Articolo 1 della Legge 19 dicembre 1958, n. 1082
Articolo 2
Versione
27 dicembre 1958
Art. 1. null a osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 897 , scadenti il 31 dicembre 1958, continuano ad applicarsi fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei film, e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1959.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1958