitalizzazione con periodicità reciproca e sono conformi alla normativa vigente. Non risulta, inoltre, che siano state applicate commissioni di massimo pagina 16 di 18 scoperto non pattuite, né che siano state addebitate somme in assenza di specifica pattuizione scritta, come richiesto dall'art. 117 TUB e dalle Istruzioni della Banca d'Italia.
Va aggiunto che la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, n. 870/2006; Cass. civ., sez. I, n.
23974/2010) ha chiarito che la CMS è legittima solo se espressamente concordata e determinata in modo trasparente, nel caso in esame non vi è prova di applicazioni difformi dalle condizioni contrattuali.
Pertanto, le eccezioni sollevate dagli opponenti devono ritenersi infondate, non essendo stata dimostrata alcuna violazione delle norme in materia di anatocismo o di commissioni di massimo scoperto.
Alla stregua, dunque, delle argomentazioni svolte, la proposta opposizione deve quindi ritenersi infondata e pertanto deve essere rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
• SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese sono regolate secondo il principio di soccombenza, liquidate sui valori minimi (attesa la natura documentale della causa e il numero e complessità delle questioni affrontate) e con ulteriore riduzione al di sotto dei minimi (in misura del 50%) per la fase istruttoria, atteso il deposito delle sole memorie.
Sul punto deve registrarsi l'orientamento della Corte di Cassazione (vd. Ord. n. 10343/2020; sent. n.
30286/2017) secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, e dunque i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale.
Dunque, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione ivi previste, ma fermo restando in quest'ultimo caso il limite di cui all'art. 2233
pagina 17 di 18 c.2 c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche non consone al decoro della professione (in tale prospettiva vengono richiamate Cass. n. 25804/2015, Cass. n.
24492/2016 e Cass. n. 20790/2017).
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definendo il giudizio nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1164/2021:
-RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 228/2021 emesso dal
Tribunale di Enna in data 27 maggio 2021, all'esito del procedimento identificato al n. 644/2021 R.G, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
DA (C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), al pagamento, in favore della società ( C.F.: C.F._2 Controparte_1
), rappresentata in forza di da (già P.IVA_1 Parte_3 Controparte_2 CP_3
, delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.634,50 (€ 1.276,00 fase di studio, € 814,00
[...] fase introduttiva, € 1.417,50 fase istruttoria dimezzata, € 2.127,00 fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Enna, in data 29.11.2025.
Il Giudice
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1164/2021
promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...](C.F.: ), Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Calascibetta (EN), via Conte Ruggero n. 170, presso lo studio dell'Avv. Ilaria NT (C.F.: , che li rappresenta e difende, giuste procure C.F._3
in atti, insieme all'avv. Fulvio Eligio Di FR (C.F.: ) e avv. Antonino C.F._4
Barbagallo, (C.F.: ). C.F._5
- OPPONENTI -
CONTRO
società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Via V. Controparte_1
Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di EV - EL , rappresentata in forza di Mandato Speciale da P.IVA_1 [...]
(già ) a seguito di variazione di denominazione sociale del 14/12/2018, con CP_2 CP_3
sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
pagina 1 di 18 delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avvocato Stefano Menghini (C.F. P.IVA_2
), il quale elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Mario Cantoni, sito in C.F._6
Enna, Via Nissoria n. 1 - 94100 (EN).
