Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 693/2022
EPYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE-GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 693/2022, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in o in Via Antonio Locatelli
22, Bergamo presso lo studio dell'avvocato Elisabetta Ricchiuti che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente
E CP 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, '
rappresentata e difesa dagli Avv. Enrico De Luca e Avv. Romina Pitoni ed ai seguenti indirizzi pec: elettivamente domiciliata
Email 1 e
Email 2
-resistente
,, già Controparte 2 in persona Controparte 2 del curatore Dott.ssa Persona 1
-Resistente contumace
Controparte_3 in persona del Responsabile Direzione Sinistri, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Canonico ed elettivamente domiciliata al seguente indirizzo pec:
Email 3
-Terza chiamata
-Terza chiamata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 conveniva inCon ricorso depositato in data 5 ottobre 2022, giudizio avanti al tribunale di Terni, CP_1 e Controparte 2 per sentire accertare e dichiarare la responsabilità in via solidale di queste ultime nella causazione del sinistro occorsogli in data 10.06.2019 presso lo stabilimento di Controparte 2 in virtù di contratto di appalto del 05.06.2019 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 c.c. per carenza degli obblighi di vigilanza del datore di lavoro e/o omessa fornitura degli strumenti di protezione personale in materia di sicurezza sul lavoro e/o di formazione per le attività svolte in virtù del contratto di appalto tra la società CP 1 e la società CP 2
[...] e per l'effetto chiedeva la loro condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in seguito al sinistro, danni che quantificava nella somma complessiva di € 39.208,07 a titolo di danno differenziale o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge da domanda.
A sostegno del ricorso deduceva di essere stato assunto da CP 1 nella qualità di apprendista e che, al momento del sinistro, svolgeva mansioni di saldatore;
che nei primi giorni di giugno 2019, CP_1 destinava il lavoratore a svolgere le proprie mansioni presso la società Controparte_2 in particolare, ad effettuare la saldatura dei corrimani e cosciali, in virtù di contratto di appalto sottoscritto fra le società in data 05.06.2019; che egli svolgeva la propria attività presso CP 2 senza alcun supervisore;
che in data 10.06.2019, durante l'orario di lavoro svolto presso l'officina CP 2 veniva colpito da cosciali metallici di ferro e dal peso di 80 kg, che cadevano dal muletto, il quale si stava spostando in retromarcia, non essendo stati bloccati in modo adeguato dalla cosiddetta "bandiera"; che la responsabilità del sinistro era da attribuire esclusivamente alla condotta tenuta del lavorare CP_5 operaio assunto dalla Controparte 6 il quale stava conducendo il muletto e non aveva correttamente azionato le forche del mezzo, circostanza che causava la caduta dei cosciali in metallo, che andavano a colpire il suo piede sinistro. Assumeva che non gli erano state fornite le scarpe antinfortunistiche e che non era affiancato da alcun soggetto supervisore dotato di adeguata esperienza, pur essendo stato introdotto nell'officina di CP 2 da pochi giorni.
Si costituiva in giudizio CP 1 chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Assumeva, in particolare, che il ricorrente aveva in dotazione dispositivi antinfortunistici;
che era affiancato da altro personale dipendente della società convenuta in qualità di supervisore;
che era addetto esclusivamente alle mansioni per cui era stato assunto e formato;
che l'infortunio era occorso per effetto del comportamento del dipendente della CP 2 che non poteva comunque esservi alcuna responsabilità della CP nella fattispecie in esame, in quanto non solo il datore di lavoro aveva adeguatamente formato il ricorrente, munendolo di mezzi di protezione CP individuale ma, non poteva assolutamente interferire con l'organizzazione aziendale della CP 2 committente. Chiedeva, in ogni caso, la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte 7 insisteva nel rigetto del ricorso il concorso di colpa del ricorrente ai fini del risarcimento del danno dovuto tenendo in ogni caso conto di tutte le somme già percepite dal ricorrente dall'INAIL a titolo di danno biologico, e in ogni caso dichiarare obbligata la chiamata in causa compagna assicurativa [...]
CP 7 , ora Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare e tenere indenne la società convenuta di tutte le somme che dovessero ritenersi dovute in favore del ricorrente, per sorte, accessori e spese, nonché per spese legali.
