Articolo 3 della Legge 9 agosto 1993, n. 328
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 agosto 1993
Art. 3. 1. L'ultimo comma dell' articolo 648 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto".
Entrata in vigore il 29 agosto 1993