- OPPOSTA –
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 11.03.2025, trattata con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, in via telematica, dai rispettivi procuratori, e precisamente:
-gli avv.ti NT, Di FR e Antonino Barbagallo, per gli opponenti e Parte_1
“A mezzo del presente atto, da tener luogo alle deduzioni a verbale, giusto Parte_2 provvedimento dell'11.05.2024, gli Avv.ti NT e Di FR, nell'interesse dei sig.ri e Pt_1
, precisano le conclusioni riportandosi integralmente a tutti gli atti e verbali di causa Pt_2
depositati, ed in particolare, insistono nella propria posizione processuale, nelle difese spiegate e nei mezzi di prova ritualmente articolati, che si riassumono come segue. Preliminarmente, in via istruttoria insistono per l'ammissione della chiesta CTU a carattere contabile volta ad accertare la sussistenza e la consistenza degli interessi anatocistici sì come dedotti in seno alla CTP a firma del
Dott. nonché, la corretta quantificazione del credito vantato dalla convenuta opposta. Persona_1
In via squisitamente procedurale, insistono nella mancata realizzazione della condizione di procedibilità in ragione dell'irregolarità del tentativo di mediazione esperito, e chiedono che venga annullato, dichiarato nullo e privo di efficacia il D.I. n. 228/2021 del 27.05.2021. Nel merito insistono nella violazione delle norme in materia di usura e trasparenza bancaria, con riguardo, al contratto di conto corrente bancario n. 859, al contratto di finanziamento n. 61097392, al contratto di finanziamento n. 610973335 e al contratto di finanziamento n. 61887701 e per l'effetto chiedono: -
Che il D.I. n. 228/2021 del 27.05.2021 venga annullato, dichiarato nullo e privo di efficacia;
- Che i contratti alla base della pretesa creditoria dell'odierna opposta vengano dichiarati nulli per violazione
e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. e delle leggi in materia di trasparenza bancaria nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1429 co. 2 c.c.; - Che previo accertamento della usurarietà dei contratti dedotti nel corso del giudizio, venga dichiarata la nullità e
l'inefficacia delle pretese della convenuta opposta per interessi, spese, commissioni e competenze per
pagina 2 di 18 contrarietà alla L. 108/1996 ex artt. 1339 e 1419 c.c. e per l'effetto che vengano rideterminati i rapporti di dare-avere tra le parti e condannare l'opposta al risarcimento e/o alla ripetizione in favore degli attori delle somme come calcolate all'esito dell'eventuale CTU;
- In estremo subordine che venga accertato il minor credito della convenuta opposta. Con vittoria di spese e compensi di lite. Gli Avv.ti
NT e Di FR chiedono termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabili.”;
-l'avv. Stefano Menghini per l'opposta “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale Controparte_1
adito, ogni contraria istanza rigettata e disattesa, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: in via preliminare, nel merito: respingere l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio ex adverso dedotta;
in via principale, nel merito: - rigettare tutte le domande e le eccezioni ex adverso proposte anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 228/2021, - n.
RG 644/2021 emesso dal Tribunale Civile Di Enna, il 27.05.2021, opposto nel giudizio in epigrafe, munendolo di formula esecutiva;
nel merito, in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo de quo venisse revocato e/o dichiarato nullo e/o annullato, comunque condannare per il titolo di cui in narrativa, a pagare in favore di i signori Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_7
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_8
entrambi residenti in [...], al pagamento in solido, in favore di della somma di Euro 95.376,37, oltre interessi maturati e maturandi sul Controparte_1
capitale al tasso contrattuale – e comunque entro il tasso soglia usura per tempo vigente - sino all'effettivo saldo del dovuto e/o condannare l'opponente a pagare quelle diverse somme che dovessero risultare di giustizia o provate in corso di causa. - Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, gli opponenti Pt_1
e , quest'ultima in qualità di fideiussore, hanno proposto opposizione
[...] Parte_2
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 228/2021 emesso dal Tribunale di Enna in data 27 maggio 2021 (R.G.
644/2021), notificato il 29 giugno 2021, con cui è stato loro ingiunto il pagamento di € 97.917,87, di cui € 95.376,37 per sorte capitale, € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre accessori, a pagina 3 di 18 favore dell'opposta cessionaria dei crediti bancari originariamente vantati da Controparte_1
Controparte_4
La pretesa creditoria trae origine da una serie di rapporti contrattuali intercorsi tra il sig. e Pt_1
rispetto ai quali la sig.ra ha prestato garanzia fideiussoria. Controparte_4 Pt_2
In particolare, il sig. ha aperto un conto corrente di corrispondenza n. 00766/1000/859 in data Pt_1
28 settembre 2006, sul quale sono state concesse linee di credito. Successivamente, tra il 2011 e il
2013, sono stati stipulati diversi contratti di finanziamento, quali:
-Finanziamento agrario n. 61097392, sottoscritto il 16 maggio 2011, per l'importo di € 4.672,65, da rimborsare in sei rate annuali, con tasso fisso del 6,43%;
-Finanziamento agrario n. 61097363, stipulato il 19 dicembre 2011, per € 5.307,93, anch'esso con sei rate annuali e tasso fisso del 6,43%;
-Finanziamento chirografario n. 61097335, stipulato il 19 dicembre 2011, per € 20.000, da rimborsare in sessanta rate mensili, con tasso fisso del 10,71%;
-Finanziamento chirografario n. 61887701, sottoscritto il 16 gennaio 2013, per € 30.000, anch'esso con sessanta rate mensili e tasso fisso dell'11,89%.
A garanzia di tali obbligazioni, la sig.ra ha prestato una fideiussione omnibus fino all'importo Pt_2 di € 26.000, oltre a specifiche garanzie per ciascun finanziamento.
Il 15/01/2016 dichiarava la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione dei Controparte_4
contratti, intimando il relativo pagamento.
