Versione
27 dicembre 1958
27 dicembre 1958
Art. 1. null a osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 897 , scadenti il 31 dicembre 1958, continuano ad applicarsi fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei film, e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1959.