Si costituiva in Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale evidenziava la propria estraneità ai fatti per cui è causa essendo il sinistro avvenuto per colpa del ricorrente che si era avvicinato imprudentemente e senza rispettare la sia pur minima distanza di sicurezza, al carrello in movimento di carichi (componenti in ferro) poggiando le mani su questi ultimi, probabilmente per prelevarli;
che le forche del carrello erano regolarmente azionate e posizionate e il dipendente CP 5 formato e idoneo alla conduzione del carrello (cfr. all. 8 alla memoria di costituzione).
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e di essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità, dalla propria compagnia assicurativa Parte 2 e per l'effetto condannarla al pagamento diretto di tutte le somme che
CP 2 fosse condannata a pagare.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa Controparte_4
[...] chiedendo il rigetto del ricorso atteso che alcuna responsabilità poteva essere attribuita, nemmeno a titolo concorsuale, alla Controparte_2 nella produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dal. Pt 1 nei confronti della società assicurata con la
Controparte_8
S costituiva, altresì, in giudizio la compagnia assicurativa CP 3
[...] la quale contestava le singole componenti di danno reclamate e la loro riconducibilità al denunciato evento, nonché la congruità delle spese di cui si invoca la refusione. Con riserva di eventuale rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro, si conclude per il rigetto di ogni domanda avanzata nei confronti di Controparte 3 con ogni consequenziale pronuncia anche
,
in ordine al rimborso delle spese del giudizio.
L'istruttoria si articolava mediante produzione documentale, prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica medico legale.
Escussi alcuni testimoni e disposta ctu medico legale, nelle more del procedimento, Controparte 2 presentava istanza di interruzione del giudizio a seguito di pronuncia di sentenza dichiarativa dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (sent. n. 61/2024 – R.G. 22/2024); a seguito di dichiarazione di interruzione del giudizio per effetto di tale sentenza, il depositava in data 28.01.2025 ricorso in riassunzione nei confronti Pt 1
della Società Controparte_2 (già Controparte_2 , nonché di tutte le altre parti costituite, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. Controparte_2 giudiziale, pur regolarmente citata rimaneva contumace.
Oggetto della presente controversia è il riconoscimento della responsabilità delle convenute, quali datore di lavoro e committente del ricorrente, per l'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente.
Non è contestato in giudizio che in data 10 giugno 2019 il ricorrente rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro. In particolare, mentre si trovava in distacco presso la CP_2 veniva colpito al piede sinistro da alcuni cosciali in ferro che cadevano da un muletto guidato da Per 2
[...] dipendente CP_2 Come si evince dal verbale di primo accesso all' Parte_3 del
10.06.2019, riportava un grave trauma da schiacciamento al piede sinistro con "frattura scomposta primo metatarso e composta secondo metatarso".
Ciò premesso deve darsi atto che, nelle more del giudizio, veniva emessa sentenza dichiarativa dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale
(sent. n. 61/2024 - R.G. 22/2024).
Rispetto alla posizione di Controparte_2 giudiziale va dichiarata la competenza funzionale inderogabile del tribunale delle procedure concorsuali e va dunque dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta in questa sede nei suoi confronti.
E' noto che la vis actractiva in favore del tribunale delle procedure concorsuali opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche con riferimento a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, in quanto l'accertamento del credito costituisce la premessa di una pretesa nei confronti della massa dei creditori e, pertanto, tale da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura concorsuale, onde assicurarne l'unità
e garantire la "par condicio creditorum".
Con specifico riferimento alle controversie di lavoro, il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice delle procedure consorsuali è stato individuato nelle rispettive speciali prerogative: del primo, quale giudice del rapporto e del secondo, quale giudice del concorso
(Cass. Cass. 30/03/2018, n. 7990; Cass. 16/10/2017, n. 24363), spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale. (Sez. L-, Ordinanza n. 7990 del 30/03/2018,
Rv. 648263 01). In definitiva, per quanto riguarda i rapporti di lavoro occorre distinguere fra le azioni promosse dal dipendente all'unico scopo di conseguire la soddisfazione di una pretesa meramente economica, dalle azioni finalizzate ad ottenere una pronuncia di mero accertamento o costitutive (ad es.
l'accertamento della nullità o l'annullamento del licenziamento). Nel primo caso, infatti, viene in rilievo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito, laddove, nel secondo caso, viene in rilievo un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno della impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass.