Successivamente, in data 20 aprile 2018, la società ha acquisito in blocco i crediti Controparte_1 originariamente vantati da nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai Controparte_4 sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario e della Legge n. 130/1999. A seguito di tale cessione, la società opposta ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo oggi oggetto di opposizione, per un importo complessivo di € 95.376,37.
Tale somma è stata così determinata:
-Rapporto di conto corrente: € 40.014,84, di cui € 23.631,46 a titolo di capitale residuo e la restante parte per interessi e moratori maturati;
pagina 4 di 18 -Contratti di finanziamento: € 2.394,15 per il finanziamento agrario n. 61097392, € 2.718,48 per il finanziamento agrario n. 61097363, € 14.513,26 per il finanziamento chirografario n. 61097335 e €
35.735,64 per il finanziamento chirografario n. 61887701.
In sintesi, la pretesa creditoria si compone del saldo negativo del conto corrente e delle esposizioni residue sui quattro finanziamenti, comprensive di capitale, interessi corrispettivi e moratori.
A sostegno dell'opposizione, gli odierni opponenti hanno eccepito i) preliminarmente l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010; ii) la violazione della normativa antiusura (L.108/1996, art. 644 c.p., art. 1815 c.c.) attesa l'asserita applicazione di tassi superiori alla soglia;
la nullità delle clausole relative agli interessi;
iii) l'anatocismo (art.1283 c.c.), la
CMS non pattuite (art.1418 c.c.), iv) errori di calcolo degli interessi moratori;
v) le valute fittizie, in violazione alla legge sulla trasparenza bancaria vi) la nullità dei contratti per contrarietà a norme imperative (art.1418 c.c., TUB, L.108/96); vii) la rideterminazione del debito.
Alla luce delle superiori difese, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti (credito non certo, liquido ed esigibile); l'accertamento della nullità e/o l'annullamento dei contratti per violazione delle norme imperative e della trasparenza bancaria;
la dichiarazione di illegittimità degli interessi, spese, commissioni e rideterminazione rapporti dare-avere; la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione, oltre la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.
In data 14 febbraio 2022, si è costituita in giudizio l'odierna opposta, contestando il contenuto dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevando la legittimità del proprio operato e chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande di parte opponente, con concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del giorno 08/03/2022, il Giudice Istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, ritenendo sussistente l'esistenza di una situazione probatoria tale da fare apparire fondata la domanda del creditore e ha, altresì, assegnato alla parte opposta termine di giorni quindici, al fine di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
rinviando per il prosieguo all'udienza del giorno 11 ottobre 2022.
Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza predetta, gli opponenti, dopo aver evidenziato la mancata conclusione positiva della procedura di mediazione, hanno eccepito l'irregolarità della pagina 5 di 18 partecipazione dell'opposta alla stessa. In particolare, hanno dedotto che la società CP_1
non avrebbe preso parte alla procedura né personalmente, né tramite un rappresentante munito di procura speciale sostanziale autenticata da notaio, essendo la procura prodotta autenticata dai soli difensori, tale circostanza, a loro avviso, non avrebbe soddisfatto il requisito di legge.
La resistente, nelle note di trattazione scritta depositate per la medesima udienza, ha contestato l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti, fondata sulla presunta mancata partecipazione alla mediazione, precisando che la società ha partecipato validamente tramite l'Avv. CP_1
CE Giubbi, munita di procura speciale. Tale procura, trasmessa all'organismo e richiamata nel verbale, conferiva agli Avv.ti Menghini e Giubbi ampi poteri, tra cui: avviare o aderire alla procedura, partecipare agli incontri anche in modalità telematica, conciliare la controversia, sottoscrivere l'accordo e delegare a terzi, con preventiva ratifica dell'operato.
La resistente ha osservato inoltre che né il mediatore né le parti presenti avevano sollevato obiezioni sulla validità della delega, sicché l'eccezione avversaria appariva priva di fondamento.
All'udienza del giorno 11 ottobre 2022, il Giudice, ritenuto che le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti opponenti potessero essere affrontate unitamente al merito della causa, ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma VI, numeri 1), 2) e 3) c.p.c., rinviando per il prosieguo all'udienza del giorno 11 aprile 2023.
Depositate da entrambe le parti le memorie istruttorie, all'esito dell'udienza predetta, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato le parti a precisare le conclusioni, rinviando all'udienza del giorno 28 maggio 2024, in seguito differita al giorno 11.03.2025.
Costituitisi medio tempore, i nuovi procuratori degli opponenti con revoca del precedente difensore con ordinanza del 12 maggio 2025, resa all'esito dell'udienza predetta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c per conclusionali e repliche, in seguito depositate da entrambe le parti.
