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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2950/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di QU Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa ES ER Relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2950/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
HI ON
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
OD IA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Si dà atto che la sig.ra di comune Pt_1
accordo, con il marito ha già lasciato l'abitazione coniugale;
2) La casa familiare, sita in Carpi (MO), via Cadamosto n. 34, di proprietà al 50% pro-indiviso di ciascuno dei coniugi (doc.2), gravata da mutuo, verrà venduta ai sig.ri e al prezzo di € Parte_2 Parte_3
177.000,00 euro (centosettantasettemila//00), comprensivo degli arredi, ad esclusione di una camera da letto e delle televisioni che verranno asportate rispettivamente da per quanto riguarda la camera da letto e Pt_1
suddivise, due per ciascuno, le televisioni. Si produce proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta tra le parti ( doc.2). Rogito entro e non oltre il 31.01.2026. I coniugi divideranno la caparra che incasseranno a preliminare, nella misura del 50% cadauno, impegnandosi ed obbligandosi all'estinzione del residuo mutuo, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la stipula, nella misura del 50% cadauno;
3) Il signor continuerà a pagare le rate del mutuo sino alla data del rogito, unitamente alle utenze ed alle CP_1
spese condominiali, senza diritto di ripetizione;
4) I coniugi all'estinzione del mutuo ed a voltura delle utenze ai nuovi proprietari o alla chiusura delle medesime, si impegnano e si concedono, sin da ora, l'autorizzazione alla chiusura del conto corrente cointestato;
5) I coniugi sono proprietari di due cani che verranno gestiti a settimane alterne e le spese veterinarie suddivise al
50%;
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti.
7) Il rimane unico proprietario dei seguenti mezzi, già allo stesso intestati;
CP_1
-autovettura Dacia Duster targata GP961YP;
-roulotte targata AB17161.
La rimane unica proprietaria del seguente automezzo, già alla stessa intestata: Pt_1
-autovettura C.F._3
8) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimessa”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
RP (MO) il 31/10/1973 e nato a [...] il CP_1
20/02/1964
2. Omologa le concordate condizioni di separazione relative ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RP (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2023, atto n.120, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
ES ER Il Presidente
Riccardo Di
QU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di QU Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa ES ER Relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2950/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
HI ON
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
OD IA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Si dà atto che la sig.ra di comune Pt_1
accordo, con il marito ha già lasciato l'abitazione coniugale;
2) La casa familiare, sita in Carpi (MO), via Cadamosto n. 34, di proprietà al 50% pro-indiviso di ciascuno dei coniugi (doc.2), gravata da mutuo, verrà venduta ai sig.ri e al prezzo di € Parte_2 Parte_3
177.000,00 euro (centosettantasettemila//00), comprensivo degli arredi, ad esclusione di una camera da letto e delle televisioni che verranno asportate rispettivamente da per quanto riguarda la camera da letto e Pt_1
suddivise, due per ciascuno, le televisioni. Si produce proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta tra le parti ( doc.2). Rogito entro e non oltre il 31.01.2026. I coniugi divideranno la caparra che incasseranno a preliminare, nella misura del 50% cadauno, impegnandosi ed obbligandosi all'estinzione del residuo mutuo, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la stipula, nella misura del 50% cadauno;
3) Il signor continuerà a pagare le rate del mutuo sino alla data del rogito, unitamente alle utenze ed alle CP_1
spese condominiali, senza diritto di ripetizione;
4) I coniugi all'estinzione del mutuo ed a voltura delle utenze ai nuovi proprietari o alla chiusura delle medesime, si impegnano e si concedono, sin da ora, l'autorizzazione alla chiusura del conto corrente cointestato;
5) I coniugi sono proprietari di due cani che verranno gestiti a settimane alterne e le spese veterinarie suddivise al
50%;
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti.
7) Il rimane unico proprietario dei seguenti mezzi, già allo stesso intestati;
CP_1
-autovettura Dacia Duster targata GP961YP;
-roulotte targata AB17161.
La rimane unica proprietaria del seguente automezzo, già alla stessa intestata: Pt_1
-autovettura C.F._3
8) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimessa”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
RP (MO) il 31/10/1973 e nato a [...] il CP_1
20/02/1964
2. Omologa le concordate condizioni di separazione relative ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RP (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2023, atto n.120, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
ES ER Il Presidente
Riccardo Di
QU