16/10/2017 n. 24363, in motivazione;
Cass. 3/2/2017, n. 2975, Cass.
29/9/2016 n. 19308, Cass. 29/3/2011 n. 7129).
Alla luce dei principi enunciati, nel caso di specie sussiste la competenza funzionale del tribunale per le procedure concorsuali.
Va rilevato in diritto che ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, devono richiamarsi i seguenti consolidati principi di diritto:
Parte ricorrente agisce nei confronti delle resistente in base al disposto dell'art. 2087 c.c. E' noto che la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art.2087 c.c. deriva dal mancato adempimento dell'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la peculiarità del lavoro svolto, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore. Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. la quale non configura un'ipotesi di
-
responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente (cfr. Cass. 17 febbraio 2009, n.
3786; 13 agosto 2008, n. 21590; 23 aprile 2008, n. 10529; 14 aprile 2008, n.
9817).
Pertanto, alla luce del citato criterio di riparto dell'onere della prova, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale contratta a causa del lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge (cfr. Cass. 19 luglio 2007, n. 16003).
La responsabilità del datore di lavoro è fondata sul disposto dell'art. 2087
c.c., in base al quale l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
la norma suddetta impone pertanto al datore di lavoro un obbligo generale di diligenza;
nel sistema della tutela delle condizioni di lavoro prevista dal legislatore, la disposizione di cui all'art. 2087 c.c. ha una funzione integratrice della normativa che prevede le singole misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, ponendo a carico del datore di datore un obbligo generale di garanzia delle condizioni di sicurezza del lavoro. Ciò non determina l'insorgere di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di specifiche regole di esperienza o di regole tecniche, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore,
l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare, in relazione alle effettive modalità e condizioni di lavoro, l'integrità psicofisica del lavoratore, in considerazione altresì della possibilità di conoscenza di tutti quegli elementi che, in relazione alla fattispecie concreta, possono incidere sulla sicurezza del lavoratore ..." (cfr Cassazione civile sezione
Lavoro sent.n. 1072/11).
Ciò premesso quanto alle prove testimoniali espletate va evidenziato che inconferenti, ai fini del decidere, appaiono le dichiarazioni rese dal teste Testimone 1 ex dipendente presso CP_2 il quale sebbene presente il
,
giorno dell'infortunio, non ha assistito allo stesso e nulla ha saputo riferire in merito allo stesso ("ADR non ricordo se il ricorrente indossasse delle scarpe antinfortunistiche. ADR non so chi conducesse il muletto. Cap. 1 non se il ricorrente era apprendista. Cap. 5 non so se vi fosse un contratto di CP
. ADR so che il ricorrente stava in prestito da noi e appalto tra CP_2 e CP lavorava per ").
,Testimone 2 anch'egli ex dipendenteDel pari il teste CP 2 ha dichiarato di aver sempre visto il ricorrente che faceva il saldatore e nulla ha riferito in merito al sinistro occorso.
In sede di interrogatorio formale, il ricorrente ha affermato “ADR le forche erano scorrettamente azionate. Le forche avrebbero dovuto essere con il castello rivolto verso l'alto, invece si trovavano in piano. ADR io ero vicino al muro, il CP 5 ha fatto marcia indietr ocon il muletto e le fasce sono scivolate. Cap. 2) vero sono stato adeguatamente formato dalla CP 1 perla prestazione dell'attività di saldatore presso la CP 2 cap.3 no, al momento del sinistro per cui è causa indossavo le scarpe infortunistiche".
Orbene non va sottaciuto che sebbene CP 1 abbia dato prova di aver adeguatamente formato il ricorrente sono in atti i numerosi attestati di formazione (cfr. all. 1 al ricorso) e di averlo dotato di dpi - così come è emerso dalle dichiarazioni rese dal ricorrente e dal verbale di sopralluogo
(cfr. all. 2 al ricorso)- tuttavia non ha provato che il ricorrente, suo dipendente quale apprendista, fosse affiancato presso la committente da altro dipendente con compiti di supervisore.