Nel corpo della comparsa conclusionale, i procuratori degli opponenti hanno sollevato eccezioni, rilevabili d'ufficio, relative alla nullità della cessione dei crediti da Intesa San Paolo S.p.A. a
[...] per indeterminatezza dell'oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c.), atteso che l'avviso in G.U. CP_1
individuerebbe i crediti solo per categorie generiche;
il difetto di legittimazione attiva di CP_2
pagina 6 di 18 per mancata prova del potere di rappresentanza e del subentro nella posizione di CP_4 CP_3
la nullità del mandato speciale del 30.11.2018, per indeterminatezza dei crediti oggetto di procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi l'infondatezza della proposta opposizione la quale, pertanto, deve essere rigettata nei termini di cui alla motivazione che segue.
Ai fini della decisione giova preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la comparsa conclusionale ha una funzione meramente illustrativa delle conclusioni già precisate e non consente l'introduzione di nuove domande o eccezioni. Le preclusioni fissate dall'art. 183 c.p.c. impediscono alle parti di ampliare il thema decidendum dopo la fase istruttoria. Pertanto, le eccezioni proposte per la prima volta in comparsa conclusionale sono, in linea di principio, tardive e inammissibili.
Tuttavia, occorre distinguere tra eccezioni in senso stretto (es. prescrizione), che sono definitivamente precluse se non sollevate nei termini, ed eccezioni rilevabili d'ufficio (es. nullità del contratto, difetto di legittimazione, improcedibilità per mancata condizione di procedibilità), che invece possono essere esaminate dal giudice anche se segnalate tardivamente, in quanto il rilievo è imposto dalla legge (Cass.
SS.UU. n. 2951/2016; Cass. n. 39528/2021).
Nel caso di specie, gli opponenti hanno sollevato, per la prima volta in comparsa conclusionale, le questioni relative alla nullità della cessione dei crediti da a Controparte_4 Controparte_1
al difetto di legittimazione attiva di alla nullità della procura del 30.11.2018 per CP_2 indeterminatezza dell'oggetto con la quale la società Blade Management, quale amministratore unico e legale rappresentante della società , ha conferito alla società la capacità di CP_1 CP_3
compiere atti giudiziali e stragiudiziali per il recupero dei crediti;
3) infine, parte opponente ha eccepito l'improcedibilità per difetto di rappresentanza nella procedura di mediazione obbligatoria, questione invero, già sollevata nel corso del giudizio.
Orbene, secondo la Suprema Corte, “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 2951 del 16/02/2016).
Ne consegue che le eccezioni sopra indicate, pur tardive come iniziativa di parte, attengono a questioni rilevabili d'ufficio e devono essere esaminate dal Giudice.
pagina 7 di 18 Quanto all'eccezione concernente la nullità della cessione dei crediti da a Controparte_4
essa deve ritenersi infondata per le ragioni che saranno illustrate nel prosieguo Controparte_1
della motivazione;
parimenti, l'eccezione relativa al dedotto difetto di legittimazione attiva di CP_2
deve essere disattesa, non emergendo elementi idonei a sostenerla.
[...]
Invero dalla documentazione prodotta emerge che cessionaria dei crediti, ha Controparte_1
conferito mandato a (oggi come da variazione di denominazione CP_3 Controparte_2
sociale) mediante procura speciale notarile del 30.11.2018, regolarmente registrata. Tale procura attribuisce al mandatario il potere di compiere atti giudiziali e stragiudiziali per il recupero dei crediti ceduti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione conclusa il 20 aprile 2018 e pubblicata in G.U. il 5 maggio 2018.
Il collegamento tra la procura e l'operazione di cessione consente di individuare il perimetro dei poteri conferiti, soddisfacendo il requisito di determinatezza richiesto dall'art. 1346 c.c. e dalla giurisprudenza
(Cass. n. 28803/2019, che ha ritenuto nulla solo la procura del tutto generica, priva di riferimenti concreti). Pertanto, la genericità lamentata non integra causa di nullità, dovendo ritenersi la procura valida ed efficace ai fini della rappresentanza processuale. Ne consegue che l'eccezione deve essere disattesa.
Inoltre, quanto alla variazione di denominazione sociale da a parte CP_3 Controparte_2
opposta ha fornito prova che si tratta del medesimo soggetto giuridico, avendo la prima semplicemente modificato la propria denominazione in Tale circostanza risulta comprovata dal Controparte_2
fatto che entrambe le società presentano il medesimo codice fiscale, come emerge dall'analisi degli allegati A) e B) prodotti in atti (cfr. allegati A) e B) alla comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, deve ritenersi che sia legittimata ad agire quale mandataria di Controparte_2 [...]
con conseguente rigetto dell'eccezione. CP_1
Con riferimento all'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti, relativa alla presunta invalidità della procura conferita dalla parte opposta per la partecipazione alla procedura di mediazione, si osserva quanto segue.