Sebbene, l'infortunio sia avvenuto, come emerge dal verbale di sopralluogo in atti e dalle dichiarazioni del ricorrente, a causa del comportamento imprudente tenuto dal CP 5 dipendente CP_2 la sussistenza di responsabilità del committente -sebbene sia preclusa in questa sede ogni valutazione in ordine alla responsabilità della Controparte_2
[...] non è idonea ad escludere la responsabilità del datore di lavoro
-
per la mancata vigilanza sui lavori appaltati e la mancata indicazione di modalità sicure di svolgimento delle stesse.
La presenza del datore di lavoro o una puntuale indicazione delle modalità e delle distanze da tenere per evitare infortuni era tanto più necessaria alla luce del rischio poi verificatosi, di caduta dei cosciali dal muletto,
Quanto alla domanda di manleva proposta nei confronti del committente la giurisprudenza recente (Cass. 17178/2013) ha avuto modo di precisare nuovamente che in materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire (Cass.
4129/2002, 22818/2009, 3563/2012, 17092/2012), circostanza di cui non è stata fornita prova alcuna nel presente giudizio.
Non è, infatti, configurabile una responsabilità del committente in re ipsa e cioè per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio. È pur vero che è espressamente prevista dalla normativa di settore
(prima, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel
D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26) tutta una serie di obblighi a carico del committente connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione. Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera è pertanto vero che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo. È, però, altrettanto vero che va esclusa una applicazione automatica di tale principio, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si deve prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori ovvero per lo svolgimento del servizio.
A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgersi;
i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera; nonché, la percepibilità agevole e immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo.
Nel caso di specie, appare evidente che il sinistro si è verificato per colpa CP del conducente del muletto, dipendente CP_2 'tuttavia, quale datore di lavoro, aveva il preciso obbligo di vigilare sul proprio lavoratore, peraltro apprendista, affinché le condizioni di lavoro fossero conformi alle condizioni di sicurezza specifiche o generiche (Cass. 22818/2009). E' noto, in generale che non possa configurarsi una responsabilità del committente in re ipsa, ossia per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori o un servizio, nello svolgimento dei quali si verificato l'infortunio sul lavoro indennizzato. Al riguardo, la giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., 10/1/2023, n. 375; Cass., sez. lav., 9/5/2017, n.
11311; Cass., sez. lav., 8/10/2012, n. 17092; Cass., sez. lav., 28/10/2009, n.
22818; Cass., sez. lav., 22/3/2002, n. 4129) ha chiarito che la responsabilità, per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, si estende anche al committente solo qualora lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell'opera CP da eseguire, circostanza nel caso di specie non dedotta né provata da
Tuttavia, è pur vero che la normativa di settore - prima, l'art. 7 del d.lgs. n.
626/1994, trasfuso, poi, sostanzialmente nell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 - prevede tutta una serie di obblighi a carico del committente connessi ai contratti di appalto o d'opera, per cui, con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo, tuttavia, va esclusa un'applicazione automatica di tale principio, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si deve prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto,
l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori o per lo svolgimento del servizio, considerando a tal fine, tra gli altri, la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgersi, i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera - quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa l'ingerenza del committente stesso
-
nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo. CP non ha dedotto, né comunque è rimasto provato, che Nel caso di specie la CP 2 si fosse riservata poteri tecnico organizzativi, anche per quanto riguarda la vigilanza sull'attuazione delle misure di protezione della salute e CP sicurezza dei lavoratori che aveva concretamente adibito all'appalto né che avesse mai effettuato ingerenze nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto stesso
È noto che "Qualora il dipendente di una società, appaltatrice di lavori da eseguire in un'area in proprietà del committente, riporti un infortunio, dei danni risponde la società medesima, a cui la consegna dell'area è di regola sufficiente a trasferirne la custodia esclusiva. Tale regola trova eccezione nell'ipotesi in cui l'area in questione continui ad essere destinata all'uso precedente durante l'esecuzione dell'appalto, ancorché in parte e/o con apposite precauzioni, ovvero quando i lavori effettuati siano estranei al dinamismo della cosa che ha determinato l'evento dannoso, sempre che, in questa seconda ipotesi, non sia dimostrato che per l'esecuzione dell'appalto la zona interessata fosse stata completamente enucleata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore" (Cass. n. 1146/2015).