L'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che le parti partecipino personalmente alla mediazione, consentendo tuttavia la delega a un rappresentante munito di procura speciale sostanziale,
pagina 8 di 18 idonea a conferire i poteri di trattare e transigere. La norma non impone espressamente la forma notarile, salvo che l'accordo finale debba essere trascritto (art. 11, comma 7).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473) ha chiarito che la procura per la mediazione deve essere distinta dalla procura alle liti e deve attribuire poteri sostanziali, escludendo che l'avvocato possa autenticare tale procura in forza dell'art. 83 c.p.c., trattandosi di atto sostanziale. Parte della giurisprudenza di merito (Trib. Genova, sent. n. 393/2022; Trib. Foggia, 2024) ha interpretato tale principio in senso rigoroso, ritenendo indispensabile l'autentica notarile o di pubblico ufficiale. Tuttavia, un orientamento più recente e prevalente (Cass. civ., ord. n. 13029/2022) ritiene sufficiente la procura speciale sostanziale, anche priva di autentica notarile, purché contenga i poteri di trattare e transigere.
Nel caso di specie, la procura prodotta dalla parte opposta, autenticata dal difensore, conferiva espressamente i poteri di partecipare alla mediazione e di definire la controversia. Tale procura, alla luce dell'orientamento prevalente e della ratio della norma, deve ritenersi idonea a garantire la serietà della partecipazione e la possibilità di definire la lite, senza imporre formalità eccedenti.
Pertanto, l'eccezione di improcedibilità deve essere disattesa, non potendo ritenersi invalida la procura in assenza di autentica notarile, in mancanza di un espresso obbligo normativo e considerata la conformità ai principi giurisprudenziali più recenti.
Nel merito, in punto di diritto si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (ex plurimis Cass. n. 419/06).
Quanto al riparto degli oneri probatori in caso di inadempimento contrattuale, trova applicazione il noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo il quale: "In tema di prova
pagina 9 di 18 dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento…" (Cass. Sez. Un. N. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tale principio non è derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha la funzione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ebbene, in applicazione dei principi soprariportati, il Tribunale rileva che l'opposta ha dimostrato di essere titolare nei confronti degli opponenti dei crediti azionati, producendo: copia del contratto di conto corrente, copia dei contratti di finanziamento, completo anche delle condizioni economiche e delle modalità di rimborso, il relativo piano di ammortamento;
gli estratti conto;
copia dei contratti di fideiussione generica "omnibus" sottoscritta da copia dell'avviso sulla Gazzetta Parte_2 ufficiale del 5.05.2018 relativa all'intervenuta cessione tra la Banca Intesa San Paolo s.p.a. e la società
CP_1
A fronte della dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato in questa sede dalla opposta, gli opponenti non sono stati in grado di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi, posto che non hanno negato la sottoscrizione dei contratti, né l'erogazione del finanziamento, ma si sono pagina 10 di 18 limitati a contestare genericamente l'esistenza della pretesa azionata dalla banca nei loro confronti mediante eccezioni preliminari, che alla luce delle motivazioni che seguono si rilevano prive di pregio giuridico.
In particolare, con riferimento all'eccezione di nullità della cessione dei crediti da Controparte_4
a gli opponenti deducono che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
[...] Controparte_1
sarebbe eccessivamente generico, non consentendo di individuare con precisione i crediti ceduti.
Sostengono, inoltre, che non sia stato prodotto il contratto di cessione né altra documentazione idonea a comprovare la titolarità del credito e che l'indicazione dei crediti per categorie, unitamente al rinvio a un sito internet per i dettagli, previsione contenuta nello stesso avviso pubblicato in G.U., renderebbe la cessione indeterminata.
Alla luce delle superiori eccezioni, a parere di parte opponente la cessione dei crediti da
[...]
a sarebbe nulla e, di conseguenza, difetterebbe la legittimazione Controparte_4 Controparte_1
attiva di e della mandataria Controparte_1 Controparte_2
Orbene, con riferimento alla prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, occorre ribadire che la parte che assume essere titolare del credito ha anche l'onere di provare la sua legittimazione attiva, quando essa è contestata dalla controparte.