Come detto, nel caso di specie appare evidente che la causazione dell'evento è stata determinata per esclusiva colpa del CP_5 dipendente
CP 2 Emerge dal verbale di accertamento in atti (cfr. all. 5 memoria di costituzione CP 1 che “i cosciali in ferro erano stati sollevati con le forche di un muletto azionato da un dipendente della ditta CP_2 e durante tale manovra di sollevamento a causa della non idonea inclinazione delle forche del muletto, precipitavano a terra colpendo al piede sinistro il sig.
Pt 1
Tale dinamica dell'infortunio è stata confermata dal ricorrente che non era affiancato da alcun soggetto, avente adeguata formazione, al fine di supervisionare l'esecuzione dell'attività. Con riferimento al mancato affiancamento dell'apprendista nello svolgimento delle proprie mansioni, la giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. civ. sez. lav. n. 24629/2019) ha sottolineato che il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell'articolo 2087 c.c. “si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia l'educazione alla sicurezza sul lavoro”. Nel caso di specie, Pt 1 non essendo in possesso della necessaria esperienza eil formazione in tema di sicurezza sul lavoro correlativamente agli specifici rischi insiti nelle lavorazioni del reparto in cui era impiegato presso la
CP 2 avrebbe dovuto necessariamente essere affiancato da un soggetto che sopperisse a tale sua mancanza di formazione e informazione;
affiancamento che, nell'infortunio per cui è causa, non è stato fornito.
È orientamento giurisprudenziale consolidato che l'obbligo di sicurezza posto a capo del datore di lavoro (che trova fondamento nell'art. 32 Cost., oltre che nell'art. 31 della Carta di Nizza, e declinato attraverso specifiche disposizioni di legge tra cui il D.Lgs. n.81/2008 e la norma di chiusura del c.c. art. 2087) è da interpretarsi nel senso che sia imposto al datore di lavoro
“di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale e degli specifichi fattori di rischio" configurandosi tale obbligo di protezione, e dunque anche la responsabilità. per la conseguente violazione, nel dovere a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea" (Cass. civ. sez. lav. n. 25597 del 21.09.2021).
Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro, a prescindere dall'eventuale responsabilità della committente, l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
La disposta ctu medico legale ha chiarito che “La dinamica dell'evento infortunistico è del tutto compatibile con le lesioni riportate dal lavoratore, in quanto un manufatto metallico del peso di circa 80 kg può tranquillamente determinare la frattura dei raggi metatarsali. Del resto anche l'INAIL non ha avuto alcun dubbio nel riconoscerlo come infortunio sul lavoro. Questa fase dell'iter clinico ha coinciso, sotto il profilo medico legale, con un periodo di Inabilità Temporanea Assoluta di gg 40, seguiti da
ITP al 75% di gg 15, ITP al 50% di gg 15 ed infine ulteriori gg 15 al 25%.
Circa i postumi, essi devono essere valutati nell'ambito del contesto giuridico nel quale si pongono, che nel presente caso è quello della civile responsabilità. In tale ambito è ammessa al risarcimento qualsivoglia menomazione dell'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da alcuna ripercussione sulla capacità lucrativa. A tale riguardo si sono registrati i comuni esiti di un trauma da schiacciamento fratturativo delle ossa metatarsali ( 1° e 2° ), trattato anche chirurgicamente, con residua disfunzione della capacità di stazione eretta e deambulazione protratte. Tali esiti configurano un Danno Biologico Permanente pari a 5%". (cfr. relazione medico legale a firma del dottor Persona 3
Va evidenziato che è certamente vero che la consulenza tecnica non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, essendo dunque possibile affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr.
CASS. SEZ. III, 13 marzo 2009 N. 6155 e succ. conf.).