In altri termini, una cosa è la prova dell'esistenza del credito, altra e diversa è la prova della titolarità del credito in capo a chi agisce, cosicché, la mera disponibilità di documentazione attinente a rapporti contrattuali intrattenuti dal debitore con altri istituti non è sufficiente, di per sé sola, a dimostrare che chi agisce sia effettivamente l'attuale titolare del diritto, e ciò sia che si affermi di essere cessionario del credito sia che si pretenda di agire quale soggetto subentrato nei rapporti dell'originario creditore per incorporazione.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 31118/2017).
pagina 11 di 18 Principio questo non smentito – anzi confermato – anche dalla sentenza della Cassazione n. 5617/2020 che, richiamando proprio Cass. n. 15884/2019, evidenzia che se è vero che l'avviso in Gazzetta
Ufficiale assolve ad una funzione di pubblicità notizia rivolta ai debitori ceduti e non ha valenza costitutiva della cessione né efficacia traslativa (che si produce ovviamente con l'atto di cessione/fusione/scissione) può, se denotato da particolare chiarezza e completezza, non solo costituire elemento indicativo dell'esistenza della cessione, ma anche “risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”.
E sempre nel solco di tale orientamento si pongono altre recenti sentenze, da ultimo Cass. n.
3405/2024, la quale nel premettere che la prova della cessione va data mediante produzione del contratto di cessione, evidenzia comunque che “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884;
Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto
l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione
(Cass., 20/07/2023, n. 21821)”.
Di conseguenza, la prova della cessione e dell'inclusione del credito può ricavarsi anche in maniera indiziaria, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2727 e ss. c.c.
Deve poi rimarcarsi come l'onere di dimostrare la propria legittimazione deve essere tanto più rigoroso quanto più specifica e puntuale è la contestazione della controparte.
Calando tali principi nel caso in esame si riscontra agli atti un avviso in Gazzetta Ufficiale del seguente tenore: “ (il “Cessionario”), ….comunica che, nell'ambito di un'operazione Controparte_1
pagina 12 di 18 unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Controparte_4
…. (i “Cedenti”), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1
[...]
della Legge 130, concluso in data 20 aprile 2018 e con efficacia economica 1 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile 2018, ha acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”). I dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito”.
Oltre a questo avviso, parte opposta ha depositato agli atti, come sopra esposto, copia del contratto di conto corrente nr. 00766/1000/00000859 nonché dei diversi finanziamenti e precisamente • finanziamento agrario n. 00506/6000/61097392; • finanziamento agrario n. 00506/6000/61097363 • finanziamento chirografario n. 00506/6000/61097335; • finanziamento chirografario n.
00506/6000/61887701; • fidejussione omnibus con limite sino all'importo di € 26.000,00; • fideiussione specifica del 19 dicembre 2011 specifica riferita al finanziamento agrario n. 61097363; • fideiussione specifica del 19 dicembre 2011 riferita al finanziamento agrario n. 61097392; • fideiussione specifica del 19 dicembre 2011 riferibile al finanziamento n. 61097335; • fideiussione specifica del 16 gennaio 2013 riferibile al finanziamento n. 61887701; • raccomandata a.r. relativa alla revoca degli affidi;
13. estratto autentico notarile attestante il quantum dell'esposizione debitoria e infine gli estratti conto.
Orbene, questo giudicante ritiene che la documentazione offerta sia idonea a comprovare il trasferimento del credito alla parte opposta.
Inoltre, l'avviso in Gazzetta pubblicato sulla parte seconda della Gazzetta Ufficiale n.52 del 5.5.2018 fornisce invero indicazioni sui crediti ceduti individuando quelli che hanno avuto la loro genesi in un determinato periodo temporale, che rientrino nella categoria dei crediti deteriorati e che siano sorti in forza di specifici contratti.
pagina 13 di 18 Ebbene, tutte e tre le caratteristiche dei crediti ceduti trovano riscontro nella documentazione in atti.
Con riferimento infine, all'eccepita usurarietà, giova preliminarmente rilevare che secondo il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17584 del 26 giugno 2024, i decreti ministeriali recanti le soglie di usura costituiscono atti normativi e sono acquisibili d'ufficio dal giudice, senza necessità di produzione da parte delle parti.
Orbene, sulla base dei dati ufficiali desunti dai decreti ministeriali vigenti nei periodi di riferimento, questo Giudicante ritiene che, diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, i tassi pattuiti nei contratti oggetto di causa non superano le soglie di legge.
Nello specifico, sul punto gli opponenti hanno dedotto che il conto corrente n. 00766/1000/00000859, acceso il 28.09.2006 e affidato per € 10.000,00 con lettera di apertura di credito del 23.10.2007, prevedeva un tasso annuo effettivo pari al 15,029%, asseritamente superiore alla soglia di usura del periodo pari a 14,925%, e che pertanto tutti gli interessi dovrebbero essere azzerati ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108, dell'art. 1815, comma 2, c.c. e dell'art. 644 c.p.
Analoghe contestazioni sono state mosse per i contratti di finanziamento stipulati tra il 2011 e il 2013.
Tuttavia, dall'esame dei contratti e dei decreti ministeriali vigenti all'epoca, acquisibili d'ufficio, emerge che i tassi pattuiti sono tutti inferiori alle soglie di usura previste per le rispettive categorie di operazioni.
In particolare, il finanziamento agrario n. 61097392, stipulato il 16 maggio 2011 per l'importo di €
4.672,65, prevedeva un tasso fisso del 6,43%, a fronte di una soglia di usura pari al 16,635% per la categoria “altri finanziamenti alle famiglie e imprese”. Analogo rilievo vale per il finanziamento agrario n. 61097363, stipulato il 19 dicembre 2011 per € 5.307,93, anch'esso con tasso fisso del 6,43%, ben al di sotto della medesima soglia del 16,635%.
Quanto al finanziamento chirografario n. 61097335, stipulato il 19 dicembre 2011 per € 20.000,00, il tasso fisso convenuto era del 10,71%, inferiore alla soglia di usura del periodo pari al 16,395% prevista per la categoria “crediti personali”. Infine, il finanziamento chirografario n. 61887701, stipulato il 16 gennaio 2013 per € 30.000,00, prevedeva un tasso fisso dell'11,89%, a fronte di una soglia di usura pari al 17,650% per la categoria “altri finanziamenti alle famiglie e imprese”.
pagina 14 di 18 Tali dati, ricavati dai decreti ministeriali vigenti all'epoca, dimostrano in modo inequivocabile che nessuno dei contratti di finanziamento oggetto di causa presenta profili di usurarietà, essendo i tassi pattuiti ampiamente inferiori alle soglie di legge.
Quanto al conto corrente, la contestazione degli opponenti si fonda sull'assunto che il tasso pattuito fosse superiore alla soglia di usura. Tuttavia, dall'esame delle condizioni contrattuali e dei decreti ministeriali vigenti all'epoca emerge una diversa realtà.
In primo luogo, il tasso entro fido previsto nella lettera di apertura di credito del 23 ottobre 2007 era pari al 14,25%, dunque inferiore alla soglia di usura del periodo, fissata in 14,925% per la categoria
“aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000”. Quanto al tasso extra fido, indicato in 15,029%, esso non va confrontato con la medesima categoria, bensì con quella corretta degli “scoperti senza affidamento”, per la quale il TEGM era pari al 10,31% e la soglia di usura, maggiorata della metà, raggiungeva il 15,46%: anche in questo caso, il tasso pattuito risulta inferiore alla soglia.
Non solo. La perizia econometrica di parte opponente omette di considerare che, in data 10 febbraio
2010, le parti hanno sottoscritto una nuova apertura di credito, con condizioni notevolmente più favorevoli: tasso entro fido TAN 8%, TAE 8,24321%, tasso extra fido TAN 12%, TAE 12,55088%. Se si confrontano tali valori con le soglie vigenti nel primo trimestre 2010 – pari a 13,725% per l'operatività entro fido e 20,13% per gli scoperti senza affidamento – si rileva che i tassi applicati sono ampiamente al di sotto dei limiti di legge. Anche il calcolo del TEG, effettuato secondo le istruzioni della Banca d'Italia, conferma tale conclusione: 10,38% entro fido e 14,75% extra fido, entrambi inferiori alle rispettive soglie ministeriali.
Ne consegue che la ricostruzione offerta dagli opponenti non trova riscontro nei dati normativi e contrattuali, e che il rapporto di conto corrente non presenta profili di usurarietà.
A ciò si aggiunga che, secondo le Istruzioni della Banca d'Italia, la verifica dell'usurarietà deve essere effettuata sul TEG complessivo, considerando tutte le remunerazioni collegate all'operazione (interessi, commissioni, spese), e non sul solo tasso nominale. Nel caso di specie, la perizia di parte opponente, priva di valore probatorio autonomo (Cass. ord. n. 23555/2019), non dimostra il superamento delle soglie ministeriali, limitandosi a indicare il tasso nominale senza calcolo del TEG.
Quanto agli interessi moratori – indicati nel ricorso monitorio in € 444,58 (finanziamento n.
61097392), € 504,80 (finanziamento n. 61097363), € 5.410,57 (finanziamento n. 61097335) e €
pagina 15 di 18 13.051,94 (finanziamento n. 61887701) – la Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 19597/2020) ha chiarito che essi non sono automaticamente usurari, occorrendo la prova del superamento della soglia specifica per mora, distinta da quella ordinaria.