Ma è anche vero che, secondo gli univoci arresti interpretativi della
Suprema Corte, il consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 cod. proc. civ., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, anche se risultante da documenti non prodotti dalle parti, ma solo se si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, non anche se si tratti di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
Orbene, giusta quanto sinora esposto, sotto il profilo del nesso eziologico, le analitiche osservazioni esposte dal C.T.U., facendo applicazione dei principî in tema di accertamento del nesso causale sopra esplicitati, impongono di dichiarare che la domanda è fondata,.
L'esperto ha poi quantificato nel 5% il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica residuato in capo al ricorrente;
ha indicato in 40 i giorni di invalidità temporanea totale, in 15 i giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, in 15 i giorni di invalidità temporanea parziale al 75% e 15 giorni al
25%. Il danno biologico può quindi essere equitativamente determinato, in considerazione dei parametri riportati nelle “tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano, avuto riguardo alla nella misura di €
14.963,50 (comprensive delle spese mediche documentate) oltre maggiorazione per interessi legali a decorrere dal giorno dell'infortunio al soddisfo.
Per quanto concerne il rapporto tra copertura I.N.A.I.L. e responsabilità datoriale, è vero che, per gli eventi occorsi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000 (come il presente), il risarcimento del danno biologico compete all'I.N.A.I.L. (v. suo art. 13); tuttavia, ciò non comporta l'esonero totale da responsabilità del datore di lavoro, ove il danno risarcibile, in concreto sofferto dal lavoratore riconosciuto
e liquidato secondo i criteri civilistici -, sia di entità superiore a quanto liquidato dall' CP_9 secondo le proprie tabelle del danno biologico.
Pertanto, nei confronti del datore di lavoro, il lavoratore danneggiato può continuare ad agire solo per il danno c.d. differenziale, ossia per quella quota parte del danno biologico non coperta dall'assicurazione pubblica;
resta poi escluso dalla copertura I.N.A.I.L. il ristoro del danno morale (di cui all'art. 2059, c.c.), nonché il danno non patrimoniale in senso lato (ossia, tutte le conseguenze sul c.d. fare areddituale del soggetto, che non si esauriscono nella mera lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile: v. Cass., s.u., 24 marzo 2006, n. 6572). Nei superiori termini va interpretata l'attrice domanda nei confronti di [...]
CP_10 dalla somma di euro 14.963,50, andrà detratto quanto riconosciuto dall'IN (euro 8024,23) e la convenuta andrà condannata al pagamento di euro 6939,27 oltre maggiorazione per interessi legali a decorrere dal giorno dell'infortunio al soddisfo.
Non può farsi luogo ad alcuna personalizzazione in assenza di deduzioni e prova di fatti che dimostrino una maggiore gravità del danno da inabilità temporanea, che ne comporti una personalizzazione.
Quanto al danno morale va evidenziato che “Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7471 del 14/05/2012). La società assicurativa andrà condannata a manlevare la ricorrente da quanto condannata a risarcire nei limiti del massimale della polizza assicurativa.
Le spese di lite eseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla sulle le spese di lite tra la resistente e CP 2 in amministrazione giudiziale attesa la contumacia.
Possono essere compensate le spese di lite tra le parti e le rispettive assicurazioni.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto sono poste a carico di parte convenuta, CP 1
PQM
nella causazione 1) accerta e dichiara la responsabilità di CP 1 in data 10 giugno 20219; dell'infortunio occorso a Parte 1
2) per l'effetto condanna parte convenuta CP 1 al pagamento in favore di della somma euro 6939,27 oltre maggiorazione perParte 1 interessi legali a decorrere dal giorno dell'infortunio al soddisfo;
3) accoglie la domanda di manleva e condanna la società CP 3
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne, nei limiti del massimale della polizza assicurativa, la CP 1 di quanto la stessa
è condannata a pagare in favore del ricorrente, in relazione a tutte le voci di condanna della presente sentenza;
4)dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti di [...]
Controparte_2
5) condanna parte convenuta CP 1 al pagamento in favore del ricorrente della spese di lite che liquida in euro 2.800,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, spese vive, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
6)Compensa integralmente le spese tra parte convenuta e la terza chiamata
Controparte 3 ;
7) Compensa integralmente le spese tra parte convenuta e la terza chiamata
Controparte_4
8) nulla sulle spese di lite nei confronti di CP_2
9)pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Terni, 29 aprile 2025
Il giudice
Michela Francorsi