Tale prova non è stata fornita, né risulta dalla perizia di parte prodotta.
Pertanto, i contratti di finanziamento e il conto corrente risultano conformi alla normativa antiusura e idonei a fondare la pretesa creditoria. Ne consegue che l'eccezione di usura deve essere rigettata.
In ordine alla dedotta applicazione di valute fittizie, si osserva che l'art. 1852 c.c. stabilisce che il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, sicché la banca deve applicare la valuta corrispondente alla data effettiva di disponibilità del denaro. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2545/1972; Cass. n. 3507/1989; Cass. n. 13143/2002) ha chiarito che, ai fini della legittimità delle operazioni, occorre considerare la data in cui la banca perde o acquisisce la disponibilità delle somme, e non una data fittizia che possa alterare il saldo del conto.
Nel caso di specie, dagli estratti conto prodotti in atti non emergono differenze tra la data di disponibilità delle somme e la data di valuta applicata alle operazioni, né risultano pratiche idonee a generare un indebito aggravio per il correntista. L'eccezione sollevata dagli opponenti, oltre a essere generica e priva di indicazioni puntuali sulle operazioni contestate, non è supportata da alcuna prova documentale idonea a dimostrare l'esistenza di valute fittizie.
Pertanto, l'eccezione deve essere disattesa, non potendo ritenersi provata la violazione dell'art. 1852
c.c. né la sussistenza di condotte contrarie alle regole di trasparenza bancaria.
Quanto alle eccezioni di anatocismo e di applicazione di commissioni di massimo scoperto, si osserva che l'art. 1283 c.c. vieta la capitalizzazione degli interessi, salvo che essa sia pattuita per iscritto e in forma reciproca. La disciplina è stata ulteriormente precisata dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, che consente la capitalizzazione solo se prevista contrattualmente, con pari periodicità per interessi creditori e debitori, e nel rispetto delle regole di trasparenza bancaria.
Nel caso di specie, dall'esame dei contratti prodotti in atti non emergono clausole in violazione di tali principi: le condizioni contrattuali prevedono la capitalizzazione con periodicità reciproca e sono conformi alla normativa vigente. Non risulta, inoltre, che siano state applicate commissioni di massimo pagina 16 di 18 scoperto non pattuite, né che siano state addebitate somme in assenza di specifica pattuizione scritta, come richiesto dall'art. 117 TUB e dalle Istruzioni della Banca d'Italia.
Va aggiunto che la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, n. 870/2006; Cass. civ., sez. I, n.
23974/2010) ha chiarito che la CMS è legittima solo se espressamente concordata e determinata in modo trasparente, nel caso in esame non vi è prova di applicazioni difformi dalle condizioni contrattuali.
Pertanto, le eccezioni sollevate dagli opponenti devono ritenersi infondate, non essendo stata dimostrata alcuna violazione delle norme in materia di anatocismo o di commissioni di massimo scoperto.
Alla stregua, dunque, delle argomentazioni svolte, la proposta opposizione deve quindi ritenersi infondata e pertanto deve essere rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
• SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese sono regolate secondo il principio di soccombenza, liquidate sui valori minimi (attesa la natura documentale della causa e il numero e complessità delle questioni affrontate) e con ulteriore riduzione al di sotto dei minimi (in misura del 50%) per la fase istruttoria, atteso il deposito delle sole memorie.
Sul punto deve registrarsi l'orientamento della Corte di Cassazione (vd. Ord. n. 10343/2020; sent. n.
30286/2017) secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, e dunque i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale.
Dunque, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione ivi previste, ma fermo restando in quest'ultimo caso il limite di cui all'art. 2233
pagina 17 di 18 c.2 c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche non consone al decoro della professione (in tale prospettiva vengono richiamate Cass. n. 25804/2015, Cass. n.
24492/2016 e Cass. n. 20790/2017).
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definendo il giudizio nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1164/2021:
-RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 228/2021 emesso dal
Tribunale di Enna in data 27 maggio 2021, all'esito del procedimento identificato al n. 644/2021 R.G, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
DA (C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), al pagamento, in favore della società ( C.F.: C.F._2 Controparte_1
), rappresentata in forza di da (già P.IVA_1 Parte_3 Controparte_2 CP_3
, delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.634,50 (€ 1.276,00 fase di studio, € 814,00
[...] fase introduttiva, € 1.417,50 fase istruttoria dimezzata, € 2.127,00 fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Enna, in data 29.11.2025.
Il Giudice
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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